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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 724 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Laura FERRARA e Maria Enrica
DE SALVO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di confermare la domanda di divorzio alle condizioni di seguito indicate:
1) Affidarsi le figlie minori e in modo condiviso ai genitori Per_1 Per_2
- con l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ex art. 316 c.c.-, con abitazione abituale e prevalente delle stesse presso la madre in Schio (VI), via Ernest Hemingway
nr.
3. In particolare le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno prese disgiuntamente allorquando le figlie staranno con l'uno o con l'altro genitore.
2) Il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, un week end a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 9.00) fino alla domenica sera alle ore 20.30, quando le riporterà alla madre, oltre alla giornata del martedì dall'uscita della scuola (o, in periodo non scolastico dalle ore 9.00) sino alla mattina del giorno successivo, riportandole a scuola (o in periodo non scolastico, sino alle ore 9.00 riportandole dalla madre).
Nelle settimane nel cui weekend le figlie resteranno presso la madre, il padre potrà tenerle con sé un ulteriore giorno individuato nel giovedì, dall'uscita della scuola (o, in periodo non scolastico dalle ore 9.00) sino alla mattina del giorno successivo, riportandole a scuola (o in periodo non scolastico, sino alle ore
2 9.00 riportandole dalla madre).
3) Durante le vacanze estive il padre terrà con sé le figlie per un periodo di 15
giorni, anche continuativi, in date da concordarsi tra genitori. Al fine di consentire ad entrambi i genitori una corretta programmazione delle ferie, le vacanze dovranno essere concordate preferibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno;
4) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie una settimana,
corrente, ad anni alterni, dal 23 dicembre (dalle ore 9.00) al 30 dicembre (sino alle ore 9.00) oppure dal 30 dicembre (dalle ore 9.00) al 6 gennaio sino alle ore 10.00.
Quando le figlie resteranno con un genitore nel periodo corrente dal 23 al 30
dicembre, l'altro genitore avrà diritto di avere con sé le figlie la Vigilia di Natale
dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
Quando le figlie resteranno con un genitore nel periodo corrente dal 30
dicembre al 6 gennaio, l'altro genitore avrà diritto di avere con sé le figlie il giorno 2 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
Dal 2026 inizierà l'alternanza come sopra concordata ed il padre le avrà con sé nel periodo corrente dal 23 al 30 dicembre.
Eccezionalmente nell'anno 2025 le figlie resteranno con la madre sia nella giornata di Natale che in quella della Vigilia e con il padre nel periodo corrente dal 30.12.2025 al 6.01.2026.
5) Durante le vacanze pasquali le figlie resteranno per metà periodo con il padre, periodo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno
3 di Pasquetta.
Nell'anno 2025 le figlie resteranno con il padre il giorno di Pasquetta.
Nel periodo delle cd vacanze di carnevale resteranno per metà periodo con ciascun genitore.
Le figlie staranno nella festività del 2 novembre con uno dei genitori ad anni alterni, iniziando nel novembre 2025 con la madre.
6) Disporsi a favore di ed a carico di , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento delle figlie e , la Per_1 Per_2
corresponsione della somma mensile di € 400,00# per ciascuna figlia, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della signora entro il giorno dieci di ogni mese. La somma verrà annualmente Pt_1
rivalutata secondo gli indici Istat a far data dal maggio 2025;
Disporsi che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie dovranno essere a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, agli art. 33 e seguenti,
sottoscritto il 26.10.2017.
7) Disporsi che la casa coniugale sita in Schio (VI) via Ernest Hemingway n.
3, di proprietà esclusiva della dr.ssa resti a lei assegnata. Pt_1
8) Rimangono di proprietà esclusiva le autovetture targate GD304MX e
FW340RP già intestate ad ognuno dei coniugi, senza che l'uno abbia nulla a pretendere in merito dall'altro; sin d'ora i ricorrenti rilasciano reciprocamente eventuale necessario consenso alla successiva vendita.
9) Dichiararsi che i signori e sono economicamente Parte_1 Parte_2
4 autosufficienti e che non viene previsto alcun assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
10) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.51. secondo comma, dichiarano che, ad eccezione delle condizioni economiche sopra indicate, con il presente atto hanno voluto regolamentare in via definitiva ogni e qualsivoglia loro rapporto patrimoniale ancora in essere dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
11) I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello Stato civile del comune di Schio (VI), affinché proceda alle annotazioni prescritte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio (VI) in data 20/09/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 14/05/2024,
veniva omologata con sentenza n. 141/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e passata in giudicato il 18/06/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
5 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 141/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice
relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stese presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
6 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Schio, via Ernest Hemingway n. 3, in favore di quale Parte_1
genitore convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
7 e da in Schio (VI) il 20/09/2014 alle condizioni in epigrafe Pt_1 Parte_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 29, parte II,
serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 724 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Laura FERRARA e Maria Enrica
DE SALVO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di confermare la domanda di divorzio alle condizioni di seguito indicate:
1) Affidarsi le figlie minori e in modo condiviso ai genitori Per_1 Per_2
- con l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ex art. 316 c.c.-, con abitazione abituale e prevalente delle stesse presso la madre in Schio (VI), via Ernest Hemingway
nr.
3. In particolare le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno prese disgiuntamente allorquando le figlie staranno con l'uno o con l'altro genitore.
2) Il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, un week end a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 9.00) fino alla domenica sera alle ore 20.30, quando le riporterà alla madre, oltre alla giornata del martedì dall'uscita della scuola (o, in periodo non scolastico dalle ore 9.00) sino alla mattina del giorno successivo, riportandole a scuola (o in periodo non scolastico, sino alle ore 9.00 riportandole dalla madre).
Nelle settimane nel cui weekend le figlie resteranno presso la madre, il padre potrà tenerle con sé un ulteriore giorno individuato nel giovedì, dall'uscita della scuola (o, in periodo non scolastico dalle ore 9.00) sino alla mattina del giorno successivo, riportandole a scuola (o in periodo non scolastico, sino alle ore
2 9.00 riportandole dalla madre).
3) Durante le vacanze estive il padre terrà con sé le figlie per un periodo di 15
giorni, anche continuativi, in date da concordarsi tra genitori. Al fine di consentire ad entrambi i genitori una corretta programmazione delle ferie, le vacanze dovranno essere concordate preferibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno;
4) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie una settimana,
corrente, ad anni alterni, dal 23 dicembre (dalle ore 9.00) al 30 dicembre (sino alle ore 9.00) oppure dal 30 dicembre (dalle ore 9.00) al 6 gennaio sino alle ore 10.00.
Quando le figlie resteranno con un genitore nel periodo corrente dal 23 al 30
dicembre, l'altro genitore avrà diritto di avere con sé le figlie la Vigilia di Natale
dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
Quando le figlie resteranno con un genitore nel periodo corrente dal 30
dicembre al 6 gennaio, l'altro genitore avrà diritto di avere con sé le figlie il giorno 2 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.
Dal 2026 inizierà l'alternanza come sopra concordata ed il padre le avrà con sé nel periodo corrente dal 23 al 30 dicembre.
Eccezionalmente nell'anno 2025 le figlie resteranno con la madre sia nella giornata di Natale che in quella della Vigilia e con il padre nel periodo corrente dal 30.12.2025 al 6.01.2026.
5) Durante le vacanze pasquali le figlie resteranno per metà periodo con il padre, periodo che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno
3 di Pasquetta.
Nell'anno 2025 le figlie resteranno con il padre il giorno di Pasquetta.
Nel periodo delle cd vacanze di carnevale resteranno per metà periodo con ciascun genitore.
Le figlie staranno nella festività del 2 novembre con uno dei genitori ad anni alterni, iniziando nel novembre 2025 con la madre.
6) Disporsi a favore di ed a carico di , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento delle figlie e , la Per_1 Per_2
corresponsione della somma mensile di € 400,00# per ciascuna figlia, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della signora entro il giorno dieci di ogni mese. La somma verrà annualmente Pt_1
rivalutata secondo gli indici Istat a far data dal maggio 2025;
Disporsi che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie dovranno essere a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, agli art. 33 e seguenti,
sottoscritto il 26.10.2017.
7) Disporsi che la casa coniugale sita in Schio (VI) via Ernest Hemingway n.
3, di proprietà esclusiva della dr.ssa resti a lei assegnata. Pt_1
8) Rimangono di proprietà esclusiva le autovetture targate GD304MX e
FW340RP già intestate ad ognuno dei coniugi, senza che l'uno abbia nulla a pretendere in merito dall'altro; sin d'ora i ricorrenti rilasciano reciprocamente eventuale necessario consenso alla successiva vendita.
9) Dichiararsi che i signori e sono economicamente Parte_1 Parte_2
4 autosufficienti e che non viene previsto alcun assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
10) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.51. secondo comma, dichiarano che, ad eccezione delle condizioni economiche sopra indicate, con il presente atto hanno voluto regolamentare in via definitiva ogni e qualsivoglia loro rapporto patrimoniale ancora in essere dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
11) I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello Stato civile del comune di Schio (VI), affinché proceda alle annotazioni prescritte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio (VI) in data 20/09/2014.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 14/05/2024,
veniva omologata con sentenza n. 141/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e passata in giudicato il 18/06/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
5 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 141/2024 pubblicata in data 24/05/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice
relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stese presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
6 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Schio, via Ernest Hemingway n. 3, in favore di quale Parte_1
genitore convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
7 e da in Schio (VI) il 20/09/2014 alle condizioni in epigrafe Pt_1 Parte_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 29, parte II,
serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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