Articolo 4 della Legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2
Articolo 3
Versione
7 aprile 1989
Art. 4. 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 7 aprile 1989