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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1601/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via Salerni, 18, e (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Uffugo (CS) Via Bari, 4, elettivamente domiciliati in Cosenza, Viale degli Alimena 56/A,
presso e nello studio dall'avv. Piero Funari (C.F. ), dal quale sono, C.F._3
altresì, rappresentati e difesi - giusta procura, rilasciata ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,
APPELLANTI
E
, con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale, Dott.ssa P.IVA_1
, che agisce in virtù di poteri conferiti mediante procura generale a Controparte_2
rogito notaio in Roma del 31.1.2001, rep. 36214, racc. 6999, rappresentata e difesa per Per_1
delega allegata al presente atto, dall'Avv. AN ST del Foro di Cosenza, Codice fiscale
1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cosenza, alla CodiceFiscale_4
Via Tagliamento 15.
APPELLATA
NONCHE'
(nuova denominazione assunta da “ come deliberato Controparte_3 CP_4
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del Dott. , Notaio in Roma, Persona_2
in data 5.3.2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro
ES di ER in data 25.06.2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24.06.2019
come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21.06.2019), società
con sede in ER, Viale dell'Agricoltura 7, numero di iscrizione presso il Registro delle
ES di ER , capitale sociale Euro 41.280.000,00 i. v. numero di iscrizione P.IVA_2
nel Registro delle ES CCIA di ER CCIAA/NR.E.A.: Codice Fiscale n. C.F._5
e Partita IVA , in persona del Dott. a tanto P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_5
abilitato in forza di procura speciale del 27.12.2018 rilasciata dal sig. Controparte_6
- nella sua qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante in virtù dell'art. 22 dello
Statuto sociale vigente - autenticata in data 27.12.2018 dal Notaio Persona_3
di Roma con atto Rep. 72330, Racc. 25426, nella sua qualità di procuratore di
[...]
con Sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, Capitale Sociale Euro CP_7
10.000,00, Numero di iscrizione al Registro delle ES di Treviso – Belluno e Codice
Fiscale , iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso la Banca d'Italia P.IVA_4
al n. , in virtù di procura rilasciata, in data 4 giugno 2019, dal Sig. P.IVA_5 Controparte_8
Amministratore Unico della rep. n. 301902 e racc. n. 34010, CP_9 Controparte_10
autenticata dal Notaio , notaio in Pordenone, registrata in data 10.06.2019 Persona_4
al n. 7880 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv
AN ST del Foro di Cosenza, codice fiscale , ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo Studio sito in Cosenza alla Via Tagliamento 15.
APPELLATA
2 All'esito dell'udienza del 13.05.2025, la causa era posta in decisione in data 11.06.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
del Tribunale di Cosenza per tutte le ragioni esposte nel presente atto e - per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la regolare costituzione del pegno di € 139.650,00, da parte degli appellanti
in favore della banca appellata;
b) procedersi conseguentemente all'utilizzazione delle somme
costituite in pegno, per come previsto nel contratto di mutuo fondiario del 19 ottobre 2010,
all'estinzione del residuo debito in capo agli odierni appellanti in relazione al mutuo fondiario del 19
ottobre 2009 rep. 7026 - racc. 27393 - a rogito notaio di Cosenza;
Persona_5
c) compensare le eventuali somme risultanti ulteriormente a credito degli appellanti - al netto
dell'operazione ci cui al precedente "punto b" per l'estinzione del saldo dare, da parte degli appellanti
in favore della banca, in relazione al conto corrente all'attualità n. 402/303495;
d) condannare la banca appellata alla restituzione della somma eventualmente residua a credito degli
appellanti medesimi all'esito delle operazioni di cui ai precedenti punti "b-c" nell'importo di €
24.476,04 ovvero di quell'altro che dovesse risultare di giustizia, con interessi e rivalutazione fino al
soddisfo;
e) condannare l'appellata e per essa Controparte_1 [...]
- al pagamento di spese e Controparte_11
compensi per il doppio grado di giustizia.>>.
Per l'appellata << Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro, in Controparte_7
persona del Giudice dott.ssa Rita Majore, rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 127/2018 pronunciata dal Tribunale di
Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle
spese e competenze del doppio grado di giudizio. >>.
Per l'appellata << Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro, in persona del Controparte_3
Giudice dott.ssa Rita Majore, rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, confermare la sentenza n. 127/2018 pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in persona
3 del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze
del doppio grado di giudizio. >>.
I FATTI
Con atto di citazione, del 2 febbraio 2015, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la Controparte_1
chiedendo di accertare l'esatto importo, se dovuto, da e Parte_1 Parte_2
in favore della Banca convenuta, alla luce dei rapporti dedotti, al netto degli interessi anatocistici ed ogni altra voce di spesa addebitata e pretesa;
compensare l'eventuale importo così determinato con il maggior credito vantato nei confronti della Banca convenuta, così
come risultante dall'atto per notar del 19/10/2009, ammontante ad euro Persona_5
139.650,00 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione, in favore degli CP_1
attori, della somma di euro 24.476,04 (alla data del 25/07/2013), ovvero di quell'altra maggiore o minore risultante in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva, con comparsa del 6.5.2015, la Controparte_1
, e per essa la
[...] Controparte_12
impugnando e contestando la domanda sia in fatto che in diritto e
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, condannare i
Sigg.ri e al pagamento della somma di euro 123.635,07, Parte_1 Parte_2
di cui euro 5.776,88 per il contratto di conto corrente n. 01/3495/03 (oggi 402/303495) oltre interessi a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sino al soddisfo, ed euro 117.858,19 per il contratto di mutuo fondiario rep. 70265 racc. 27393 oltre interessi a decorrere dal 26 ottobre 2013 e sino al soddisfo.
All'udienza del 4 giugno 2015, il G.I., su istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 gennaio 2018.
All'udienza del 12 ottobre 2018, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 Con sentenza n. 127/2019, pubblicata in data 22.01.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso: “ Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori, in solido, al pagamento della
somma di euro 123.635,07 di cui euro 5.776,88 per il contratto di conto corrente n. 01/3495/03, oggi
n. 402/303495, oltre interessi a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sino al soddisfo, ed euro 117.858,19
per il contratto di mutuo fondiario rep. 70265 racc. 27393 oltre interessi a decorrere dal 26 ottobre
2013 e sino al soddisfo;
-condanna le parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 4.015 per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Sigg.ri e Parte_1
interponevano appello avverso la suddetta sentenza deducendo: Parte_2
- erroneità e illogicità, - della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la costituzione del pegno a favore della Banca;
- errata interpretazione della convenzione negoziale nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la costituzione del pegno ma ha rigettato l'eccezione di compensazione;
Deduceva che in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello doveva essere riformata la sentenza anche nella parte relativa all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Si costituivano la , nonché Controparte_1
la contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto. CP_3
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.05.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto sia infondato e debba essere, dunque, rigettato per i motivi di seguito esposti.
5 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione e conseguenzialità tra gli stessi.
Deduce parte appellante che il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la costituzione del pegno a favore della salvo poi rigettare l'eccezione di compensazione. CP_1
Orbene, risulta dagli atti che la somma di euro 139.650,00 “costituita in pegno” in favore della
è la stessa somma concessa dalla a titolo di mutuo fondiario assistito da CP_1 CP_1
garanzia ipotecaria (150.000,00 euro), ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.P.R. 385/93, ai
Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
Ed invero, all'art. 1 del contratto di mutuo fondiario rep. 70265 racc. 27393 del 19 ottobre
2009 a rogito Notaio dott.ssa viene disposto: “La Banca, come sopra Persona_5
rappresentata, concede ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del T.U. 385/93 alla parte mutuataria, che
accetta la somma di euro 140.000,00 (……..) a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria.
L'importo del mutuo è erogato al netto dell'imposta sostitutiva stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 e successive, mediante accredito in data odierna in conto provvisorio intestato alla parte
mutuataria, che ne dà con il presente atto quietanza….A parziale garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni che precedono nonché del conseguente obbligo di restituzione dell'importo preso a mutuo,
la parte mutuataria costituisce in pegno in favore della che accetta, la somma di Euro CP_1
139.650,00 (……..) erogata ed iscritta come specificato più sopra e cioè al netto dell'imposta
sostitutiva, nel conto infruttifero ad essa intestato, somma che la è autorizzata fin d'ora CP_1
irrevocabilmente ad utilizzare per la decurtazione e/o l'estinzione del debito della parte mutuataria
senza necessità di formalità alcuna ed ogni eccezione rimossa”.
Nella prassi bancaria più recente è ormai usuale che parte della somma concessa a mutuo venga trattenuta come deposito cauzionale infruttifero dal mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il predetto contratto da parte del mutuatario,
c.d. pegno irregolare che, a differenza del pegno ordinario (diritto reale di garanzia disciplinato agli artt. 2784 ss. c.c.), ha ad oggetto cose fungibili, come denaro o titoli, quindi ad essere oggetto di garanzia in questo caso non è l'oggetto specifico ma la stessa quantità
dello stesso genere di bene.
6 La Cassazione, con la sentenza 5968 del 6-3-2025, confermata la piena validità del mutuo con deposito irregolare (o altro negozio equipollente, come il pegno irregolare), afferma che quest'ultimo, come avviene per il mutuo solutorio, può costituire un valido titolo esecutivo per iniziare l'esecuzione forzata. Questa tipologia di mutuo, prevede, in sostanza, che la somma concessa dalla banca al cliente venga contestualmente versata in un conto deposito vincolato, con il patto che il mutuante (ossia la banca) la svincoli al consolidamento di altre garanzie o con la verificazione di altri eventi futuri. La fattispecie del mutuo con deposito irregolare, precisa la Cassazione, si distingue dal contratto di mutuo condizionato, nel quale la stessa erogazione della somma mutuata avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo. Nel
mutuo con deposito irregolare, invece, il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma.
Alcun pegno nel caso di specie è stato costituito al momento della stipula del contratto di mutuo;
difatti, la somma che viene indicata come somma costituita in pegno è la medesima somma che è stata concessa dall'Istituto di Credito a titolo di mutuo fondiario.
Alcuna compensazione può essere posta in essere atteso che nessuna somma è stata costituita in pegno.
Da quanto sopra esposto consegue la totale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellati dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
[... avverso la sentenza del Controparte_13
Tribunale di Cosenza n. 127/2019, pubblicata il 22.01.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , (C.F. e P.IVA Parte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. P.IVA_6 Parte_4
, al rimborso in favore di delle spese del grado, che
[...] Controparte_14
liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
8
- In nome del Popolo Italiano –
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1601/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via Salerni, 18, e (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Uffugo (CS) Via Bari, 4, elettivamente domiciliati in Cosenza, Viale degli Alimena 56/A,
presso e nello studio dall'avv. Piero Funari (C.F. ), dal quale sono, C.F._3
altresì, rappresentati e difesi - giusta procura, rilasciata ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,
APPELLANTI
E
, con sede in Roma, Via Lucrezia Controparte_1
Romana n. 41/47, C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale, Dott.ssa P.IVA_1
, che agisce in virtù di poteri conferiti mediante procura generale a Controparte_2
rogito notaio in Roma del 31.1.2001, rep. 36214, racc. 6999, rappresentata e difesa per Per_1
delega allegata al presente atto, dall'Avv. AN ST del Foro di Cosenza, Codice fiscale
1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cosenza, alla CodiceFiscale_4
Via Tagliamento 15.
APPELLATA
NONCHE'
(nuova denominazione assunta da “ come deliberato Controparte_3 CP_4
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del Dott. , Notaio in Roma, Persona_2
in data 5.3.2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro
ES di ER in data 25.06.2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24.06.2019
come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21.06.2019), società
con sede in ER, Viale dell'Agricoltura 7, numero di iscrizione presso il Registro delle
ES di ER , capitale sociale Euro 41.280.000,00 i. v. numero di iscrizione P.IVA_2
nel Registro delle ES CCIA di ER CCIAA/NR.E.A.: Codice Fiscale n. C.F._5
e Partita IVA , in persona del Dott. a tanto P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_5
abilitato in forza di procura speciale del 27.12.2018 rilasciata dal sig. Controparte_6
- nella sua qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante in virtù dell'art. 22 dello
Statuto sociale vigente - autenticata in data 27.12.2018 dal Notaio Persona_3
di Roma con atto Rep. 72330, Racc. 25426, nella sua qualità di procuratore di
[...]
con Sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, Capitale Sociale Euro CP_7
10.000,00, Numero di iscrizione al Registro delle ES di Treviso – Belluno e Codice
Fiscale , iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso la Banca d'Italia P.IVA_4
al n. , in virtù di procura rilasciata, in data 4 giugno 2019, dal Sig. P.IVA_5 Controparte_8
Amministratore Unico della rep. n. 301902 e racc. n. 34010, CP_9 Controparte_10
autenticata dal Notaio , notaio in Pordenone, registrata in data 10.06.2019 Persona_4
al n. 7880 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv
AN ST del Foro di Cosenza, codice fiscale , ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo Studio sito in Cosenza alla Via Tagliamento 15.
APPELLATA
2 All'esito dell'udienza del 13.05.2025, la causa era posta in decisione in data 11.06.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
del Tribunale di Cosenza per tutte le ragioni esposte nel presente atto e - per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la regolare costituzione del pegno di € 139.650,00, da parte degli appellanti
in favore della banca appellata;
b) procedersi conseguentemente all'utilizzazione delle somme
costituite in pegno, per come previsto nel contratto di mutuo fondiario del 19 ottobre 2010,
all'estinzione del residuo debito in capo agli odierni appellanti in relazione al mutuo fondiario del 19
ottobre 2009 rep. 7026 - racc. 27393 - a rogito notaio di Cosenza;
Persona_5
c) compensare le eventuali somme risultanti ulteriormente a credito degli appellanti - al netto
dell'operazione ci cui al precedente "punto b" per l'estinzione del saldo dare, da parte degli appellanti
in favore della banca, in relazione al conto corrente all'attualità n. 402/303495;
d) condannare la banca appellata alla restituzione della somma eventualmente residua a credito degli
appellanti medesimi all'esito delle operazioni di cui ai precedenti punti "b-c" nell'importo di €
24.476,04 ovvero di quell'altro che dovesse risultare di giustizia, con interessi e rivalutazione fino al
soddisfo;
e) condannare l'appellata e per essa Controparte_1 [...]
- al pagamento di spese e Controparte_11
compensi per il doppio grado di giustizia.>>.
Per l'appellata << Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro, in Controparte_7
persona del Giudice dott.ssa Rita Majore, rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 127/2018 pronunciata dal Tribunale di
Cosenza, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle
spese e competenze del doppio grado di giudizio. >>.
Per l'appellata << Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro, in persona del Controparte_3
Giudice dott.ssa Rita Majore, rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, confermare la sentenza n. 127/2018 pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in persona
3 del Giudice dott.ssa Erminia Ceci, e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze
del doppio grado di giudizio. >>.
I FATTI
Con atto di citazione, del 2 febbraio 2015, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la Controparte_1
chiedendo di accertare l'esatto importo, se dovuto, da e Parte_1 Parte_2
in favore della Banca convenuta, alla luce dei rapporti dedotti, al netto degli interessi anatocistici ed ogni altra voce di spesa addebitata e pretesa;
compensare l'eventuale importo così determinato con il maggior credito vantato nei confronti della Banca convenuta, così
come risultante dall'atto per notar del 19/10/2009, ammontante ad euro Persona_5
139.650,00 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione, in favore degli CP_1
attori, della somma di euro 24.476,04 (alla data del 25/07/2013), ovvero di quell'altra maggiore o minore risultante in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva, con comparsa del 6.5.2015, la Controparte_1
, e per essa la
[...] Controparte_12
impugnando e contestando la domanda sia in fatto che in diritto e
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, condannare i
Sigg.ri e al pagamento della somma di euro 123.635,07, Parte_1 Parte_2
di cui euro 5.776,88 per il contratto di conto corrente n. 01/3495/03 (oggi 402/303495) oltre interessi a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sino al soddisfo, ed euro 117.858,19 per il contratto di mutuo fondiario rep. 70265 racc. 27393 oltre interessi a decorrere dal 26 ottobre 2013 e sino al soddisfo.
All'udienza del 4 giugno 2015, il G.I., su istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 gennaio 2018.
All'udienza del 12 ottobre 2018, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 Con sentenza n. 127/2019, pubblicata in data 22.01.2019, il Tribunale di Cosenza ha così deciso: “ Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori, in solido, al pagamento della
somma di euro 123.635,07 di cui euro 5.776,88 per il contratto di conto corrente n. 01/3495/03, oggi
n. 402/303495, oltre interessi a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sino al soddisfo, ed euro 117.858,19
per il contratto di mutuo fondiario rep. 70265 racc. 27393 oltre interessi a decorrere dal 26 ottobre
2013 e sino al soddisfo;
-condanna le parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 4.015 per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Sigg.ri e Parte_1
interponevano appello avverso la suddetta sentenza deducendo: Parte_2
- erroneità e illogicità, - della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la costituzione del pegno a favore della Banca;
- errata interpretazione della convenzione negoziale nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la costituzione del pegno ma ha rigettato l'eccezione di compensazione;
Deduceva che in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello doveva essere riformata la sentenza anche nella parte relativa all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Si costituivano la , nonché Controparte_1
la contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto. CP_3
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.05.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto sia infondato e debba essere, dunque, rigettato per i motivi di seguito esposti.
5 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione e conseguenzialità tra gli stessi.
Deduce parte appellante che il giudice di prime cure ha errato nell'escludere la costituzione del pegno a favore della salvo poi rigettare l'eccezione di compensazione. CP_1
Orbene, risulta dagli atti che la somma di euro 139.650,00 “costituita in pegno” in favore della
è la stessa somma concessa dalla a titolo di mutuo fondiario assistito da CP_1 CP_1
garanzia ipotecaria (150.000,00 euro), ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.P.R. 385/93, ai
Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
Ed invero, all'art. 1 del contratto di mutuo fondiario rep. 70265 racc. 27393 del 19 ottobre
2009 a rogito Notaio dott.ssa viene disposto: “La Banca, come sopra Persona_5
rappresentata, concede ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del T.U. 385/93 alla parte mutuataria, che
accetta la somma di euro 140.000,00 (……..) a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria.
L'importo del mutuo è erogato al netto dell'imposta sostitutiva stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 e successive, mediante accredito in data odierna in conto provvisorio intestato alla parte
mutuataria, che ne dà con il presente atto quietanza….A parziale garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni che precedono nonché del conseguente obbligo di restituzione dell'importo preso a mutuo,
la parte mutuataria costituisce in pegno in favore della che accetta, la somma di Euro CP_1
139.650,00 (……..) erogata ed iscritta come specificato più sopra e cioè al netto dell'imposta
sostitutiva, nel conto infruttifero ad essa intestato, somma che la è autorizzata fin d'ora CP_1
irrevocabilmente ad utilizzare per la decurtazione e/o l'estinzione del debito della parte mutuataria
senza necessità di formalità alcuna ed ogni eccezione rimossa”.
Nella prassi bancaria più recente è ormai usuale che parte della somma concessa a mutuo venga trattenuta come deposito cauzionale infruttifero dal mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il predetto contratto da parte del mutuatario,
c.d. pegno irregolare che, a differenza del pegno ordinario (diritto reale di garanzia disciplinato agli artt. 2784 ss. c.c.), ha ad oggetto cose fungibili, come denaro o titoli, quindi ad essere oggetto di garanzia in questo caso non è l'oggetto specifico ma la stessa quantità
dello stesso genere di bene.
6 La Cassazione, con la sentenza 5968 del 6-3-2025, confermata la piena validità del mutuo con deposito irregolare (o altro negozio equipollente, come il pegno irregolare), afferma che quest'ultimo, come avviene per il mutuo solutorio, può costituire un valido titolo esecutivo per iniziare l'esecuzione forzata. Questa tipologia di mutuo, prevede, in sostanza, che la somma concessa dalla banca al cliente venga contestualmente versata in un conto deposito vincolato, con il patto che il mutuante (ossia la banca) la svincoli al consolidamento di altre garanzie o con la verificazione di altri eventi futuri. La fattispecie del mutuo con deposito irregolare, precisa la Cassazione, si distingue dal contratto di mutuo condizionato, nel quale la stessa erogazione della somma mutuata avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo. Nel
mutuo con deposito irregolare, invece, il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma.
Alcun pegno nel caso di specie è stato costituito al momento della stipula del contratto di mutuo;
difatti, la somma che viene indicata come somma costituita in pegno è la medesima somma che è stata concessa dall'Istituto di Credito a titolo di mutuo fondiario.
Alcuna compensazione può essere posta in essere atteso che nessuna somma è stata costituita in pegno.
Da quanto sopra esposto consegue la totale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellati dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
[... avverso la sentenza del Controparte_13
Tribunale di Cosenza n. 127/2019, pubblicata il 22.01.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , (C.F. e P.IVA Parte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. P.IVA_6 Parte_4
, al rimborso in favore di delle spese del grado, che
[...] Controparte_14
liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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