Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2009/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 159/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Marucci ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Alatri, Via Belgio, 12; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso degli Avv.ti Luciano Giuseppe Caputo e Massimo CP_1 Guiducci ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2023, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta a far accertare che la spondilodiscoartrosi lombo sacrale ed una patologia degenerativa anche e ginocchia, con coxartrosi e gonartrosi bilaterale da cui era affetta costituivano malattie collegate alla svolta attività lavorativa di coltivatrice diretta, abitualmente
L si è costituito, contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale. Parte_1
Deduce preliminarmente che dalla fase istruttoria erano emerse inconfutabilmente la sua esposizione prolungata al rischio lavorativo con assunzione di posture incongrue, nonché la movimentazione di pesi anche molto rilevanti e che, tuttavia, Il giudice di primo grado aveva recepito, acriticamente le conclusioni cui era giunto il Ctu nominato nel detto grado. Questi, pur riconoscendo l'esistenza delle patologie denunciate, aveva escluso, comunque, con argomentazioni lacunose e superficiali, l'eziologia professionale, non tenendo in alcun conto quanto emerso in sede istruttoria sulle mansioni specifiche da lei svolte. Sostiene, al riguardo, l'appellante che “Tale perizia pertanto è da ritenersi viziata per essere la stessa priva di analicità nell'enunciazione delle malattie riscontrate, con argomentazioni sorrette da vizi logici le cui conclusioni non possono ritenersi condivisibili, stante il grave quadro patologico a carico dell'appellante derivante dalle mansioni lavorative svolte … Le conclusioni cui perviene il CTU, vengono chiaramente sconfessate sotto il profilo medico legale, dalla consulenza di parte redatta dal Dott. Controparte_2 allegata alla presente impugnazione di cui si riportano alcuni passaggi … Da quanto riportato appare in tutta la sua evidenza, la carenza della CTU, ove non vengono tenuti minimamente in conto i fatti accertati nel giudizio, ovvero le mansioni specifiche svolte dalla ricorrente, le posture incongrue, i pesi anche rilevanti sollevati (circa 60 kg), nonché la rilevanza e il ruolo delle condizioni climatiche sfavorevoli, in particolare condizioni severe di temperatura e umidità, a cui generalmente i lavoratori agricoli sono esposti e la perdurante esposizione ai raggi solari in orari centrali della giornata”.
Ebbene, disposto il rinnovo della CTU svolta in 1° grado, l'ausiliare del collegio ha concluso specificando che “la “artrosi lombare intersomatica e interapofisaria con protrusione erniaria L1-L2 e protrusioni discali nel sottostante tratto L2-S1” dalla quale la Sig.ra è affetta, che si aggiunge al fisiologico processo di Parte_1 senescenza articolare, deve essere considerata concausata dall'esercizio di una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
2. non possono essere ascritte a una noxa lavorativa né le note radiografiche di coxo-artrosi bilaterale né le note radiografiche di gono- artrosi bilaterale;
3. alla luce della “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000 la lesione all'integrità psico-fisica dell'attuale Ricorrente causata dalla spondilopatia di cui al 1. - causalmente correlabile all'attività lavorativa - è valutabile in misura pari al 6% (sei per cento)”. Dette conclusioni, frutto di rigoroso accertamento logico-scientifico e normativamente corrette, risultano coerenti con i risultati delle indagini svolte e, sorrette da una corretta motivazione ed immuni da vizi logici, non infirmate da contrarie affermazioni delle parti, debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, va accertato che “la
“artrosi lombare intersomatica e interapofisaria con protrusione erniaria L1-L2 e protrusioni discali nel sottostante tratto L2-S1” dalla quale la Sig.ra è Parte_1 affetta determina un danno biologico - inteso come lesione permanente dell'integrità psico-fisica della medesima e valutato alla luce della “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000 – pari al 6% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda. Le spese, liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi del giudizio, devono porsi a carico dell soccombente. CP_1
A carico dell devono porsi anche le spese di CTU di entrambi i gradi come CP_1 liquidate dal Tribunale quelle di primo grado e come da separato dispositivo per quelle del presente grado.
P.Q.M.
- in riforma della gravata sentenza, accerta che la “artrosi lombare intersomatica e interapofisaria con protrusione erniaria L1-L2 e protrusioni discali nel sottostante tratto L2-S1 dalla quale è affetta Parte_1 determina a suo carico un danno biologico pari al 6% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda;
- condanna l al pagamento in favore di del relativo CP_1 Parte_1 indennizzo in conto capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_1 che liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.886,00 e, per il presente grado, in complessivi € 2.906,00, oltre per entrambi i gradi il rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- pone a carico dell anche le spese di CTU di entrambi i gradi come CP_1 liquidate dal Tribunale per il giudizio di primo grado e come liquidate con separato provvedimento per quelle del presente grado. Roma, 14.1.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste