Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Cazzato, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Maria Lucia Pagliara, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'11/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Leverano (LE) il 15/07/2006; Per_
- che dalla loro unione sono nate due figlie: , il 10/08/2006 e , il Per_1
5/01/2019;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
2) la casa coniugale sita in Veglie (Le) alla Via G. Verdi n. 45, di proprietà di
, verrà assegnata a quest'ultima e il IG. trasferirà Parte_1 CP_1 la propria residenza presso altro immobile;
3) l'assegno unico per le figlie e verrà percepito Persona_3 Persona_4 interamente dalla IG.ra ; Parte_1
4) il IG. si impegnerà a corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento in favore delle figlie , in quanto non Persona_3 economicamente sufficiente, e pari ad € 500,00 mensili (€ Persona_4
250,00 cadauna), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, così come stabilito dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario, avente il seguente codice IBAN
[...], intestato alla IG.ra Parte_1 stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
5) tutte le statuizioni ivi previste decorreranno da gennaio 2025;
6) la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la Persona_4 madre. La minore sarà, comunque, affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
7) nello specifico, il IG. vedrà la figlia minore nei seguenti giorni CP_1 infrasettimanali: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per_ Il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia a weekend alterni, con la possibilità di trascorrere la notte tra il sabato e la domenica con lei;
con riferimento al periodo delle ferie estive la figlia minore potrà trascorrere col padre due settimane nel mese di agosto;
2 8) i genitori potranno sempre concordare un calendario diverso da quello ordinario, comunque applicabile;
9) il padre terrà con sé la figlia negli anni dispari: il giorno dell'Epifania, il
Lunedì dell'Angelo, il giorno di Natale la vigilia di Capodanno, salvo diverso accordo e volontà espressa dalla minore;
negli anni pari il padre terrà con sé la figlia: il giorno di Pasqua, il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Capodanno, salvo diverso accordo e volontà espressa dalla minore. Nelle altre occasioni, salvo diversi accordi, la minore festeggerà il giorno del compleanno il pomeriggio con il padre e la sera con la madre secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra le parti;
10) La minore trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività del
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, 8 dicembre e feste patronali, con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] CP_1 provvede:
3 1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Leverano (Le), il 15/07/2006
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4, parte I, anno
2006), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4