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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
segue verbale del 15.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4999/2015 fra le parti:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Romano e F. Parte_1
Riccio opponente e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Romano e F. Riccio CP_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. D. Macello opposta e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. D. Macello terza interventa
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
1 evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Il presente giudizio trae origine dall'ingiunzione di pagamento N.1178/2015 emessa nei confronti degli opponenti, in favore del quale Controparte_2 aveva concesso un finanziamento, in data 14.02.2014, di €13496,64.
Va precisato che con atto a titolo oneroso e pro Controparte_2 soluto ha ceduto, in data 25.03.2017, a , che si è dunque costituita in CP_3 giudizio, un portafoglio di crediti pecuniari tra cui quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, risulta pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena: il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l' ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all' esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene, tanto premesso, si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte;
tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e dell'altra documentazione a corredo della richiesta di ingiunzione, infatti, essa ha fornito un principio di prova, in tal senso necessario al fine di non rendere meramente esplorativa l' indagine del consulente del Giudice, incaricato in corso di causa;
gravava invece sull' opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che essi non hanno fornito.
2 Va innanzitutto considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, era sufficiente per la banca, per assolvere all' onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento.
Va ancora evidenziato che il contratto di finanziamento risulta sottoscritto dagli opponenti che hanno sottoscritto anche la pagina sulla protezione dei dati personali, il modulo di adesione alla polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito e quello di adesione alla polizza assicurativa All in One casa nonchè il modulo di richiesta servizio Identikit.
Ciò premesso va precisato che l'opponente non contesta il mancato pagamento delle rate nè la decadenza del beneficio del termine e della rateizzazione, deduce il superamento del c.d. tasso soglia, in disparte la considerazione che parte opponente non ha specificato in modo puntuale i tassi in concreto applicati dalla banca e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
Va a questo punto rammentato che, per quanto riguarda il controllo antiusura, il quadro normativo vigente è rappresentato dalla legge 108/1996 nonché dal D.L. 394 del 2000, convertito dalla legge 24/2001. In particolare la L. 108/96 ha provveduto a modificare l' art. 644 c.p. che rimanda ad altra legge al fine di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … precisando che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito..". L' art 2 della l. 108/96 poi, demanda al Ministero del Tesoro la rilevazione trimestrale del TEGM riferito ad anno e stabilisce il limite di cui all' art. 1815 c.c. (tasso soglia) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Vanno quindi richiamate le conclusioni cui è giunto il consulente che ha innanzitutto chiarito che trattasi di un prestito personale in cui il finanziamento risultava costruito mediante l'applicazione di un interesse corrispettivo in misura fissa, così come il tasso di mora veniva fissato in misura fissa annua, escludendo che trattasi di un prestito finalizzato.
3 Ha inoltre il Dott. verificato che non vi è stato superamento del Taeg Tes_1 degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia vigente nè superamento del tasso di interesse di mora rispetto al corrispondente tasso soglia previsto per il credito personale all'atto di stipula del contratto.
Tanto impone il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza al pari delle spese di ctu.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 1178/2015 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di delle CP_3 spese del giudizio, che si liquidano in € 1800,00, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge;
- spese di ctu definitivamente a carico degli opponenti in solido.
Brindisi, 15/04/2025 Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4999/2015 fra le parti:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Romano e F. Parte_1
Riccio opponente e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Romano e F. Riccio CP_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. D. Macello opposta e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. D. Macello terza interventa
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
1 evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Il presente giudizio trae origine dall'ingiunzione di pagamento N.1178/2015 emessa nei confronti degli opponenti, in favore del quale Controparte_2 aveva concesso un finanziamento, in data 14.02.2014, di €13496,64.
Va precisato che con atto a titolo oneroso e pro Controparte_2 soluto ha ceduto, in data 25.03.2017, a , che si è dunque costituita in CP_3 giudizio, un portafoglio di crediti pecuniari tra cui quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, risulta pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena: il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l' ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all' esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene, tanto premesso, si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte;
tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e dell'altra documentazione a corredo della richiesta di ingiunzione, infatti, essa ha fornito un principio di prova, in tal senso necessario al fine di non rendere meramente esplorativa l' indagine del consulente del Giudice, incaricato in corso di causa;
gravava invece sull' opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che essi non hanno fornito.
2 Va innanzitutto considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, era sufficiente per la banca, per assolvere all' onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento.
Va ancora evidenziato che il contratto di finanziamento risulta sottoscritto dagli opponenti che hanno sottoscritto anche la pagina sulla protezione dei dati personali, il modulo di adesione alla polizza assicurativa facoltativa a protezione del credito e quello di adesione alla polizza assicurativa All in One casa nonchè il modulo di richiesta servizio Identikit.
Ciò premesso va precisato che l'opponente non contesta il mancato pagamento delle rate nè la decadenza del beneficio del termine e della rateizzazione, deduce il superamento del c.d. tasso soglia, in disparte la considerazione che parte opponente non ha specificato in modo puntuale i tassi in concreto applicati dalla banca e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
Va a questo punto rammentato che, per quanto riguarda il controllo antiusura, il quadro normativo vigente è rappresentato dalla legge 108/1996 nonché dal D.L. 394 del 2000, convertito dalla legge 24/2001. In particolare la L. 108/96 ha provveduto a modificare l' art. 644 c.p. che rimanda ad altra legge al fine di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … precisando che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito..". L' art 2 della l. 108/96 poi, demanda al Ministero del Tesoro la rilevazione trimestrale del TEGM riferito ad anno e stabilisce il limite di cui all' art. 1815 c.c. (tasso soglia) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Vanno quindi richiamate le conclusioni cui è giunto il consulente che ha innanzitutto chiarito che trattasi di un prestito personale in cui il finanziamento risultava costruito mediante l'applicazione di un interesse corrispettivo in misura fissa, così come il tasso di mora veniva fissato in misura fissa annua, escludendo che trattasi di un prestito finalizzato.
3 Ha inoltre il Dott. verificato che non vi è stato superamento del Taeg Tes_1 degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia vigente nè superamento del tasso di interesse di mora rispetto al corrispondente tasso soglia previsto per il credito personale all'atto di stipula del contratto.
Tanto impone il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza al pari delle spese di ctu.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 1178/2015 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di delle CP_3 spese del giudizio, che si liquidano in € 1800,00, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge;
- spese di ctu definitivamente a carico degli opponenti in solido.
Brindisi, 15/04/2025 Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi
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