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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2293 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA PASSO SAN BERNARDINO,124 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANGELO FIORE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INAIL SEDE LEGALE ROMA, in persona del legale rapp. p.t.
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/05/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver riportato, a seguito dello svolgimento di attività lavorativa, “ernie discali multiple in regione lombo-sacrale con impotenza funzionale – lombosciatalgia bilaterale – protrusioni ed ernie cervicali e dorsali – lesione dei legamenti delle articolazioni delle spalle bilateralmente con deficit funzionali gravi”, contratte a causa dell'attività di autotrasportatore, conducente di mezzi pesanti;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari I.N.A.I.L., non riconoscevano la prestazione richiesta, ritenendola non dipendente dall'attività lavorativa. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili del 15% con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento della relativa indennità oltre interessi, rivalutazione e spese
1 di lite, con distrazione. Regolarmente convenuta in giudizio con PEC del 27.11.2024 l'I.N.A.I.L non si costituiva. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'INAIL, non costituita. Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia è determinata dall'attività lavorativa. Difatti il ricorrente espleta attività lavorativa di autotrasportatore, dapprima, dal 1987 nell'azienda familiare quale dipendente e successivamente, dal 1996, autista titolare di impresa individuale artigianale, lavorando circa 8 ore al giorno, parte per la guida dell'automezzo e parte per il carico/scarico delle merci, talvolta anche manualmente. Se necessario provvede alla copertura del carico con telo e alla pulizia dell'automezzo.
2 Nel caso in esame il complesso patologico denunciato ed accertato,
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi ”, a parere del CTU, è da porsi in relazione concausale con il rischio lavorativo specifico di sovraccarico biomeccanico del rachide, prolungato mantenimento di posture incongrue, microtraumi, vibrazioni meccaniche e di movimentazione manuale di carichi presente nell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Dette patologie hanno determinato psotumi nella misura compelssiva del 15%. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 15% oltre interessi legali . Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza della patologia dall'attività lavorativa e condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 15 % oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €1.312 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
Così deciso in Benevento il 15.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti) 3
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2293 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA PASSO SAN BERNARDINO,124 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANGELO FIORE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INAIL SEDE LEGALE ROMA, in persona del legale rapp. p.t.
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/05/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo di aver riportato, a seguito dello svolgimento di attività lavorativa, “ernie discali multiple in regione lombo-sacrale con impotenza funzionale – lombosciatalgia bilaterale – protrusioni ed ernie cervicali e dorsali – lesione dei legamenti delle articolazioni delle spalle bilateralmente con deficit funzionali gravi”, contratte a causa dell'attività di autotrasportatore, conducente di mezzi pesanti;
che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari I.N.A.I.L., non riconoscevano la prestazione richiesta, ritenendola non dipendente dall'attività lavorativa. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili del 15% con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento della relativa indennità oltre interessi, rivalutazione e spese
1 di lite, con distrazione. Regolarmente convenuta in giudizio con PEC del 27.11.2024 l'I.N.A.I.L non si costituiva. Disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'INAIL, non costituita. Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso, dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia è determinata dall'attività lavorativa. Difatti il ricorrente espleta attività lavorativa di autotrasportatore, dapprima, dal 1987 nell'azienda familiare quale dipendente e successivamente, dal 1996, autista titolare di impresa individuale artigianale, lavorando circa 8 ore al giorno, parte per la guida dell'automezzo e parte per il carico/scarico delle merci, talvolta anche manualmente. Se necessario provvede alla copertura del carico con telo e alla pulizia dell'automezzo.
2 Nel caso in esame il complesso patologico denunciato ed accertato,
“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi ”, a parere del CTU, è da porsi in relazione concausale con il rischio lavorativo specifico di sovraccarico biomeccanico del rachide, prolungato mantenimento di posture incongrue, microtraumi, vibrazioni meccaniche e di movimentazione manuale di carichi presente nell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Dette patologie hanno determinato psotumi nella misura compelssiva del 15%. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 15% oltre interessi legali . Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la dipendenza della patologia dall'attività lavorativa e condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti pari al 15 % oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €1.312 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
Così deciso in Benevento il 15.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti) 3
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