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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9734 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19123 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/05/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALIPRANDI LUCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: provvedere come da accordo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/05/2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Comitini in data 21/7/1995 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Comitini - A. 1995 -N 73- P II), con dalla cui unione CP_1 sono nati figli maggiorenni, nonché di essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di
Milano del 9/1/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Le parti, all'esito della discussione, hanno raggiunto un accordo. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
9/1/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia. Questioni economiche
Le parti hanno raggiunto un'intesa per disciplinare i residui obblighi di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Comitini in data 21/7/1995 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Comitini
- A. 1995 -N 73- P II) da e Parte_1 Controparte_1
2) DÀ ATTO che il padre verserà direttamente ai figli e fino alla mensilità di novembre 2026 compresa, un assegno di euro 100,00 ciascuno. I genitori suddivideranno al 50% le spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano;
3) DICHIARA compensate le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comitini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/05/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALIPRANDI LUCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: provvedere come da accordo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/05/2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Comitini in data 21/7/1995 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Comitini - A. 1995 -N 73- P II), con dalla cui unione CP_1 sono nati figli maggiorenni, nonché di essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di
Milano del 9/1/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Le parti, all'esito della discussione, hanno raggiunto un accordo. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
9/1/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia. Questioni economiche
Le parti hanno raggiunto un'intesa per disciplinare i residui obblighi di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Comitini in data 21/7/1995 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Comitini
- A. 1995 -N 73- P II) da e Parte_1 Controparte_1
2) DÀ ATTO che il padre verserà direttamente ai figli e fino alla mensilità di novembre 2026 compresa, un assegno di euro 100,00 ciascuno. I genitori suddivideranno al 50% le spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano;
3) DICHIARA compensate le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comitini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato