Art. 1.
Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253 , continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.
Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell' articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253 , il Ministro per l'interno terra' conto del numero degli insegnanti gia' in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.
Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell' articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253 , continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.
Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell' articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253 , il Ministro per l'interno terra' conto del numero degli insegnanti gia' in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.