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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 6250/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Rossi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) Le parti vivranno separate serbando il reciproco mutuo rispetto.
2) Il Sig. manterrà la dimora presso la casa coniugale, in quanto di sua Pt_1 proprietà, mentre la Sig.ra presso l'abitazione di Roma in via Controparte_1
Bottidda n. 53. 3) Il figlio minore e la figlia maggiorenne , non autosufficiente Per_1 Per_2 economicamente, abiteranno con la madre presso la sua abitazione.
4) I coniugi intendono disciplinare le modalità di visita o di frequentazione del padre con il figlio minore nei termini che seguono: a) ogni martedì il Sig. Per_1 preleverà il figlio all'uscita di scuola trattenendolo presso di sé per Pt_1 Per_1 il pernotto. Lo riporterà a scuola il successivo mercoledì mattina, nel rispetto dell'orario di ingresso, salvo diversa organizzazione che i genitori vorranno reciprocamente accordarsi, alla stregua delle peculiari esigenze del momento, proprie e del figlio;
b) ogni giovedì, preleverà , alle 14:00 all'uscita da Per_1 scuola, cenerà con lui e lo riaccompagnerà entro e non oltre le ore 22:00; c) a settimane alterne, avrà presso di sé il figlio minore dal sabato, prelevandolo alle ore 16:00 presso la sig.ra e ivi accompagnandolo entro, e non oltre, le ore Pt_2
22:00 della domenica;
d) nelle settimane in cui il figlio minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il Sig. potrà trattenerlo per il pernotto presso la Pt_1 propria abitazione nella serata del venerdì, prelevandolo alle ore 16:00 e riaccompagnandoli entro e non oltre le ore 16:00 del sabato.
5) Quanto al periodo estivo (Giugno - Settembre) ogni genitore avrà diritto di stare con il figlio minore per 15 giorni complessivi, consecutivi oppure non consecutivi.
Il padre, pertanto, avrà diritto di prelevare il figlio minore il sabato alle ore 9:00 e ricondurlo dopo una settimana, oppure dopo due settimane entro e non oltre le ore 22:00 del sabato, fatta salva le variazioni orarie ragionevolmente connesse alle esigenze di viaggio. Le date della partenza e del rientro del figlio minore insieme ad ognuno dei genitori dovranno essere concordate preventivamente e in ogni caso, rispettivamente comunicate entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno.
6) Quanto alle festività religiose (cattoliche) e laiche, il figlio minore troverà collocazione presso l'uno e l'altro dei genitori nelle modalità che seguono;
- la vigilia di Natale e il giorno 25 dicembre con un genitore, il 26 dicembre con l'altro ad anni alterni;
- il giorno della vigilia di capodanno e il 1 gennaio con un genitore, il giorno dell'Epifania (6 gennaio) con l'altro ad anni alterni;
- la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
- 1 novembre con un genitore, 8 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
- 25 aprile con un genitore, 1 maggio con l'altro ad anni alterni;
- 2 giugno con un genitore, 29 giugno con l'altro ad anni alterni;
- 15 agosto con un genitore o con l'altro, ad anni alterni, compatibilmente alle peculiarità delle ferie estive come previamente concordate.
7) A corollario di quanto ai punti 5) e 6) i coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente i luoghi scelti per le vacanze, gli eventuali spostamenti nonché i recapiti ai quali poter rintracciare il figlio minore durante la relativa permanenza.
In ipotesi di villeggiatura all'estero in compagnia del figlio minore, negli intervalli feriali di rispettiva spettanza, il programma di viaggio dovrà essere sottoposto al vaglio e all'approvazione preventiva dell'altro genitore. Fin da subito, i coniugi si accordano reciprocamente l'autorizzazione alla richiesta dei documenti personali per l'espatrio.
8) Le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dacché entrambe sono economicamente autosufficienti e godono di redditi derivanti dalla propria attività lavorativa.
9) Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento di e di Pt_1 Per_1 Per_2
(quest'ultima oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) corrispondendo alla coniuge, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di
Euro 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, come da protocollo del tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, nella formula di pagamento che i coniugi si riservano di definire separatamente al presente accordo. L'importo dei cui sopra è stato determinato di comune accordo in relazione alla situazione reddituale di ciascuna delle parti ed è comprensivo del contributo per l'alloggio, per il vitto e per le spese di gestione dell'abitazione della prole.
Il Sig. si impegna altresì a contribuire alle spese straordinarie nella misura Pt_1 del 50% per il mantenimento dei figli: mediche, scolastiche (ivi comprese gite scolastiche, corsi di specializzazione, lezioni di ripetizione), sportive (ivi compresi gli indumenti e le attrezzature) e di svago (ivi comprese quelle del personal computer e del cellulare) e straordinarie in genere. Le spese dovranno essere tutte concordate tra i coniugi e opportunamente documentate, con ripartizione nella misura del 50% tra i genitori;
Natura straordinaria di siffatte spese comporta, in capo ad entrambi i genitori, l'obbligo di acquisire il consenso dell'altro prima della costituzione del vincolo di pagamento. Nondimeno, qualora il veto opposto dal genitore restio consista esclusivamente in una riserva di natura economica e non attenga a questioni di rispondenza alle reali esigenze o alle spontanee inclinazioni personali dei figli, allora è fatta facoltà, a chi ne abbia avuto l'iniziativa di provvedere integralmente al pagamento della spesa caduta in contestazione, onde rendere effettiva quell'attività straordinaria con dispensa dell'altro genitore.”;
ritenuto di dover valutare le richieste delle parti, quanto all'affidamento del figlio minore, come aderenti alla disposizione normativa dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 25.6.2000………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2000…………, al N. 00558……………….. Parte II………., Serie
A06………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
nulla per le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 21.3.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi