Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1975, n. 608
Articolo 2
Versione
11 dicembre 1975
Art. 1.
Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253 , continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.
Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell' articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253 , il Ministro per l'interno terra' conto del numero degli insegnanti gia' in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975