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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 369. Danno ambientale 1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , la parte sesta del citato decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
Nota all'art. 369:
- Il testo del comma 1, lettere a) ed e), dell'art. 303 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il seguente:
«1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
(omissis).
e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; ».
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; b) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
Nota all'art. 369:
- Il testo del comma 1, lettere a) ed e), dell'art. 303 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, e' il seguente:
«1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
(omissis).
e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; ».
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- 1. Confusione - Pagina 5https://www.brocardi.it/ · 1
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