CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 559 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 06.07.1954 e residente in [...] scala C, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in
Torino, via Malta n. 36/10 bis, presso lo studio dell'avv. Laura
D'Amico che lo rappresenta e difende come da delega agli atti in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
persona del Direttore Regionale p.t. del
[...]
Piemonte, giusta delibera n.154 del 25/2/1998 del Consiglio di
Amministrazione dell' (c.f. ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, per procura alle liti Notaio del 03.06.2024 Persona_1 rep. 67.190 racc. 24.807 dall'avv. Salvatore DIMARTINO e domiciliato in Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 1 (Avvocatura INAIL)
1 APPELLATO
Oggetto: Prestazione: CP_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 21.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 24.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.03.2023 avanti al Tribunale di
Torino – Sezione Lavoro- il sig. chiedeva il Parte_1
riconoscimento della naturale professionale della patologia neoplastica (carcinoma vescicale) da cui è affetto, con conseguente condanna dell'Istituto all'erogazione in suo favore delle prestazioni previdenziali previste per legge.
Il ricorrente assumeva, in particolare, che il carcinoma vescicale a lui diagnosticato nel dicembre del 2020 fosse da porre in relazione causale (o quantomeno concausale) con l'attività lavorativa di tappezziere dallo stesso svolta, sia in proprio che quale dipendente, dal 1969 al 2005.
Ha resistito l , nel costituirsi in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
All'udienza del 31 maggio 2024, dopo avere disposto CTU medico legale e all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza, respingendo il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di CTU
a carico della parte ricorrente.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1485/2024),
assumendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Vorrà la Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in accoglimento dei sopra estesi motivi di gravame, dichiarata la natura professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente (carcinoma vescicale), condannare l a corrispondere al sig. la relativa CP_1 Pt_1
2 prestazione indennitaria prevista ex lege, previo conferimento di consulenza tecnica volta a stabilire unicamente il punteggio di invalidità lavorativa e biologica permanente, con decorrenza ed interessi secondo legge.
In via di subordine vorrà la Corte d'Appello di Torino, Sezione
Lavoro, in accoglimento dei sopra estesi motivi di gravame, accertare la natura professionale della patologia oggetto di ricorso introduttivo, previa rinnovazione della CTU avente ad oggetto sia la natura professionale della stessa, che il grado di inabilità permanente, con conseguente condanna dell' a riconoscere in favore dell'attuale CP_1
appellante le conseguenti prestazioni previdenziali nella misura della percentuale di inabilità da individuarsi in corso di giudizio.
In ogni caso vorrà la Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, riformare la sentenza impugnata, con conseguente annullamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese di consulenza, così come liquidate dal Tribunale. Con il favore di onorari ed esposti dei due gradi di giudizio”.
Resiste l , nel costituirsi a sua volta in questo grado di giudizio, CP_1
assumendo le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il primo motivo di appello;
decidere secondo giustizia sul secondo motivo di appello”.
All'udienza del 02.04.2025, all'esisto della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha respinto il ricorso, alla luce dell'elaborato peritale, con la seguente motivazione che si riporta:
“I All'esito del giudizio, le domande proposte dal ricorrente, volte ad accertare la sussistenza di malattia professionale ed il diritto a
3 percepire dall' la rendita per inabilità permanente o CP_1
l'indennizzo per il danno biologico, non possono trovare accoglimento.
II In corso di causa è stata disposta C.T.U. medico-legale, onde accertare se le patologie lamentate dal sig. , come specificate Pt_1
in ricorso, debbano ritenersi di origine lavorativa.
III L'esperto incaricato dal Giudice all'esito dei disposti accertamenti ha rilevato che
“Il 17.12.2020 il è stato sottoposto a intervento di rimozione per Pt_1
via transuretrale di un carcinoma uroteliale papillare di grado 3, che si era manifestato clinicamente nell'ottobre dello stesso anno. Nel
2021 e 2022 sono stati effettuati ripetuti cicli di instillazioni endovescicali finalizzate alla profilassi di recidive, che sinora non vi sono state.
Nel caso in esame è individuabile quale fattore causale del carcinoma vescicale l'abitudine tabagica del , che nella Pt_1
documentazione urologica del 2020 veniva indicato quale fumatore di
15 sigarette al giorno. La IARC (Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro) classifica il fumo di tabacco nel Gruppo 1, che include gli agenti certamente dotati di potenziale cancerogenicità e individua la vescica come organo bersaglio. Il fumo di tabacco è ritenuto responsabile del 40%-60% dei casi di carcinoma vescicale.
Si stima che, rispetto alla popolazione di riferimento, l'aumento di rischio di carcinoma vescicale sia di due volte per un consumo quotidiano di meno di dieci sigarette per più di dieci anni, di tre volte per un consumo di dieci venti sigarette e raggiunga le quattro volte per un consumo di venti-quaranta sigarette. In merito al rapporto del carcinoma vescicale del e la sua storia lavorativa, va tenuto Pt_1
presente che egli ha svolto attività di tappezziere come dipendente della ditta dal 2.11.1970 al 23.10.1971, come dipendente Pt_2
4 della ditta ZA dal 17.12.1971 al 12.7.1976 (con l'interruzione di un anno di servizio militare), in proprio dall'1.2.1977 al 31.5.1990,
e come dipendente della ditta dall'1.1.2004 al Parte_3
15.4.2005 (v. copie del libretto di lavoro e dell'estratto previdenziale
INPS, pagg. 3-4).
Nel questionario anamnestico del Patronato, firmato anche dal , Pt_1
l'attività di tappezziere del ricorrente viene associata a molteplici mansioni, in assenza di schede di sicurezza o altra documentazione riguardante le sostanze utilizzate.
Come rilevato nel documento Contarp del 4.9.1993, è possibile che le “eventuali colorazioni e rifiniture dei bordi dei cuscini o dei rivestimenti finiti” riferite dal richiedessero il ricorso ad amine Pt_1
aromatiche.
La IARC riconosce come potenzialmente cancerogene a livello vescicale le seguenti amine aromatiche: b-naftilamina, o BNA, detta anche 2-naftilamina;
4-aminobifenile; benzidina;
ortotoluidina, detta anche 2-metilbenzenamina. Nel corso del periodo compreso tra i primi anni Ottanta e i primi anni Novanta la normativa italiana ha progressivamente eliminato le amine aromatiche cancerogene dai processi produttivi.
Nella fattispecie, comunque, la sussistenza dell'abitudine del fumo,
l'assenza di dati documentali relativi ad amine aromatiche e il fatto che il ricorrente ha definito le colorazioni richieste dalla propria attività di tappezziere “eventuali” impediscono, nel loro insieme, di considerare certo o probabile un rapporto causale o concausale tra tale attività e il carcinoma vescicale riscontratogli nel 2020.”
III.1 Date queste premesse, il C.T.U. conclude che
“nel caso in esame non vi sono elementi che consentano di individuare, con criterio di certezza o probabilità, un rapporto causale
o concausale tra l'attività professionale svolta dal ricorrente Sig.
5 e il carcinoma vescicale riscontratogli nel 2020.” Parte_1
III. Secondo l'esperto, dunque, la patologia di cui il ricorrente è portatore non ha origine professionale. A fronte delle obiezioni sollevate dal C.T.P. di parte ricorrente, l'esperto nominato dal
Giudice ha replicato che “per quanto riguarda la vescica urinaria
(“Urinary bladder), la o Controparte_2
IARC, attribuisce sufficiente evidenza di cancerogenicità ai soli fattori indicati nell'elenco più a sinistra della tabella sinottica riportata di seguito, che è aggiornata al dicembre 2023; e che nel caso in esame
è documentata la sussistenza di uno solo di tali fattori, rappresentato dal fumo di tabacco...
Più in generale, nella fattispecie non è disponibile della documentazione inerente alle sostanze chimiche in uso negli ambienti in cui il ha svolto la propria attività di tappezziere. Pt_1
Tale circostanza viene segnalata anche nella relazione del
Consulente Chimico del Patronato Dott. che è stata Persona_2 citata dal Dott. Dotti: “…In mancanza di documentazione sulle sostanze utilizzate, si può ipotizzare che tra le sostanze con le quali
[il ricorrente] può essere venuto in contatto e che erano presenti nei prodotti utilizzati rientrino le seguenti tipologie di composti…Vi è chiaramente molta difficoltà, non avendo documentazione adeguata dei prodotti utilizzati, a definire la possibile esposizione a questa variegata classe di agenti chimici e più genericamente alle sostanze pericolose usate nell'ambiente dilavoro…”.
Va aggiunto che il ricorrente ha definito “eventuali” le colorazioni richieste dalla propria attività di tappezziere”
IV All'udienza del 23/04/2024, la difesa diparte ricorrente ha sollevato una serie di rilievi critici alla C.T.U., così sintetizzate nella nota autorizzata depositata il 24/04/2024:
1) l'attività di tappezziere svolta dal ricorrente ininterrottamente dal
6 1969 al 1990 ha comportato lo svolgimento quotidiano di varie attività che comportavano l'impiego, in assenza di DPI, di vernici, solventi, colle, mordenti;
2) tra le sostanze oncogene presenti nello svolgimento di quelle mansioni lavorative, con riferimento all'organo bersaglio della vescica vi erano le ammine aromatiche e la trielina (tricloroetilene), impiegata massicciamente quale solvente.
IV.1 Non ritiene il Giudicante che i suddetti rilievi possano condurre all'esito auspicato dal ricorrente. Il C.T.U., per vero, non ha disconosciuto lo svolgimento da parte del sig. di attività che Pt_1 comportavano l'impiego di vernici, solventi, colle e mordenti, avendo a quanto consta tenuto in debita considerazione l'impiego di amine aromatiche (riconosciute dallo IARC come potenzialmente cancerogene a livello vescicale).
IV.2 L'elemento decisivo, su cui non si sofferma la difesa del ricorrente, è che –in assenza di dati attendibili sulla concreta esposizione quotidiana, e protratta per diversi anni, del lavoratore alle sostanze cancerogene ed in particolare alle amine aromatiche (il cui impiego, attraverso i coloranti, è stato nel caso di specie indicato dal CONTARP come “eventuale”)–il carcinoma vescicale appare piuttosto riconducibile, da un punto di vista eziologico, al tabagismo: il C.T.U. evidenzia che il sig. nel 2020 si dichiarava fumatore Pt_1
di 15 sigarette al giorno, e che la IARC classifica il fumo di tabacco nel Gruppo 1, che include gli agenti certamente dotati di potenziale cancerogenicità e individua la vescica come organo bersaglio.
Il fumo di tabacco, ricorda il C.T.U., è ritenuto responsabile del 40%-
60% dei casi di carcinoma vescicale.
V Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. siano condivisibili, in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, e resistano alle obiezioni sollevate dalla
7 difesa del ricorrente”.
2.
Con il primo motivo di appello, la Difesa dell'appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale avrebbe errato poiché si sarebbe:
“limitato a recepire acriticamente le conclusioni del proprio CTU, che ha disconosciuto il nesso causale, non ritenendo provata una concreta esposizione del ricorrente a fattori di rischio cancerogeni”.
In particolare: a) lo svolgimento dell'attività di tappezziere risulta provato sin dal 1969, così come chiaramente indicato nel libretto di lavoro agli atti;
b) il lavoro di tappezziere, dal 1969 e sino al 1990 svolto dal ricorrente, prevedeva tra l'altro l'effettuazione quotidiana di interventi su legno e stoffa che comportavano l'impiego di solventi per sverniciare, di vernici, di colle e di mordenti;
c) è noto che, specie in epoca risalente, le vernici ed i coloranti impiegati nell'industria di produzione del mobile, contenessero ammine aromatiche ed anilina, così come identificato anche dall'organo tecnico dell' che ha CP_1
svolto le indagini in sede amministrativa.
Sostiene, pertanto, la Difesa dell'appellante che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività di tappezziere svolta dal ricorrente ininterrottamente dal 1969 al 1990 aveva comportato l'impiego nello svolgimento delle mansioni lavorative di sostanze che contenevano ammine aromatiche cancerogene con organo bersaglio la vescica oltre che la trielina (tricloroetilene), impiegata quale solvente.
Rammenta che il lavoratore, alla luce del sistema “tabellare” oggi in vigore deve limitarsi a fornire la prova dell'esposizione lavorativa e della patologia contratta.
In ipotesi di assolvimento a tale onere probatorio, circostanza nel caso di specie puntualmente avvenuta, il Giudice è esonerato
8 dall'accertamento sull'eziologia della patologia denunciata, dovendo limitare il proprio vaglio al corredo probatorio fornito dal ricorrente, sia in punto esposizione all'agente nocivo normativamente previsto, che in punto corrispondenza della patologia denunciata con quella tabellarmente prevista ex lege. Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, con decreto del 9 aprile 2008, ha provveduto ad aggiornare le tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 (all. n. 4 al D.P.R. citato), aggiornamento, peraltro, effettuato sulla scorta delle risultanze scientifiche a cui è pervenuta la migliore letteratura internazionale in tema di igiene e medicina del lavoro. Alla voce n. 39 (oggi voce 35) la tabella sopra citata prevede appunto sia la neoplasia vescicale diagnostica al ricorrente, sia le lavorazioni che espongono all'azione delle ammine aromatiche, con periodo massimo di indennizzabilità illimitato dalla cessazione della lavorazione.
2.1
Non ritiene tuttavia il Collegio di condividere il motivo di appello (che ripropone le argomentazioni già disattese dal CTU di primo grado) posto che come evidenziato dalla Difesa dell' non vi è CP_1
assolutamente la prova, ne vi sono specifiche deduzioni a fini probatori, circa le caratteristiche quali-quantitative dell'esposizione al fattore rischio.
Ora, nel ricorso introduttivo del giudizio, (pagine 1-2) era così indicato:
“Il sig. , a far data dal settembre del 1969 e sino al 31.12.1972, Pt_1
prestò attività lavorativa alle dipendenze della ditta Salpo di Torino con mansione di tappezziere. Stessa attività lavorativa svolse il ricorrente alle dipendenze della ditta ZA GI dal
01.01.1973 sino al gennaio del 1975. Successivamente il , Pt_1
sempre in qualità di tappezziere, svolse la medesima attività quale
9 artigiano in proprio sino al maggio del 1990. Dopo un periodo in cui il ricorrente fu addetto a differente attività lavorativa, lo stesse ritornò a svolgere il lavoro di tappezziere alle dipendenze della ditta AN
IL e C. dal gennaio del 2004 sino al mese di aprile del 2005.
Trattasi di circostanze che si desumono dell'estratto conto previdenziale allegato in copia (doc. all. n. 1).
2. Nel corso dei periodi sopra indicati, il ricorrente fu addetto, sia in qualità di dipendente che come artigiano in proprio, alla mansione di tappezziere: trattasi di attività lavorativa che comporta la realizzazione ed il restauro di divani e poltrone, nonché la fabbricazione di sedili e schienali per sedie.
3. Le mansioni svolte dal tappezziere sono pertanto il taglio del tessuto, la cucitura della fodera, l'imbottitura, l'assemblaggio delle parti e la sverniciatura e verniciatura delle parti in legno. … A ciò si aggiunga che l'impiego di colle, oltre al montaggio vero e proprio, poteva riguardare anche le piccole operazioni di rifinitura, anche queste svolte sul telaio in legno2
Il CTP di parte ricorrente aveva rilevato (pagine 14 e ss della relazione del CTU) che: “In mancanza di documentazione sulle sostanze utilizzate, si può ipotizzare che tra le sostanze con le quali
[il ricorrente] può essere venuto in contatto e che erano presenti nei prodotti utilizzati rientrino i seguenti composti…”
Non si può pertanto che rilevare come:
a) non vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva esposizione;
b) le ammine aromatiche sono state definitivamente eliminate all'inizio degli anni 90 (vedasi CTU pagina 11);
c) gli unici periodi per il quale risulta che il ricorrente abbia svolto mansioni di tappezziere sono quelli compresi tra il 01.03.1978 ed il
31.05.1990 e tra il 01.01.2004 e il 15.04.2005 (dalla documentazione in atti nulla risulta riguardo all'attività lavorativa svolta negli anni
1969-1972 durante i quali il ricorrente ha sì lavorato alle dipendenze
10 di aziende artigiane ma senza che nulla venga allegato riguardo al relativo settore merceologico;
lo stesso dicasi riguardo agli anni ricompresi tra il gennaio 1973 ed il gennaio 1975 durante i quali il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta ZA senza che da nessuna parte risulti che il ricorrente abbia svolto attività di tappezziere).
d) alla luce di quanto sopra l'unico periodo effettivamente rilevante è quello in cui l'appellante risulta essere stato titolare di impresa artigiana (marzo 1978 - maggio 1990), in relazione al quale – come risulta dalla denuncia di malattia professionale – l'appellante stesso circoscrive il rischio semplicemente ad “eventuali colorazioni e rifiniture dei bordi dei cuscini e dei rivestimenti finiti”;
e) non c'è dunque alcun riferimento relativo a colle, solventi, acidi o altro materiale contenente ammine aromatiche o altre sostanze che possano indurre la patologia denunciata.
f) il ricorrente era un fumatore di 15 sigarette al giorno, e la IARC classifica il fumo di tabacco nel Gruppo 1, che include gli agenti certamente dotati di potenziale cancerogenicità e individua la vescica come organo bersaglio. Il fumo di tabacco, ricorda il C.T.U., è ritenuto responsabile del 40%-60% dei casi di carcinoma vescicale.
Pertanto, come condivisibilmente ritenuto in sentenza “in assenza di dati attendibili sulla concreta esposizione quotidiana” nulla poteva e può dirsi riguardo all'eziologia della patologia da cui è affetto il ricorrente.
Ora, nessuna prova riguardo all'effettiva esposizione al rischio è stata data e, quindi, l'appellante non può invocare la presunzione legale in ordine al nesso di causa.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nell'affermare che:
“La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il
11 nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”.
(Sez. L, Sentenza n. 21360 del 18/09/2013).
Principio ulteriormente ribadito in diverse pronunce:
“in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cassn. 8773 del 10/04/2018, Cass.n.
13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016 Cass. n.
17438 del 12/10/2012)…….
Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore”. (Cass. sez lav 04.02.2020 n.2523).
Allora, come affermato dal primo Giudice “in assenza di dati attendibili sulla concreta esposizione quotidiana” dell'appellante a nulla serve richiamare il fatto che la voce 39 della Tabella include la
12 neoplasia vescicale tra le malattie professionali tabellate o agli studi scientifici: la presunzione, infatti, riguarda il solo nesso di causa della malattia con la sostanza pericolosa ma non la prova dell'effettiva esposizione alla stessa che deve essere data dal lavoratore.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
3.
Fondato è, invece, il secondo motivo di appello con il quale la Difesa del Signor ha censurato la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui ha posto a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento per complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.
La pronuncia sul punto deve essere riformata in quanto il sig. , Pt_1
così come evidenziato in sede di ricorso introduttivo, presentava (e presenta ancora oggi) una condizione reddituale che lo esonerava dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, giusto il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così come risulta dall'allegato 11 del ricorso introduttivo il ricorrente nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito totale pari ad euro
9.420,51; né peraltro vi sono state modifiche rilevanti ai fini di quanto previsto all'art. 152 sopra citato negli anni successivi nel corso dei quali il procedimento si è sviluppato.
Unitamente alla documentazione comprovante le condizioni reddituali del sig. , è presente agli atti la dichiarazione sostitutiva Pt_1
a firma dello stesso prodotta in sede di ricorso introduttivo.
Sul punto la stessa Difesa dell' si è rimessa alla decisone della CP_1
Corte.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere riformata la sentenza nel senso di annullamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese di consulenza, come liquidate dal
Tribunale.
13 Spese di consulenza che devono essere poste a carico dell' . CP_1
Appare equo compensare le spese del presente grado di giudizio stante la reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello, annulla la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di ctu come liquidate dal tribunale e pone a carico dell' dette spese;
CP_1
Compensa le spese del grado.
Così deciso all'udienza del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
14