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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/10/2024, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3998/2020, cui è riunito il giudizio R.G. n. 4487/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3998/2020 R.G.A.C., cui è riunito il giudizio R.G.
n. 4487/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Sorrento n. 1179/2020
TRA
Parte_1
, in persona del suo liquidatore p.t., E
[...] [...]
, nato a [...], il [...], Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimo Esposito, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sorrento (NA), al Corso Italia, n.
186
APPELLANTI (APPELLATI nel giudizio R.G. n. 4487/2020)
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Vico Equense (NA), alla Via S.
Giacomo, n. 5, e , nato a [...], il Controparte_1
20.09.1972, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
Consuelomaria Riccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Piano di
Sorrento (NA), alla via Corbo, n. 8
APPELLATI (APPELLANTI nel giudizio R.G. n. 4487/2020)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.11.2023, sì concludeva: “produce compravendita per Notar del 3.08.2022 comprovando la vendita Persona_1 dell'immobile de quo e si riporta alle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del
28.03.2022 nel cui accoglimento insiste”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata sì concludeva “si riporta integralmente al proprio atto introduttivo e a tutte le istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi formulate, - così come a tutti i documenti versati in atti - e che abbiansi qui per trascritte e reiterate di cui chiede il pieno ed integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi. L'avv. Riccio impugna
e contesta, da parola a parola, tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto unitamente all'avversa costituzione e lo spiegato appello incidentale proposto nel giudizio di gravame recante n.r.g. 4487/2020, riunito al presente, che reitera assunti di privi di pregio, ricalcando quelli già formulati dalla medesima
[...] in fase di proposizione di autonoma impugnazione. L'avv. Riccio stante Controparte_2 anche la avvenuta acquisizione del fascicolo di I grado chiede che la causa venga ammessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti, la
[...] in liquidazione, in persona del suo Parte_3 liquidatore p.t., , e questi anche in proprio, hanno Parte_2 interposto appello avverso la sentenza n. 1179/2020, pubblicata in data
20.07.2020, con cui il Giudice di Pace di Sorrento ha accolto la domanda spiegata dalla predetta società e dal relativo legale rappresentante p.t., anche in proprio, nei riguardi di e della società Controparte_1 TE
in persona del legale rappresentante p.t., “ordinando ai
[...] convenuti, in solido, di cessare l'attività svolta nel fondo sito in Piano di Sorrento, alla via
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Meta Amalfi, dalle ore 19:00, alle ore 09:00 del giorno successivo”, nonché condannando gli stessi convenuti, in solido, “al risarcimento del danno, in favore di Parte_2
, quale liquidatore p.t. della pari
[...] Parte_1
a complessivi € 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, oltreché al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di ctu, a favore di parte istante.
Invero, parte attrice, nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio esitato nella rammentata decisione, ha allegato di essere proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Piano di Sorrento (NA), alla Via Meta Amalfi, n. 4, meglio identificato in atti, confinante con un fondo in proprietà di , Controparte_1 ubicato alla predetta Via Meta Amalfi, al civico n. 2, ove il medesimo CP_1
“ha installato un'attività di deposito di materiali per l'edilizia e sversamento dei materiali di risulta e di rifiuti edili il tutto a cielo aperto e che esercita a mezzo della
[...]
. l'attività svolta dal e dalla sua società è altamente Controparte_4 CP_1 molesta e ha finito con il rendere invivibili gli immobili ad uso abitativo dell'istante società ed impraticabili i luoghi non adibiti a privata dimora. Il lavoro, molesto, svolto nel predio del viene svolto senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 [h] quotidiane”; inoltre, CP_1 parte attrice ha rappresentato che i convenuti “hanno messo a dimora piante di alto fusto a distanza irregolare dal confine con i beni dell'istante società”.
Di talché, a mezzo dell'esperita azione giudiziaria, la e Parte_1
hanno domandato all'adita Giustizia di emettere Parte_2 sentenza parziale dichiarativa della intollerabilità delle immissioni prodotte da controparte, di condannare i convenuti alla pronta cessazione delle molestie, di fissare le modalità esecutive della corrispondente obbligazione negativa, di ordinare l'arretramento degli alberi dal confine con i beni della società istante, onde rispettare le distanze legalmente previste;
hanno chiesto, altresì, di statuire, con sentenza definitiva, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti e da quantificarsi in corso di causa, oltre che al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al
Procuratore anticipatario (cfr. atto di citazione nell'ambito del giudizio di prime cure).
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Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti e la Controparte_1 società onde resistere alle pretese avverse. CP_1
Raccolta la prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice di Pace, con la pronuncia impugnata, ha accolto la domanda attorea nei termini e nei limiti suesposti.
La , in persona Controparte_5 del liquidatore p.t., e questi, , anche in proprio, Parte_2 hanno quindi interposto appello avverso la predetta sentenza innanzi all'intestato
Tribunale, per “violazione dell'art. 844 c.c. per errore di giudizio – motivazione contraddittoria – violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
(CEDU) e degli artt. 3, 13 et 32 della Costituzione”, per “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 614 bis c.p.c. – vizio di omessa pronunzia”, per “violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 844, 1226, 2043 et 2056 c.c. erronea ed insufficiente quantificazione dei danni morale e materiale domandati – violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) e degli artt. 3, 13 et 32 della Costituzione”, per “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 892 n.ro 1 c.c. – vizio di omessa pronunzia – le piante poste a distanza inferiore a quella legale dal confine tra i fondi di esse parti in causa”.
Pertanto, gli appellanti hanno domandato “in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della gravata sentenza sentirsi così gradatamente provvedere: ordinare agli appellati di cessare l'esercizio di ogni attività molesta producente immissioni sonore e molestie superiori ai 3 Db nell'arco delle 24 ore;
condannare gli odierni appellati, a far data dalla domanda, al pagamento della somma di almeno euro 100 giornaliere per la diuturna violazione dell'emanando ordine di cessazione delle molestie denunziate;
condannare gli odierni appellati in solido al risarcimento dei danni come quantificati al terzo motivo di gravame che precede, o nella misura diversa, maggiore o minore ma comunque superiore a quella determinata dal primo Giudice, con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
condannare gli odierni appellati all'arretramento dei loro alberi di alto fusto fino a portarli alla distanza legale dal muro di confine del fondo dell'odierno appellante società; emettere sentenza parziale di accoglimento dei motivi di gravame ad [e]ccezione di quello vertente sulla liquidazione del danno materiale;
rimettere la causa in istruttoria dando mandato al c.t.u. di quantificare il valore
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venale dell'immobile dell'odierna appellante società ed all'esito rideterminare il danno materiale domandato, da porre a carico degli odierni appellati ed in solido tra di loro con gli interessi e il danno da svalutazione monetaria”, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
in persona del TE TE legale rappresentante p.t., si sono costituiti in giudizio, chiedendo, preliminarmente, la riunione alla presente procedura di quella rubricata con R.G.
4487/2020, dai medesimi attivata al fine di appellare la stessa sentenza qui oggetto d'impugnazione per “carenza di legittimazione attiva della
[...]
, per “carenza di legittimazione passiva della Controparte_6 [...]
e per l'erronea valutazione delle emergenze TE processuali, con peculiare riguardo alla “carenza di prova della
[...]
e alla espletata “consulenza tecnica d'ufficio” nel Parte_3 procedimento di prime cure;
hanno, dunque, domandato, ancora in via preliminare, di “sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1179/2020”, di “accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Parte_3
in persona del liquidatore p.t.”, di “accertare e dichiarare la carenza di
[...] legittimazione passiva della in persona del legale TE rappresentante p.t., e, per l'effetto, rigettare la domanda così come proposta…” e “in via definitiva rigettare integralmente l'appello… riformando integralmente la sentenza” appellata, con condanna dell'appellante Parte_1
“al pagamento di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non patrimoniali
[...] nella misura che sarà ritenuta di Giustizia”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio “anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” e con attribuzione al procuratore antistatario.
Disposta la riunione della procedura recante R.G. n. 4487/2020 al presente giudizio, sospesa, parzialmente, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e accolto, parzialmente, il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. in corso di causa dalla
, in persona del suo liquidatore p.t. e da questi Parte_1 anche in proprio, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure,
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all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del 16.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata l'11.12.2023, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 18.12.2023).
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
2. In considerazione della natura delle doglianze mosse alla sentenza di primo grado dalle diverse parti in causa, occorre, preliminarmente, indagare il motivo di appello, spiegato dagli appellanti nella procedura R.G. n. 4487/2020 e riunita a quella rubricata con R.G. n. 3998/2020, con cui i predetti hanno censurato la pronuncia gravata per non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante in persona Controparte_6 del liquidatore p.t..
In particolare, in persona del l.r.p.t., Controparte_7
e lamentano che la società avversaria “non era nell'anno 2014, Controparte_1 al momento dell'instaurato giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento, come non lo è tuttora, proprietaria di alcun immobile ovvero complesso immobiliare bensì di soli terreni
(melius agrumeto)” (cfr. pag. 13, atto di citazione in appello per
[...]
in persona del l.r.p.t., e per ). TE Controparte_1
Valga precisare, allora, che il difetto di legittimazione attiva supra lamentato va riqualificato come dedotta carenza della titolarità attiva della pretesa, questione afferente al merito della lite e concretante una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata [cfr. Cass., S.U., n. 2951/2016, che hanno statuito che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio
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incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la stessa;
la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto;
di talché, il difetto di titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo].
Ebbene, nella specie, detto motivo è destituito di fondamento, in quanto contraddetto, per tabulas, dal titolo di proprietà prodotto dalla Parte_1 nella procedura di primo grado, con cui questa
[...] Controparte_6 ha dimostrato di aver acquistato il diritto dominicale su “parte del fabbricato sito in
Piano di Sorrento (NA), alla Via Meta Amalfi, con annessa zonetta di terreno, e più precisamente la parte costituita da cellaio in pianterreno, locale già adibito a palmento e tre vani Per_ con cucinino e terrazza a livello in primo piano” (cfr. atto per Notar del
25.01.1978, trascritto il 10.02.1978; produzione per la società Parte_1 nell'ambito del giudizio di prime cure).
[...]
Di talché, corretta risulta la statuizione di prime cure sul punto.
3. Gli appellanti nella procedura R.G. n. 4487/2020 (riunita a quella rubricata con R.G. n. 3998/2020) hanno criticato la sentenza appellata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di TE
che “non utilizza in alcun modo né giammai ha utilizzato in passato
[...] il fondo ubicato in Piano di Sorrento alla Via Meta Amalfi, 2”.
Tale doglianza, che, sulla scorta delle riferite coordinate ermeneutiche, va interpretata come intesa a censurare la mancanza della titolarità passiva della società risulta priva di fondamento: sorregge tale convincimento la CP_1 disamina del contenuto della missiva del 13 settembre 2006 (prot. 2521), a firma del Magg. Dott. Comandante della Polizia Municipale di Piano di CP_8
Sorrento (NA), in cui, testualmente, si legge che “l'attività di deposito di materiali per
l'edilizia sita in via Meta Amalfi n. 2 è esercitata dalla TE
, prodotta ritualmente nel giudizio di primo grado dagli appellanti nella
[...] procedura rubricata R.G. n. 3998/2020 (cfr. corrispondente produzione).
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Né sospinge in senso contrario la considerazione delle risultanze di cui al procedimento ex art. 700 c.p.c., incardinato in corso di causa dalla
[...]
, in persona del suo liquidatore Controparte_5
p.t., , e da questi anche in proprio, atteso che dette Parte_2 emergenze [in specie desumibili dallo scrutinio del contratto di comodato versato in atti solamente in grado di appello dalla società e da CP_1 CP_1
(cfr. doc. 9) e dalla prova orale raccolta nell'ambito del mentovato
[...] procedimento cautelare] incontrano, agli effetti che ora occupano, l'insuperabile limite posto dall'art. 345, ultimo comma, c.p.c..
Pertanto, la decisione assunta dal primo Giudice in parte qua risulta esente da censure.
4. Gli appellanti nel giudizio contrassegnato con R.G. n. 3998/2020,
[...] in liquidazione, in persona del suo Parte_3 liquidatore p.t., , e questi anche in proprio, hanno Parte_2 impugnato la pronuncia gravata per “violazione dell'art. 844 c.c. per errore di giudizio – motivazione contraddittoria – violazione dell'art. 8 della… cedu e degli artt. 3, 13 et 32 della costituzione”, chiedendo, in riforma della predetta sentenza, ordinarsi “la cessazione
h24 della denunziata attività molesta degli odierni appellati e comportante immissioni moleste superiori ai 3 Db” (così a pag. 8 dell'atto di citazione in appello).
Detta doglianza - la quale si sostanzia nella critica della valutazione delle risultanze procedimentali operata dal primo Giudice, esitata nel parziale accoglimento della domanda inibitoria avanzata, in prime cure, dai suddetti appellanti - risulta meritevole di accoglimento.
Invero, la perduranza e l'intensità di immissioni intollerabili nel fondo di proprietà della società hanno trovato riscontro nell'istruttoria Parte_3 espletata in prime cure e, in particolare, nel contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo giudizio, ed , autori di Testimone_1 Testimone_2 deposizioni attendibili, dettagliate e sintomatiche di una profonda conoscenza dei luoghi di causa (cfr. verbale di udienza del 09.11.2016, fascicolo d'ufficio relativo
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al giudizio di primo grado), oltreché negli esiti della ctu espletata nel primo procedimento, a firma dell' Ing. . Persona_3
Tenuto conto, infatti, che, secondo quanto prescritto dall'art. 844 c.c.,
l'immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato illecito, laddove essa travalichi la “normale tollerabilità” e che detto giudizio di tollerabilità deve elaborarsi tenendo in considerazione la “condizione dei luoghi” e comparando le contrapposte esigenze (riferibili alla causa del fatto immissivo e a colui che le subisce), la decisione del primo Decidente in ordine alla formulata domanda inibitoria (alla cui stregua si è ordinato agli appellati “di cessare l'attività svolta nel fondo sito in Piano di Sorrento alla Via Meta Amalfi, dalle ore 19,00 alle ore 09,00 del giorno successivo”) non appare pienamente condivisibile.
Invero, il ctu, autore dell'elaborato peritale espletato nell'ambito del giudizio di prime cure, ha accertato, pervenendo ad affidabili conclusioni peritali - che questo Tribunale fa proprie perché basate su un'indagine approfondita e accurata dello stato dei luoghi e su un giudizio tecnico immune da vizi logico-scientifici -, che i valori misurati, valutati in applicazione del cosiddetto “criterio comparativo” (che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, è il sistema adottato per valutare la tollerabilità delle immissioni disciplinate dall'art. 844 c.c., nell'ambito privatistico dei rapporti di vicinato, laddove l'alternativo criterio differenziale disciplina unicamente i rapporti tra privati e pubblica amministrazione), sono risultati superiori alla soglia di rilievo, ovverosia quella di
3.0 dB oltre il “rumore di fondo”.
Alla luce di quanto precede, il rumore eccessivo determina in sé il rischio di una grave alterazione dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo.
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame spiegato in proposito e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado in parte qua, le parti appellate devono astenersi dall'utilizzare il fondo per cui è lite per lo svolgimento di qualsivoglia attività dal lunedì al venerdì dalle ore 19:01 alle ore
08:59 e dalle ore 13:01 sino alle ore 15:59, nonché il sabato e la domenica, in quanto spazi temporali di regola destinati al riposo (e, per tale ragione, anche
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presi in considerazione dai regolamenti locali per escludere, in loro costanza,
l'esecuzione di lavori possibili fonti di rumore, quali quelli edili) ovvero postume all'esercizio delle quotidiane incombenze.
5. Gli appellanti nel giudizio identificato con R.G. n. 3998/2020,
[...]
, in persona del suo liquidatore Controparte_5
p.t., , e quest'ultimo anche in proprio, hanno Parte_2 lamentato, inoltre, la “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 614 bis c.p.c. – vizio di omessa pronunzia”, ad opera del Giudice di Pace.
Siffatta censura non coglie nel segno: a ben vedere dalla disamina complessiva dell'atto con cui i citati appellanti hanno introdotto il giudizio di primo grado e, in particolare, dallo scrutinio delle conclusioni recate dallo stesso, non emerge la proposizione di alcuna specifica istanza ex art. 614 bis c.p.c. da parte dei predetti, quantunque detta richiesta costituisca presupposto indefettibile ai fini dell'adozione della misura suddetta ai sensi dell'art. 614 bis, comma 1, c.p.c., sicché alcuna omissione di pronuncia può sul punto imputarsi al primo
Decidente.
6. Con un ulteriore motivo di appello, la società Controparte_5
, in persona del suo liquidatore p.t.,
[...] [...]
, e questi anche in proprio, hanno lamentato, altresì, la Parte_2
“violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 844, 1226, 2043 et 2056 c.c. erronea ed insufficiente quantificazione dei danni morale e materiale domandati – violazione dell'art. 8… cedu e degli artt. 3, 13 et 32 della costituzione”.
In particolare, i predetti si dolgono della mancata liquidazione, in loro favore, del danno morale, oltreché della erronea quantificazione del danno “materiale”.
6.1. La censura afferente al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da immissioni intollerabili risulta infondata.
Occorre rammentare, in punto di diritto, che, in effetti, la giurisprudenza della
Corte Suprema ha affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita
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familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr. Cass. n. 26899/2014; Cass. n. 20927/2015;
Cass. SU, n. 2611/2017; Cass. n. 10861/2018).
Va, nondimeno, rimarcato che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, atteso che il danno risarcibile s'identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze di tale lesione, di talché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegata e, dipoi, provata (cfr. Cass. n. 25420/2017; Cass. n.
31537/2018; Cass. n. 6589/2023).
L'allegazione a tal fine necessaria deve riguardare fatti specifici del caso concreto, ossia essere circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale e ipotetico (cfr. Cass. n.
12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il confronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni. Siffatta allegazione deve, dunque, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 26899/2014; Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n.
2611/2017; Cass. n. 16408/2017; Cass. n. 10861/2018).
Come, poi, statuito dalla Corte del diritto a Sezioni Unite (Cass., S.U., n.
26972/2008) e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
24030/2009; Cass. n. 2370/2014; Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 3720/2019;
Cass. n. 29206/2019; Cass. n. 17383/2020; Cass. n. 33276/2023), il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a)
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l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – deve avere rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) la lesione dell'interesse deve essere grave, nel senso che l'offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità (il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) il danno non deve essere futile, vale a dire che non deve consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità. Tanto
è stato riaffermato anche in tema di danno non patrimoniale da immissioni illecite che comportino la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr. Cass. n. 28742/2018;
Cass. n. 19434/2019; di recente: Cass. civ., sez. III, 22.01.2024, n. 2203).
Ciò posto, in applicazione delle coordinate interpretative che precedono, non può riconoscersi, nella specie, il risarcimento di alcun danno non patrimoniale in favore degli istanti, i quali, sin dall'introduzione del giudizio di primo grado, hanno mancato di effettuare, in proposito, un'allegazione circostanziata nei sensi precisati e ritenuti necessari dalla ricordata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, limitandosi a riferire che “l'attività svolta dal e dalla sua società, CP_1
è altamente molesta ed ha finito con il rendere invivibili gli immobili ad uso abitativo dell'istante società ed impraticabili i luoghi non adibiti a privata dimora” (cfr. pagg. 1 e 2, atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per la società
[...]
, in persona del suo Controparte_5 liquidatore p.t., , e per questi anche in proprio). Parte_2
6.2. L'ulteriore doglianza, inerente all'erronea liquidazione, ad opera del primo
Giudicante, del danno “materiale” in favore degli attori e odierni appellanti, si palesa parimenti infondata.
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In dettaglio, si censura il quantum liquidato dal primo Decidente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivato dal fenomeno immissivo per cui è causa.
Ebbene, a sostegno della critica appena menzionata, gli istanti così argomentano:
“Giusta soluzione è stata quella di determinare in ragione del 15% il deprezzamento del valore del fabbricato dell'istante società nel suo complesso. Questo fabbricato, per come descritto nel titolo di proprietà e nella C.T.U. espletata, si compone di un fabbricato bifamiliare a due piani con sottostante officina e locale commerciale pertinenziale che, sulla base del notorio, può essere valutato in ragione di € 1.200.000,00 sicché gli odierni appellati devono all'istante società
l'importo di €. 180.000,00 a titolo di risarcimento danni da deprezzamento commerciale dei loro beni e non certo l'irrisoria somma di €. 40.000,00”.
Detta censura si appalesa talmente generica e disancorata da qualsivoglia prova ovvero finanche allegazione ritualmente offerte in ordine al valore dell'immobile suddetto, da risultare inidonea a scalfire la decisione equitativa adottata, in proposito, dal Giudice di Pace, sicché non può che essere respinta.
7. Ancora, gli appellanti nel giudizio identificato con R.G. n. 3998/2020,
[...]
, in persona del suo Controparte_5 liquidatore p.t., , e questi anche in proprio, hanno Parte_2 censurato la sentenza appellata per “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
892 n.ro 1 c.c. – vizio di omessa pronunzia – le piante poste a distanza inferiore a quella legale dal confine tra i fondi di esse parti in causa”; in sostanza, essi lamentano che il primo Decidente nulla abbia deciso con riferimento alla domanda spiegata nel giudizio di prime cure, onde ottenere l'ordine di “arretramento degli alberi di cui all'assertiva nei limiti delle distanze legali dal confine con i beni dell'istante società”, avanzata poiché, secondo la prospettazione di parte istante, le controparti “hanno messo a dimora piante di alto fusto a distanza irregolare dal confine con i beni dell'istante società” (cfr. atto di citazione per Controparte_5
, in persona del suo liquidatore p.t., , e
[...] Parte_2 per questi anche in proprio, pag. 3 e pag. 2).
- 13 -
Ebbene, l'assoluta genericità della riferita allegazione, in uno alla mancata dimostrazione della circostanza testé descritta - non ritenendosi idonee, al fine predetto, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice escussi nel giudizio di primo grado, ed , in quanto sul punto non Testimone_1 Testimone_2 sufficientemente circostanziate (cfr. verbale dell'udienza del 09.11.2016, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado), né potendosi, all'uopo, attingere alle risultanze della ctu che, come risaputo, non è mezzo istruttorio in senso proprio (cfr. Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15521) -, osta all'accoglimento del motivo di gravame surriferito.
8. Ogni altra questione rimane assorbita.
9.1. Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello proposto da
[...]
, in persona del suo liquidatore Controparte_5
p.t., , e da questi anche in proprio, le spese del Parte_2 presente grado di giudizio si compensano per i due terzi, mentre per il residuo, calcolato in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile – complessità bassa, di cui al D.M.
n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al
23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), seguono la soccombenza e sono poste a carico di in persona TE del legale rappresentante p.t., e di , nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, della natura delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto espletata e dell'assenza dell'attività istruttoria nel presente grado.
9.2. Inoltre, considerati la natura impugnatoria del procedimento contrassegnato con R.G. n. 4487/2020 e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti nel medesimo giudizio rubricato con
R.G. n. 4487/2020 e soccombenti, e TE
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1
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quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
9.3. Infine, le spese del procedimento cautelare espletato in corso di causa, stante l'accoglimento solo parziale del formulato ricorso nei riguardi di CP_1
, del pari si compensano per i due terzi, mentre per il residuo, calcolato
[...] in applicazione dei parametri minimi inerenti ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile – complessità bassa di cui al D.M. n. 55/2014, ratione temporis vigente, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico del medesimo
, nella misura indicata in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3998/2020 R.G.A.C., cui è riunito il giudizio R.G. n. 4487/2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- 15 -
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ordina a in TE persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Vico Equense (NA), alla
Via S. Giacomo, n. 5, e a , nato a [...], il Controparte_1
20.09.1972, di cessare l'attività svolta nel fondo sito in Piano di Sorrento (NA), alla Via Meta Amalfi, dal lunedì al venerdì dalle ore 19:01 alle ore 08:59 e dalle ore 13:01 sino alle ore 15:59, nonché il sabato e la domenica;
B) rigetta nel resto;
C) compensa tra le parti le spese del presente di giudizio di appello per due terzi e per il residuo condanna in TE persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, Controparte_1 alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di
[...] in liquidazione, in persona del suo Parte_3 liquidatore p.t., e di , spese liquidate in € 804,00 per Parte_2 esborsi ed € 1.270,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione all'Avv. Massimo Esposito, anticipatario;
D) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, TE
in persona del legale rappresentante p.t., e ,
[...] Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115;
E) compensa tra le parti le spese del procedimento cautelare in corso di causa per due terzi e per il residuo condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese di costituzione e di rappresentanza in favore di
[...]
, in persona del suo liquidatore p.t., e di Controparte_5
, spese liquidate in € 286,00 per esborsi e in € Parte_2
1.270,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso
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forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione all'Avv. Massimo Esposito, anticipatario.
Torre Annunziata, 15.10.2024.
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3998/2020 R.G.A.C., cui è riunito il giudizio R.G.
n. 4487/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Sorrento n. 1179/2020
TRA
Parte_1
, in persona del suo liquidatore p.t., E
[...] [...]
, nato a [...], il [...], Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Massimo Esposito, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sorrento (NA), al Corso Italia, n.
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APPELLANTI (APPELLATI nel giudizio R.G. n. 4487/2020)
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Vico Equense (NA), alla Via S.
Giacomo, n. 5, e , nato a [...], il Controparte_1
20.09.1972, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
Consuelomaria Riccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Piano di
Sorrento (NA), alla via Corbo, n. 8
APPELLATI (APPELLANTI nel giudizio R.G. n. 4487/2020)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.11.2023, sì concludeva: “produce compravendita per Notar del 3.08.2022 comprovando la vendita Persona_1 dell'immobile de quo e si riporta alle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del
28.03.2022 nel cui accoglimento insiste”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata sì concludeva “si riporta integralmente al proprio atto introduttivo e a tutte le istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi formulate, - così come a tutti i documenti versati in atti - e che abbiansi qui per trascritte e reiterate di cui chiede il pieno ed integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi. L'avv. Riccio impugna
e contesta, da parola a parola, tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto unitamente all'avversa costituzione e lo spiegato appello incidentale proposto nel giudizio di gravame recante n.r.g. 4487/2020, riunito al presente, che reitera assunti di privi di pregio, ricalcando quelli già formulati dalla medesima
[...] in fase di proposizione di autonoma impugnazione. L'avv. Riccio stante Controparte_2 anche la avvenuta acquisizione del fascicolo di I grado chiede che la causa venga ammessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti, la
[...] in liquidazione, in persona del suo Parte_3 liquidatore p.t., , e questi anche in proprio, hanno Parte_2 interposto appello avverso la sentenza n. 1179/2020, pubblicata in data
20.07.2020, con cui il Giudice di Pace di Sorrento ha accolto la domanda spiegata dalla predetta società e dal relativo legale rappresentante p.t., anche in proprio, nei riguardi di e della società Controparte_1 TE
in persona del legale rappresentante p.t., “ordinando ai
[...] convenuti, in solido, di cessare l'attività svolta nel fondo sito in Piano di Sorrento, alla via
- 2 -
Meta Amalfi, dalle ore 19:00, alle ore 09:00 del giorno successivo”, nonché condannando gli stessi convenuti, in solido, “al risarcimento del danno, in favore di Parte_2
, quale liquidatore p.t. della pari
[...] Parte_1
a complessivi € 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, oltreché al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di ctu, a favore di parte istante.
Invero, parte attrice, nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio esitato nella rammentata decisione, ha allegato di essere proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Piano di Sorrento (NA), alla Via Meta Amalfi, n. 4, meglio identificato in atti, confinante con un fondo in proprietà di , Controparte_1 ubicato alla predetta Via Meta Amalfi, al civico n. 2, ove il medesimo CP_1
“ha installato un'attività di deposito di materiali per l'edilizia e sversamento dei materiali di risulta e di rifiuti edili il tutto a cielo aperto e che esercita a mezzo della
[...]
. l'attività svolta dal e dalla sua società è altamente Controparte_4 CP_1 molesta e ha finito con il rendere invivibili gli immobili ad uso abitativo dell'istante società ed impraticabili i luoghi non adibiti a privata dimora. Il lavoro, molesto, svolto nel predio del viene svolto senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 [h] quotidiane”; inoltre, CP_1 parte attrice ha rappresentato che i convenuti “hanno messo a dimora piante di alto fusto a distanza irregolare dal confine con i beni dell'istante società”.
Di talché, a mezzo dell'esperita azione giudiziaria, la e Parte_1
hanno domandato all'adita Giustizia di emettere Parte_2 sentenza parziale dichiarativa della intollerabilità delle immissioni prodotte da controparte, di condannare i convenuti alla pronta cessazione delle molestie, di fissare le modalità esecutive della corrispondente obbligazione negativa, di ordinare l'arretramento degli alberi dal confine con i beni della società istante, onde rispettare le distanze legalmente previste;
hanno chiesto, altresì, di statuire, con sentenza definitiva, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli istanti e da quantificarsi in corso di causa, oltre che al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al
Procuratore anticipatario (cfr. atto di citazione nell'ambito del giudizio di prime cure).
- 3 -
Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti e la Controparte_1 società onde resistere alle pretese avverse. CP_1
Raccolta la prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice di Pace, con la pronuncia impugnata, ha accolto la domanda attorea nei termini e nei limiti suesposti.
La , in persona Controparte_5 del liquidatore p.t., e questi, , anche in proprio, Parte_2 hanno quindi interposto appello avverso la predetta sentenza innanzi all'intestato
Tribunale, per “violazione dell'art. 844 c.c. per errore di giudizio – motivazione contraddittoria – violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
(CEDU) e degli artt. 3, 13 et 32 della Costituzione”, per “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 614 bis c.p.c. – vizio di omessa pronunzia”, per “violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 844, 1226, 2043 et 2056 c.c. erronea ed insufficiente quantificazione dei danni morale e materiale domandati – violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) e degli artt. 3, 13 et 32 della Costituzione”, per “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 892 n.ro 1 c.c. – vizio di omessa pronunzia – le piante poste a distanza inferiore a quella legale dal confine tra i fondi di esse parti in causa”.
Pertanto, gli appellanti hanno domandato “in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della gravata sentenza sentirsi così gradatamente provvedere: ordinare agli appellati di cessare l'esercizio di ogni attività molesta producente immissioni sonore e molestie superiori ai 3 Db nell'arco delle 24 ore;
condannare gli odierni appellati, a far data dalla domanda, al pagamento della somma di almeno euro 100 giornaliere per la diuturna violazione dell'emanando ordine di cessazione delle molestie denunziate;
condannare gli odierni appellati in solido al risarcimento dei danni come quantificati al terzo motivo di gravame che precede, o nella misura diversa, maggiore o minore ma comunque superiore a quella determinata dal primo Giudice, con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
condannare gli odierni appellati all'arretramento dei loro alberi di alto fusto fino a portarli alla distanza legale dal muro di confine del fondo dell'odierno appellante società; emettere sentenza parziale di accoglimento dei motivi di gravame ad [e]ccezione di quello vertente sulla liquidazione del danno materiale;
rimettere la causa in istruttoria dando mandato al c.t.u. di quantificare il valore
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venale dell'immobile dell'odierna appellante società ed all'esito rideterminare il danno materiale domandato, da porre a carico degli odierni appellati ed in solido tra di loro con gli interessi e il danno da svalutazione monetaria”, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
in persona del TE TE legale rappresentante p.t., si sono costituiti in giudizio, chiedendo, preliminarmente, la riunione alla presente procedura di quella rubricata con R.G.
4487/2020, dai medesimi attivata al fine di appellare la stessa sentenza qui oggetto d'impugnazione per “carenza di legittimazione attiva della
[...]
, per “carenza di legittimazione passiva della Controparte_6 [...]
e per l'erronea valutazione delle emergenze TE processuali, con peculiare riguardo alla “carenza di prova della
[...]
e alla espletata “consulenza tecnica d'ufficio” nel Parte_3 procedimento di prime cure;
hanno, dunque, domandato, ancora in via preliminare, di “sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1179/2020”, di “accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Parte_3
in persona del liquidatore p.t.”, di “accertare e dichiarare la carenza di
[...] legittimazione passiva della in persona del legale TE rappresentante p.t., e, per l'effetto, rigettare la domanda così come proposta…” e “in via definitiva rigettare integralmente l'appello… riformando integralmente la sentenza” appellata, con condanna dell'appellante Parte_1
“al pagamento di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non patrimoniali
[...] nella misura che sarà ritenuta di Giustizia”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio “anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” e con attribuzione al procuratore antistatario.
Disposta la riunione della procedura recante R.G. n. 4487/2020 al presente giudizio, sospesa, parzialmente, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e accolto, parzialmente, il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. in corso di causa dalla
, in persona del suo liquidatore p.t. e da questi Parte_1 anche in proprio, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure,
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all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del 16.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata l'11.12.2023, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 18.12.2023).
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
2. In considerazione della natura delle doglianze mosse alla sentenza di primo grado dalle diverse parti in causa, occorre, preliminarmente, indagare il motivo di appello, spiegato dagli appellanti nella procedura R.G. n. 4487/2020 e riunita a quella rubricata con R.G. n. 3998/2020, con cui i predetti hanno censurato la pronuncia gravata per non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante in persona Controparte_6 del liquidatore p.t..
In particolare, in persona del l.r.p.t., Controparte_7
e lamentano che la società avversaria “non era nell'anno 2014, Controparte_1 al momento dell'instaurato giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento, come non lo è tuttora, proprietaria di alcun immobile ovvero complesso immobiliare bensì di soli terreni
(melius agrumeto)” (cfr. pag. 13, atto di citazione in appello per
[...]
in persona del l.r.p.t., e per ). TE Controparte_1
Valga precisare, allora, che il difetto di legittimazione attiva supra lamentato va riqualificato come dedotta carenza della titolarità attiva della pretesa, questione afferente al merito della lite e concretante una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata [cfr. Cass., S.U., n. 2951/2016, che hanno statuito che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio
- 6 -
incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la stessa;
la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto;
di talché, il difetto di titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo].
Ebbene, nella specie, detto motivo è destituito di fondamento, in quanto contraddetto, per tabulas, dal titolo di proprietà prodotto dalla Parte_1 nella procedura di primo grado, con cui questa
[...] Controparte_6 ha dimostrato di aver acquistato il diritto dominicale su “parte del fabbricato sito in
Piano di Sorrento (NA), alla Via Meta Amalfi, con annessa zonetta di terreno, e più precisamente la parte costituita da cellaio in pianterreno, locale già adibito a palmento e tre vani Per_ con cucinino e terrazza a livello in primo piano” (cfr. atto per Notar del
25.01.1978, trascritto il 10.02.1978; produzione per la società Parte_1 nell'ambito del giudizio di prime cure).
[...]
Di talché, corretta risulta la statuizione di prime cure sul punto.
3. Gli appellanti nella procedura R.G. n. 4487/2020 (riunita a quella rubricata con R.G. n. 3998/2020) hanno criticato la sentenza appellata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di TE
che “non utilizza in alcun modo né giammai ha utilizzato in passato
[...] il fondo ubicato in Piano di Sorrento alla Via Meta Amalfi, 2”.
Tale doglianza, che, sulla scorta delle riferite coordinate ermeneutiche, va interpretata come intesa a censurare la mancanza della titolarità passiva della società risulta priva di fondamento: sorregge tale convincimento la CP_1 disamina del contenuto della missiva del 13 settembre 2006 (prot. 2521), a firma del Magg. Dott. Comandante della Polizia Municipale di Piano di CP_8
Sorrento (NA), in cui, testualmente, si legge che “l'attività di deposito di materiali per
l'edilizia sita in via Meta Amalfi n. 2 è esercitata dalla TE
, prodotta ritualmente nel giudizio di primo grado dagli appellanti nella
[...] procedura rubricata R.G. n. 3998/2020 (cfr. corrispondente produzione).
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Né sospinge in senso contrario la considerazione delle risultanze di cui al procedimento ex art. 700 c.p.c., incardinato in corso di causa dalla
[...]
, in persona del suo liquidatore Controparte_5
p.t., , e da questi anche in proprio, atteso che dette Parte_2 emergenze [in specie desumibili dallo scrutinio del contratto di comodato versato in atti solamente in grado di appello dalla società e da CP_1 CP_1
(cfr. doc. 9) e dalla prova orale raccolta nell'ambito del mentovato
[...] procedimento cautelare] incontrano, agli effetti che ora occupano, l'insuperabile limite posto dall'art. 345, ultimo comma, c.p.c..
Pertanto, la decisione assunta dal primo Giudice in parte qua risulta esente da censure.
4. Gli appellanti nel giudizio contrassegnato con R.G. n. 3998/2020,
[...] in liquidazione, in persona del suo Parte_3 liquidatore p.t., , e questi anche in proprio, hanno Parte_2 impugnato la pronuncia gravata per “violazione dell'art. 844 c.c. per errore di giudizio – motivazione contraddittoria – violazione dell'art. 8 della… cedu e degli artt. 3, 13 et 32 della costituzione”, chiedendo, in riforma della predetta sentenza, ordinarsi “la cessazione
h24 della denunziata attività molesta degli odierni appellati e comportante immissioni moleste superiori ai 3 Db” (così a pag. 8 dell'atto di citazione in appello).
Detta doglianza - la quale si sostanzia nella critica della valutazione delle risultanze procedimentali operata dal primo Giudice, esitata nel parziale accoglimento della domanda inibitoria avanzata, in prime cure, dai suddetti appellanti - risulta meritevole di accoglimento.
Invero, la perduranza e l'intensità di immissioni intollerabili nel fondo di proprietà della società hanno trovato riscontro nell'istruttoria Parte_3 espletata in prime cure e, in particolare, nel contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo giudizio, ed , autori di Testimone_1 Testimone_2 deposizioni attendibili, dettagliate e sintomatiche di una profonda conoscenza dei luoghi di causa (cfr. verbale di udienza del 09.11.2016, fascicolo d'ufficio relativo
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al giudizio di primo grado), oltreché negli esiti della ctu espletata nel primo procedimento, a firma dell' Ing. . Persona_3
Tenuto conto, infatti, che, secondo quanto prescritto dall'art. 844 c.c.,
l'immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato illecito, laddove essa travalichi la “normale tollerabilità” e che detto giudizio di tollerabilità deve elaborarsi tenendo in considerazione la “condizione dei luoghi” e comparando le contrapposte esigenze (riferibili alla causa del fatto immissivo e a colui che le subisce), la decisione del primo Decidente in ordine alla formulata domanda inibitoria (alla cui stregua si è ordinato agli appellati “di cessare l'attività svolta nel fondo sito in Piano di Sorrento alla Via Meta Amalfi, dalle ore 19,00 alle ore 09,00 del giorno successivo”) non appare pienamente condivisibile.
Invero, il ctu, autore dell'elaborato peritale espletato nell'ambito del giudizio di prime cure, ha accertato, pervenendo ad affidabili conclusioni peritali - che questo Tribunale fa proprie perché basate su un'indagine approfondita e accurata dello stato dei luoghi e su un giudizio tecnico immune da vizi logico-scientifici -, che i valori misurati, valutati in applicazione del cosiddetto “criterio comparativo” (che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, è il sistema adottato per valutare la tollerabilità delle immissioni disciplinate dall'art. 844 c.c., nell'ambito privatistico dei rapporti di vicinato, laddove l'alternativo criterio differenziale disciplina unicamente i rapporti tra privati e pubblica amministrazione), sono risultati superiori alla soglia di rilievo, ovverosia quella di
3.0 dB oltre il “rumore di fondo”.
Alla luce di quanto precede, il rumore eccessivo determina in sé il rischio di una grave alterazione dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo.
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame spiegato in proposito e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado in parte qua, le parti appellate devono astenersi dall'utilizzare il fondo per cui è lite per lo svolgimento di qualsivoglia attività dal lunedì al venerdì dalle ore 19:01 alle ore
08:59 e dalle ore 13:01 sino alle ore 15:59, nonché il sabato e la domenica, in quanto spazi temporali di regola destinati al riposo (e, per tale ragione, anche
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presi in considerazione dai regolamenti locali per escludere, in loro costanza,
l'esecuzione di lavori possibili fonti di rumore, quali quelli edili) ovvero postume all'esercizio delle quotidiane incombenze.
5. Gli appellanti nel giudizio identificato con R.G. n. 3998/2020,
[...]
, in persona del suo liquidatore Controparte_5
p.t., , e quest'ultimo anche in proprio, hanno Parte_2 lamentato, inoltre, la “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 614 bis c.p.c. – vizio di omessa pronunzia”, ad opera del Giudice di Pace.
Siffatta censura non coglie nel segno: a ben vedere dalla disamina complessiva dell'atto con cui i citati appellanti hanno introdotto il giudizio di primo grado e, in particolare, dallo scrutinio delle conclusioni recate dallo stesso, non emerge la proposizione di alcuna specifica istanza ex art. 614 bis c.p.c. da parte dei predetti, quantunque detta richiesta costituisca presupposto indefettibile ai fini dell'adozione della misura suddetta ai sensi dell'art. 614 bis, comma 1, c.p.c., sicché alcuna omissione di pronuncia può sul punto imputarsi al primo
Decidente.
6. Con un ulteriore motivo di appello, la società Controparte_5
, in persona del suo liquidatore p.t.,
[...] [...]
, e questi anche in proprio, hanno lamentato, altresì, la Parte_2
“violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 844, 1226, 2043 et 2056 c.c. erronea ed insufficiente quantificazione dei danni morale e materiale domandati – violazione dell'art. 8… cedu e degli artt. 3, 13 et 32 della costituzione”.
In particolare, i predetti si dolgono della mancata liquidazione, in loro favore, del danno morale, oltreché della erronea quantificazione del danno “materiale”.
6.1. La censura afferente al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da immissioni intollerabili risulta infondata.
Occorre rammentare, in punto di diritto, che, in effetti, la giurisprudenza della
Corte Suprema ha affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita
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familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr. Cass. n. 26899/2014; Cass. n. 20927/2015;
Cass. SU, n. 2611/2017; Cass. n. 10861/2018).
Va, nondimeno, rimarcato che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, atteso che il danno risarcibile s'identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze di tale lesione, di talché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegata e, dipoi, provata (cfr. Cass. n. 25420/2017; Cass. n.
31537/2018; Cass. n. 6589/2023).
L'allegazione a tal fine necessaria deve riguardare fatti specifici del caso concreto, ossia essere circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale e ipotetico (cfr. Cass. n.
12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il confronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni. Siffatta allegazione deve, dunque, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 26899/2014; Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n.
2611/2017; Cass. n. 16408/2017; Cass. n. 10861/2018).
Come, poi, statuito dalla Corte del diritto a Sezioni Unite (Cass., S.U., n.
26972/2008) e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
24030/2009; Cass. n. 2370/2014; Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 3720/2019;
Cass. n. 29206/2019; Cass. n. 17383/2020; Cass. n. 33276/2023), il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a)
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l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – deve avere rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) la lesione dell'interesse deve essere grave, nel senso che l'offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità (il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) il danno non deve essere futile, vale a dire che non deve consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità. Tanto
è stato riaffermato anche in tema di danno non patrimoniale da immissioni illecite che comportino la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr. Cass. n. 28742/2018;
Cass. n. 19434/2019; di recente: Cass. civ., sez. III, 22.01.2024, n. 2203).
Ciò posto, in applicazione delle coordinate interpretative che precedono, non può riconoscersi, nella specie, il risarcimento di alcun danno non patrimoniale in favore degli istanti, i quali, sin dall'introduzione del giudizio di primo grado, hanno mancato di effettuare, in proposito, un'allegazione circostanziata nei sensi precisati e ritenuti necessari dalla ricordata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, limitandosi a riferire che “l'attività svolta dal e dalla sua società, CP_1
è altamente molesta ed ha finito con il rendere invivibili gli immobili ad uso abitativo dell'istante società ed impraticabili i luoghi non adibiti a privata dimora” (cfr. pagg. 1 e 2, atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per la società
[...]
, in persona del suo Controparte_5 liquidatore p.t., , e per questi anche in proprio). Parte_2
6.2. L'ulteriore doglianza, inerente all'erronea liquidazione, ad opera del primo
Giudicante, del danno “materiale” in favore degli attori e odierni appellanti, si palesa parimenti infondata.
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In dettaglio, si censura il quantum liquidato dal primo Decidente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivato dal fenomeno immissivo per cui è causa.
Ebbene, a sostegno della critica appena menzionata, gli istanti così argomentano:
“Giusta soluzione è stata quella di determinare in ragione del 15% il deprezzamento del valore del fabbricato dell'istante società nel suo complesso. Questo fabbricato, per come descritto nel titolo di proprietà e nella C.T.U. espletata, si compone di un fabbricato bifamiliare a due piani con sottostante officina e locale commerciale pertinenziale che, sulla base del notorio, può essere valutato in ragione di € 1.200.000,00 sicché gli odierni appellati devono all'istante società
l'importo di €. 180.000,00 a titolo di risarcimento danni da deprezzamento commerciale dei loro beni e non certo l'irrisoria somma di €. 40.000,00”.
Detta censura si appalesa talmente generica e disancorata da qualsivoglia prova ovvero finanche allegazione ritualmente offerte in ordine al valore dell'immobile suddetto, da risultare inidonea a scalfire la decisione equitativa adottata, in proposito, dal Giudice di Pace, sicché non può che essere respinta.
7. Ancora, gli appellanti nel giudizio identificato con R.G. n. 3998/2020,
[...]
, in persona del suo Controparte_5 liquidatore p.t., , e questi anche in proprio, hanno Parte_2 censurato la sentenza appellata per “violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
892 n.ro 1 c.c. – vizio di omessa pronunzia – le piante poste a distanza inferiore a quella legale dal confine tra i fondi di esse parti in causa”; in sostanza, essi lamentano che il primo Decidente nulla abbia deciso con riferimento alla domanda spiegata nel giudizio di prime cure, onde ottenere l'ordine di “arretramento degli alberi di cui all'assertiva nei limiti delle distanze legali dal confine con i beni dell'istante società”, avanzata poiché, secondo la prospettazione di parte istante, le controparti “hanno messo a dimora piante di alto fusto a distanza irregolare dal confine con i beni dell'istante società” (cfr. atto di citazione per Controparte_5
, in persona del suo liquidatore p.t., , e
[...] Parte_2 per questi anche in proprio, pag. 3 e pag. 2).
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Ebbene, l'assoluta genericità della riferita allegazione, in uno alla mancata dimostrazione della circostanza testé descritta - non ritenendosi idonee, al fine predetto, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice escussi nel giudizio di primo grado, ed , in quanto sul punto non Testimone_1 Testimone_2 sufficientemente circostanziate (cfr. verbale dell'udienza del 09.11.2016, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado), né potendosi, all'uopo, attingere alle risultanze della ctu che, come risaputo, non è mezzo istruttorio in senso proprio (cfr. Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15521) -, osta all'accoglimento del motivo di gravame surriferito.
8. Ogni altra questione rimane assorbita.
9.1. Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello proposto da
[...]
, in persona del suo liquidatore Controparte_5
p.t., , e da questi anche in proprio, le spese del Parte_2 presente grado di giudizio si compensano per i due terzi, mentre per il residuo, calcolato in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile – complessità bassa, di cui al D.M.
n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al
23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), seguono la soccombenza e sono poste a carico di in persona TE del legale rappresentante p.t., e di , nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, della natura delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto espletata e dell'assenza dell'attività istruttoria nel presente grado.
9.2. Inoltre, considerati la natura impugnatoria del procedimento contrassegnato con R.G. n. 4487/2020 e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti nel medesimo giudizio rubricato con
R.G. n. 4487/2020 e soccombenti, e TE
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1
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quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
9.3. Infine, le spese del procedimento cautelare espletato in corso di causa, stante l'accoglimento solo parziale del formulato ricorso nei riguardi di CP_1
, del pari si compensano per i due terzi, mentre per il residuo, calcolato
[...] in applicazione dei parametri minimi inerenti ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile – complessità bassa di cui al D.M. n. 55/2014, ratione temporis vigente, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico del medesimo
, nella misura indicata in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3998/2020 R.G.A.C., cui è riunito il giudizio R.G. n. 4487/2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
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A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ordina a in TE persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Vico Equense (NA), alla
Via S. Giacomo, n. 5, e a , nato a [...], il Controparte_1
20.09.1972, di cessare l'attività svolta nel fondo sito in Piano di Sorrento (NA), alla Via Meta Amalfi, dal lunedì al venerdì dalle ore 19:01 alle ore 08:59 e dalle ore 13:01 sino alle ore 15:59, nonché il sabato e la domenica;
B) rigetta nel resto;
C) compensa tra le parti le spese del presente di giudizio di appello per due terzi e per il residuo condanna in TE persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, Controparte_1 alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di
[...] in liquidazione, in persona del suo Parte_3 liquidatore p.t., e di , spese liquidate in € 804,00 per Parte_2 esborsi ed € 1.270,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione all'Avv. Massimo Esposito, anticipatario;
D) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, TE
in persona del legale rappresentante p.t., e ,
[...] Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115;
E) compensa tra le parti le spese del procedimento cautelare in corso di causa per due terzi e per il residuo condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese di costituzione e di rappresentanza in favore di
[...]
, in persona del suo liquidatore p.t., e di Controparte_5
, spese liquidate in € 286,00 per esborsi e in € Parte_2
1.270,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso
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forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione all'Avv. Massimo Esposito, anticipatario.
Torre Annunziata, 15.10.2024.
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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