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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1252/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio n. 1252/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe quali eredi di (la prima anche C.F._2 Persona_1 in proprio), rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Luca Massignani, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.;
Attrici in riassunzione contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi quali eredi di e C.F._4 Persona_2 [...] rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Margherita Bertin, con domicilio Per_3
eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
Convenuti in riassunzione
Oggetto: Servitù - Giudizio di rinvio da Corte di cassazione disposto con sentenza n.
16218/2023 pubblicata in data 8/6/2023, avverso la sentenza n. 1971/2016 pubblicata il
30/8/2016 dalla II^ Sezione civile della Corte d'Appello di Venezia.
-1- CONCLUSIONI
Per le attrici in riassunzione:
“- confermarsi la sentenza di primo grado e rigettarsi l'appello in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi depositati;
- respingersi comunque le domande proposte da controparte contro i sig.ri
[...]
e . Per_1 Parte_1
- condannare i sig.ri , nato a [...], il [...], residente a [...]
Arcugnano, via Giardini 11, c.f.: e , nato a [...]F._3 Controparte_2
Firenze, il 18/4/1970, residente a [...], c.f.:
a versare alle sigg.re e l'importo C.F._4 Parte_2 Parte_1 di euro 9652,00 per le ragioni tutte indicate nell'atto di citazione in riassunzione;
- condannare i sig.ri e a rifondere ai sig.ri e le CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_1
spese del procedimento RG n. 1426/2015 della Corte d'Appello di Venezia nonché le spese del giudizio di Cassazione e le spese del presente giudizio di rinvio”.
Per i convenuti in riassunzione:
“Voglia l'ecc. ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 23/4/2015, pubblicata il
6/5/2015, così giudicare:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio a favore dei fondi identificati in
Catasto Comune di Arcugnano, sez. A, fg.5°, mapp. nn.230,231 e 232, di proprietà dei sig.ri
, suoi eredi, e;
Persona_1 Parte_1
2) Condannare le attrici in riassunzione alla refusione di spese e competenze del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione e della presente fase”.
Ragioni della decisione
In fatto.
1. Con atto di citazione notificato il 25/03/2002, e Persona_2 Parte_3
convenivano avanti al Tribunale di Vicenza i signori e Persona_1 [...]
Parte_1 chiedendo di accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio a favore dei fondi intestati ai convenuti.
-2- Gli attori, in particolare, deducevano: (i) di essere proprietari di due fondi attigui e confinanti siti a Vicenza, nel Comune di Arcugnano (mappali 235 e 377 la , mappali 384 e 234 Per_2
il ); (ii) che su tali immobili grava una servitù di passaggio di persone e mezzi Parte_3
agricoli a vantaggio dei terreni contraddistinti dai mappali 56, 57, 58, 59, 60, ma non anche a vantaggio dei mappali 230, 231 e 232, di proprietà dei convenuti, che godono di altri accessi;
(iii) che i convenuti, nell'anno 2002, hanno iniziato ad accedere ai loro fondi utilizzando il passaggio di loro proprietà.
1.1. I convenuti si costituivano affermando – al contrario – il proprio diritto di passaggio lungo la strada posta tra i mappali di (235) e (234); chiedevano, quindi, il Per_2 Parte_3
rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi degli attori ed a carico dei mappali 232 e 56 di loro proprietà.
1.2. Assunte le prove orali, disposta ed espletata una c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi, il
Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 720/2015 rigettava tanto l'actio negatoria servitutis proposta dagli attori, quanto la domanda riconvenzionale dei conventi, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ponendo le spese della c.t.u. per metà
a carico solidale degli attori e per metà a carico solidale dei convenuti.
1.3. Il tribunale, per quanto qui interessa, ha rigettato la domanda attorea sulla scorta della considerazione che il passaggio per cui è causa ha natura di strada vicinale che, per sua stessa essenza, è di proprietà di tutti i frontisti che hanno contribuito a realizzarla, a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi, ragion per cui i convenuti, in quanto frontisti, hanno diritto di godere del bene iure domini. Ad avviso del tribunale, infatti, il solo fatto che una strada sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti ed in consecuzione - affinché possa soddisfare le esigenze di utilizzazione degli stessi fondi - istituisce una communio incidens tra tutti i titolari del diritto di proprietà di quei fondi al cui servizio la strada è stata costituita;
con la conseguenza che a tutti i comunisti spetta la titolarità del diritto di proprietà pro indiviso dell'intero percorso della strada e la facoltà di per ognuno di essi di utilizzarla.
2. Proponevano appello , e (eredi della , frattanto Per_3 CP_1 Controparte_2 Per_2 deceduta) chiedendo l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei mappali 230, 231 e 232 di proprietà , invece, non Persona_4 Controparte_3
appellava la sentenza.
-3- 2.1. e si costituivano in causa, chiedendo il rigetto Persona_1 Parte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Con sentenza n. 1971/2016, pubblicata il 30/08/2016, la Corte d'Appello di Venezia, sezione seconda civile, accoglieva l'appello dichiarando l'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi con condanna degli appellati alla rifusione Persona_4
delle spese in solido tra loro.
2.2.1. La Corte, in particolare, non condivideva la motivazione del tribunale secondo la quale il passaggio per cui è causa, avendo natura di strada vicinale, sarebbe per sua stessa essenza di proprietà di tutti i frontisti che hanno contribuito a realizzarla, a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi. Ciò in quanto, secondo i giudici del gravame, per quanto dalla c.t.u. fosse effettivamente emerso uno stato di fatto contraddistinto da una strada interpoderale appartenente per diverse porzioni (più o meno ampie) a mappali intestati a diversi proprietari, il suo utilizzo comune avrebbe comunque necessitato un accordo tra i diversi proprietari, nel caso di specie ritenuto mancante.
3. e ricorrevano per cassazione, formulando sei motivi Parte_1 Persona_1
di impugnazione: con il primo motivo si dolevano della statuizione della Corte d'appello nella parte in cui non ha accolto la loro eccezione di difetto di legittimazione degli appellanti, dichiaratisi eredi dell'attrice senza documentare alcunché; con il secondo motivo Per_2
lamentavano l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, dunque, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
con il terzo motivo, denunciavano la violazione e la falsa applicazione di legge nella parte della sentenza in cui la Corte ha ritenuto necessario per il sorgere della communio incidens un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti e, quindi, ha ritenuto di accogliere l'appello sulla base della mancanza di un accordo tra le parti;
con il quarto motivo, si dolevano della parte della sentenza nella quale la Corte ha affermato – e nello stesso periodo negato – che per il sorgere della communio incidens sia necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti;
con il quinto motivo, i ricorrenti lamentavano che la Corte aveva negato la natura di strada vicinale in comproprietà delle parti in forza di un argomento non corretto in diritto e di un'affermazione mai avanzata in giudizio e, dunque, non provata;
con il sesto motivo, criticavano la sentenza impugnata nella parte in cui, esclusa l'esistenza di una communio incidens sulla strada interpoderale, ha concluso ritenendo fondata
-4- la domanda degli appellanti senza alcuna motivazione e senza valutare la sussistenza di un diritto di servitù a vantaggio dei ricorrenti.
3.1. , e resistevano con controricorso. Per_3 CP_1 Controparte_2
3.2. Con sentenza n. 16218/2023 del 08/06/2023, la Corte di cassazione accoglieva il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettava i primi due e dichiarava assorbiti il quinto e il sesto.
3.2.1. La Corte di cassazione ha così testualmente motivato (cfr. pp. 9 e 10 sentenza):
“7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina
l'assorbimento dei restanti quinto e sesto. La Corte d'Appello ha errato nel ritenere mancante il «necessario accordo» per la formazione della comunione, richiamando tuttavia insegnamenti di legittimità invece deponenti in senso contrario («In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù»: (così appunto Sez. 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv.
633498-01, nonché, tra le altre, Sez. 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv. 600474-01 e Sez. 3,
Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889- 01). Rileva il Collegio che la motivazione della
Corte d'Appello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, in particolare, nella parte in cui, dopo aver espressamente affermato l'esistenza di una strada interpoderale in comproprietà formata da collatione agrorum, ha ritenuto necessario un accordo tra i diversi proprietari e, «preso atto della mancata impugnazione del proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito», ha ritenuto mancante il suddetto accordo per il conferimento del sedime. Nel caso di specie, la intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello rende impossibile comprendere le ragioni della decisione. In altri termini non risultano percepibili quale siano le ragioni che hanno fondato l'accoglimento dell'appello. Infatti, le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del
-5- ragionamento del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
8. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di
Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
4. e (anche) quali eredi di , frattanto Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto, hanno riassunto il processo, chiedendo al giudice del rinvio (tra l'altro) di confermare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, con condanna dei convenuti a versare in loro favore l'importo di euro 9.652,00 (si tratta dell'importo già versato dai signori
[...]
agli appellanti a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza cassata), oltre alle Parte_4 spese del giudizio d'appello, di cassazione e di rinvio.
4.1. Si costituivano nel processo riassunto e quali eredi di CP_1 Controparte_2 [...]
(deceduto nelle more del processo di cassazione), chiedendo a Questa Corte, in Per_3 riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore dei fondi per cui è causa, siti nel Comune di Arcugnano, già di proprietà di e della moglie Persona_1 Parte_1
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 24 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.
1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1971/2016, aveva accolto l'appello sulla scorta della considerazione che, ai fini della formazione della communio incidens sul passaggio, fosse necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti.
2. La Corte di cassazione, con la decisione che ha cassato la sentenza n. 1971/2016 di Questa
Corte, ha affermato che i giudici del gravame hanno errato nel ritenere necessario un accordo ai fini della formazione della comunione – nel caso di specie, mancante – richiamando insegnamenti di legittimità di segno opposto, ovvero con motivazione “insanabilmente
-6- contraddittoria” e, dunque, “apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice” (cfr. sentenza Corte di cassazione, p. 9).
3. Le attrici in riassunzione chiedono ora la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello e della domanda di negatoria servitutis, condividendo il decisum del tribunale secondo il quale la stradina interpoderale per cui è causa, essendo sorta per collatione agrorum (anche) da parte dei loro fondi, sarebbe divenuta di proprietà comune per il semplice fatto del conferimento ed indipendentemente da qualunque accordo, con conseguente loro diritto di passare attraverso la stessa per accedere alla via pubblica.
4. I convenuti in riassunzione sostengono, invece, che, in corso di causa, l'oggetto originario della vertenza (consistente nell'accertamento negativo di una servitù insistente su fondi di loro proprietà esclusiva) sia stato “sviato” dai signori che – tardivamente, Persona_4
ovvero solo con gli scritti finali – hanno introdotto il tema della “strada interpoderale vicinale” (nemmeno emersa in sede di c.t.u.), spostando l'attenzione del giudicante con argomenti non pertinenti e, in ogni caso, senza nemmeno fornire alcuna prova in ordine alla c.d. collatione privatorum agrorum.
5. Occorre innanzi tutto verificare l'esistenza di una strada interpoderale sorta collatione agrorum, profilo oggetto di contestazione da parte degli originari attori.
5.1. Che la sentenza di appello abbia accertato “l'esistenza di una strada interpoderale in comproprietà formata da collatione agrorum” è la stessa sentenza della s. Corte a ritenerlo, a pagina 9 e seguente della motivazione.
Si tratta, dunque, di un punto sul quale si è ormai formato il giudicato, non essendo stata la sentenza d'appello impugnata in via incidentale condizionata dalla parte in merito a CP_2
tale accertamento.
5.2. Non può, dunque, in questa sede, discutersi sulla tempestività della relativa allegazione, profilo, peraltro, neppure adeguatamente risultante in causa, dovendosi al contrario riscontrare che a pag. 2 della comparsa di risposta in primo grado i qui attori in riassunzione ebbero espressamente ad affermare di avere “diritto di passaggio lungo la stradella interpoderale che origina dalla strada Comunale Via Umberto I di Arcugnano (VI), precisamente tra i mapp
235 e 234 ”, richiamando le “illuminanti” conclusioni della allegata Per_2 CP_4 relazione tecnica di parte del geom. “poiché la strada interpoderale tra i mappali CP_5
234 e 235 , comunque gravata di servitù di passaggio a favore anche del mapp 56 ( Per_5
prosegue da tempo immemorabile con la sua corsia lungo e a cavallo dei mapp
[...]
-7- 232 (proprietà e n. 235 (proprietà ) e n. 780 (proprietà Parte_4 Persona_6
risulta evidente che pure il mapp 232, attraversato dal sedime della Parte_4 strada interpoderale, possa vantare diritto di accesso e recesso dalla dorsale dei ” Pt_5
(doc. 21 parti attrici in riassunzione). Il tema della strada interpoderale formatasi fra le proprietà delle parti risulta, pertanto, ritualmente introdotto in causa.
5.3. In ogni caso, e ulteriormente, va pure ricordato che “L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio” (giurisprudenza consolidata, per tutte, v. Cass. n. 30723 del 27/11/2018).
E le risultanze di causa confermano la sussistenza della stradella interpoderale formatasi ex collatione agrorum.
5.3.1. La descrizione fattane dal c.t.u., già valorizzata dal tribunale, restituisce uno stato dei luoghi già di per sé solo indicativo della natura di strada vicinale dello stradello in contestazione.
Si tratta infatti di una strada non asfaltata, alla quale si accede dalla Strada Provinciale 88, via
Umberto I, varcando un cancello carraio. Fino al mappale 232, di proprietà dei convenuti, tale strada è lunga circa 32 metri e larga, all'ingresso, 3,30 metri, riducendosi a 3,08 metri tra i fabbricati esistenti prospicienti e a 2,85 metri tra le recinzioni nel tratto finale.
L'ausiliare è quindi passato a verificare le mappe esistenti, al fine di determinare i confini catastali di proprietà, accertando che la strada ricade per la maggior parte sul mappale 234, di proprietà e, in parte, sul mappale 235, di proprietà per poi proseguire, per Parte_3 Per_2
un tratto, lungo il mappale 232, di proprietà dei In particolare, essa Persona_4
origina dalla strada provinciale – e, dunque, dalla proprietà degli originari attori – e corre lungo le proprietà di questi ultimi, dividendole nel mezzo, proseguendo lungo la confinante proprietà degli originari convenuti sino ai mappali 56, 58, 59.
Il dato è attestato dalla planimetria allegata alla c.t.u. e dal rilievo plani-altimetrico redatto dall'esperto dell'ufficio in primo grado ed è stato evidenziato anche nella sentenza di appello,
-8- laddove si è riconosciuto che “la porzione fondiaria che costituiva la strada ricadeva (e ricade tuttora) per la gran parte sul mappale 234 (proprietà ), quindi sul Parte_3
mappale 232 (proprietà ), infine per la minima parte sul mappale 235 (proprietà Pt_2
, ora ”. Per_2 CP_2
5.3.2. Oltre a tale, già di per sé solo eloquente, stato dei luoghi, va considerata la presenza nelle mappe catastali la indicazione della stradella con linea tratteggiata, segno della natura privata autonoma e separata rispetto ai mappali di proprietà (già CP_2 [...]
), come esplicitato nel Capo II delle Istruzioni per la formazione delle mappe Per_7
catastali ed all'impiego dei relativi segni convenzionali.
La stessa parte convenuta in riassunzione richiama il tratteggio presente nelle mappe catastali
(e riscontrato dalla c.t.u. espletata in primo grado), ma per sostenere che, arrestandosi tale segno al confine con i mappali Chimentin-Scaranto 234-235, ciò porterebbe a escludere la sussistenza della strada interpoderale con conferimento da parte del mappale 232.
Invero, anche la circostanza che la porzione successiva della strada rispetto ai mappali
Scaranto-Chiamentin, che insiste sul mappale 232 di non rechi nelle Persona_4
mappe il tratteggio non solo non vale ad escludere la perdurante natura comune di quel passaggio, ma, a veder bene, ribadisce come la stradina, come più volte detto rilevata da tutti gli accertamenti espletati, non possa che essere stata formata, per la residua parte, che con terreno di pertinenza di quel mappale 232 . Persona_4
5.3.3. Anche gli esiti delle prove testimoniali assunte, seppure non univoche, hanno comunque consentito di confermare i capitoli articolati dalla parte (v. Persona_4 testimonio e all'udienza dell'8 febbraio 2008 circa l'uso del Tes_1 Testimone_2
passaggio da parte dei . Persona_4
5.3.4. Del resto, sotto altro, ma concorrente, profilo, anche la stessa parte convenuta in riassunzione ha da sempre ammesso che la stradina era utilizzata per il passaggio e sia pure in favore di fondi diversi da quelli dei Persona_4
6. Come insegnato dalla s. Corte nel provvedimento che ha dato origine alla presente fase, «in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie,
-9- quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù», con richiamo a Cass. Sez. 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv. 633498-01, nonché, tra le altre, Sez. 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv.
600474-01 e Sez. 3, Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889-01.
Le vie vicinali agrarie formate "ex collatione privatorum agrorum" traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi;
manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una "communio incidens", onde il transito attraverso la strada avviene non "iure servitutis", ma "iure proprietatis" (Cass. 17111/2006).
7. In definitiva, sul punto, deve ritenersi accertata in causa la natura di strada interpoderale ex collatione agrorum della stradina in contestazione.
8. E poiché, in caso di una siffatta tipologia di strada, vale a dire “nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà” (Cass. n. 6773 del 04/05/2012), ne discende che l'actio negatoria servitutis formulata nei confronti di uno dei comproprietari di tale strada è priva di fondamento.
La domanda originariamente formulata da e (e poi Persona_2 Parte_3
proseguita dagli aventi causa: e e, successivamente Persona_3 CP_1 Controparte_2
al decesso del primo, da e , in quanto rivolta avverso soggetti che CP_1 Controparte_2
sono comproprietari della strada, non può trovare accoglimento e va respinta.
9. Va dunque stabilito il rigetto della domanda dei consorti diretta all'accertamento Per_2 della “inesistenza di servitù di passaggio a favore dei fondi identificati in Catasto Comune di
Arcugnano, sez. A, fg.5°, mapp. nn.230,231 e 232, di proprietà dei sig.ri , Persona_1 suoi eredi, e ” (v. conclusione sub n. 1). Parte_1
10. Le spese processuali vanno regolate alla luce dell'esito complessivo della controversia, tenuto conto non solo della soccombenza degli relativamente all'actio negatoria, ma Per_2
-10- anche delle domande sulle quali, non essendo stata proposta impugnazione, è passata in cosa giudicata la relativa statuizione del tribunale (reiezione della domanda riconvenzionale formulata da diretta all'accertamento dell'inesistenza della servitù di Persona_4
passaggio a favore di a carico del mappale 232 e 56, di quella diretta alla Controparte_6 cessazione delle turbative e molestia e all'abbattimento del cancello).
Tenuto conto di tale esito complessivo della controversia con la evidenziata reciproca soccombenza, ma considerato anche che lo svolgimento delle fasi di appello, cassazione e rinvio sono state originate dalla infondata pretesa degli aventi causa di conseguire Per_2
l'accertamento dell'inesistenza della servitù a favore dei va dichiarata la Persona_4
compensazione fra le parti per due terzi delle spese processuali, con condanna dei consorti alla rifusione del residuo terzo in favore dei CP_2 Persona_4
11. In assenza del reddito dominicale del fondo per cui è causa così come di altri elementi dai quali determinarne il valore, si provvede alla liquidazione delle spese con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile
(bassa complessità), tenuto conto dell'attività svolta nei vari gradi di giudizio, nonché delle note spese prodotte.
12. A seguito della cassazione della sentenza di questa corte d'appello, è fondata e va accolta la domanda dei diretta a ottenere la restituzione della somma di € 9.652,00 Persona_4 pagata a titolo di spese processuali liquidate nella predetta sentenza della corte d'appello, oltre agli interessi al saggio legale dalla data del pagamento e sino alla effettiva restituzione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulle domande delle parti,
1.) respinge la domanda formulata da e nella loro qualità di eredi CP_1 Controparte_2
di e , contro e Persona_2 Persona_3 Parte_1 Parte_2 diretta all'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi identificati in Catasto Comune di Arcugnano, sez. A, fg.5°, mapp. nn.230,231 e 232, di proprietà di , e ora dei suoi eredi, e;
Persona_1 Parte_1
2.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio per la quota di due terzi;
3.) dichiara tenuti e condanna e fra loro in solido, a rifondere a CP_1 Controparte_2
e la residua quota delle spese processuali da Parte_1 Parte_2 costoro sostenute e che liquida in € 2.538,00 per 1/3 delle spese di primo grado, in €
-11- 3.330,00 per 1/3 di spese del grado di appello, in € 1.837,00 per 1/3 delle spese del giudizio di cassazione e in € 3.330,00 per 1/3 delle spese della presente fase, oltre – per ciascun grado – al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4.) condanna e in solido, a restituire a e CP_1 Controparte_2 Parte_1 la somma di € 9.652,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla data Parte_2
del versamento e sino al saldo.
Venezia, 8 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1252/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio n. 1252/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe quali eredi di (la prima anche C.F._2 Persona_1 in proprio), rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Luca Massignani, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.;
Attrici in riassunzione contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi quali eredi di e C.F._4 Persona_2 [...] rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Margherita Bertin, con domicilio Per_3
eletto presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
Convenuti in riassunzione
Oggetto: Servitù - Giudizio di rinvio da Corte di cassazione disposto con sentenza n.
16218/2023 pubblicata in data 8/6/2023, avverso la sentenza n. 1971/2016 pubblicata il
30/8/2016 dalla II^ Sezione civile della Corte d'Appello di Venezia.
-1- CONCLUSIONI
Per le attrici in riassunzione:
“- confermarsi la sentenza di primo grado e rigettarsi l'appello in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi depositati;
- respingersi comunque le domande proposte da controparte contro i sig.ri
[...]
e . Per_1 Parte_1
- condannare i sig.ri , nato a [...], il [...], residente a [...]
Arcugnano, via Giardini 11, c.f.: e , nato a [...]F._3 Controparte_2
Firenze, il 18/4/1970, residente a [...], c.f.:
a versare alle sigg.re e l'importo C.F._4 Parte_2 Parte_1 di euro 9652,00 per le ragioni tutte indicate nell'atto di citazione in riassunzione;
- condannare i sig.ri e a rifondere ai sig.ri e le CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_1
spese del procedimento RG n. 1426/2015 della Corte d'Appello di Venezia nonché le spese del giudizio di Cassazione e le spese del presente giudizio di rinvio”.
Per i convenuti in riassunzione:
“Voglia l'ecc. ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 23/4/2015, pubblicata il
6/5/2015, così giudicare:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio a favore dei fondi identificati in
Catasto Comune di Arcugnano, sez. A, fg.5°, mapp. nn.230,231 e 232, di proprietà dei sig.ri
, suoi eredi, e;
Persona_1 Parte_1
2) Condannare le attrici in riassunzione alla refusione di spese e competenze del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione e della presente fase”.
Ragioni della decisione
In fatto.
1. Con atto di citazione notificato il 25/03/2002, e Persona_2 Parte_3
convenivano avanti al Tribunale di Vicenza i signori e Persona_1 [...]
Parte_1 chiedendo di accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio a favore dei fondi intestati ai convenuti.
-2- Gli attori, in particolare, deducevano: (i) di essere proprietari di due fondi attigui e confinanti siti a Vicenza, nel Comune di Arcugnano (mappali 235 e 377 la , mappali 384 e 234 Per_2
il ); (ii) che su tali immobili grava una servitù di passaggio di persone e mezzi Parte_3
agricoli a vantaggio dei terreni contraddistinti dai mappali 56, 57, 58, 59, 60, ma non anche a vantaggio dei mappali 230, 231 e 232, di proprietà dei convenuti, che godono di altri accessi;
(iii) che i convenuti, nell'anno 2002, hanno iniziato ad accedere ai loro fondi utilizzando il passaggio di loro proprietà.
1.1. I convenuti si costituivano affermando – al contrario – il proprio diritto di passaggio lungo la strada posta tra i mappali di (235) e (234); chiedevano, quindi, il Per_2 Parte_3
rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi degli attori ed a carico dei mappali 232 e 56 di loro proprietà.
1.2. Assunte le prove orali, disposta ed espletata una c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi, il
Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 720/2015 rigettava tanto l'actio negatoria servitutis proposta dagli attori, quanto la domanda riconvenzionale dei conventi, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ponendo le spese della c.t.u. per metà
a carico solidale degli attori e per metà a carico solidale dei convenuti.
1.3. Il tribunale, per quanto qui interessa, ha rigettato la domanda attorea sulla scorta della considerazione che il passaggio per cui è causa ha natura di strada vicinale che, per sua stessa essenza, è di proprietà di tutti i frontisti che hanno contribuito a realizzarla, a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi, ragion per cui i convenuti, in quanto frontisti, hanno diritto di godere del bene iure domini. Ad avviso del tribunale, infatti, il solo fatto che una strada sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti ed in consecuzione - affinché possa soddisfare le esigenze di utilizzazione degli stessi fondi - istituisce una communio incidens tra tutti i titolari del diritto di proprietà di quei fondi al cui servizio la strada è stata costituita;
con la conseguenza che a tutti i comunisti spetta la titolarità del diritto di proprietà pro indiviso dell'intero percorso della strada e la facoltà di per ognuno di essi di utilizzarla.
2. Proponevano appello , e (eredi della , frattanto Per_3 CP_1 Controparte_2 Per_2 deceduta) chiedendo l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei mappali 230, 231 e 232 di proprietà , invece, non Persona_4 Controparte_3
appellava la sentenza.
-3- 2.1. e si costituivano in causa, chiedendo il rigetto Persona_1 Parte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Con sentenza n. 1971/2016, pubblicata il 30/08/2016, la Corte d'Appello di Venezia, sezione seconda civile, accoglieva l'appello dichiarando l'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi con condanna degli appellati alla rifusione Persona_4
delle spese in solido tra loro.
2.2.1. La Corte, in particolare, non condivideva la motivazione del tribunale secondo la quale il passaggio per cui è causa, avendo natura di strada vicinale, sarebbe per sua stessa essenza di proprietà di tutti i frontisti che hanno contribuito a realizzarla, a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi. Ciò in quanto, secondo i giudici del gravame, per quanto dalla c.t.u. fosse effettivamente emerso uno stato di fatto contraddistinto da una strada interpoderale appartenente per diverse porzioni (più o meno ampie) a mappali intestati a diversi proprietari, il suo utilizzo comune avrebbe comunque necessitato un accordo tra i diversi proprietari, nel caso di specie ritenuto mancante.
3. e ricorrevano per cassazione, formulando sei motivi Parte_1 Persona_1
di impugnazione: con il primo motivo si dolevano della statuizione della Corte d'appello nella parte in cui non ha accolto la loro eccezione di difetto di legittimazione degli appellanti, dichiaratisi eredi dell'attrice senza documentare alcunché; con il secondo motivo Per_2
lamentavano l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, dunque, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
con il terzo motivo, denunciavano la violazione e la falsa applicazione di legge nella parte della sentenza in cui la Corte ha ritenuto necessario per il sorgere della communio incidens un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti e, quindi, ha ritenuto di accogliere l'appello sulla base della mancanza di un accordo tra le parti;
con il quarto motivo, si dolevano della parte della sentenza nella quale la Corte ha affermato – e nello stesso periodo negato – che per il sorgere della communio incidens sia necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti;
con il quinto motivo, i ricorrenti lamentavano che la Corte aveva negato la natura di strada vicinale in comproprietà delle parti in forza di un argomento non corretto in diritto e di un'affermazione mai avanzata in giudizio e, dunque, non provata;
con il sesto motivo, criticavano la sentenza impugnata nella parte in cui, esclusa l'esistenza di una communio incidens sulla strada interpoderale, ha concluso ritenendo fondata
-4- la domanda degli appellanti senza alcuna motivazione e senza valutare la sussistenza di un diritto di servitù a vantaggio dei ricorrenti.
3.1. , e resistevano con controricorso. Per_3 CP_1 Controparte_2
3.2. Con sentenza n. 16218/2023 del 08/06/2023, la Corte di cassazione accoglieva il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettava i primi due e dichiarava assorbiti il quinto e il sesto.
3.2.1. La Corte di cassazione ha così testualmente motivato (cfr. pp. 9 e 10 sentenza):
“7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina
l'assorbimento dei restanti quinto e sesto. La Corte d'Appello ha errato nel ritenere mancante il «necessario accordo» per la formazione della comunione, richiamando tuttavia insegnamenti di legittimità invece deponenti in senso contrario («In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù»: (così appunto Sez. 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv.
633498-01, nonché, tra le altre, Sez. 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv. 600474-01 e Sez. 3,
Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889- 01). Rileva il Collegio che la motivazione della
Corte d'Appello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, in particolare, nella parte in cui, dopo aver espressamente affermato l'esistenza di una strada interpoderale in comproprietà formata da collatione agrorum, ha ritenuto necessario un accordo tra i diversi proprietari e, «preso atto della mancata impugnazione del proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito», ha ritenuto mancante il suddetto accordo per il conferimento del sedime. Nel caso di specie, la intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello rende impossibile comprendere le ragioni della decisione. In altri termini non risultano percepibili quale siano le ragioni che hanno fondato l'accoglimento dell'appello. Infatti, le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del
-5- ragionamento del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
8. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di
Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
4. e (anche) quali eredi di , frattanto Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto, hanno riassunto il processo, chiedendo al giudice del rinvio (tra l'altro) di confermare la sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, con condanna dei convenuti a versare in loro favore l'importo di euro 9.652,00 (si tratta dell'importo già versato dai signori
[...]
agli appellanti a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza cassata), oltre alle Parte_4 spese del giudizio d'appello, di cassazione e di rinvio.
4.1. Si costituivano nel processo riassunto e quali eredi di CP_1 Controparte_2 [...]
(deceduto nelle more del processo di cassazione), chiedendo a Questa Corte, in Per_3 riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore dei fondi per cui è causa, siti nel Comune di Arcugnano, già di proprietà di e della moglie Persona_1 Parte_1
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 24 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.
1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1971/2016, aveva accolto l'appello sulla scorta della considerazione che, ai fini della formazione della communio incidens sul passaggio, fosse necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti.
2. La Corte di cassazione, con la decisione che ha cassato la sentenza n. 1971/2016 di Questa
Corte, ha affermato che i giudici del gravame hanno errato nel ritenere necessario un accordo ai fini della formazione della comunione – nel caso di specie, mancante – richiamando insegnamenti di legittimità di segno opposto, ovvero con motivazione “insanabilmente
-6- contraddittoria” e, dunque, “apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice” (cfr. sentenza Corte di cassazione, p. 9).
3. Le attrici in riassunzione chiedono ora la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello e della domanda di negatoria servitutis, condividendo il decisum del tribunale secondo il quale la stradina interpoderale per cui è causa, essendo sorta per collatione agrorum (anche) da parte dei loro fondi, sarebbe divenuta di proprietà comune per il semplice fatto del conferimento ed indipendentemente da qualunque accordo, con conseguente loro diritto di passare attraverso la stessa per accedere alla via pubblica.
4. I convenuti in riassunzione sostengono, invece, che, in corso di causa, l'oggetto originario della vertenza (consistente nell'accertamento negativo di una servitù insistente su fondi di loro proprietà esclusiva) sia stato “sviato” dai signori che – tardivamente, Persona_4
ovvero solo con gli scritti finali – hanno introdotto il tema della “strada interpoderale vicinale” (nemmeno emersa in sede di c.t.u.), spostando l'attenzione del giudicante con argomenti non pertinenti e, in ogni caso, senza nemmeno fornire alcuna prova in ordine alla c.d. collatione privatorum agrorum.
5. Occorre innanzi tutto verificare l'esistenza di una strada interpoderale sorta collatione agrorum, profilo oggetto di contestazione da parte degli originari attori.
5.1. Che la sentenza di appello abbia accertato “l'esistenza di una strada interpoderale in comproprietà formata da collatione agrorum” è la stessa sentenza della s. Corte a ritenerlo, a pagina 9 e seguente della motivazione.
Si tratta, dunque, di un punto sul quale si è ormai formato il giudicato, non essendo stata la sentenza d'appello impugnata in via incidentale condizionata dalla parte in merito a CP_2
tale accertamento.
5.2. Non può, dunque, in questa sede, discutersi sulla tempestività della relativa allegazione, profilo, peraltro, neppure adeguatamente risultante in causa, dovendosi al contrario riscontrare che a pag. 2 della comparsa di risposta in primo grado i qui attori in riassunzione ebbero espressamente ad affermare di avere “diritto di passaggio lungo la stradella interpoderale che origina dalla strada Comunale Via Umberto I di Arcugnano (VI), precisamente tra i mapp
235 e 234 ”, richiamando le “illuminanti” conclusioni della allegata Per_2 CP_4 relazione tecnica di parte del geom. “poiché la strada interpoderale tra i mappali CP_5
234 e 235 , comunque gravata di servitù di passaggio a favore anche del mapp 56 ( Per_5
prosegue da tempo immemorabile con la sua corsia lungo e a cavallo dei mapp
[...]
-7- 232 (proprietà e n. 235 (proprietà ) e n. 780 (proprietà Parte_4 Persona_6
risulta evidente che pure il mapp 232, attraversato dal sedime della Parte_4 strada interpoderale, possa vantare diritto di accesso e recesso dalla dorsale dei ” Pt_5
(doc. 21 parti attrici in riassunzione). Il tema della strada interpoderale formatasi fra le proprietà delle parti risulta, pertanto, ritualmente introdotto in causa.
5.3. In ogni caso, e ulteriormente, va pure ricordato che “L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio” (giurisprudenza consolidata, per tutte, v. Cass. n. 30723 del 27/11/2018).
E le risultanze di causa confermano la sussistenza della stradella interpoderale formatasi ex collatione agrorum.
5.3.1. La descrizione fattane dal c.t.u., già valorizzata dal tribunale, restituisce uno stato dei luoghi già di per sé solo indicativo della natura di strada vicinale dello stradello in contestazione.
Si tratta infatti di una strada non asfaltata, alla quale si accede dalla Strada Provinciale 88, via
Umberto I, varcando un cancello carraio. Fino al mappale 232, di proprietà dei convenuti, tale strada è lunga circa 32 metri e larga, all'ingresso, 3,30 metri, riducendosi a 3,08 metri tra i fabbricati esistenti prospicienti e a 2,85 metri tra le recinzioni nel tratto finale.
L'ausiliare è quindi passato a verificare le mappe esistenti, al fine di determinare i confini catastali di proprietà, accertando che la strada ricade per la maggior parte sul mappale 234, di proprietà e, in parte, sul mappale 235, di proprietà per poi proseguire, per Parte_3 Per_2
un tratto, lungo il mappale 232, di proprietà dei In particolare, essa Persona_4
origina dalla strada provinciale – e, dunque, dalla proprietà degli originari attori – e corre lungo le proprietà di questi ultimi, dividendole nel mezzo, proseguendo lungo la confinante proprietà degli originari convenuti sino ai mappali 56, 58, 59.
Il dato è attestato dalla planimetria allegata alla c.t.u. e dal rilievo plani-altimetrico redatto dall'esperto dell'ufficio in primo grado ed è stato evidenziato anche nella sentenza di appello,
-8- laddove si è riconosciuto che “la porzione fondiaria che costituiva la strada ricadeva (e ricade tuttora) per la gran parte sul mappale 234 (proprietà ), quindi sul Parte_3
mappale 232 (proprietà ), infine per la minima parte sul mappale 235 (proprietà Pt_2
, ora ”. Per_2 CP_2
5.3.2. Oltre a tale, già di per sé solo eloquente, stato dei luoghi, va considerata la presenza nelle mappe catastali la indicazione della stradella con linea tratteggiata, segno della natura privata autonoma e separata rispetto ai mappali di proprietà (già CP_2 [...]
), come esplicitato nel Capo II delle Istruzioni per la formazione delle mappe Per_7
catastali ed all'impiego dei relativi segni convenzionali.
La stessa parte convenuta in riassunzione richiama il tratteggio presente nelle mappe catastali
(e riscontrato dalla c.t.u. espletata in primo grado), ma per sostenere che, arrestandosi tale segno al confine con i mappali Chimentin-Scaranto 234-235, ciò porterebbe a escludere la sussistenza della strada interpoderale con conferimento da parte del mappale 232.
Invero, anche la circostanza che la porzione successiva della strada rispetto ai mappali
Scaranto-Chiamentin, che insiste sul mappale 232 di non rechi nelle Persona_4
mappe il tratteggio non solo non vale ad escludere la perdurante natura comune di quel passaggio, ma, a veder bene, ribadisce come la stradina, come più volte detto rilevata da tutti gli accertamenti espletati, non possa che essere stata formata, per la residua parte, che con terreno di pertinenza di quel mappale 232 . Persona_4
5.3.3. Anche gli esiti delle prove testimoniali assunte, seppure non univoche, hanno comunque consentito di confermare i capitoli articolati dalla parte (v. Persona_4 testimonio e all'udienza dell'8 febbraio 2008 circa l'uso del Tes_1 Testimone_2
passaggio da parte dei . Persona_4
5.3.4. Del resto, sotto altro, ma concorrente, profilo, anche la stessa parte convenuta in riassunzione ha da sempre ammesso che la stradina era utilizzata per il passaggio e sia pure in favore di fondi diversi da quelli dei Persona_4
6. Come insegnato dalla s. Corte nel provvedimento che ha dato origine alla presente fase, «in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie,
-9- quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù», con richiamo a Cass. Sez. 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv. 633498-01, nonché, tra le altre, Sez. 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv.
600474-01 e Sez. 3, Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889-01.
Le vie vicinali agrarie formate "ex collatione privatorum agrorum" traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi;
manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una "communio incidens", onde il transito attraverso la strada avviene non "iure servitutis", ma "iure proprietatis" (Cass. 17111/2006).
7. In definitiva, sul punto, deve ritenersi accertata in causa la natura di strada interpoderale ex collatione agrorum della stradina in contestazione.
8. E poiché, in caso di una siffatta tipologia di strada, vale a dire “nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà” (Cass. n. 6773 del 04/05/2012), ne discende che l'actio negatoria servitutis formulata nei confronti di uno dei comproprietari di tale strada è priva di fondamento.
La domanda originariamente formulata da e (e poi Persona_2 Parte_3
proseguita dagli aventi causa: e e, successivamente Persona_3 CP_1 Controparte_2
al decesso del primo, da e , in quanto rivolta avverso soggetti che CP_1 Controparte_2
sono comproprietari della strada, non può trovare accoglimento e va respinta.
9. Va dunque stabilito il rigetto della domanda dei consorti diretta all'accertamento Per_2 della “inesistenza di servitù di passaggio a favore dei fondi identificati in Catasto Comune di
Arcugnano, sez. A, fg.5°, mapp. nn.230,231 e 232, di proprietà dei sig.ri , Persona_1 suoi eredi, e ” (v. conclusione sub n. 1). Parte_1
10. Le spese processuali vanno regolate alla luce dell'esito complessivo della controversia, tenuto conto non solo della soccombenza degli relativamente all'actio negatoria, ma Per_2
-10- anche delle domande sulle quali, non essendo stata proposta impugnazione, è passata in cosa giudicata la relativa statuizione del tribunale (reiezione della domanda riconvenzionale formulata da diretta all'accertamento dell'inesistenza della servitù di Persona_4
passaggio a favore di a carico del mappale 232 e 56, di quella diretta alla Controparte_6 cessazione delle turbative e molestia e all'abbattimento del cancello).
Tenuto conto di tale esito complessivo della controversia con la evidenziata reciproca soccombenza, ma considerato anche che lo svolgimento delle fasi di appello, cassazione e rinvio sono state originate dalla infondata pretesa degli aventi causa di conseguire Per_2
l'accertamento dell'inesistenza della servitù a favore dei va dichiarata la Persona_4
compensazione fra le parti per due terzi delle spese processuali, con condanna dei consorti alla rifusione del residuo terzo in favore dei CP_2 Persona_4
11. In assenza del reddito dominicale del fondo per cui è causa così come di altri elementi dai quali determinarne il valore, si provvede alla liquidazione delle spese con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile
(bassa complessità), tenuto conto dell'attività svolta nei vari gradi di giudizio, nonché delle note spese prodotte.
12. A seguito della cassazione della sentenza di questa corte d'appello, è fondata e va accolta la domanda dei diretta a ottenere la restituzione della somma di € 9.652,00 Persona_4 pagata a titolo di spese processuali liquidate nella predetta sentenza della corte d'appello, oltre agli interessi al saggio legale dalla data del pagamento e sino alla effettiva restituzione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulle domande delle parti,
1.) respinge la domanda formulata da e nella loro qualità di eredi CP_1 Controparte_2
di e , contro e Persona_2 Persona_3 Parte_1 Parte_2 diretta all'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi identificati in Catasto Comune di Arcugnano, sez. A, fg.5°, mapp. nn.230,231 e 232, di proprietà di , e ora dei suoi eredi, e;
Persona_1 Parte_1
2.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio per la quota di due terzi;
3.) dichiara tenuti e condanna e fra loro in solido, a rifondere a CP_1 Controparte_2
e la residua quota delle spese processuali da Parte_1 Parte_2 costoro sostenute e che liquida in € 2.538,00 per 1/3 delle spese di primo grado, in €
-11- 3.330,00 per 1/3 di spese del grado di appello, in € 1.837,00 per 1/3 delle spese del giudizio di cassazione e in € 3.330,00 per 1/3 delle spese della presente fase, oltre – per ciascun grado – al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4.) condanna e in solido, a restituire a e CP_1 Controparte_2 Parte_1 la somma di € 9.652,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla data Parte_2
del versamento e sino al saldo.
Venezia, 8 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-