Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5489/2024 e N. R.G. 5563/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite iscritte ai numeri di ruolo indicati in epigrafe, assunte in decisione all'udienza del 23.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. LOVITO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARSANA BARBARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
1
Dalla relazione more uxorio tra e è nato il figlio Parte_1 Controparte_1 Per_1
in data 21.07.2021.
[...]
All'udienza di comparizione del 23.01.2025, le parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo:
“1. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sicché la responsabilità Per_1 genitoriale sarà esercitata dagli stessi paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti la vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con cui in quel momento Per_1 costui si troverà.
2. Il figlio trascorrerà il suo tempo prevalente presso la casa materna in San Giorgio Lucano Persona_1
(MT), in via Franz De Pinedo n. 7, ove avrà anche la residenza anagrafica. Costui frequenterà la scuola materna di San Giorgio Lucano scelta da entrambi i genitori.
3. Eventuali, futuri spostamenti di residenza o domicilio da parte di entrambe le parti con il minore dovranno essere comunicati l'una all'altro e viceversa nonché condivisi in maniera espressa.
4. Data la residenza paterna in Alzano Lombardo, alla via Lombardia n. 3, il IG potrà frequentare CP_1
e tenere con sé il figlio come segue: Per_1
Della frequentazione ordinaria
- sino al quarto anno di età un fine settimana al mese da comunicarsi alla madre entro 20 giorni prima della data in cui si recherà a San Giorgio Lucano, dal sabato mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo porterà presso la casa paterna sino alla sera alle ore 21.00, dopo aver cenato, momento in cui il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna;
da domenica mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo accompagnerà presso la casa paterna sino all'orario di partenza del padre, momento in cui costui provvederà
a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- dal compimento del quarto anno di età, il fine settimana come sopra identificato comprenderà anche il pernotto relativo cosicché il padre potrà tenere con sé dalle ore 10.00 del sabato mattina sino Per_1 all'orario di partenza della domenica.
- A partire dal compimento del sesto anno di età il padre potrà tenere e frequentare anche a fine Per_1 settimana alterni qualora la propria attività lavorativa lo permettesse (da sabato a domenica sera).
Delle vacanze estive
- Per le vacanze estive dell'anno 2025 e 2026 il padre, nel mese di agosto si recherà per due settimane a San
Giorgio Lucano durante cui terrà con sé per cinque giorni consecutivi con pernotto, da concordarsi Per_1 entro il 15 luglio 2025, mentre nei restanti nove giorni lo frequenterà dalla mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo accompagnerà presso la casa paterna, sino alla sera alle ore 22.00, momento in cui sarà il padre a condurlo presso la casa materna.
2 - A decorrere dalle vacanze estive dell'anno 2027 il padre trascorrerà con il figlio sino a tre settimane, di cui almeno due consecutive.
Delle vacanze natalizie
- Per le vacanze natalizie dell'anno 2024/2025, il padre si recherà a San Giorgio Lucano dal 21 dicembre al 4 gennaio e potrà trascorrere con il figlio dieci giorni dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 20.00, da concordarsi con la madre entro il 15 dicembre 2024; il IG e la IGa concorderanno CP_1 Pt_1 altresì quali festività (Vigilia di Natale, Natale, 31 dicembre e Capodanno) saranno trascorse da con Per_1 ciascun genitore avendo cura di suddividerle equamente. Quando starà con il padre, costui avrà cura Per_1 di accompagnarlo ad almeno tre eventi organizzati dalla comunità (consegna della lettera a AB Natale, addobbo dell'albero, etc…).
- A partire dalle vacanze natalizie dell'anno 2025/2026, il padre terrà con sé il minore per cinque giorni consecutivi con pernotto a San Giorgio Lucano, da comunicarsi entro il 15 dicembre precedente alla IGa
Qualora lo stesso avesse possibilità di rimanere in Basilicata per più giorni, costui potrà trascorrere Pt_1 con il figlio ogni ulteriore giornata dalle 10.00 del mattino sino alla sera alle ore 21.00.
- A decorrere dalle vacanze natalizie dell'anno 2026/2027 il padre trascorrerà con il figlio sino a dieci giorni, in via alternata di anno in anno dal 23 dicembre al 3 gennaio o dal 28 dicembre al 6 gennaio.
Delle vacanze pasquali
- Per l'anno 2025 il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo di vacanza pasquale a San Giorgio
Lucano, senza pernotto e dunque dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 21.00 la sera, concordando con la madre durante quale festività (Pasqua o Lunedì dell'Angelo) LV rimarrà con quest'ultima.
- A partire dall'anno 2026, potrà trascorrere con il padre quattro giorni consecutivi, in via alternata Per_1 di anno in anno dal giovedì santo sino alla domenica di Pasqua o dal sabato santo sino al martedì immediatamente successivo, con relativi pernotti.
Dei ponti
- Sino al compimento del quarto anno di età del bambino, costui rimarrà con il padre per l'intero ponte, comprensivo della festività, senza pernotto, dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 21.00 dopo cena.
- A decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero ponte, comprensivo della festività.
Le festività da considerarsi ai fini del presente paragrafo sono le seguenti: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 17 e 18 agosto (Santo Patrono di San Giorgio Lucano), 1 novembre e 8 dicembre. Il IG CP_1 potrà trascorrere con il figlio fino a cinque delle indicate festività nelle modalità sopra elencate;
la madre trascorrerà con le rimanenti tre. I genitori entro il giorno 1 marzo di ogni anno concorderanno le Per_1 festività di rispettiva spettanza.
Dei compleanni
- potrà trascorrere il giorno del suo compleanno ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con un Per_1 genitore e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 con l'altro. Qualora i genitori fossero d'accordo, potrà essere organizzata un'unica festa di compleanno con i parenti di entrambi i genitori e gli amici.
3 - I genitori potranno trascorrere con i rispettivi giorni di compleanno. Per_1
Dei contatti ordinari
- attesa la distanza tra le residenze dei genitori, il padre potrà videochiamare tramite l'utenza materna Per_1 alle ore 17,00/17,30 dei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato quando svolge il primo turno lavorativo;
nella settimana in cui effettua, invece, il secondo turno, potrà videochiamare il figlio alle ore 8.00/8.15. Qualora per la madre non fosse possibile rispondere alle telefonate del padre nei giorni e/o negli orari indicati, costei dovrà garantire il contatto il giorno immediatamente successivo concordando con il IG l'orario. CP_1
- Il IG potrà altresì telefonare o mandare messaggi all'utenza della madre tutti i giorni, conservando CP_1 in proposito le parti un margine di tolleranza nel rispetto degli orari e nella durata delle stesse comunicazioni.
Lo stesso potrà fare la IGa nei giorni di spettanza paterna. Pt_1
Tutto quanto indicato al punto 4, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
5. Il IG si impegna ad evitare il contatto tra e il cane di razza RA di proprietà della CP_1 Per_1 nonna paterna;
6. le parti, edotte sull'efficacia e sulla validità dello strumento dai loro legali, intraprenderanno un percorso di coordinazione genitoriale con la dottoressa con studio a TO (BS), in via Bronzetti Controparte_2
Narciso n. 28, o qualora non fosse possibile, con altro/a professionista scelto/a di comune accordo tra i genitori.
Ad ogni buon conto, costoro si impegnano reciprocamente a mantenere comportamenti rispettosi e un dialogo educato ed efficace.
7. Le parti si impegnano a consentire al minore la frequentazione dei rispettivi nuclei familiari di origine.
8. Il IG contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma di € 200,00 al mese CP_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c intestato alla IGa già a conoscenza del IG , con Pt_1 CP_1 rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
9. La IGa avrà il diritto di percepire integralmente e in via esclusiva l'assegno unico universale Pt_1 nella misura attualmente in vigore. Il IG a tal fine rilascerà apposita dichiarazione. CP_1
10. Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vive il figlio, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza
4 primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
11. La IGa porrà in essere ogni attività utile e necessaria al fine di giungere all'archiviazione della Pt_1 procedura penale promossa dalla stessa nei confronti del IG , ivi compresa la rimessione della CP_1 querela.
12. I genitori potranno pubblicare foto e/o video di sui social media solo previo consenso reciproco Per_1
e rilasciato per iscritto.
13. I genitori si autorizzano sin da ora al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti equipollenti per il figlio minore, autorizzandone l'espatrio per soli motivi di studio o di vacanza preventivamente concordati tra i genitori.
14. Spese legali compensate tra le parti”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
““1. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sicché la responsabilità Per_1 genitoriale sarà esercitata dagli stessi paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti la vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con cui in quel momento Per_1 costui si troverà.
2. Il figlio trascorrerà il suo tempo prevalente presso la casa materna in San Giorgio Lucano Persona_1
(MT), in via Franz De Pinedo n. 7, ove avrà anche la residenza anagrafica. Costui frequenterà la scuola materna di San Giorgio Lucano scelta da entrambi i genitori.
3. Eventuali, futuri spostamenti di residenza o domicilio da parte di entrambe le parti con il minore dovranno essere comunicati l'una all'altro e viceversa nonché condivisi in maniera espressa.
4. Data la residenza paterna in Alzano Lombardo, alla via Lombardia n. 3, il IG potrà frequentare CP_1
e tenere con sé il figlio come segue: Per_1
Della frequentazione ordinaria
- sino al quarto anno di età un fine settimana al mese da comunicarsi alla madre entro 20 giorni prima della data in cui si recherà a San Giorgio Lucano, dal sabato mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo porterà presso la casa paterna sino alla sera alle ore 21.00, dopo aver cenato, momento in cui il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna;
da domenica mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo accompagnerà presso la casa paterna sino all'orario di partenza del padre, momento in cui costui provvederà
a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- dal compimento del quarto anno di età, il fine settimana come sopra identificato comprenderà anche il pernotto relativo cosicché il padre potrà tenere con sé dalle ore 10.00 del sabato mattina sino Per_1 all'orario di partenza della domenica.
- A partire dal compimento del sesto anno di età il padre potrà tenere e frequentare anche a fine Per_1 settimana alterni qualora la propria attività lavorativa lo permettesse (da sabato a domenica sera).
Delle vacanze estive
- Per le vacanze estive dell'anno 2025 e 2026 il padre, nel mese di agosto si recherà per due settimane a San
Giorgio Lucano durante cui terrà con sé per cinque giorni consecutivi con pernotto, da concordarsi Per_1 entro il 15 luglio 2025, mentre nei restanti nove giorni lo frequenterà dalla mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo accompagnerà presso la casa paterna, sino alla sera alle ore 22.00, momento in cui sarà il padre a condurlo presso la casa materna.
- A decorrere dalle vacanze estive dell'anno 2027 il padre trascorrerà con il figlio sino a tre settimane, di cui almeno due consecutive.
7 Delle vacanze natalizie
- Per le vacanze natalizie dell'anno 2024/2025, il padre si recherà a San Giorgio Lucano dal 21 dicembre al 4 gennaio e potrà trascorrere con il figlio dieci giorni dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 20.00, da concordarsi con la madre entro il 15 dicembre 2024; il IG e la IGa concorderanno CP_1 Pt_1 altresì quali festività (Vigilia di Natale, Natale, 31 dicembre e Capodanno) saranno trascorse da con Per_1 ciascun genitore avendo cura di suddividerle equamente. Quando starà con il padre, costui avrà cura Per_1 di accompagnarlo ad almeno tre eventi organizzati dalla comunità (consegna della lettera a AB Natale, addobbo dell'albero, etc…).
- A partire dalle vacanze natalizie dell'anno 2025/2026, il padre terrà con sé il minore per cinque giorni consecutivi con pernotto a San Giorgio Lucano, da comunicarsi entro il 15 dicembre precedente alla IGa
Qualora lo stesso avesse possibilità di rimanere in Basilicata per più giorni, costui potrà trascorrere Pt_1 con il figlio ogni ulteriore giornata dalle 10.00 del mattino sino alla sera alle ore 21.00.
- A decorrere dalle vacanze natalizie dell'anno 2026/2027 il padre trascorrerà con il figlio sino a dieci giorni, in via alternata di anno in anno dal 23 dicembre al 3 gennaio o dal 28 dicembre al 6 gennaio.
Delle vacanze pasquali
- Per l'anno 2025 il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo di vacanza pasquale a San Giorgio
Lucano, senza pernotto e dunque dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 21.00 la sera, concordando con la madre durante quale festività (Pasqua o Lunedì dell'Angelo) LV rimarrà con quest'ultima.
- A partire dall'anno 2026, potrà trascorrere con il padre quattro giorni consecutivi, in via alternata Per_1 di anno in anno dal giovedì santo sino alla domenica di Pasqua o dal sabato santo sino al martedì immediatamente successivo, con relativi pernotti.
Dei ponti
- Sino al compimento del quarto anno di età del bambino, costui rimarrà con il padre per l'intero ponte, comprensivo della festività, senza pernotto, dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 21.00 dopo cena.
- A decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero ponte, comprensivo della festività.
Le festività da considerarsi ai fini del presente paragrafo sono le seguenti: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 17 e 18 agosto (Santo Patrono di San Giorgio Lucano), 1 novembre e 8 dicembre. Il IG CP_1 potrà trascorrere con il figlio fino a cinque delle indicate festività nelle modalità sopra elencate;
la madre trascorrerà con le rimanenti tre. I genitori entro il giorno 1 marzo di ogni anno concorderanno le Per_1 festività di rispettiva spettanza.
Dei compleanni
- potrà trascorrere il giorno del suo compleanno ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con un Per_1 genitore e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 con l'altro. Qualora i genitori fossero d'accordo, potrà essere organizzata un'unica festa di compleanno con i parenti di entrambi i genitori e gli amici.
- I genitori potranno trascorrere con i rispettivi giorni di compleanno. Per_1
Dei contatti ordinari
8 - attesa la distanza tra le residenze dei genitori, il padre potrà videochiamare tramite l'utenza materna Per_1 alle ore 17,00/17,30 dei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato quando svolge il primo turno lavorativo;
nella settimana in cui effettua, invece, il secondo turno, potrà videochiamare il figlio alle ore 8.00/8.15. Qualora per la madre non fosse possibile rispondere alle telefonate del padre nei giorni e/o negli orari indicati, costei dovrà garantire il contatto il giorno immediatamente successivo concordando con il IG l'orario. CP_1
- Il IG potrà altresì telefonare o mandare messaggi all'utenza della madre tutti i giorni, conservando CP_1 in proposito le parti un margine di tolleranza nel rispetto degli orari e nella durata delle stesse comunicazioni.
Lo stesso potrà fare la IGa nei giorni di spettanza paterna. Pt_1
Tutto quanto indicato al punto 4, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.
5. Il IG si impegna ad evitare il contatto tra e il cane di razza RA di proprietà della CP_1 Per_1 nonna paterna;
6. le parti, edotte sull'efficacia e sulla validità dello strumento dai loro legali, intraprenderanno un percorso di coordinazione genitoriale con la dottoressa con studio a TO (BS), in via Bronzetti Controparte_2
Narciso n. 28, o qualora non fosse possibile, con altro/a professionista scelto/a di comune accordo tra i genitori.
Ad ogni buon conto, costoro si impegnano reciprocamente a mantenere comportamenti rispettosi e un dialogo educato ed efficace.
7. Le parti si impegnano a consentire al minore la frequentazione dei rispettivi nuclei familiari di origine.
8. Il IG contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma di € 200,00 al mese CP_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c intestato alla IGa già a conoscenza del IG , con Pt_1 CP_1 rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
9. La IGa avrà il diritto di percepire integralmente e in via esclusiva l'assegno unico universale Pt_1 nella misura attualmente in vigore. Il IG a tal fine rilascerà apposita dichiarazione. CP_1
10. Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vive il figlio, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
9 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
10 Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
11. La IGa porrà in essere ogni attività utile e necessaria al fine di giungere all'archiviazione della Pt_1 procedura penale promossa dalla stessa nei confronti del IG , ivi compresa la rimessione della CP_1 querela.
12. I genitori potranno pubblicare foto e/o video di sui social media solo previo consenso reciproco Per_1
e rilasciato per iscritto.
13. I genitori si autorizzano sin da ora al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti equipollenti per il figlio minore, autorizzandone l'espatrio per soli motivi di studio o di vacanza preventivamente concordati tra i genitori.
14. Spese legali compensate tra le parti”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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