Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2024, proposto dalla sig.ra AN SC, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Iacopino, con domicilio eletto presso il suo studio in Rizziconi, via Municipio 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sez. Lavoro, n. 880/2023, pubblicata in data 11/07/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. PREMESSO che con ricorso notificato il 16.07.2024 e depositato in pari data, la ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 880/2023 dell’11.07.2023, con la quale il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto, quale docente, al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 e, conseguentemente, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento;
2. RILEVATO che, secondo quanto si evince dalla documentazione versata agli atti del giudizio, l’originale informatico della sentenza è stato notificato, a mezzo pec del 27.07.2023, esclusivamente all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it) e non anche, per come previsto dall’art. 479 comma 2 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, presso il domicilio, fisico ovvero digitale, dell’amministrazione debitrice;
3. VISTO l’atto di costituzione di mera forma depositato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, corredato da documentazione;
4. VISTA la memoria depositata in data 11.03.2025, con cui la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto, nelle more dell’odierno giudizio di ottemperanza, l’accredito delle somme dovute, così evidenziando la cessazione della materia del contendere e, nel contempo, instando per la liquidazione delle spese di lite;
4. RITENUTO, in assenza di allegazioni da parte della difesa erariale, che non vi sia ragione di dubitare che l’adempimento a quanto disposto dal giudicato, per come dedotto dalla ricorrente, sia sopravvenuto nelle more del giudizio, con conseguenziale cessazione della materia del contendere;
5. RITENUTO, tuttavia, che le spese di lite debbano essere compensate, stante la mancata notifica del titolo esecutivo per cui è ottemperanza nei confronti della “ parte personalmente ”, ex art. 479 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO