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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1564/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri - Giudice dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1564/2024 R.G.A.C. per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, Legge 1.12.1970, n.898, modificata con
Legge 6.3.1987 n. 74 e succ. mod. e con Legge n.
55/2015, su ricorso depositato in Cancelleria in data
08.10.2024 da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 Nato a Genova, il 25.04.1984, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Costoli, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 nata a [...], il [...], ivi residente, in Via A. Senna n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppina Iannelli, in virtù di procura in atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_2 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordemente domandato la pronuncia di
2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni trascritte in note congiunte depositate il 12.02.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data 14.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nel contesto del Parte_1 Controparte_1 procedimento contenzioso in origine introdotto dalla primo nei confronti della seconda - avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti in RE –
MS, il 30.07.2016, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 di detto Comune, al n. 7,
Parte II, Serie A, all'affidamento condiviso della figlia minore , nata il [...], con richiesta Per_1 di sua collocazione residenziale paritetica presso ciascuno dei due genitori, a settimane alterne e di contribuzione diretta al mantenimento della medesima prole da parte di questi ultimi, da parte di quest'ultimo ed al riconoscimento di assegno divorzile in favore della moglie), avendo la convenuta, da parte sua, chiesto la collocazione residenziale della predetta figlia presso la propria abitazione e la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, in conformità a quanto già disposto in sede di
3 separazione personale, nonché che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento della bambina pari ad e 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - con note depositate il 12.02.2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte, confermate in sede di udienza di prima comparizione, tenutasi il 13,02.2025.
La causa è quindi pervenuta in decisione dinanzi al
Collegio in camera di consiglio.
§§§§§§§§§§§
Il fallimento del tentativo di conciliazione,
l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo coniugale e la concorde prospettazione della sopravvenuta e persistente reciproca disaffezione costituiscono conferma del venir meno della comunione spirituale e materiale tra le parti, sussistendo, altresì, i presupposti temporali occorrenti ai fini della pronuncia di divorzio, essendo intervenuto accordo di separazione personale inter partes sottoscritto il 05.06.2020 (allegato al ricorso introduttivo, sub doc. 3) e trascorso il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le condizioni concordate inerenti all'affidamento condiviso della figlia minore, alla collocazione abitativa della stessa paritaria (presso le abitazioni dell'uno e dell'altro genitore, a settimane alterne, fatta salva la permanenza della sua residenza anagrafica presso l'abitazione materna) risultano conformi al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettose dell'habitat
4 domestico e delle abitudini di vita della prole;
così come le condizioni attinenti al mantenimento diretto della medesima da parte dei genitori per il tempo nel quale si troverà presso ciascuno di essi devono ritenersi aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive effettive capacità patrimoniali dei genitori (ex art. 316 comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione prodotta in atti.
Pur in difetto di espressa previsione nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, dal tenore delle difese svolte (e dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale) si evince che le parti non vivono più insieme, considerata anche la mancata allegazione di conciliazione di sorta, dovendosi, pertanto, contemplare anche la cessazione della convivenza tra le condizioni di divorzio.
La concorde dichiarazione circa l'indipendenza economica di entrambe le parti e la conseguente insussistenza di obbligo di pagamento di assegno divorzile di sorta a carico di taluno dei coniugi, così come trasfusa nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, attiene a diritti disponibili delle parti medesime e può essere pertanto recepita nella presente sentenza.
Pur in difetto di espressa previsione, infine, il tenore logico delle condizioni condivise comporta l'implicita (ma inequivoca) conferma della facoltà delle parti di vivere separatamente, della quale le stesse risultano essersi già avvalse.
Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale inter partes, in conformità alle conclusioni congiunte, con spese
5 compensate, in conformità all'accordo raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_2 Controparte_1
RE (MS), il 30.07.2016, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006 di detto
Comune, al n. 46, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. I Sigg.ri e Parte_2 Controparte_1 continueranno a vivere separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio.
2. La casa coniugale, sita in RE (MS), Via
Ayrton Senna n. 41, di proprietà comune, è assegnata - con tutti gli arredi e suppellettili, nulla escluso, alla Sig.ra che ne diverrà Controparte_1 proprietaria esclusiva come da accordi tra le parti. La
Sig.ra sosterrà interamente le spese di Controparte_1 godimento, per le utenze domestiche, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dalla sottoscrizione delle note congiunte depositate in
6 giudizio il 12.02.2025, così come il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile che la stessa Sig.ra si CP_1 accollerà in esclusiva attraverso rogito notarile di cui sosterrà interamente le spese tutte, notarili e quelle eventuali di carattere tecnico.
3. La quota di comproprietà del 50% della casa familiare, cointestata in parità di quota ai ricorrenti e sita in RE (MS), Via Ayrton Senna 41 (Via Don
A. Quiligotti snc), censita all'Agenzia delle Entrate –
Sezione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio
Provinciale del Territorio – Servizi Catastali al foglio 160, part. 1546, sub 36, cat A/2, classe 4, cons. 5 vani, rendita euro 400,25 con pertinenza censita al foglio 160, part. 1546, sub. 2, cat. C/8, classe 10, cons. 20 mq, rendita euro 73,34, per accordo tra le parti verrà ceduta dal Sig. Parte_1 che si è assunto il relativo obbligo, alla Sig.ra senza corrispettivo alcuno e con Controparte_1 rinuncia alla richiesta di rimborso delle somme esborsate fino alla data odierna per l'acquisto del bene e per il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario;
essendosi la Sig.ra da parte sua, Controparte_1 assunto l'obbligo di acquistare, la suddetta quota di comproprietà pari al 50% relativa al compendio immobiliare sopra indicato.
I Sigg.ri e hanno dichiarato Pt_1 CP_1 espressamente che il citato trasferimento immobiliare costituisce elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale ed al deposito del ricorso congiunto.
7 La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, prorogabile solo per necessità legate all'istruttoria della pratica volta ad ottenere l'accollo del mutuo e non dipendenti dalla volontà della Sig.ra CP_1
Il Sig. dovrà essere
[...] Parte_1 integralmente liberato da ogni obbligazione discendente dal contratto di mutuo, compresa quella di garante.
I coniugi hanno dichiarato che il predetto trasferimento immobiliare non ha carattere gratuito, ma ha scopo meramente transattivo e trova causa nella definizione complessiva dei rapporti personali ed obbligazioni economico/patrimoniali intercorse tra di loro;
per tale ragione, trattandosi di adempimenti assunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti, sin da ora, hanno richiesto i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74.
4. La figlia (anni 7 e mezzo) resta affidata in Per_1 via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre nella casa ex coniugale sita in
RE (MS), Via Ayrton Senna n. 41.
5. starà con i genitori con modalità di Per_1 frequentazione paritetica-alternata, restando con ciascuno dei due genitori per periodi conseguenziali uno di 5 giorni ed il seguente di 4 giorni.
Durante i periodi di frequenza scolastica, il genitore che terminerà il periodo di collocazione accompagnerà
a scuola e l'altro provvederà ad accoglierla e Per_1 la terrà con sé per cinque giorni, al termine dei quali
8 la minore verrà accolta all'uscita da scuola dall'altro genitore per rimanere con questo i successivi 5 giorni.
E così di seguito fino al 1° giugno 2026, quando l'alternanza diverrà di sette giorni: da tale data la minore resterà con un genitore dal lunedì quando la accoglierà all'uscita da scuola fino al lunedì mattina successivo, quando la accompagnerà all'istituto ove sarà accolta, all'uscita, dall'altro genitore.
Durante i periodi in cui è sospesa la frequenza scolastica, il genitore presso cui sarà Per_1 temporaneamente collocata si occuperà di accompagnarla, per le ore 16,00, presso l'abitazione dell'altro genitore.
6. La figlia trascorrerà con i genitori la metà Per_1 delle vacanze natalizie e pasquali come da calendario scolastico, comprendendo ad anni alternati il giorno di
Natale o della Vigilia ed il giorno del 31 dicembre e
Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua
o quello di Lunedì in Albis.
7. trascorrerà le altre festività religiose e Per_1 laiche restando alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori.
8. potrà trascorrere con ciascuno dei due Per_1 genitori un periodo di vacanza estiva di 15 giorni, da comunicarsi reciprocamente fra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno. potrà Per_1 trascorrere un ulteriore periodo di vacanza di 10 giorni nell'arco dell'anno, anche non consecutivi, con entrambi i genitori che dovranno comunicarsi la scelta
9 con un preavviso di almeno 30 giorni. I genitori si comunicheranno l'esatto indirizzo e recapito telefonico della località in cui trascorreranno le vacanze con la minore.
9. Il giorno del compleanno di , entrambi i Per_1 genitori saranno presenti alla festa che, salvo diverso accordo, sarà tenuta il giorno stesso. starà con Per_1 il padre o con la madre nei giorni dei loro rispettivi compleanni, così come per la festa della mamma e per la festa del papà.
10. Entrambi i genitori parteciperanno alle feste e cerimonie scolastiche e, salvo ogni diverso loro accordo, alle riunioni/colloqui con gli insegnanti, alle visite pediatriche o specialistiche, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente tutto quanto apprendano relativamente alla minore.
11. Stante l'affidamento paritetico-alternato della figlia , i genitori provvederanno al di lei Per_1 mantenimento ordinario in forma diretta e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, secondo le Linee Guida del Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale di Massa di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, noto alle parti. Le spese straordinarie eventualmente sostenute in via anticipata da uno dei due genitori dovranno essere rimborsate alla richiesta, previa esibizione e consegna di documentazione valida anche ai fini degli sgravi fiscali, facendosi richiamo, per la disciplina
10 di dettaglio, alle prescrizioni contenute nel suindicato Protocollo.
12. L'Assegno Unico a favore della figlia minore sarà ripartito fra i genitori al 50% ciascuno.
Dà atto che le parti hanno concordemente dichiarato di essere economicamente autosufficienti, non occorrendo assegno divorzile o contributo al mantenimento a carico dell'una ed in favore dell'altra.
Dà atto che le parti hanno dichiarato concordemente di aver già in precedenza risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più
nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni di divorzio stabilite con la presente sentenza.
Dà atto che le parti si sono accordate nel senso che ciascuna di esse provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RE di annotare la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le
11 incombenze di legge con seguenti.
Compensa tra le parti le spese processuali, come da intesa raggiunta dalle stesse sul punto.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del
13.02.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
12
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri - Giudice dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1564/2024 R.G.A.C. per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, Legge 1.12.1970, n.898, modificata con
Legge 6.3.1987 n. 74 e succ. mod. e con Legge n.
55/2015, su ricorso depositato in Cancelleria in data
08.10.2024 da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 Nato a Genova, il 25.04.1984, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Costoli, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 nata a [...], il [...], ivi residente, in Via A. Senna n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppina Iannelli, in virtù di procura in atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_2 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordemente domandato la pronuncia di
2 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni trascritte in note congiunte depositate il 12.02.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data 14.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nel contesto del Parte_1 Controparte_1 procedimento contenzioso in origine introdotto dalla primo nei confronti della seconda - avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti in RE –
MS, il 30.07.2016, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 di detto Comune, al n. 7,
Parte II, Serie A, all'affidamento condiviso della figlia minore , nata il [...], con richiesta Per_1 di sua collocazione residenziale paritetica presso ciascuno dei due genitori, a settimane alterne e di contribuzione diretta al mantenimento della medesima prole da parte di questi ultimi, da parte di quest'ultimo ed al riconoscimento di assegno divorzile in favore della moglie), avendo la convenuta, da parte sua, chiesto la collocazione residenziale della predetta figlia presso la propria abitazione e la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, in conformità a quanto già disposto in sede di
3 separazione personale, nonché che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento della bambina pari ad e 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - con note depositate il 12.02.2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte, confermate in sede di udienza di prima comparizione, tenutasi il 13,02.2025.
La causa è quindi pervenuta in decisione dinanzi al
Collegio in camera di consiglio.
§§§§§§§§§§§
Il fallimento del tentativo di conciliazione,
l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo coniugale e la concorde prospettazione della sopravvenuta e persistente reciproca disaffezione costituiscono conferma del venir meno della comunione spirituale e materiale tra le parti, sussistendo, altresì, i presupposti temporali occorrenti ai fini della pronuncia di divorzio, essendo intervenuto accordo di separazione personale inter partes sottoscritto il 05.06.2020 (allegato al ricorso introduttivo, sub doc. 3) e trascorso il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le condizioni concordate inerenti all'affidamento condiviso della figlia minore, alla collocazione abitativa della stessa paritaria (presso le abitazioni dell'uno e dell'altro genitore, a settimane alterne, fatta salva la permanenza della sua residenza anagrafica presso l'abitazione materna) risultano conformi al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettose dell'habitat
4 domestico e delle abitudini di vita della prole;
così come le condizioni attinenti al mantenimento diretto della medesima da parte dei genitori per il tempo nel quale si troverà presso ciascuno di essi devono ritenersi aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive effettive capacità patrimoniali dei genitori (ex art. 316 comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione prodotta in atti.
Pur in difetto di espressa previsione nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, dal tenore delle difese svolte (e dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale) si evince che le parti non vivono più insieme, considerata anche la mancata allegazione di conciliazione di sorta, dovendosi, pertanto, contemplare anche la cessazione della convivenza tra le condizioni di divorzio.
La concorde dichiarazione circa l'indipendenza economica di entrambe le parti e la conseguente insussistenza di obbligo di pagamento di assegno divorzile di sorta a carico di taluno dei coniugi, così come trasfusa nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, attiene a diritti disponibili delle parti medesime e può essere pertanto recepita nella presente sentenza.
Pur in difetto di espressa previsione, infine, il tenore logico delle condizioni condivise comporta l'implicita (ma inequivoca) conferma della facoltà delle parti di vivere separatamente, della quale le stesse risultano essersi già avvalse.
Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale inter partes, in conformità alle conclusioni congiunte, con spese
5 compensate, in conformità all'accordo raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_2 Controparte_1
RE (MS), il 30.07.2016, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006 di detto
Comune, al n. 46, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1. I Sigg.ri e Parte_2 Controparte_1 continueranno a vivere separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio.
2. La casa coniugale, sita in RE (MS), Via
Ayrton Senna n. 41, di proprietà comune, è assegnata - con tutti gli arredi e suppellettili, nulla escluso, alla Sig.ra che ne diverrà Controparte_1 proprietaria esclusiva come da accordi tra le parti. La
Sig.ra sosterrà interamente le spese di Controparte_1 godimento, per le utenze domestiche, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dalla sottoscrizione delle note congiunte depositate in
6 giudizio il 12.02.2025, così come il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile che la stessa Sig.ra si CP_1 accollerà in esclusiva attraverso rogito notarile di cui sosterrà interamente le spese tutte, notarili e quelle eventuali di carattere tecnico.
3. La quota di comproprietà del 50% della casa familiare, cointestata in parità di quota ai ricorrenti e sita in RE (MS), Via Ayrton Senna 41 (Via Don
A. Quiligotti snc), censita all'Agenzia delle Entrate –
Sezione Provinciale di Massa Carrara - Ufficio
Provinciale del Territorio – Servizi Catastali al foglio 160, part. 1546, sub 36, cat A/2, classe 4, cons. 5 vani, rendita euro 400,25 con pertinenza censita al foglio 160, part. 1546, sub. 2, cat. C/8, classe 10, cons. 20 mq, rendita euro 73,34, per accordo tra le parti verrà ceduta dal Sig. Parte_1 che si è assunto il relativo obbligo, alla Sig.ra senza corrispettivo alcuno e con Controparte_1 rinuncia alla richiesta di rimborso delle somme esborsate fino alla data odierna per l'acquisto del bene e per il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario;
essendosi la Sig.ra da parte sua, Controparte_1 assunto l'obbligo di acquistare, la suddetta quota di comproprietà pari al 50% relativa al compendio immobiliare sopra indicato.
I Sigg.ri e hanno dichiarato Pt_1 CP_1 espressamente che il citato trasferimento immobiliare costituisce elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale ed al deposito del ricorso congiunto.
7 La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, prorogabile solo per necessità legate all'istruttoria della pratica volta ad ottenere l'accollo del mutuo e non dipendenti dalla volontà della Sig.ra CP_1
Il Sig. dovrà essere
[...] Parte_1 integralmente liberato da ogni obbligazione discendente dal contratto di mutuo, compresa quella di garante.
I coniugi hanno dichiarato che il predetto trasferimento immobiliare non ha carattere gratuito, ma ha scopo meramente transattivo e trova causa nella definizione complessiva dei rapporti personali ed obbligazioni economico/patrimoniali intercorse tra di loro;
per tale ragione, trattandosi di adempimenti assunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti, sin da ora, hanno richiesto i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74.
4. La figlia (anni 7 e mezzo) resta affidata in Per_1 via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica presso la madre nella casa ex coniugale sita in
RE (MS), Via Ayrton Senna n. 41.
5. starà con i genitori con modalità di Per_1 frequentazione paritetica-alternata, restando con ciascuno dei due genitori per periodi conseguenziali uno di 5 giorni ed il seguente di 4 giorni.
Durante i periodi di frequenza scolastica, il genitore che terminerà il periodo di collocazione accompagnerà
a scuola e l'altro provvederà ad accoglierla e Per_1 la terrà con sé per cinque giorni, al termine dei quali
8 la minore verrà accolta all'uscita da scuola dall'altro genitore per rimanere con questo i successivi 5 giorni.
E così di seguito fino al 1° giugno 2026, quando l'alternanza diverrà di sette giorni: da tale data la minore resterà con un genitore dal lunedì quando la accoglierà all'uscita da scuola fino al lunedì mattina successivo, quando la accompagnerà all'istituto ove sarà accolta, all'uscita, dall'altro genitore.
Durante i periodi in cui è sospesa la frequenza scolastica, il genitore presso cui sarà Per_1 temporaneamente collocata si occuperà di accompagnarla, per le ore 16,00, presso l'abitazione dell'altro genitore.
6. La figlia trascorrerà con i genitori la metà Per_1 delle vacanze natalizie e pasquali come da calendario scolastico, comprendendo ad anni alternati il giorno di
Natale o della Vigilia ed il giorno del 31 dicembre e
Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua
o quello di Lunedì in Albis.
7. trascorrerà le altre festività religiose e Per_1 laiche restando alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori.
8. potrà trascorrere con ciascuno dei due Per_1 genitori un periodo di vacanza estiva di 15 giorni, da comunicarsi reciprocamente fra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno. potrà Per_1 trascorrere un ulteriore periodo di vacanza di 10 giorni nell'arco dell'anno, anche non consecutivi, con entrambi i genitori che dovranno comunicarsi la scelta
9 con un preavviso di almeno 30 giorni. I genitori si comunicheranno l'esatto indirizzo e recapito telefonico della località in cui trascorreranno le vacanze con la minore.
9. Il giorno del compleanno di , entrambi i Per_1 genitori saranno presenti alla festa che, salvo diverso accordo, sarà tenuta il giorno stesso. starà con Per_1 il padre o con la madre nei giorni dei loro rispettivi compleanni, così come per la festa della mamma e per la festa del papà.
10. Entrambi i genitori parteciperanno alle feste e cerimonie scolastiche e, salvo ogni diverso loro accordo, alle riunioni/colloqui con gli insegnanti, alle visite pediatriche o specialistiche, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente tutto quanto apprendano relativamente alla minore.
11. Stante l'affidamento paritetico-alternato della figlia , i genitori provvederanno al di lei Per_1 mantenimento ordinario in forma diretta e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, secondo le Linee Guida del Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale di Massa di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, noto alle parti. Le spese straordinarie eventualmente sostenute in via anticipata da uno dei due genitori dovranno essere rimborsate alla richiesta, previa esibizione e consegna di documentazione valida anche ai fini degli sgravi fiscali, facendosi richiamo, per la disciplina
10 di dettaglio, alle prescrizioni contenute nel suindicato Protocollo.
12. L'Assegno Unico a favore della figlia minore sarà ripartito fra i genitori al 50% ciascuno.
Dà atto che le parti hanno concordemente dichiarato di essere economicamente autosufficienti, non occorrendo assegno divorzile o contributo al mantenimento a carico dell'una ed in favore dell'altra.
Dà atto che le parti hanno dichiarato concordemente di aver già in precedenza risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più
nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento delle condizioni di divorzio stabilite con la presente sentenza.
Dà atto che le parti si sono accordate nel senso che ciascuna di esse provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RE di annotare la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le
11 incombenze di legge con seguenti.
Compensa tra le parti le spese processuali, come da intesa raggiunta dalle stesse sul punto.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del
13.02.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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