Decreto cautelare 27 dicembre 2024
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 07/08/2025, n. 15359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15359 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14048 del 2024, proposto da
ER UR, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Perugini, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NO OC, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi - Direzione generale per le politiche del personale e l’innovazione organizzativa):
- decreto direttoriale n. 587 del 7.11.2024, di approvazione delle graduatorie generali di merito relative alla procedura di progressione tra le aree in deroga al titolo di studio (in applicazione dell’art. 18, co. 6, c.c.n.l. 2019-2021 del personale del comparto funzioni centrali) per il passaggio di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’area degli assistenti a quella dei funzionari nelle famiglie professionali di funzionario di ambito giuridico e di funzionario di ambito socio-statistico-economico (d.d. n. 427 del 30.7.2024 e d.d. di ampliamento dei posti n. 556 del 18.10.2024), limitatamente all’omessa applicazione in favore del ricorrente della riserva di cui agli artt. 678, co. 9, e 1014, co. 1, lett. a) , d.lgs. n. 66/2010 e alla conseguente omessa sua collocazione tra i vincitori;
- decreto direttoriale n. 786 del 17.12.2024, di scorrimento delle predette graduatorie;
- nota prot. n. 16222 del 3.12.2024, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela del d.d. n. 587/2024 cit.;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusi il bando di cui al d.d. n. 427 del 30.7.2024 e al d.d. n. 556 del 18.10.2024 di ampliamento dei posti, i verbali della commissione di valutazione del 22.10, 29.10 e 31.10.2024, gli atti di scelta dei concorrenti utilmente collocati in entrambe le graduatorie nelle famiglie professionali di funzionario di ambito giuridico e di funzionario di ambito socio-statistico-economico, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio con i soggetti che non sarebbero risultati vincitori in conseguenza dell’applicazione della riserva;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’applicazione in proprio favore della riserva di cui agli artt. 678, co. 9, e 1014, co. 1, lett. a) , d.lgs. n. 66/2010 cit. e del conseguente diritto a essere collocato tra i vincitori nelle predette graduatorie;
e per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia
dei contratti nelle more stipulati in violazione dell’anzidetta riserva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23.12.2024 (dep. in pari data) ER UR ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi alla procedura di progressione verticale “in deroga del titolo di studio” ( ex art.18, co. 6, del Ccnl 2019-2021 del personale del Comparto funzioni centrali) per il passaggio di personale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’area degli assistenti a quella dei funzionari (ambito giuridico e ambito socio-statistico-economico), lamentando la mancata applicazione in proprio favore della riserva di cui al combinato disposto degli artt. 678, co. 9, e 1014, co. 1, lett. a ), d.lgs. n. 66/2010, quale possessore del titolo di ufficiale di complemento in ferma biennale congedato senza demerito.
2. Il Ministero si è costituito in resistenza e ha dedotto argomentazioni difensive a sostegno degli atti gravati.
3. All’odierna udienza pubblica, in vista della quale la parte ricorrente ha presentato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. Giova premettere che l’art. 1014, co. 1, lett. a ), del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), stabilisce che “[a] favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”. Per espressa previsione dell’art. 678, co. 9, del Codice la riserva sopra riportata si applica “ anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ”.
6. Non è discusso tra le parti che il ricorrente rivesta la qualifica anzidetta (ufficiale di complemento in ferma biennale congedato senza demerito). Ciò che è dibattuto è se la riserva debba trovare applicazione, pur nel silenzio dell’avviso di selezione, alla procedura per cui è causa, indetta - ex art. 18, co. 6, c.c.n.l. comparto funzioni centrali 2019-2021 - per il passaggio di complessive n. 25 unità di personale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’area degli assistenti a quella dei funzionari.
6.1. Invero, ad avviso del ricorrente, posto che la progressione verticale integra un’ipotesi di assunzione, l’amministrazione sarebbe tenuta a osservare la riserva di posti stabilita dalla legge.
6.2. Al contrario, secondo il Ministero resistente la riserva de quo varrebbe solo per l’accesso dall’esterno nella pubblica amministrazione e non per le procedure comparative interne che intendono premiare la competenza e la professionalità acquisita dal dipendente, come appunto le progressioni verticali; inoltre, osterebbe all’applicazione della riserva anche la natura speciale ed eccezionale della selezione per cui è causa.
7. Orbene, la tesi prospettata dalla parte ricorrente deve essere disattesa.
7.1. L’art. 1014 è collocato nella Sezione IX del Capo VII del Titolo V del Libro IV del Codice dell’ordinamento militare, dedicata specificamente al “ Reinserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro ”.
7.2. Come osservato recentemente dal Tribunale, proprio anche alla luce dell’anzidetta collocazione sistematica, la riserva si riferisce “ai militari o agli ex militari che – dopo aver volontariamente e professionalmente dedicato parte della loro vita (in ferma annuale o triennale o in servizio permanente) alle Forze armate – sono congedati (senza demerito); essa dunque risponde all’esigenza di agevolare, per tali soggetti, l’inserimento nel mondo del lavoro al di fuori dell’ordinamento militare, analogamente alle precedenti norme della stessa Sezione che prevedono aggiornamenti professionali o crediti formativi” (sez. II- ter, 14.5.2025, n. 9209, ove pure si evidenza che la riserva è “eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto parzialmente derogatoria della ordinaria disciplina per l’accesso al pubblico impiego, derivante dal combinato disposto degli articoli 51 e 97 della Costituzione”).
7.3. La procedura per cui è causa era invece rivolta al solo personale già assunto presso il Ministero resistente, tra cui l’odierno ricorrente, ai fini di un possibile avanzamento di carriera. Essa è dunque del tutto irrelata rispetto alla ratio della riserva, che, come sopra precisato, è volta ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro al di fuori dell’ordinamento militare.
7.4. Peraltro, la selezione indetta dal Ministero resistente si caratterizza per una significativa eccezionalità. In particolare, trattasi di procedura avviata ai sensi dell’art. 18, co. 6, del pertinente c.c.n.l., in forza del quale “[i] n applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza ”.
7.5. Dunque, una procedura c.d. in deroga al titolo di studio normalmente richiesto per la qualifica di funzionario (vd. art. 52, co. 1- bis, penultimo periodo, d.lgs. 165/2001) giustificata dall’opportunità di “tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza”; ciò che ulteriormente manifesta la divergenza della selezione de qua rispetto alla funzione della riserva invocata dall’odierno ricorrente.
7.6. D’altronde, è appena il caso di osservare che lo stesso art. 1014 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce la riserva “ tenuto conto dei limiti previsti […] dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”; di talché, per espressa previsione legislativa, l’ambito delle progressioni interne di carriera (l’anzidetto art. 52, co. 1- bis ) - proprio perché risponde anche a logiche di valorizzazione dell’esperienza maturata da chi è già nei ruoli dell’amministrazione – limita l’operatività della riserva prevista dal Codice dell’ordinamento militare.
7.7. A fronte di tali considerazioni, è del tutto privo di efficacia euristica l’argomento, reiterato dalla parte ricorrente anche nelle difese depositate in vista dell’udienza pubblica, secondo cui l’art. 1014, nel riferirsi a tutte le “assunzioni”, senza distinzione di sorta, comprenderebbe anche le progressioni verticali, posto che la giurisprudenza avrebbe accumunato queste ultime alle assunzioni presso la pubblica amministrazione. Si tratta, invero, di un’argomentazione metodologicamente fallace, in quanto se è indubitabile che il passaggio da una qualifica inferiore a una superiore, ancorché riservato agli “interni”, sia riconducibile alla nozione di procedura concorsuale per “l'assunzione” presso la pubblica amministrazione ai fini della determinazione del riparto di giurisdizione (v. ex plur. Cass, sez. un., ord. n. 7218 del 13.3.2020 sull’interpretazione dell’art. 64, co. 4, d.lgs. 165/2001), ciò nulla dice circa la corretta interpretazione della nozione di “assunzione” contenuta ad altri fini in un diverso corpus normativo (il Codice dell’ordinamento militare); nozione che non può comprendere la procedura per cui è causa, alla luce di tutti i rilievi di ordine letterale e sistematico sin qui svolti.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO