Sentenza 6 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2004, n. 6713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6713 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
AI MA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 169/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 11/10/00 r.g.n. 281/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO US che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 1999 IU NI, quale madre del minore US EL, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia il Ministero del OR esponendo che a seguito di visita di revisione effettuata dalla A.S.L. di Brenol era stato revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento in favore del figlio.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che il minore era in possesso dei requisiti sanitari necessari per il godimento del beneficio revocato con conseguente condanna del Ministero convenuto al suo ripristino.
Il Ministero del OR si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza in data 20 febbraio 2000 il Tribunale dichiarava la legittimazione passiva del Ministero del OR ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 e lo condannava al ripristino del beneficio revocato.
La Corte d'Appello di Brescia con sentenza in data 21 settembre / 11 ottobre 2000 rigettava l'appello del Ministero del OR osservando che dal combinato disposto di cui ai commi primo e quinto dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 e dell'art. 130 D.Lvo n. 112 del 1998
era consentito desumere che era stata attribuita al Ministero del OR la competenza in materia di accertamento sulla permanenza delle condizioni per la concessione dei benefici e per la revoca dei trattamenti di assistenza, compresi quelli già in corso. Da ciò la Corte di merito traeva la conclusione che nella controversia in questione il Ministero convenuto doveva considerarsi a tutti gli effetti come soggetto contraddittore legittimato a contraddire in luogo dell'INPS, quale ente erogatore, non essendo quest'ultimo menzionato dalle norme citate come legittimato per i provvedimenti di nuova concessione e non essendovi ragione alcuna per distinguere tra provvedimenti di revoca antecedenti e provvedimenti successivi alla legge.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del OR ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia con unico articolato motivo.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il Ministero ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 37, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rileva che l'art. 130 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce a decorrere dal 2 settembre 1998
all'INPS attraverso un apposito fondo di gestione la funzione di erogare i benefici spettanti agli invalidi civili.
Ne consegue, secondo il Ministero ricorrente, che al fine di evitare per tali benefici una concorrente competenza dell'INPS e del Ministero del OR (anche in relazione alle autorità amministrative che hanno proceduto alla visita di controllo e cioè le commissioni mediche o le A.S.L.), ai sensi dell'art. 37 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in relazione ai procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche e ai procedimenti di revisione emessi dalle USL, la legittimazione passiva del Ministero del OR dovrebbe ritenersi limitata agli accertamenti della sussistenza dei requisiti sanitari, rimanendo la legittimazione passiva dell'INPS per la richiesta di condanna all'erogazione o al ripristino del beneficio. Il ricorso è infondato.
In materia di assistenza pubblica la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha attribuito al Ministero del OR a decorrere dal 2
settembre 1998 la legittimazione processuale in tutte le controversie relative ai risultati della verifica della permanenza dei requisiti salutari previsti nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, anche se in tali controversie venga richiesta la condanna al ripristino dei benefici economici revocati, non assumendo al riguardo rilievo la circostanza che la revisione dei requisiti salutari venga effettuata dalla commissione medica dell'unità sanitaria locale o dalle commissioni mediche previste dall'art. 11 legge n. 537 del 1993 e dal regolamento emanato con d.p.r. n. 698 del 1994. In tali controversie il Ministero del OR, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, assume la veste di sostituto processuale, ex art. 81 c.p.c., del titolare del t rapporto obbligatorio da individuarsi esclusivamente nell'INPS ai sensi dell'art. 130 D.L. 31 marzo 1998 n. 112 (dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della legittimazione delle Regioni). Ne consegue che correttamente la Corte di merito aveva confermato la pronuncia di condanna nei confronti del Ministero del OR all'erogazione della ripristinata indennità di accompagnamento. (v. pronunce di questa Corte n. 446 del 13 marzo 2003 e n. 3140 del 3 marzo 2003). Tale sentenza, peraltro, fa stato anche nei confronti del sostituito INPS, che rimane la parte sostanziale del rapporto e che avrebbe potuto intervenire nel giudizio a norma, dell'art. 111 c.p.c. senza estromissione del Ministero, salvo consenso di tutte le parti in causa.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.(v. pronunce di questa Corte n. 446 del 13 marzo 2003; n. 3140 del 3 marzo 2003. Nulla per le spese del presente giudizio, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004