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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 55 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 55/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], e (c.f. Parte_2
), nata l'[...] a [...] e residente in [...]
MA OL n.33, entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via G. Garibaldi
n. 195, presso lo studio dell'avv. Walter Cipolloni che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 11.03.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“a) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
b) assegnare la casa coniugale sita in Avezzano Via OL, 33, alla madre che vi starà insieme ai figli
e cui è intestata;
Persona_1 Persona_2
c) disporre a carico del padre, sig. , l'obbligo del versamento mensile della somma Parte_1 pari ad € 500,00, in favore di ognuno dei due figli, per un totale quindi di 1000 € mensili, quale contributo al mantenimento ordinario degli stessi, con aggiornamento in ragione delle variazioni
ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario direttamente sul conto personale di ognuno dei figli;
d) prevedere l'obbligo del padre di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura pari al
50% secondo le regole stabile nel protocollo dell'11/12/2019 adottato dal Tribunale di Avezzano;
e) i sig.ri e concordano che, nel momento in cui ognuno di loro Parte_1 Parte_2 percepirà il proprio TFR ne donerà il 40% ad entrambi i figli pari quota. Gli stessi stabiliscono che, qualora detta spettanza di fine rapporto fosse liquidata in trances, ai figli verrà versata il 40% di ogni rata percepita.”.
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Alle medesime condizioni della separazione sopra indicate, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Avezzano il 23.12.1999 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Avezzano con atto n. 39, Parte I ordinandone l'annotazione
e le ulteriori incombenze”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti E , in data 28.01.2025 Parte_1 Parte_2 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno
23.12.1999, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Dall'unione dei coniugi sono nati due figli: il 12.04.2001 e Persona_1
il 09.04.2004 entrambi maggiorenni e non economicamente Persona_2
autosufficiente.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa dalla data della separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale n. 40/2025 pubblicata da questo Tribunale in data 11.03.2025 e passata in giudicato, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse dei figli.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra E Parte_1 [...]
, celebrato in Avezzano (AQ) il 23.13.1999 con atto numero 39, parte I, Parte_2 anno 1999.
OMOLOGA le condizioni relative: - all'assegnazione della casa coniugale:
b) assegnare la casa coniugale sita in Avezzano Via OL, 33, alla madre che vi starà insieme ai figli
e cui è intestata;
Persona_1 Persona_2
-al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi economicamente:
“c) disporre a carico del padre, sig. , l'obbligo del versamento mensile della somma Parte_1 pari ad € 500,00, in favore di ognuno dei due figli, per un totale quindi di 1000 € mensili, quale contributo al mantenimento ordinario degli stessi, con aggiornamento in ragione delle variazioni
ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario direttamente sul conto personale di ognuno dei figli.
d) prevedere l'obbligo del padre di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura pari al
50% secondo le regole stabile nel protocollo dell'11/12/2019 adottato dal Tribunale di Avezzano.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano 10 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 55/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], e (c.f. Parte_2
), nata l'[...] a [...] e residente in [...]
MA OL n.33, entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via G. Garibaldi
n. 195, presso lo studio dell'avv. Walter Cipolloni che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 11.03.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“a) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
b) assegnare la casa coniugale sita in Avezzano Via OL, 33, alla madre che vi starà insieme ai figli
e cui è intestata;
Persona_1 Persona_2
c) disporre a carico del padre, sig. , l'obbligo del versamento mensile della somma Parte_1 pari ad € 500,00, in favore di ognuno dei due figli, per un totale quindi di 1000 € mensili, quale contributo al mantenimento ordinario degli stessi, con aggiornamento in ragione delle variazioni
ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario direttamente sul conto personale di ognuno dei figli;
d) prevedere l'obbligo del padre di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura pari al
50% secondo le regole stabile nel protocollo dell'11/12/2019 adottato dal Tribunale di Avezzano;
e) i sig.ri e concordano che, nel momento in cui ognuno di loro Parte_1 Parte_2 percepirà il proprio TFR ne donerà il 40% ad entrambi i figli pari quota. Gli stessi stabiliscono che, qualora detta spettanza di fine rapporto fosse liquidata in trances, ai figli verrà versata il 40% di ogni rata percepita.”.
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Alle medesime condizioni della separazione sopra indicate, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Avezzano il 23.12.1999 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Avezzano con atto n. 39, Parte I ordinandone l'annotazione
e le ulteriori incombenze”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti E , in data 28.01.2025 Parte_1 Parte_2 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno
23.12.1999, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Dall'unione dei coniugi sono nati due figli: il 12.04.2001 e Persona_1
il 09.04.2004 entrambi maggiorenni e non economicamente Persona_2
autosufficiente.
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa dalla data della separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale n. 40/2025 pubblicata da questo Tribunale in data 11.03.2025 e passata in giudicato, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse dei figli.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra E Parte_1 [...]
, celebrato in Avezzano (AQ) il 23.13.1999 con atto numero 39, parte I, Parte_2 anno 1999.
OMOLOGA le condizioni relative: - all'assegnazione della casa coniugale:
b) assegnare la casa coniugale sita in Avezzano Via OL, 33, alla madre che vi starà insieme ai figli
e cui è intestata;
Persona_1 Persona_2
-al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi economicamente:
“c) disporre a carico del padre, sig. , l'obbligo del versamento mensile della somma Parte_1 pari ad € 500,00, in favore di ognuno dei due figli, per un totale quindi di 1000 € mensili, quale contributo al mantenimento ordinario degli stessi, con aggiornamento in ragione delle variazioni
ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario direttamente sul conto personale di ognuno dei figli.
d) prevedere l'obbligo del padre di contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura pari al
50% secondo le regole stabile nel protocollo dell'11/12/2019 adottato dal Tribunale di Avezzano.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano 10 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo