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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Manuela Abbazia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Toscana n. 30;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Fabio Albino e Annarita Gaeta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, viale Principe di
Piemonte n. 22;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 13 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.5.2025, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo, sia in via provvisoria ed urgente sia in via definitiva: disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente della figlia minore presso di sè; disciplinare il diritto di visita nel senso della previsione della collocazione presso il padre due fine settimana al mese e un pomeriggio a settimana;
disporre a carico del padre l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 in favore della figlia, con rivalutazione ISTAT;
condannare il convenuto al pagamento dell'importo di euro 1.200,00, quale mancato versamento del dovuto per il periodo agosto 2024 – gennaio 2025; disporre l'NO NI integralmente a proprio favore.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di avere avuto una figlia, nata nel 2012, dalla relazione sentimentale con la parte convenuta, relazione interrotta già nel 2013; di svolgere un'attività lavorativa saltuaria e poco remunerata, nonostante la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
che la bambina, fino ai sei anni, è vissuta in prevalenza con sé e, solo dall'inizio della scuola, i genitori hanno concordato che la figlia trascorresse con ciascuno di loro dapprima metà della settimana, poi l'intera settimana a settimane alterne;
l'avvenuta stipula di un accordo, con il padre, avente ad oggetto le condizioni economiche del rapporto, in base al quale il padre avrebbe versato per la figlia l'importo mensile di euro 200,00; la sopravvenuta difficoltà di gestire la collocazione a settimane alterne.
Si è costituito chiedendo: la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'avversa domanda;
disporre la collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore, a settimane alterne;
respingere la domanda di assegno di mantenimento formulata a suo carico, evidenziando: l'accordo stragiudiziale stipulato con la controparte nel 2013, con previsione del contributo economico a suo carico pari ad euro 200,00 mensili, sempre regolarmente versato;
di aver optato per la collocazione paritaria della bambina presso i genitori a far data dal compimento del sesto anno di età, al fine di consentire di coltivare in maniera paritaria il rapporto genitoriale, nel rispetto della bigenitorialità, ciò che avrebbe garantito la crescita e lo sviluppo equilibrato della pagina 2 di 13 bambina;
il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente posto che, mentre al momento della cessazione della relazione sentimentale non svolgeva alcuna attività lavorativa, successivamente ha iniziato ad avere lavori sebbene saltuari;
l'insussistenza di valide ragioni per ridurre il tempo da trascorrere insieme alla figlia;
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei presunti arretrati, comunque infondata nel merito, non avendo detta domanda connessione con il presente giudizio, trattandosi di domanda di natura contrattuale.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ascolto della minore
[...]
sentita dal Giudice relatore all'udienza del 23.9.2025, di cui si riporta Per_1 per intero la verbalizzazione: “i miei genitori si sono lasciati da quando avevo un anno. Ho tredici anni compiuti e frequento la terza media. Vorrei andare al liceo artistico anche se papà ha dei pregiudizi sulla scuola. Pratico atletica leggera e faccio il lancio del peso e del giavellotto. L'allenamento avviene in palestra e mi alleno tre volte a settimana. La scuola termina alle 13.10 e frequento il doposcuola, una o due volte a settimana per massino un'ora. Quest'anno farò il doposcuola sugli scacchi anche se non mi piacciono tanto. Abito con mamma a VIA d'AMATO mentre con papà sto a Contrada Colle dell'Oso e a scuola mi accompagna papà o nonno che abita al piano di sopra. I vestiti sono sia da mamma che da papà e i libri, essendo tanti, non riescono a portarli tutti. I libri sono soprattutto da mamma perché mi piace di più lasciarli da lei e avendo le chiavi li vado a prendere. Preferisco stare una settimana con mamma e papà piuttosto che stare tre giorni da uno e tre giorni dall'altro, come ho fatto durante le elementari, perché era molto faticoso. Adesso sono più rilassata.
Questa soluzione (di una settimana ciascuno) è faticosa, devo già organizzarmi con i compiti e le uscite, però sono contenta di stare di più con tutti e due. L'anno scorso avevo pensato di dividere il mese, quindi quindici giorni con ognuno perché faccio fatica ad abituarmi e a prendere sonno, ho bisogno di un po' di giorni. Durante i quindici giorni posso sentire l'altro genitore ed essendo nella stessa città, non avrei difficoltà a vedere l'altro. Una volta al giorno sento l'altro genitore. I miei genitori mi hanno detto che siamo qui per cercare un'organizzazione migliore. Non è giusto quello che mamma chiede al Tribunale perché mi mancherebbe papà, che nonostante il lavoro (tecnico radiologo) comunque vedo. Ho un cane da papà e mi mancherebbe molto perché sono io la sua padrona. Vivo in campagna in una villa e al piano di sopra
pagina 3 di 13 ci sono i nonni. Io sto bene con papà e il resto della famiglia (nonni). Non ho mai conosciuto mia nonna paterna e il nonno si è risposato. Domenica, mia zia paterna ha organizzato un pranzo e non so se andrò. I miei genitori mi hanno chiesto quale possa essere la soluzione migliore ma io non so. Papà non me l'ha chiesto perché sa che sto male se dovessi decidere io. Mamma me l'ha chiesto. In estate non ho la fatica di spostare i libri, è più difficoltoso durante il periodo scolastico. A casa di papà studio bene perché non c'è confusione, essendo da sola. A casa di mamma, è diverso perché lei c'è quindi viene e mi chiede cose. A casa di mamma, nella mia stanza ho più materiale di disegno e studio lì o in cucina. A casa di papà la stanza è sistemata per bene e ho tutte le mie cose. Mamma ha un ragazzo da 11 anni, fa parte della famiglia, vive con noi e lo conosco da quando ho due anni. Viviamo insieme da 8, 9 anni.
Quando avevo sei anni, papà si è fidanzato con una ragazza, più giovane di lui, che poi è andata via per studio. Attualmente, papà è fidanzato con una ragazza simpatica che lavora in un ristorante e le sere ci porta quello che resta dal ristorante e mangiamo tutti insieme. È una ragazza molto carina, dolce, si comporta bene con me. Anche i familiari dei nuovi compagni dei miei genitori mi vogliono bene.”.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione in data 21.10.2025, previo deposito di scritti difensivi finali autorizzati.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolto per quanto di ragione.
La disciplina della cd. famiglia di fatto deve essere regolata come segue.
1. SUaffido condiviso
Non v'è contestazione in ordine all'affido condiviso della minore, che deve essere confermato.
2. Sulla collocazione prevalente della minore: collocazione alternata e paritaria
Le parti controvertono in ordine alla disciplina della collocazione della minore: la madre chiede disporsi la collocazione prevalente presso di sé, mentre il padre insiste per la collocazione paritaria, a settimane alterne, secondo il regime attualmente in corso.
Ritiene il Collegio che la collocazione della minore debba essere organizzata in maniera paritaria ed alternata: la minore trascorrerà con ciascun genitore, in alternanza, periodi continuativi di due settimane – ferma la possibilità di sentire a pagina 4 di 13 telefono ovvero vedere l'altro genitore nel modo ed ogni volta che la minore ne farà richiesta - .
Rammentati nei seguenti termini i principi di diritto regolatori della materia – alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - :
- “la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).
Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).” (Cass. 1486/2025);
- “Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).” (Cass. 1486/2025, cit.);
- ed ancora, “Ove non vi siano ragioni che nell'interesse del minore impongano una diversa soluzione, dunque, in conformità al disposto dell'art. 337-ter c.c., il compito del giudice è quello di provvedere in modo tale che venga “conservato” un rapporto
pagina 5 di 13 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, avendo il minore diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. La conservazione del rapporto tra genitore e figlio è descritto come un diritto prima di tutto del minore, che il giudice è chiamato a salvaguardare, ma è anche un diritto del genitore, che deve essere messo in condizioni di esercitare la propria responsabilità genitoriale. Questa
Corte ha affermato più volte che i provvedimenti giudiziali che, a definizione del relativo procedimento di merito in sede di appello o reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 9442 del 9/4/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 332 del 5/1/2024;
Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 32013 del 17/11/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 4796 del 14/2/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'8/4/2019). In effetti, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024). In perfetta armonia con il diritto sovranazionale, con specifico riferimento al diritto alla vita familiare del figlio minore di genitori non più conviventi, l'art. 337-ter, al comma 1, c.c.
pagina 6 di 13 stabilisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, aggiungendo, al comma 2, che “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337- bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, dunque il giudice è chiamato a scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili, quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità sopra indicate e, in particolare di assicurare al minore “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.” (Cass. 1486/2025, cit.); la soluzione descritta, allora, è quella che meglio persegue il preminente interesse del minore, avuto riguardo alle seguenti circostanze:
- al Collegio quale giudice del merito spetta individuare la soluzione che meglio si addica all'interesse del minore, avuto riguardo alla sua crescita armoniosa e serena, considerando il suo diritto a tenere rapporti con entrambi i genitori e con le famiglie di origine di ciascuno di essi, nonchè l'interesse del minore a non vedere stravolta un'organizzazione che, nella sostanza, funziona bene;
- il regime della collocazione paritaria ed alternata non è nuovo alla famiglia di fatto in questione e alla minore posto che, come concordemente affermato da Per_1 entrambi i genitori e dalla bambina, è il regime ordinario applicato sin dall'inizio della scuola elementare (dapprima metà settimana con ciascun genitore, poi una settimana intera);
- determinante si è rivelato l'ascolto della minore: la bambina (meglio, giovane adolescente) ha ormai compiuto tredici anni e, durante l'ascolto, dopo aver superato l'imbarazzo iniziale di dover raccontare la propria vita privata ad una persona pagina 7 di 13 sconosciuta quale è il Giudice, si è rivelata matura, pienamente dotata di capacità di discernimento, in grado di elaborare e manifestare compiutamente il proprio pensiero, anche talvolta critico, nei confronti dei genitori;
ha raccontato con serenità
e pacatezza l'organizzazione della settimana, divisa tra gli impegni scolastici e sportivi, inclusi i rapporti con entrambi i genitori, le rispettive famiglie di origine e i rispettivi nuovi compagni;
- non si riportano nuovamente le dichiarazioni rese a verbale di udienza da Per_1 eppure è necessario evidenziare quanto segue: la ragazza ha espressamente manifestato contrarietà all'ipotesi di organizzazione settimanale avanzata dalla madre nel ricorso introduttivo del procedimento in epigrafe, in quanto ciò non le consentirebbe di trascorrere adeguato tempo con il padre e con gli altri parenti dal lato paterno (“non è giusto quello che mamma chiede al Tribunale perché mi mancherebbe papà”); la soluzione delle settimane alternate è considerata faticosa, anche in ragione della necessità di abituarsi a dormire in una diversa cameretta
(cosa per la quale ha bisogno di qualche giorno in più); è la stessa che ha Per_1 proposto in autonomia la soluzione di stare quindici giorni con un genitore e quindici giorni con l'altro, evidenziando la possibilità di sentire l'altro genitore ogni giorno a telefono e l'assenza di ulteriori difficoltà, vivendo tutti a Campobasso;
ha riferito di avere una propria cameretta in ciascuna delle due case, con tutto quello di cui ha bisogno;
non sembra, allora, che la ragazza risulti affaticata ed eccessivamente stanca in conseguenza della collocazione alternata – sembra, piuttosto, un timore della madre che non trova riscontro nelle condizioni della minore, in ottima salute e forma fisica e che non manifesta segni di stanchezza ovvero di insofferenza per la collocazione paritaria;
in altri termini, non v'è traccia di quel forte stress e di quel forte malessere di cui parla la madre - ;
- l'equilibrio e la serenità dimostrati dalla minore, nonostante il fisiologico disagio che inevitabilmente consegue alla rottura dell'unione familiare, evidenziano come la soluzione della collocazione paritaria ed alternata tra i genitori sia quella che meglio corrisponde all'interesse del minore, all'esercizio effettivo della bigenitorialità e al diritto del minore di mantenere rapporti stabili con i parenti tanto del lato materno quanto di quello paterno;
pagina 8 di 13 - parimenti, l'equilibrio e la maturità dimostrati dalla minore rendono evidente come, nonostante il venir meno dell'unità familiare, la ragazza sia sostanzialmente serena proprio perché riesce a mantenere stabilmente un rapporto, paritario anche in termini di quantità, con ciascun genitore, con il quale si trova parimenti bene e che si rivela, a tutta evidenza, idoneo a svolgere le funzioni genitoriali;
- in altri termini, la soluzione prospettata permette al minore di mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori dopo la separazione, di tal che ritiene il
Collegio che, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiarità che lo connotano, nel bilancio della salute della figlia, costituisca per lei minor sacrificio perdere un po' di tempo a frequentare due case (tempo significativamente ridotto, dalla previsione di ciascun periodo di collocazione pari a due settimane), rispetto a perdere la possibilità di avere un riferimento stabile e costante in entrambi i genitori.
Occorre precisare le modalità esecutive della collocazione alternata:
-la permanenza presso ciascun genitore dovrà seguire il calendario scolastico, nel senso che le settimane di permanenza coincideranno con la settimana di scuola;
- lo spostamento dalla casa di un genitore a quella dell'altro si svolgerà le domeniche dispari del mese, di mattina ore 10.00, orario in cui il genitore collocatario accompagnerà la minore presso l'altro genitore (ad esempio, per il prossimo mese di novembre 2025: a far data dal 2 novembre, prima domenica del mese, la minore starà dalla madre, che la accompagnerà dal padre la mattina del 16 novembre stesso orario, ovvero altro che le parti potranno concordare;
il padre, a sua volta, la riaccompagnerà dalla madre la mattina del 30 novembre, e così via).
Ciò posto, è utile precisare che le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il medesimo calendario, fatta salva la possibilità di accordo diverso tra i genitori, i quali assicureranno comunque l'alternanza; altrettanto dicasi per il compleanno della ragazza e dei genitori, come anche per la festa del papà e la festa della mamma.
3. SUassegno di mantenimento
Ritiene il Collegio che il convenuto debba versare alla ricorrente l'importo di euro
200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai
pagina 9 di 13 genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- la ricorrente non ha un lavoro stabile, nonostante il titolo di studio conseguito;
nel mod. 730/2025 (relativo ai redditi 2024) ha dichiarato circa complessivi euro
4.300,00; convive con un nuovo compagno;
- il convenuto lavora stabilmente come tecnico di radiologia, con stipendio mensile pari all'incirca ad euro 2.600,00/2.700,00 (redditi dichiarati mod. 730/2024 pari ad euro 33.091; redditi dichiarati mod. 730/2023 pari ad euro 31.404,00); è proprietario dell'immobile in cui vive.
pagina 10 di 13 La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, precisato che altro è la collocazione del minore altro è
l'obbligo di contribuzione dei genitori al suo mantenimento – in altri termini: la collocazione del minore, per quanto paritaria, non può essere sostitutiva dell'assegno di mantenimento - che il convenuto debba corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
4. SUNO NI
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
pagina 11 di 13 In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario, l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
5. Sulle ulteriori domande
La domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della parte convenuta alla corresponsione di euro 500,00 (ridimensionata nel quantum in corso di causa rispetto all'originaria formulazione) deve essere respinta, in quanto priva di qualsivoglia connessione con la domanda principale, come da consolidato e noto orientamento dell'intestato Tribunale.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della minore;
pagina 12 di 13 - dispone la collocazione paritaria e alternata della minore presso ciascun genitore per periodi di due settimane consecutive (quattordici giorni presso la madre, i successivi quattordici presso il padre, come meglio specificato in parte motiva);
- dispone che versi, a titolo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore, l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano;
- NO NI al 50% a ciascun genitore;
- rigetta per il resto;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Manuela Abbazia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Toscana n. 30;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Fabio Albino e Annarita Gaeta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, viale Principe di
Piemonte n. 22;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 13 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5.5.2025, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo, sia in via provvisoria ed urgente sia in via definitiva: disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente della figlia minore presso di sè; disciplinare il diritto di visita nel senso della previsione della collocazione presso il padre due fine settimana al mese e un pomeriggio a settimana;
disporre a carico del padre l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 in favore della figlia, con rivalutazione ISTAT;
condannare il convenuto al pagamento dell'importo di euro 1.200,00, quale mancato versamento del dovuto per il periodo agosto 2024 – gennaio 2025; disporre l'NO NI integralmente a proprio favore.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di avere avuto una figlia, nata nel 2012, dalla relazione sentimentale con la parte convenuta, relazione interrotta già nel 2013; di svolgere un'attività lavorativa saltuaria e poco remunerata, nonostante la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
che la bambina, fino ai sei anni, è vissuta in prevalenza con sé e, solo dall'inizio della scuola, i genitori hanno concordato che la figlia trascorresse con ciascuno di loro dapprima metà della settimana, poi l'intera settimana a settimane alterne;
l'avvenuta stipula di un accordo, con il padre, avente ad oggetto le condizioni economiche del rapporto, in base al quale il padre avrebbe versato per la figlia l'importo mensile di euro 200,00; la sopravvenuta difficoltà di gestire la collocazione a settimane alterne.
Si è costituito chiedendo: la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'avversa domanda;
disporre la collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore, a settimane alterne;
respingere la domanda di assegno di mantenimento formulata a suo carico, evidenziando: l'accordo stragiudiziale stipulato con la controparte nel 2013, con previsione del contributo economico a suo carico pari ad euro 200,00 mensili, sempre regolarmente versato;
di aver optato per la collocazione paritaria della bambina presso i genitori a far data dal compimento del sesto anno di età, al fine di consentire di coltivare in maniera paritaria il rapporto genitoriale, nel rispetto della bigenitorialità, ciò che avrebbe garantito la crescita e lo sviluppo equilibrato della pagina 2 di 13 bambina;
il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente posto che, mentre al momento della cessazione della relazione sentimentale non svolgeva alcuna attività lavorativa, successivamente ha iniziato ad avere lavori sebbene saltuari;
l'insussistenza di valide ragioni per ridurre il tempo da trascorrere insieme alla figlia;
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei presunti arretrati, comunque infondata nel merito, non avendo detta domanda connessione con il presente giudizio, trattandosi di domanda di natura contrattuale.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ascolto della minore
[...]
sentita dal Giudice relatore all'udienza del 23.9.2025, di cui si riporta Per_1 per intero la verbalizzazione: “i miei genitori si sono lasciati da quando avevo un anno. Ho tredici anni compiuti e frequento la terza media. Vorrei andare al liceo artistico anche se papà ha dei pregiudizi sulla scuola. Pratico atletica leggera e faccio il lancio del peso e del giavellotto. L'allenamento avviene in palestra e mi alleno tre volte a settimana. La scuola termina alle 13.10 e frequento il doposcuola, una o due volte a settimana per massino un'ora. Quest'anno farò il doposcuola sugli scacchi anche se non mi piacciono tanto. Abito con mamma a VIA d'AMATO mentre con papà sto a Contrada Colle dell'Oso e a scuola mi accompagna papà o nonno che abita al piano di sopra. I vestiti sono sia da mamma che da papà e i libri, essendo tanti, non riescono a portarli tutti. I libri sono soprattutto da mamma perché mi piace di più lasciarli da lei e avendo le chiavi li vado a prendere. Preferisco stare una settimana con mamma e papà piuttosto che stare tre giorni da uno e tre giorni dall'altro, come ho fatto durante le elementari, perché era molto faticoso. Adesso sono più rilassata.
Questa soluzione (di una settimana ciascuno) è faticosa, devo già organizzarmi con i compiti e le uscite, però sono contenta di stare di più con tutti e due. L'anno scorso avevo pensato di dividere il mese, quindi quindici giorni con ognuno perché faccio fatica ad abituarmi e a prendere sonno, ho bisogno di un po' di giorni. Durante i quindici giorni posso sentire l'altro genitore ed essendo nella stessa città, non avrei difficoltà a vedere l'altro. Una volta al giorno sento l'altro genitore. I miei genitori mi hanno detto che siamo qui per cercare un'organizzazione migliore. Non è giusto quello che mamma chiede al Tribunale perché mi mancherebbe papà, che nonostante il lavoro (tecnico radiologo) comunque vedo. Ho un cane da papà e mi mancherebbe molto perché sono io la sua padrona. Vivo in campagna in una villa e al piano di sopra
pagina 3 di 13 ci sono i nonni. Io sto bene con papà e il resto della famiglia (nonni). Non ho mai conosciuto mia nonna paterna e il nonno si è risposato. Domenica, mia zia paterna ha organizzato un pranzo e non so se andrò. I miei genitori mi hanno chiesto quale possa essere la soluzione migliore ma io non so. Papà non me l'ha chiesto perché sa che sto male se dovessi decidere io. Mamma me l'ha chiesto. In estate non ho la fatica di spostare i libri, è più difficoltoso durante il periodo scolastico. A casa di papà studio bene perché non c'è confusione, essendo da sola. A casa di mamma, è diverso perché lei c'è quindi viene e mi chiede cose. A casa di mamma, nella mia stanza ho più materiale di disegno e studio lì o in cucina. A casa di papà la stanza è sistemata per bene e ho tutte le mie cose. Mamma ha un ragazzo da 11 anni, fa parte della famiglia, vive con noi e lo conosco da quando ho due anni. Viviamo insieme da 8, 9 anni.
Quando avevo sei anni, papà si è fidanzato con una ragazza, più giovane di lui, che poi è andata via per studio. Attualmente, papà è fidanzato con una ragazza simpatica che lavora in un ristorante e le sere ci porta quello che resta dal ristorante e mangiamo tutti insieme. È una ragazza molto carina, dolce, si comporta bene con me. Anche i familiari dei nuovi compagni dei miei genitori mi vogliono bene.”.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione in data 21.10.2025, previo deposito di scritti difensivi finali autorizzati.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolto per quanto di ragione.
La disciplina della cd. famiglia di fatto deve essere regolata come segue.
1. SUaffido condiviso
Non v'è contestazione in ordine all'affido condiviso della minore, che deve essere confermato.
2. Sulla collocazione prevalente della minore: collocazione alternata e paritaria
Le parti controvertono in ordine alla disciplina della collocazione della minore: la madre chiede disporsi la collocazione prevalente presso di sé, mentre il padre insiste per la collocazione paritaria, a settimane alterne, secondo il regime attualmente in corso.
Ritiene il Collegio che la collocazione della minore debba essere organizzata in maniera paritaria ed alternata: la minore trascorrerà con ciascun genitore, in alternanza, periodi continuativi di due settimane – ferma la possibilità di sentire a pagina 4 di 13 telefono ovvero vedere l'altro genitore nel modo ed ogni volta che la minore ne farà richiesta - .
Rammentati nei seguenti termini i principi di diritto regolatori della materia – alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - :
- “la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).
Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).” (Cass. 1486/2025);
- “Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).” (Cass. 1486/2025, cit.);
- ed ancora, “Ove non vi siano ragioni che nell'interesse del minore impongano una diversa soluzione, dunque, in conformità al disposto dell'art. 337-ter c.c., il compito del giudice è quello di provvedere in modo tale che venga “conservato” un rapporto
pagina 5 di 13 equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, avendo il minore diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. La conservazione del rapporto tra genitore e figlio è descritto come un diritto prima di tutto del minore, che il giudice è chiamato a salvaguardare, ma è anche un diritto del genitore, che deve essere messo in condizioni di esercitare la propria responsabilità genitoriale. Questa
Corte ha affermato più volte che i provvedimenti giudiziali che, a definizione del relativo procedimento di merito in sede di appello o reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 9442 del 9/4/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 332 del 5/1/2024;
Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 32013 del 17/11/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 4796 del 14/2/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'8/4/2019). In effetti, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024). In perfetta armonia con il diritto sovranazionale, con specifico riferimento al diritto alla vita familiare del figlio minore di genitori non più conviventi, l'art. 337-ter, al comma 1, c.c.
pagina 6 di 13 stabilisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, aggiungendo, al comma 2, che “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337- bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, dunque il giudice è chiamato a scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili, quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità sopra indicate e, in particolare di assicurare al minore “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.” (Cass. 1486/2025, cit.); la soluzione descritta, allora, è quella che meglio persegue il preminente interesse del minore, avuto riguardo alle seguenti circostanze:
- al Collegio quale giudice del merito spetta individuare la soluzione che meglio si addica all'interesse del minore, avuto riguardo alla sua crescita armoniosa e serena, considerando il suo diritto a tenere rapporti con entrambi i genitori e con le famiglie di origine di ciascuno di essi, nonchè l'interesse del minore a non vedere stravolta un'organizzazione che, nella sostanza, funziona bene;
- il regime della collocazione paritaria ed alternata non è nuovo alla famiglia di fatto in questione e alla minore posto che, come concordemente affermato da Per_1 entrambi i genitori e dalla bambina, è il regime ordinario applicato sin dall'inizio della scuola elementare (dapprima metà settimana con ciascun genitore, poi una settimana intera);
- determinante si è rivelato l'ascolto della minore: la bambina (meglio, giovane adolescente) ha ormai compiuto tredici anni e, durante l'ascolto, dopo aver superato l'imbarazzo iniziale di dover raccontare la propria vita privata ad una persona pagina 7 di 13 sconosciuta quale è il Giudice, si è rivelata matura, pienamente dotata di capacità di discernimento, in grado di elaborare e manifestare compiutamente il proprio pensiero, anche talvolta critico, nei confronti dei genitori;
ha raccontato con serenità
e pacatezza l'organizzazione della settimana, divisa tra gli impegni scolastici e sportivi, inclusi i rapporti con entrambi i genitori, le rispettive famiglie di origine e i rispettivi nuovi compagni;
- non si riportano nuovamente le dichiarazioni rese a verbale di udienza da Per_1 eppure è necessario evidenziare quanto segue: la ragazza ha espressamente manifestato contrarietà all'ipotesi di organizzazione settimanale avanzata dalla madre nel ricorso introduttivo del procedimento in epigrafe, in quanto ciò non le consentirebbe di trascorrere adeguato tempo con il padre e con gli altri parenti dal lato paterno (“non è giusto quello che mamma chiede al Tribunale perché mi mancherebbe papà”); la soluzione delle settimane alternate è considerata faticosa, anche in ragione della necessità di abituarsi a dormire in una diversa cameretta
(cosa per la quale ha bisogno di qualche giorno in più); è la stessa che ha Per_1 proposto in autonomia la soluzione di stare quindici giorni con un genitore e quindici giorni con l'altro, evidenziando la possibilità di sentire l'altro genitore ogni giorno a telefono e l'assenza di ulteriori difficoltà, vivendo tutti a Campobasso;
ha riferito di avere una propria cameretta in ciascuna delle due case, con tutto quello di cui ha bisogno;
non sembra, allora, che la ragazza risulti affaticata ed eccessivamente stanca in conseguenza della collocazione alternata – sembra, piuttosto, un timore della madre che non trova riscontro nelle condizioni della minore, in ottima salute e forma fisica e che non manifesta segni di stanchezza ovvero di insofferenza per la collocazione paritaria;
in altri termini, non v'è traccia di quel forte stress e di quel forte malessere di cui parla la madre - ;
- l'equilibrio e la serenità dimostrati dalla minore, nonostante il fisiologico disagio che inevitabilmente consegue alla rottura dell'unione familiare, evidenziano come la soluzione della collocazione paritaria ed alternata tra i genitori sia quella che meglio corrisponde all'interesse del minore, all'esercizio effettivo della bigenitorialità e al diritto del minore di mantenere rapporti stabili con i parenti tanto del lato materno quanto di quello paterno;
pagina 8 di 13 - parimenti, l'equilibrio e la maturità dimostrati dalla minore rendono evidente come, nonostante il venir meno dell'unità familiare, la ragazza sia sostanzialmente serena proprio perché riesce a mantenere stabilmente un rapporto, paritario anche in termini di quantità, con ciascun genitore, con il quale si trova parimenti bene e che si rivela, a tutta evidenza, idoneo a svolgere le funzioni genitoriali;
- in altri termini, la soluzione prospettata permette al minore di mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori dopo la separazione, di tal che ritiene il
Collegio che, nel caso di specie, avuto riguardo alle peculiarità che lo connotano, nel bilancio della salute della figlia, costituisca per lei minor sacrificio perdere un po' di tempo a frequentare due case (tempo significativamente ridotto, dalla previsione di ciascun periodo di collocazione pari a due settimane), rispetto a perdere la possibilità di avere un riferimento stabile e costante in entrambi i genitori.
Occorre precisare le modalità esecutive della collocazione alternata:
-la permanenza presso ciascun genitore dovrà seguire il calendario scolastico, nel senso che le settimane di permanenza coincideranno con la settimana di scuola;
- lo spostamento dalla casa di un genitore a quella dell'altro si svolgerà le domeniche dispari del mese, di mattina ore 10.00, orario in cui il genitore collocatario accompagnerà la minore presso l'altro genitore (ad esempio, per il prossimo mese di novembre 2025: a far data dal 2 novembre, prima domenica del mese, la minore starà dalla madre, che la accompagnerà dal padre la mattina del 16 novembre stesso orario, ovvero altro che le parti potranno concordare;
il padre, a sua volta, la riaccompagnerà dalla madre la mattina del 30 novembre, e così via).
Ciò posto, è utile precisare che le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il medesimo calendario, fatta salva la possibilità di accordo diverso tra i genitori, i quali assicureranno comunque l'alternanza; altrettanto dicasi per il compleanno della ragazza e dei genitori, come anche per la festa del papà e la festa della mamma.
3. SUassegno di mantenimento
Ritiene il Collegio che il convenuto debba versare alla ricorrente l'importo di euro
200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai
pagina 9 di 13 genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- la ricorrente non ha un lavoro stabile, nonostante il titolo di studio conseguito;
nel mod. 730/2025 (relativo ai redditi 2024) ha dichiarato circa complessivi euro
4.300,00; convive con un nuovo compagno;
- il convenuto lavora stabilmente come tecnico di radiologia, con stipendio mensile pari all'incirca ad euro 2.600,00/2.700,00 (redditi dichiarati mod. 730/2024 pari ad euro 33.091; redditi dichiarati mod. 730/2023 pari ad euro 31.404,00); è proprietario dell'immobile in cui vive.
pagina 10 di 13 La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio, avuto riguardo al riparto dell'onere della prova e alla documentazione in atti, precisato che altro è la collocazione del minore altro è
l'obbligo di contribuzione dei genitori al suo mantenimento – in altri termini: la collocazione del minore, per quanto paritaria, non può essere sostitutiva dell'assegno di mantenimento - che il convenuto debba corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie al 50%, secondo quanto disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano.
4. SUNO NI
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
pagina 11 di 13 In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario, l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
5. Sulle ulteriori domande
La domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della parte convenuta alla corresponsione di euro 500,00 (ridimensionata nel quantum in corso di causa rispetto all'originaria formulazione) deve essere respinta, in quanto priva di qualsivoglia connessione con la domanda principale, come da consolidato e noto orientamento dell'intestato Tribunale.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo all'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della minore;
pagina 12 di 13 - dispone la collocazione paritaria e alternata della minore presso ciascun genitore per periodi di due settimane consecutive (quattordici giorni presso la madre, i successivi quattordici presso il padre, come meglio specificato in parte motiva);
- dispone che versi, a titolo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore, l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
- spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano;
- NO NI al 50% a ciascun genitore;
- rigetta per il resto;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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