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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6353/2024 r.g., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Bacco;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con il quale aveva agito per vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità a seguito di revisione amministrativa del 4.3.2024- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Costituendosi in giudizio il convenuto ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque di rigettare il ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 27.3.2025.
Va dato atto che con note del 26.3.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendone la estinzione.
Ciò posto, tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente in ordine alla volontà di rinunciare agli atti del giudizio e pur preso atto che l' non ha accettato la rinuncia, deve comunque rilevarsi CP_1 il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda.
Ed invero la rinuncia agli atti del giudizio, intesa quale dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda da lui proposta, risponde ad una esigenza di coerenza in un sistema processuale, come quello italiano, basato sull'impulso di parte.
Alla dichiarazione del venir meno dell'interesse attoreo in ordine alla domanda proposta con ricorso consegue una pronuncia di inammissibilità della stessa per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente (cfr. Cass. 26896/2014, Cass. 6753/2020).
Invero, premesso che l'interesse ad agire – condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. - consiste nell'interesse della parte che agisce in giudizio ad ottenere il bene della tutela giurisdizionale che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale e che nell'accertamento della sussistenza di tale interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo) occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, si osserva che nella presente controversia la dichiarazione della parte ricorrente palesa il difetto di un attuale interesse ad agire al momento della pronuncia.
Le spese di lite non sono ripetibili stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile, per sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, la domanda attorea;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 27.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6353/2024 r.g., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Bacco;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per A.T.P. - con il quale aveva agito per vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità a seguito di revisione amministrativa del 4.3.2024- ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Costituendosi in giudizio il convenuto ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque di rigettare il ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 27.3.2025.
Va dato atto che con note del 26.3.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendone la estinzione.
Ciò posto, tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente in ordine alla volontà di rinunciare agli atti del giudizio e pur preso atto che l' non ha accettato la rinuncia, deve comunque rilevarsi CP_1 il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda.
Ed invero la rinuncia agli atti del giudizio, intesa quale dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda da lui proposta, risponde ad una esigenza di coerenza in un sistema processuale, come quello italiano, basato sull'impulso di parte.
Alla dichiarazione del venir meno dell'interesse attoreo in ordine alla domanda proposta con ricorso consegue una pronuncia di inammissibilità della stessa per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente (cfr. Cass. 26896/2014, Cass. 6753/2020).
Invero, premesso che l'interesse ad agire – condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. - consiste nell'interesse della parte che agisce in giudizio ad ottenere il bene della tutela giurisdizionale che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale e che nell'accertamento della sussistenza di tale interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo) occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, si osserva che nella presente controversia la dichiarazione della parte ricorrente palesa il difetto di un attuale interesse ad agire al momento della pronuncia.
Le spese di lite non sono ripetibili stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile, per sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, la domanda attorea;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 27.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio