Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00927/2025REG.PROV.COLL.
N. 00569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2025, proposto da Ambar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Alessandro Scalia, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, già Autorità Portuale di Palermo, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 90 del 2016 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pubblicata il 14 aprile 2016, spedita in forma esecutiva in data 3 febbraio 2022 e notificata in forma esecutiva in data 22 febbraio 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 13 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente comunica l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. AS Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società AMBAR s.r.l. ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 90 del 2016 di questo Consiglio, la quale – riformando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale – aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Autorità Portuale in relazione alla concessione demaniale n. 44 del 2002, condannando l’Amministrazione al pagamento dell’importo di euro 50.000 a titolo risarcitorio, oltre accessori, e di euro 5.000 per spese di lite, parimenti oltre accessori.
La ricorrente esponeva che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva in data 22 febbraio 2022, l’Amministrazione non avesse provveduto all’esecuzione spontanea e che, pertanto, si rendeva necessario attivare il rimedio di cui all’art. 112 c.p.a..
Successivamente, con dichiarazione formalmente depositata in data 13 ottobre 2025, la stessa AMBAR s.r.l. rappresentava che l’Autorità di Sistema Portuale aveva nel frattempo dato integrale esecuzione al giudicato, adempiendo alle obbligazioni pecuniarie imposte dalla sentenza n. 90/2016, così come risulta dalla documentazione prodotta.
Alla luce di tale sopravvenienza, la ricorrente dichiarava espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva che lo stesso venisse dichiarato improcedibile, formulando istanza di compensazione delle spese.
La dichiarazione proviene dalla parte titolare dell’interesse sostanziale e processuale ed è chiara, spontanea e inequivoca.
La sua valenza estintiva dell’interesse al ricorso non è stata contestata dall’Amministrazione, né emergono elementi atti a porne in dubbio la reale sussistenza.
Il Collegio rileva, quindi, che la causa si è definita per effetto dell’avvenuto adempimento dell’Amministrazione, determinando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel giudizio di ottemperanza, alla stregua di quanto è stato dichiarato in giudizio dalla parte istante.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, l’interesse a ottenere una pronuncia giurisdizionale deve essere attuale, concreto e persistente fino al momento della decisione; quando tale interesse viene meno, il ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato improcedibile.
In ordine alle spese del giudizio, appare equo accogliere la richiesta di compensazione, considerato che l’estinzione dell’interesse deriva da circostanze sopravvenute e non imputabili a condotte processuali palesemente irregolari o dilatorie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso n.g.r. 569 del 2025, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
AS Di ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS Di ET | AN de IS |
IL SEGRETARIO