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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 638/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato ad [...] il giorno 06/09/1956, c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Contino;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 09/10/1943, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gueli;
appellato
In fatto e in diritto
1. consulente tecnico d'ufficio nel procedimento civile n. 4152/2005 R.G. Parte_1 svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Agrigento, ha interposto appello avverso la sentenza del medesimo Tribunale n. 1047 del 9.10.2021 con cui, all'esito del giudizio di opposizione esecutiva promosso da era stata dichiarata l'illegittimità e Controparte_1 inefficacia del precetto di pagamento della somma di euro 10.581,99, oltre accessori, intimato da al parte del citato procedimento del 2005, in forza di un decreto Pt_1 CP_1 2
giudiziale di liquidazione di compenso a c.t.u. recante, quale parte obbligata al pagamento, il nominativo di altra parte del detto pregresso procedimento. Persona_1
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 28.4.2025.
2. Il Tribunale ha ritenuto che l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u. si esplichi soltanto nei confronti della parte ivi indicata come obbligata a corrisponderlo.
Sostiene, al contrario, l'appellante che, “in virtù del generale principio di solidarietà tra le parti del processo” e “alla luce della più recente giurisprudenza e della dottrina”, il titolo esecutivo anzidetto sia “spendibile” anche nei confronti della parte da esso non menzionata, stante l'inopponibilità al c.t.u., operante come ausiliario del giudice nell'interesse di tutte le parti, della statuizione del decreto di liquidazione contenente l'indicazione del soggetto tenuto al pagamento.
3. La critica non è condivisibile perché in contrasto con l'art. 52 disp. att. c.p.c. (a mente del quale I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.), disposizione dal tenore inequivoco, tuttora vigente (Cass. 8586/2013) e però disinvoltamente negletta tra le argomentazioni di appello.
Nessuna delle pronunce giurisprudenziali da lui citate giova del resto alla tesi dell'appellante, la cui lettura dei precedenti del giudice di legittimità è fuorviata dall'intendere, erroneamente,
i ripetuti riferimenti della Cassazione al diritto dell'ausiliario di “agire” nei confronti di tutte le parti senza vincoli derivanti dal decreto di liquidazione o dalla regolazione finale delle spese di lite, come riguardanti l'azione esecutiva (sulla base del decreto di liquidazione) e non, com'è da ritenere (salvo il caso in cui il decreto indichi tutte le parti come tenute al pagamento), all'azione di cognizione, cioè all'avvio di un procedimento diretto alla formazione di un apposito titolo esecutivo. 3
Emblematico, in tal senso, il richiamo a Cass. 23586/2008, da cui Messina trae il principio, in sé corretto, “che il c.t.u. può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti e ciò non solo quando manchi un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto”, senza tuttavia cogliere che, secondo la stessa sentenza, quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo non adempiuto dalla parte obbligata, il consulente “può chiedere in giudizio” il compenso nei confronti dell'altra parte, e non anche agire senz'altro in executivis contro quest'ultima sulla base del preesistente titolo provvisoriamente esecutivo.
Analoga parziale e travisante lettura dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte è rilevabile nel richiamo dell'ordinanza di Cass. 10804/2020 (frutto di lapsus è l'indicazione del n. 10840), la cui enunciazione, d'indiscutibile validità, secondo cui il c.t.u. “ha diritto di pretendere il compenso da qualunque delle parti in causa: e se la parte di fatto escussa dal c.t.u. per il pagamento non fosse quella onerata delle spese di consulenza nel decreto di liquidazione, tale circostanza non potrà essere opposta all'ausiliario” è intesa dall'appellante come favorevole alla sua tesi nonostante la precedente inequivoca precisazione, nella stessa ordinanza, che col decreto di liquidazione definitiva delle spese di consulenza il giudice può stabilire quale, tra le parti in causa, debba sopportare il relativo onere, statuizione avente l'unico scopo di consentire al c.t.u. “di disporre d'un titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata” (perciò non di tutte le parti).
L'orientamento della Suprema Corte in punto di esperibilità dell'azione esecutiva, in forza del decreto di liquidazione del compenso di c.t.u., nei soli confronti della parte ivi indicata come obbligata non è mai mutato (v. Cass. 15850/2000: “Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, emesso dal giudice che lo ha nominato, se non contiene l'indicazione della parte obbligata al pagamento, non può valere come titolo esecutivo in confronto delle parti del processo in cui il consulente medesimo è stato nominato”) e a esso il Tribunale agrigentino si
è correttamente e condivisibilmente adeguato.
4. Donde il rigetto dell'impugnazione, cui segue la condanna dell'appellante alle spese di lite, da liquidarsi in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. 4
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Parte_1
1047 del 9.10.2021; condanna l'appellante a rifondere ad le spese di appello, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dichiara che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 638/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato ad [...] il giorno 06/09/1956, c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Contino;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 09/10/1943, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gueli;
appellato
In fatto e in diritto
1. consulente tecnico d'ufficio nel procedimento civile n. 4152/2005 R.G. Parte_1 svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Agrigento, ha interposto appello avverso la sentenza del medesimo Tribunale n. 1047 del 9.10.2021 con cui, all'esito del giudizio di opposizione esecutiva promosso da era stata dichiarata l'illegittimità e Controparte_1 inefficacia del precetto di pagamento della somma di euro 10.581,99, oltre accessori, intimato da al parte del citato procedimento del 2005, in forza di un decreto Pt_1 CP_1 2
giudiziale di liquidazione di compenso a c.t.u. recante, quale parte obbligata al pagamento, il nominativo di altra parte del detto pregresso procedimento. Persona_1
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 28.4.2025.
2. Il Tribunale ha ritenuto che l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u. si esplichi soltanto nei confronti della parte ivi indicata come obbligata a corrisponderlo.
Sostiene, al contrario, l'appellante che, “in virtù del generale principio di solidarietà tra le parti del processo” e “alla luce della più recente giurisprudenza e della dottrina”, il titolo esecutivo anzidetto sia “spendibile” anche nei confronti della parte da esso non menzionata, stante l'inopponibilità al c.t.u., operante come ausiliario del giudice nell'interesse di tutte le parti, della statuizione del decreto di liquidazione contenente l'indicazione del soggetto tenuto al pagamento.
3. La critica non è condivisibile perché in contrasto con l'art. 52 disp. att. c.p.c. (a mente del quale I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.), disposizione dal tenore inequivoco, tuttora vigente (Cass. 8586/2013) e però disinvoltamente negletta tra le argomentazioni di appello.
Nessuna delle pronunce giurisprudenziali da lui citate giova del resto alla tesi dell'appellante, la cui lettura dei precedenti del giudice di legittimità è fuorviata dall'intendere, erroneamente,
i ripetuti riferimenti della Cassazione al diritto dell'ausiliario di “agire” nei confronti di tutte le parti senza vincoli derivanti dal decreto di liquidazione o dalla regolazione finale delle spese di lite, come riguardanti l'azione esecutiva (sulla base del decreto di liquidazione) e non, com'è da ritenere (salvo il caso in cui il decreto indichi tutte le parti come tenute al pagamento), all'azione di cognizione, cioè all'avvio di un procedimento diretto alla formazione di un apposito titolo esecutivo. 3
Emblematico, in tal senso, il richiamo a Cass. 23586/2008, da cui Messina trae il principio, in sé corretto, “che il c.t.u. può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti e ciò non solo quando manchi un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto”, senza tuttavia cogliere che, secondo la stessa sentenza, quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo non adempiuto dalla parte obbligata, il consulente “può chiedere in giudizio” il compenso nei confronti dell'altra parte, e non anche agire senz'altro in executivis contro quest'ultima sulla base del preesistente titolo provvisoriamente esecutivo.
Analoga parziale e travisante lettura dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte è rilevabile nel richiamo dell'ordinanza di Cass. 10804/2020 (frutto di lapsus è l'indicazione del n. 10840), la cui enunciazione, d'indiscutibile validità, secondo cui il c.t.u. “ha diritto di pretendere il compenso da qualunque delle parti in causa: e se la parte di fatto escussa dal c.t.u. per il pagamento non fosse quella onerata delle spese di consulenza nel decreto di liquidazione, tale circostanza non potrà essere opposta all'ausiliario” è intesa dall'appellante come favorevole alla sua tesi nonostante la precedente inequivoca precisazione, nella stessa ordinanza, che col decreto di liquidazione definitiva delle spese di consulenza il giudice può stabilire quale, tra le parti in causa, debba sopportare il relativo onere, statuizione avente l'unico scopo di consentire al c.t.u. “di disporre d'un titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata” (perciò non di tutte le parti).
L'orientamento della Suprema Corte in punto di esperibilità dell'azione esecutiva, in forza del decreto di liquidazione del compenso di c.t.u., nei soli confronti della parte ivi indicata come obbligata non è mai mutato (v. Cass. 15850/2000: “Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, emesso dal giudice che lo ha nominato, se non contiene l'indicazione della parte obbligata al pagamento, non può valere come titolo esecutivo in confronto delle parti del processo in cui il consulente medesimo è stato nominato”) e a esso il Tribunale agrigentino si
è correttamente e condivisibilmente adeguato.
4. Donde il rigetto dell'impugnazione, cui segue la condanna dell'appellante alle spese di lite, da liquidarsi in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. 4
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Parte_1
1047 del 9.10.2021; condanna l'appellante a rifondere ad le spese di appello, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dichiara che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo