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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in LARGO CP_1 CP_2 Parte_2
AUGUSTO 3 MILANO presso lo studio dell'avv. RODOLFI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_3
convenuto-contumace
(C.F. CP_4 Parte_3
), elettivamente domiciliato in VIALE DALMAZIA N 13 26900 LODI presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. SCALMANINI PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO CP_5 C.F._1
MAMELI N 31 (MI) presso lo studio dell'avv. ALIMENTO ADRIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 10 Per IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E SOSTITUTO PROCESSUALE Parte_1
: Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in parziale riforma della sentenza impugnata così giudicare: 1) In accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che le lesioni ed i postumi patiti dal sig. in conseguenza del CP_5 sinistro stradale del 05.09.2016, nei limiti dell'espletata CTU medico legale (10-12%), rilevano rispetto alle preesistenze accertate in termini di menomazioni policrone coesistenti e, per l'effetto, limitare la rivalsa di , azionata dall'ente a titolo di danno biologico, a quanto conseguentemente dovuto in CP_6 applicazione delle Tabelle di Milano, avuto riguardo alla sola componente biologica/dinamico- relazionale del danno (voce A di Tabella) per il corrispondente grado di postumi;
2) In accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che il danno da inabilità temporanea lavorativa patito dal lavoratore infortunato, civilisticamente rilevante ai fini della rivalsa azionata da , deve CP_6 ritenersi pari e non superiore al periodo di inabilità temporanea biologica stimato dai CTU, per complessivi 382 giorni e, per l'effetto, limitare nella corrispondente misura l'esposizione dell'esponente nei confronti di per la voce di danno corrispondente;
3) In ogni caso: sempre e CP_6 comunque dedotto l'importo di € 1.491,34 erogato in via conciliativa ante causam in favore di CP_6 da Si chiede altresì il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto da Parte_4
, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e delle CP_6 competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di: - Ordinare al sig. , CP_5 ex art. 210 c.p.c., di esibire copia integrale della documentazione sanitaria relativa al sinistro stradale dell'11.07.2016, ovvero acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., detta documentazione presso l'Ospedale di Vigevano;
-Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire copia integrale CP_5 della documentazione sanitaria, comprensiva di cartella clinica di intervento, relativa all'infortunio del
2013 al medesimo occorso e menzionato nella relazione di parte (con esiti frattura scomposta di scafoide carpale destro esitata in pseudoartrosi, trattata con resezione del polo prossimale e posizionamento di protesi in pirocarbonio, cfr. doc. 8) ovvero acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., detta documentazione;
- Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire copia CP_5 integrale della documentazione sanitaria, comprensiva di cartella clinica di intervento, relativa all'infortunio del 2014 al medesimo occorso e menzionato nella relazione di parte (con esiti di lussazione post-traumatica della protesi trattata mediante riposizionamento della protesi e rinforzo capsulare, cfr. sempre doc. 8) ovvero acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., detta documentazione;
- Convocare a chiarimenti il Collegio Peritale dei CTU Dott.ssa e Dott. Per_1
, in relazione ai profili dedotti nel primo motivo, al fine di confermare ulteriormente Persona_2 che le menomazioni occorse al sig. in conseguenza del sinistro del 5.9.2016, in specie CP_5 al polso destro, con riferimento alle preesistenze di cui era gravato il soggetto rilevano in termini di menomazioni policrone coesistenti e non concorrenti. Con ogni più ampia riserva”.
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Per Controparte_3
-convenuto contumace Parte Per . PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO: CP_4
pagina 2 di 10 “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: -respingere l'appello proposto da avverso l'impugnata decisione;
-in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 proposto da , fermi il giudicato sull'esclusiva responsabilità civile dei convenuti in ordine CP_6 all'obbligazione risarcitoria nonché il giudicato in ordine alla condanna al pagamento delle somme liquidate nel dispositivo e non oggetto di specifica impugnazione, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannare in via solidale ed in persona del legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, a versare all' per i motivi specificati nella propria memoria di CP_6 costituzione con appello incidentale, l'ulteriore importo di € 175.874,71 ovvero una somma diversa e maggiore, meglio indicata dall'autorità giudiziaria adita, nei limiti quantitativi delle domande formulate da in primo grado, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. C) Con CP_6 vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri riflessi, come per legge”.
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Per : CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in atti. In via principale- Rigettare tutte le domande spiegate dall'appellante per tutti i motivi esposti in atti, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 26 luglio 2023. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto legale antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: in data 5.09.2016, ad ore 7,45 il Sig. dipendente a tempo CP_5 indeterminato della con mansioni di operaio addetto alla fonderia, si stava recando Parte_5
a lavoro, viaggiando come trasportato sul veicolo BMW 320 tg. DS799XK, guidato dalla sig.ra ed assicurato per la RCA da sennonché, la vettura su CP_7 Parte_4 cui il sig. viaggiava, giunta a Vigevano, in prossimità di una rotatoria, era costretta ad arrestare CP_5 la marcia a causa dell'intenso traffico;
mentre l'auto si trovava così ferma, veniva tamponata da tergo dalla vettura Ford Focus tg. EF594HB, condotta dal proprietario ed assicurata presso Controparte_3 la Controparte_8
[.
seguito del sinistro, il sig. veniva trasportato a mezzo del servizio 118 presso il CP_5 locale pronto soccorso dell'Ospedale di Vigevano per le cure del caso, ove i medici di turno gli riscontravano la distorsione al rachide cervicale, trauma contusivo-distorsivo del polso destro, su preesistente protesi di scafoide.
-L' , al quale il fatto era stato debitamente denunciato, effettuate le necessarie verifiche e CP_6 sottoposto il lavoratore a visite mediche, aveva riconosciuto il caso, come infortunio sul lavoro, trattandosi di sinistro in itinere ed aveva provveduto a disporre l'erogazione a favore di CP_5 delle prestazioni assicurative di legge, per un ammontare complessivo di € 560.986,68.
-L' aveva successivamente chiesto ai soggetti responsabili civili dell'incidente il rimborso CP_6 delle somme erogate in conseguenza dell'infortunio, sul presupposto che in caso di infortunio sul lavoro, quale quello oggetto della presente causa, l'ente indennizza parte dei danni subìti dal lavoratore pagina 3 di 10 ed ha diritto, a norma degli artt. 141, 142 e s.s. C.d.A. e/o dell'art. 1916 c.c., ad ottenere dai responsabili civili il relativo rimborso.
-Tuttavia, le reiterate richieste stragiudiziali di di rimborso delle prestazioni erogate al CP_6 lavoratore a causa dell'infortunio “in itinere” non avevano sortito effetto alcuno, in quanto in data 20.12.2016 all'Ente era stato liquidato da unicamente l'importo di € 1.491,34 (trattenuto in Pt_1 acconto sul maggiore importo dovuto).
-Anche la negoziazione assistita non aveva sortito effetto alcuno, cosicché l'Istituto, con atto di citazione notificato il 03.12.2020 a ed il 09.12.2020 ad aveva radicato Controparte_3 Parte_1 davanti al Tribunale la causa civile, al fine di ottenere dai convenuti, in via solidale tra loro, il rimborso delle prestazioni erogate a favore di in conseguenza del sinistro stradale occorso il CP_5
05.09.2016.
-Nella controversia era rimasto contumace mentre si era costituita la la Controparte_3 Parte_1 quale, non contestando l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, aveva tuttavia contestato l'entità dei postumi reliquati al lavoratore e la correlativa quantificazione della pretesa indennitaria azionata da in rivalsa. CP_6
-Alla prima udienza, il Giudice aveva concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
-Nelle more si era costituito in giudizio il Sig. , che era intervenuto ad adiuvandum ad CP_5
. CP_6
-All'esito delle istanze formulate dalle parti, il Giudice del Tribunale aveva disposto la CTU medico legale sulla persona di , il cui elaborato peritale era stato depositato in giudizio il CP_5
27.05.2022.
-Successivamente il Giudice, a seguito dei chiarimenti forniti dal CTU e delle successive istanze e conclusioni formulate dalle parti, aveva trattenuto la causa in decisione: all'esito dell'avvenuto deposito degli scritti conclusionali, la controversia era stata decisa con sentenza n. 993/2023, pubblicata il 26.07.2023, con cui il Giudice del Tribunale, in parziale accoglimento delle domande formulate da
, accertata l'esclusiva responsabilità civile dei convenuti, li aveva condannati, in solido tra loro, CP_6
a corrispondere all'Ente € 20.160,27 a titolo di quota parte dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro totale imputabile al sinistro, € 97,50 per certificazioni medico legali, € 210,00 per noleggio magnetoterapia, € 300,00 per fisioterapia, € 30,99 per visita accertamento postumi, € 27,80 per spese farmaceutiche, € 259,00 per le spese di viaggio e cure, € 95.843,00 a titolo di acconti corrisposti da al lavoratore quale quota parte del valore capitale della rendita riconducibile al danno biologico CP_6 permanente ed € 9.298,85 quale quota parte dei ratei erogati alla data del 10.02.2020, somme da cui detrarsi l'importo di € 1.491,34 versato da all' ante causam, con maggiorazione a titolo Pt_1 CP_6 di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, da calcolare sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno per le prestazioni già erogate, e, sulla somma complessivamente risultante da tale operazione, nonché sul capitale di rendita non ancora erogato, con l'obbligo di corrispondere gli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione al saldo effettivo. Il primo Giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di e di e a carico dei soccombenti in via CP_6 CP_5 solidale, ponendo altresì a loro carico i costi della espletata CTU medico legale.
-Con atto di citazione notificato rispettivamente all' il 26.02.24, a il CP_6 Controparte_3
29.02.2024, a il 26.02.2024, la rappresentata dal sostituto processuale CP_5 Pt_1 pagina 4 di 10 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo l'erroneità della CP_2 decisione per avere liquidato a favore di un danno biologico permanente maggiore di quello CP_6 invece dovuto, in quanto stimato sulla base di menomazioni ritenute policrone concorrenti (sul presupposto che l'infortunato aveva già in passato riportato un grado di invalidità permanente a carico del polso dx.), anziché policrome coesistenti, nonché un danno da inabilità temporanea maggiore di quello riconosciuto dal CTU, formulando le conclusioni come in epigrafe riportate.
-Nel giudizio d'impugnazione si è costituita l' con comparsa del 19.07.2024, che ha proposto
CP_6 appello incidentale sui capi della decisione di primo grado che hanno liquidato rispettivamente il danno non patrimoniale permanente ed il danno da inabilità temporanea lavorativa: in relazione alla prima partita di danno, l' ha chiesto la riforma della decisione di prime cure in termini di quantum,
CP_6 chiedendo la quantificazione, alla luce delle sopravvenute tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione del danno aggiornate al 2024 (rispetto a quelle applicate del 2021), quindi il riconoscimento della maggiore somma dovuta in base alle nuove tabelle;
in relazione alla seconda partita di danno, l' ha chiesto che, esaminata tutta la documentazione agli atti del giudizio,
CP_6 rilevato l'error in decidendo del Giudice del Tribunale, venga liquidato il danno nella misura corrispondente all'intero importo corrisposto da al lavoratore a titolo di inabilità temporanea al
CP_6 lavoro e non solo la quota di 1/3 riconosciuta invece dal primo Giudice, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
-L' ha notificato l'appello incidentale alle parti in causa e anche al convenuto contumace CP_6
in data 20.08.2024, depositando la copia conforme nel fascicolo telematico. Controparte_3
-Nel giudizio d'impugnazione si è altresì costituito che ha chiesto l'inammissibilità e CP_5 comunque il rigetto dell'appello principale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
-Il sig. è rimasto contumace anche in grado di appello. Controparte_3
-Alla prima udienza dell'1.10.2024, il Consigliere istruttore ha tentato la conciliazione della lite con esito negativo;
ha quindi fissato l'udienza del 25.03.2025, rinviata d'ufficio all'8.04.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni ed il termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni prima per le repliche.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione.
CON APPELLO PRINCIPALE di , Pt_1
-Con il primo motivo, rubricato “errata considerazione del danno in termini di menomazioni policrone concorrenti anziché quali lesioni policrone coesistenti, come precisato in sede di chiarimenti
CTU, e conseguente errata liquidazione della rivalsa , a titolo di danno biologico, in termini di CP_6 danno biologico “differenziale” rispetto alla condizione pregressa del soggetto, motivazione errata e/o insufficiente”, l'appellante principale lamenta che -a motivo della preesistenza di postumi Pt_1 invalidanti dovuti a precedenti sinistri- non si può affermare con certezza che l'incidente stradale del
5.09.2016 abbia rappresentato, di per sé un evento sufficientemente necessario all'evoluzione peggiorativa delle condizioni del polso dx. del danneggiato, fino a determinare una invalidità al 45% di danno biologico, ritenendo invece che -a seguito del sinistro del 5.09.2016- sarebbe attribuibile un danno biologico permanente nella misura del 10-12%, e ciò diversamente dal calcolo operato dal pagina 5 di 10 Giudice del Tribunale che ha invece applicato il cd. “danno differenziale” (riferito al sinistro di cui è causa, pari alla differenza tra il calcolo del danno da invalidità complessiva al 45%, detratto il calcolo del danno da invalidità al 33%, prima dell'aggravamento dei postumi al 12%).
-Ne consegue, invece, che il danno biologico riferibile al sinistro, nei limiti del quale può essere accolta la domanda di rivalsa proposta da , deve essere valutato nella percentuale “secca” del 10-12% e CP_6 dunque contenuto nel minore importo di € 25.617,00, in luogo di € 95.843,00 liquidati dal Tribunale, sempre e comunque avuto riguardo alla sola componente biologica/dinamico-relazionale, (voce “A”) delle Tabelle del Tribunale di Milano.
-Con il secondo motivo, rubricato “errato accoglimento della rivalsa per inabilità (lavorativa) temporanea per periodo superiore al periodo accertato di inabilità temporanea biologica risultato accertato come effettivamente riferibile”, l'appellante lamenta che il Giudice avrebbe liquidato a titolo di inabilità temporanea lavorativa (ovverossia danno patrimoniale temporaneo), somme ritenute eccedenti rispetto al dovuto a fronte della liquidazione di somme corrispondenti ad un numero di giorni eccedenti quelli invece indicati dal CTU come complessivamente derivati dal sinistro a titolo di inabilità temporanea biologica. L'appellante principale lamenta che il Giudice del Tribunale ha ritenuto che la durata dell'intero periodo riconosciuto da quale astensione lavorativa del lavoratore CP_6 infortunato correlata al sinistro (di complessivi 1.194 giorni, di cui 752 iniziali e 442 per ricadute), periodo documentalmente “coperto” dalle certificazioni mediche prodotte dall'Istituto, avrebbe dovuto essere riconosciuto, in considerazione della peculiarità del caso specifico, quantomeno nella misura di
1/3 dell'intero periodo riconosciuto ed indennizzato da : in buona sostanza, il Tribunale ha CP_6 riconosciuto il diritto di rivalsa di corrispondente a 398 giorni di inabilità (1194:3= 398) anziché CP_6 ai 382 giorni, come invece indicati dal CTU nel proprio elaborato peritale a titolo di inabilità temporanea.
---
CON APPELLO INCIDENTALE di , CP_6
-Con il primo motivo, l'appellante incidentale -pur ritenendo il capo appellato della decisione CP_6 di prime cure, sotto il profilo logico giuridico, ineccepibile ed incensurabile quanto ai criteri adottati per la liquidazione delle somme di competenza dell' in punto danno non patrimoniale CP_6 permanente (danno differenziale per menomazioni concorrenti e non coesistenti) con conseguente rigetto dell'appello principale in quanto palesemente infondato- tuttavia, nelle more del giudizio di impugnazione, in ragione della sopravvenienza delle Nuove Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale da parte dell'Osservatorio di Milano, propone appello incidentale avverso il capo della decisione unicamente in relazione alla quantificazione delle somme di pertinenza dell'Istituto a titolo di danno biologico permanente, quantificazione operata in primo grado alla luce dei criteri di liquidazione riportati nelle Tabelle di Milano 2021, ora da maggiorarsi alla luce delle sopravvenute Tabelle Milanesi
(del 2024).
-Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la durata dell'intero periodo da riconoscere a a titolo di rimborso per CP_6
l'astensione lavorativa del danneggiato a seguito del sinistro, dovesse essere solamente di 1/3 (rispetto al periodo di complessivi 1.194 giorni, di cui 752 iniziali e 442 per ricadute, come documentalmente dimostrato dalle certificazioni mediche prodotte dall'Istituto); in buona sostanza, il primo Giudice ha pagina 6 di 10 riconosciuto il diritto di rivalsa di corrispondente a 398 giorni di inabilità (1.194:3= 398) CP_6 anziché all'intero periodo di inabilità indennizzato da di 1.194 giorni e dei correlativi esborsi. CP_6
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- In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte appellata, , di inammissibilità dell'appello CP_5 principale ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
-Nel merito, il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano entrambi accoglimento.
-Si premette in diritto che, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subìto dalla vittima del sinistro stradale che sostenga di essersi aggravato nei postumi invalidanti residuati da un precedente sinistro, elevando così la misura di invalidità pregressa, la Cassazione ha statuito importanti principi in tema di danno alla salute, distinguendo tra “menomazioni concorrenti” e
“menomazioni coesistenti”.
-La Suprema Corte ha chiarito che “lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata, ma tale concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante… La menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito” e, al tal proposito, sono considerate “coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi”. Viceversa, sono considerate “concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi”.
-Pertanto, ai fini della liquidazione del danno alla salute, le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti, mentre, per quanto riguarda, le menomazioni concorrenti queste, invece, vanno tenute in considerazione secondo il seguente criterio: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in somma da liquidare, b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in somma da liquidare e, infine, c) sottraendo dal primo importo ottenuto il secondo importo, d) la differenza ottenuta è la somma che deve essere liquidata. -In ogni caso, conclude la Cassazione, “resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca … a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto”. (cfr. Cass. n. 28986/2019).
-Ciò premesso, nel caso in esame il CTU medico-legale ha accertato che l'infortunato “prima dell'incidente del 5.09.2016, subì altri traumi, sempre derivanti da sinistri stradali (guidatore), precisamente: - nel 2013 riportò una frattura dello scafoide carpale alla mano destra, comportante necrosi del polso prossimale e posizionamento di protesi;
- nel 2014 una lussazione della protesi, richiedente intervento di riposizionamento;
- nel mese di luglio 2016 una distorsione cervicale a seguito di incidente del traffico;
in conseguenza del sinistro di causa (passeggero anteriore), riportò distorsione rachide cervicale e algia (esiti incidente della strada a luglio 2016), algia polso destro in pagina 7 di 10 esiti intervento di protesi scafoide del 2013… la distorsione al rachide cervicale guarì dopo opportuno riposo e trattamento fisico con il collare (certificato fisiatrico 12.10.2016), mentre al polso destro emerse… una persistenza del dolore con abolizione funzionale che richiese, nei mesi ed anni successivi, numerosi controlli clinici e strumentali e trattamenti chirurgici;
…alla visita chirurgica della mano, in data 27.9.2016 (a 22 giorni dall'incidente stradale), venne messa in evidenza una probabile lisi del capitato, conflitto e alterazione fra stiloide radiale e scafoide”; in data 27.02.2019, venne inoltre posta “diagnosi di capsulite adesiva della spalla destra, trattata prima con infiltrazioni cortisoniche al San Matteo di Pavia e poi con intervento artroscopico all'Ospedale di Vigevano” (pag.
8 s.s. e 43 relazione CTU). Sulla base di tali considerazioni medico-legali, il CTU ha quantificato il periodo di inabilità biologica temporanea in complessivi 382 giorni (dei quali 22 giorni di ITT al 100%,
60 giorni di ITP al 75% e 300 giorni di ITP al 50%) e ha stimato l'invalidità permanente globalmente residuata nel 45% e nella frazione del 10-12% l'aggravamento dell'invalidità preesistente, a seguito del sinistro per cui è causa. Il CTU ha concluso sostenendo che “gli esiti menomativi imputabili all'incidente stradale del 5.9.2016…comportano una ulteriore riduzione dell'integrità psico-fisica rispetto allo status quo precedente l'incidente, tale da configurare un danno biologico permanente nella misura di 10 12%...” (pag. 49 relazione CTU).
-Alla luce dei detti accertamenti conclusi dal CTU, secondo cui l'invalidità del soggetto leso ha subìto un evidente aggravamento, il Giudice del Tribunale ha classificato le invalidità preesistenti in capo all'infortunato, nell'ambito delle “menomazioni policrone concorrenti” e quindi, in base alle allora vigenti Tabelle di Milano (2021), ha liquidato “la somma di € 95.843,00 [calcolata dal valore del 45% I.P. di € 229.173,00, detratto il valore dello stato di invalidità anteriore al sinistro (26anni) commisurato al 33% I.P., di € 133.330,00] quale differenziale risarcitorio del danno biologico (in senso stretto) ascrivibile all'illecito, al netto di personalizzazioni” (cfr. sentenza, pag. 15).
-In tal modo il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del criterio “differenziale”, sopra richiamato (differenza tra calcolo del danno I.P. del 45%, detratto il calcolo del danno I.P. del 33% = danno di I.P. al 12%) ragion per cui deve essere confermata sul punto la statuizione impugnata, essendo in linea con i citati principi di diritto.
-Per quanto concerne, invece, la richiesta di , formulata con appello incidentale, di ricalcolare il CP_6 danno in base alle nuove tabelle di Milano, al posto di quelle del 2021 (illo tempore vigenti) si osserva che la stessa non merita alcun accoglimento, in quanto non sussistono motivi di censura della sentenza di primo grado che peraltro ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi di legge sulla somma liquidata.
-Il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano entrambi accoglimento.
-Infatti l'art. 1223 c.c. esclude dalla risarcibilità i danni che non siano conseguenza “immediata e diretta" del fatto illecito.
-Il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha quantificato il periodo di inabilità biologica temporanea in complessivi 382 giorni (dei quali 22 giorni di ITT al 100%, 60 giorni di ITP al 75% e 300 giorni di ITP al 50%) ha quindi riconosciuto all'infortunato 382 giorni di malattia, rispetto ai 1.194 giorni riconosciuti da a favore del lavoratore quali postumi di malattia. Alla luce, quindi, delle CP_6 risultanze della CTU si ritiene che i giorni di malattia in contestazione (1.194 giorni rispetto ai 382 pagina 8 di 10 giorni calcolati dal CTU) non sono stati una conseguenza esclusiva del fatto illecito, dato che a produrli può avere concorso un qualsiasi altro fattore estraneo al sinistro, ragion per cui la richiesta di rimborso, così come formulata da (rimborso di indennità per 1.194 giorni) non merita alcun accoglimento. CP_6
-Altrettanto deve essere respinta la richiesta di di ridurre i giorni di inabilità biologica Pt_1 temporanea, a 382 giorni (come indicati dal CTU) rispetto ai 398 giorni riconosciuti, invece, dal
Giudice nel provvedimento impugnato.
-Al riguardo si osserva che il primo Giudice ha riconosciuto un periodo di malattia (398 giorni) leggermente superiore rispetto a quello indicato dal CTU (382 giorni), motivando appunto che
“all'interno del lungo periodo di forzata assenza dal lavoro (come certificato dall' … CP_6
Considerato che la guarigione clinica del lavoratore è stata certamente ritardata dalle ricadute e complicanze emerse durante il trattamento terapeutico, per lo più determinate dalla menomazione preesistente secondo la CTU medico-legale, si ritiene equo dovere attribuire all'illecito ascrivibile alla responsabilità del convenuto una quota parte della forzata assenza dal lavoro (e, quindi, del lucro cessante) commisurata ad un terzo del totale, in quanto coerente con le risultanze istruttorie ed linea con il progressivo recupero fisiologico accertato dal CTU”.
-Quindi, in via equitativa il Giudice ha liquidato 1/3 dei 1.194 giorni pretesi da a titolo di CP_6 rimborso di quanto versato al lavoratore e quindi 398 giorni di invalidità temporanea. La detta decisione deve essere confermata in quanto in corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato, secondo cui sussiste il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva, ove l'applicazione rigida del calcolo conduca a risultati iniqui per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n.
28986/19).
-Infatti, dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, ove glie lo impongano le circostanze del caso concreto.
---
Pertanto, avuto riguardo al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ed alla reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti ed le spese del Pt_1 CP_6 presente giudizio;
-invece, nel rapporto processuale tra appellante principale e appellato resistente, , che ha CP_5 chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata, le spese sono poste a carico dell'appellante principale, quale parte totalmente soccombente che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di spese che sono liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività CP_5 difensionale svolta e alle questioni trattate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) con applicazione del valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria) e, quindi, nella misura di complessivi euro € 9.603,00 per compensi, oltre il 15% spese forfettarie ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
-Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, principale e incidentale, di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 668/2024, avente per oggetto l'appello principale proposto da , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E Parte_1
e l'appello incidentale Controparte_1 Parte_4 proposto da .NAZ SSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO CP_4 Pt_3 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, n. 993/2023, pubblicata in data 26.07.2023, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
2. dichiara compensate tra le parti, appellante principale e appellante incidentale, le spese del grado;
3. condanna l'appellante principale , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E Parte_1
SOSTITUTO a rimborsare a parte appellata Parte_6 resistente, , con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario le CP_5 spese liquidate in € 9.603,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.; 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 15.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in LARGO CP_1 CP_2 Parte_2
AUGUSTO 3 MILANO presso lo studio dell'avv. RODOLFI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_3
convenuto-contumace
(C.F. CP_4 Parte_3
), elettivamente domiciliato in VIALE DALMAZIA N 13 26900 LODI presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. SCALMANINI PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO-
APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO CP_5 C.F._1
MAMELI N 31 (MI) presso lo studio dell'avv. ALIMENTO ADRIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 10 Per IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E SOSTITUTO PROCESSUALE Parte_1
: Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in parziale riforma della sentenza impugnata così giudicare: 1) In accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che le lesioni ed i postumi patiti dal sig. in conseguenza del CP_5 sinistro stradale del 05.09.2016, nei limiti dell'espletata CTU medico legale (10-12%), rilevano rispetto alle preesistenze accertate in termini di menomazioni policrone coesistenti e, per l'effetto, limitare la rivalsa di , azionata dall'ente a titolo di danno biologico, a quanto conseguentemente dovuto in CP_6 applicazione delle Tabelle di Milano, avuto riguardo alla sola componente biologica/dinamico- relazionale del danno (voce A di Tabella) per il corrispondente grado di postumi;
2) In accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che il danno da inabilità temporanea lavorativa patito dal lavoratore infortunato, civilisticamente rilevante ai fini della rivalsa azionata da , deve CP_6 ritenersi pari e non superiore al periodo di inabilità temporanea biologica stimato dai CTU, per complessivi 382 giorni e, per l'effetto, limitare nella corrispondente misura l'esposizione dell'esponente nei confronti di per la voce di danno corrispondente;
3) In ogni caso: sempre e CP_6 comunque dedotto l'importo di € 1.491,34 erogato in via conciliativa ante causam in favore di CP_6 da Si chiede altresì il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto da Parte_4
, in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e delle CP_6 competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di: - Ordinare al sig. , CP_5 ex art. 210 c.p.c., di esibire copia integrale della documentazione sanitaria relativa al sinistro stradale dell'11.07.2016, ovvero acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., detta documentazione presso l'Ospedale di Vigevano;
-Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire copia integrale CP_5 della documentazione sanitaria, comprensiva di cartella clinica di intervento, relativa all'infortunio del
2013 al medesimo occorso e menzionato nella relazione di parte (con esiti frattura scomposta di scafoide carpale destro esitata in pseudoartrosi, trattata con resezione del polo prossimale e posizionamento di protesi in pirocarbonio, cfr. doc. 8) ovvero acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., detta documentazione;
- Ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c., di esibire copia CP_5 integrale della documentazione sanitaria, comprensiva di cartella clinica di intervento, relativa all'infortunio del 2014 al medesimo occorso e menzionato nella relazione di parte (con esiti di lussazione post-traumatica della protesi trattata mediante riposizionamento della protesi e rinforzo capsulare, cfr. sempre doc. 8) ovvero acquisire ex officio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., detta documentazione;
- Convocare a chiarimenti il Collegio Peritale dei CTU Dott.ssa e Dott. Per_1
, in relazione ai profili dedotti nel primo motivo, al fine di confermare ulteriormente Persona_2 che le menomazioni occorse al sig. in conseguenza del sinistro del 5.9.2016, in specie CP_5 al polso destro, con riferimento alle preesistenze di cui era gravato il soggetto rilevano in termini di menomazioni policrone coesistenti e non concorrenti. Con ogni più ampia riserva”.
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Per Controparte_3
-convenuto contumace Parte Per . PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO: CP_4
pagina 2 di 10 “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: -respingere l'appello proposto da avverso l'impugnata decisione;
-in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 proposto da , fermi il giudicato sull'esclusiva responsabilità civile dei convenuti in ordine CP_6 all'obbligazione risarcitoria nonché il giudicato in ordine alla condanna al pagamento delle somme liquidate nel dispositivo e non oggetto di specifica impugnazione, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannare in via solidale ed in persona del legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, a versare all' per i motivi specificati nella propria memoria di CP_6 costituzione con appello incidentale, l'ulteriore importo di € 175.874,71 ovvero una somma diversa e maggiore, meglio indicata dall'autorità giudiziaria adita, nei limiti quantitativi delle domande formulate da in primo grado, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. C) Con CP_6 vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri riflessi, come per legge”.
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Per : CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in atti. In via principale- Rigettare tutte le domande spiegate dall'appellante per tutti i motivi esposti in atti, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 26 luglio 2023. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto legale antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: in data 5.09.2016, ad ore 7,45 il Sig. dipendente a tempo CP_5 indeterminato della con mansioni di operaio addetto alla fonderia, si stava recando Parte_5
a lavoro, viaggiando come trasportato sul veicolo BMW 320 tg. DS799XK, guidato dalla sig.ra ed assicurato per la RCA da sennonché, la vettura su CP_7 Parte_4 cui il sig. viaggiava, giunta a Vigevano, in prossimità di una rotatoria, era costretta ad arrestare CP_5 la marcia a causa dell'intenso traffico;
mentre l'auto si trovava così ferma, veniva tamponata da tergo dalla vettura Ford Focus tg. EF594HB, condotta dal proprietario ed assicurata presso Controparte_3 la Controparte_8
[.
seguito del sinistro, il sig. veniva trasportato a mezzo del servizio 118 presso il CP_5 locale pronto soccorso dell'Ospedale di Vigevano per le cure del caso, ove i medici di turno gli riscontravano la distorsione al rachide cervicale, trauma contusivo-distorsivo del polso destro, su preesistente protesi di scafoide.
-L' , al quale il fatto era stato debitamente denunciato, effettuate le necessarie verifiche e CP_6 sottoposto il lavoratore a visite mediche, aveva riconosciuto il caso, come infortunio sul lavoro, trattandosi di sinistro in itinere ed aveva provveduto a disporre l'erogazione a favore di CP_5 delle prestazioni assicurative di legge, per un ammontare complessivo di € 560.986,68.
-L' aveva successivamente chiesto ai soggetti responsabili civili dell'incidente il rimborso CP_6 delle somme erogate in conseguenza dell'infortunio, sul presupposto che in caso di infortunio sul lavoro, quale quello oggetto della presente causa, l'ente indennizza parte dei danni subìti dal lavoratore pagina 3 di 10 ed ha diritto, a norma degli artt. 141, 142 e s.s. C.d.A. e/o dell'art. 1916 c.c., ad ottenere dai responsabili civili il relativo rimborso.
-Tuttavia, le reiterate richieste stragiudiziali di di rimborso delle prestazioni erogate al CP_6 lavoratore a causa dell'infortunio “in itinere” non avevano sortito effetto alcuno, in quanto in data 20.12.2016 all'Ente era stato liquidato da unicamente l'importo di € 1.491,34 (trattenuto in Pt_1 acconto sul maggiore importo dovuto).
-Anche la negoziazione assistita non aveva sortito effetto alcuno, cosicché l'Istituto, con atto di citazione notificato il 03.12.2020 a ed il 09.12.2020 ad aveva radicato Controparte_3 Parte_1 davanti al Tribunale la causa civile, al fine di ottenere dai convenuti, in via solidale tra loro, il rimborso delle prestazioni erogate a favore di in conseguenza del sinistro stradale occorso il CP_5
05.09.2016.
-Nella controversia era rimasto contumace mentre si era costituita la la Controparte_3 Parte_1 quale, non contestando l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, aveva tuttavia contestato l'entità dei postumi reliquati al lavoratore e la correlativa quantificazione della pretesa indennitaria azionata da in rivalsa. CP_6
-Alla prima udienza, il Giudice aveva concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
-Nelle more si era costituito in giudizio il Sig. , che era intervenuto ad adiuvandum ad CP_5
. CP_6
-All'esito delle istanze formulate dalle parti, il Giudice del Tribunale aveva disposto la CTU medico legale sulla persona di , il cui elaborato peritale era stato depositato in giudizio il CP_5
27.05.2022.
-Successivamente il Giudice, a seguito dei chiarimenti forniti dal CTU e delle successive istanze e conclusioni formulate dalle parti, aveva trattenuto la causa in decisione: all'esito dell'avvenuto deposito degli scritti conclusionali, la controversia era stata decisa con sentenza n. 993/2023, pubblicata il 26.07.2023, con cui il Giudice del Tribunale, in parziale accoglimento delle domande formulate da
, accertata l'esclusiva responsabilità civile dei convenuti, li aveva condannati, in solido tra loro, CP_6
a corrispondere all'Ente € 20.160,27 a titolo di quota parte dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro totale imputabile al sinistro, € 97,50 per certificazioni medico legali, € 210,00 per noleggio magnetoterapia, € 300,00 per fisioterapia, € 30,99 per visita accertamento postumi, € 27,80 per spese farmaceutiche, € 259,00 per le spese di viaggio e cure, € 95.843,00 a titolo di acconti corrisposti da al lavoratore quale quota parte del valore capitale della rendita riconducibile al danno biologico CP_6 permanente ed € 9.298,85 quale quota parte dei ratei erogati alla data del 10.02.2020, somme da cui detrarsi l'importo di € 1.491,34 versato da all' ante causam, con maggiorazione a titolo Pt_1 CP_6 di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, da calcolare sulle somme devalutate e rivalutate anno per anno per le prestazioni già erogate, e, sulla somma complessivamente risultante da tale operazione, nonché sul capitale di rendita non ancora erogato, con l'obbligo di corrispondere gli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione al saldo effettivo. Il primo Giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di e di e a carico dei soccombenti in via CP_6 CP_5 solidale, ponendo altresì a loro carico i costi della espletata CTU medico legale.
-Con atto di citazione notificato rispettivamente all' il 26.02.24, a il CP_6 Controparte_3
29.02.2024, a il 26.02.2024, la rappresentata dal sostituto processuale CP_5 Pt_1 pagina 4 di 10 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo l'erroneità della CP_2 decisione per avere liquidato a favore di un danno biologico permanente maggiore di quello CP_6 invece dovuto, in quanto stimato sulla base di menomazioni ritenute policrone concorrenti (sul presupposto che l'infortunato aveva già in passato riportato un grado di invalidità permanente a carico del polso dx.), anziché policrome coesistenti, nonché un danno da inabilità temporanea maggiore di quello riconosciuto dal CTU, formulando le conclusioni come in epigrafe riportate.
-Nel giudizio d'impugnazione si è costituita l' con comparsa del 19.07.2024, che ha proposto
CP_6 appello incidentale sui capi della decisione di primo grado che hanno liquidato rispettivamente il danno non patrimoniale permanente ed il danno da inabilità temporanea lavorativa: in relazione alla prima partita di danno, l' ha chiesto la riforma della decisione di prime cure in termini di quantum,
CP_6 chiedendo la quantificazione, alla luce delle sopravvenute tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione del danno aggiornate al 2024 (rispetto a quelle applicate del 2021), quindi il riconoscimento della maggiore somma dovuta in base alle nuove tabelle;
in relazione alla seconda partita di danno, l' ha chiesto che, esaminata tutta la documentazione agli atti del giudizio,
CP_6 rilevato l'error in decidendo del Giudice del Tribunale, venga liquidato il danno nella misura corrispondente all'intero importo corrisposto da al lavoratore a titolo di inabilità temporanea al
CP_6 lavoro e non solo la quota di 1/3 riconosciuta invece dal primo Giudice, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
-L' ha notificato l'appello incidentale alle parti in causa e anche al convenuto contumace CP_6
in data 20.08.2024, depositando la copia conforme nel fascicolo telematico. Controparte_3
-Nel giudizio d'impugnazione si è altresì costituito che ha chiesto l'inammissibilità e CP_5 comunque il rigetto dell'appello principale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
-Il sig. è rimasto contumace anche in grado di appello. Controparte_3
-Alla prima udienza dell'1.10.2024, il Consigliere istruttore ha tentato la conciliazione della lite con esito negativo;
ha quindi fissato l'udienza del 25.03.2025, rinviata d'ufficio all'8.04.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni ed il termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni prima per le repliche.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione.
CON APPELLO PRINCIPALE di , Pt_1
-Con il primo motivo, rubricato “errata considerazione del danno in termini di menomazioni policrone concorrenti anziché quali lesioni policrone coesistenti, come precisato in sede di chiarimenti
CTU, e conseguente errata liquidazione della rivalsa , a titolo di danno biologico, in termini di CP_6 danno biologico “differenziale” rispetto alla condizione pregressa del soggetto, motivazione errata e/o insufficiente”, l'appellante principale lamenta che -a motivo della preesistenza di postumi Pt_1 invalidanti dovuti a precedenti sinistri- non si può affermare con certezza che l'incidente stradale del
5.09.2016 abbia rappresentato, di per sé un evento sufficientemente necessario all'evoluzione peggiorativa delle condizioni del polso dx. del danneggiato, fino a determinare una invalidità al 45% di danno biologico, ritenendo invece che -a seguito del sinistro del 5.09.2016- sarebbe attribuibile un danno biologico permanente nella misura del 10-12%, e ciò diversamente dal calcolo operato dal pagina 5 di 10 Giudice del Tribunale che ha invece applicato il cd. “danno differenziale” (riferito al sinistro di cui è causa, pari alla differenza tra il calcolo del danno da invalidità complessiva al 45%, detratto il calcolo del danno da invalidità al 33%, prima dell'aggravamento dei postumi al 12%).
-Ne consegue, invece, che il danno biologico riferibile al sinistro, nei limiti del quale può essere accolta la domanda di rivalsa proposta da , deve essere valutato nella percentuale “secca” del 10-12% e CP_6 dunque contenuto nel minore importo di € 25.617,00, in luogo di € 95.843,00 liquidati dal Tribunale, sempre e comunque avuto riguardo alla sola componente biologica/dinamico-relazionale, (voce “A”) delle Tabelle del Tribunale di Milano.
-Con il secondo motivo, rubricato “errato accoglimento della rivalsa per inabilità (lavorativa) temporanea per periodo superiore al periodo accertato di inabilità temporanea biologica risultato accertato come effettivamente riferibile”, l'appellante lamenta che il Giudice avrebbe liquidato a titolo di inabilità temporanea lavorativa (ovverossia danno patrimoniale temporaneo), somme ritenute eccedenti rispetto al dovuto a fronte della liquidazione di somme corrispondenti ad un numero di giorni eccedenti quelli invece indicati dal CTU come complessivamente derivati dal sinistro a titolo di inabilità temporanea biologica. L'appellante principale lamenta che il Giudice del Tribunale ha ritenuto che la durata dell'intero periodo riconosciuto da quale astensione lavorativa del lavoratore CP_6 infortunato correlata al sinistro (di complessivi 1.194 giorni, di cui 752 iniziali e 442 per ricadute), periodo documentalmente “coperto” dalle certificazioni mediche prodotte dall'Istituto, avrebbe dovuto essere riconosciuto, in considerazione della peculiarità del caso specifico, quantomeno nella misura di
1/3 dell'intero periodo riconosciuto ed indennizzato da : in buona sostanza, il Tribunale ha CP_6 riconosciuto il diritto di rivalsa di corrispondente a 398 giorni di inabilità (1194:3= 398) anziché CP_6 ai 382 giorni, come invece indicati dal CTU nel proprio elaborato peritale a titolo di inabilità temporanea.
---
CON APPELLO INCIDENTALE di , CP_6
-Con il primo motivo, l'appellante incidentale -pur ritenendo il capo appellato della decisione CP_6 di prime cure, sotto il profilo logico giuridico, ineccepibile ed incensurabile quanto ai criteri adottati per la liquidazione delle somme di competenza dell' in punto danno non patrimoniale CP_6 permanente (danno differenziale per menomazioni concorrenti e non coesistenti) con conseguente rigetto dell'appello principale in quanto palesemente infondato- tuttavia, nelle more del giudizio di impugnazione, in ragione della sopravvenienza delle Nuove Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale da parte dell'Osservatorio di Milano, propone appello incidentale avverso il capo della decisione unicamente in relazione alla quantificazione delle somme di pertinenza dell'Istituto a titolo di danno biologico permanente, quantificazione operata in primo grado alla luce dei criteri di liquidazione riportati nelle Tabelle di Milano 2021, ora da maggiorarsi alla luce delle sopravvenute Tabelle Milanesi
(del 2024).
-Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la durata dell'intero periodo da riconoscere a a titolo di rimborso per CP_6
l'astensione lavorativa del danneggiato a seguito del sinistro, dovesse essere solamente di 1/3 (rispetto al periodo di complessivi 1.194 giorni, di cui 752 iniziali e 442 per ricadute, come documentalmente dimostrato dalle certificazioni mediche prodotte dall'Istituto); in buona sostanza, il primo Giudice ha pagina 6 di 10 riconosciuto il diritto di rivalsa di corrispondente a 398 giorni di inabilità (1.194:3= 398) CP_6 anziché all'intero periodo di inabilità indennizzato da di 1.194 giorni e dei correlativi esborsi. CP_6
---
- In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte appellata, , di inammissibilità dell'appello CP_5 principale ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
-Nel merito, il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano entrambi accoglimento.
-Si premette in diritto che, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subìto dalla vittima del sinistro stradale che sostenga di essersi aggravato nei postumi invalidanti residuati da un precedente sinistro, elevando così la misura di invalidità pregressa, la Cassazione ha statuito importanti principi in tema di danno alla salute, distinguendo tra “menomazioni concorrenti” e
“menomazioni coesistenti”.
-La Suprema Corte ha chiarito che “lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata, ma tale concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante… La menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito” e, al tal proposito, sono considerate “coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi”. Viceversa, sono considerate “concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi”.
-Pertanto, ai fini della liquidazione del danno alla salute, le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti, mentre, per quanto riguarda, le menomazioni concorrenti queste, invece, vanno tenute in considerazione secondo il seguente criterio: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in somma da liquidare, b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in somma da liquidare e, infine, c) sottraendo dal primo importo ottenuto il secondo importo, d) la differenza ottenuta è la somma che deve essere liquidata. -In ogni caso, conclude la Cassazione, “resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca … a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto”. (cfr. Cass. n. 28986/2019).
-Ciò premesso, nel caso in esame il CTU medico-legale ha accertato che l'infortunato “prima dell'incidente del 5.09.2016, subì altri traumi, sempre derivanti da sinistri stradali (guidatore), precisamente: - nel 2013 riportò una frattura dello scafoide carpale alla mano destra, comportante necrosi del polso prossimale e posizionamento di protesi;
- nel 2014 una lussazione della protesi, richiedente intervento di riposizionamento;
- nel mese di luglio 2016 una distorsione cervicale a seguito di incidente del traffico;
in conseguenza del sinistro di causa (passeggero anteriore), riportò distorsione rachide cervicale e algia (esiti incidente della strada a luglio 2016), algia polso destro in pagina 7 di 10 esiti intervento di protesi scafoide del 2013… la distorsione al rachide cervicale guarì dopo opportuno riposo e trattamento fisico con il collare (certificato fisiatrico 12.10.2016), mentre al polso destro emerse… una persistenza del dolore con abolizione funzionale che richiese, nei mesi ed anni successivi, numerosi controlli clinici e strumentali e trattamenti chirurgici;
…alla visita chirurgica della mano, in data 27.9.2016 (a 22 giorni dall'incidente stradale), venne messa in evidenza una probabile lisi del capitato, conflitto e alterazione fra stiloide radiale e scafoide”; in data 27.02.2019, venne inoltre posta “diagnosi di capsulite adesiva della spalla destra, trattata prima con infiltrazioni cortisoniche al San Matteo di Pavia e poi con intervento artroscopico all'Ospedale di Vigevano” (pag.
8 s.s. e 43 relazione CTU). Sulla base di tali considerazioni medico-legali, il CTU ha quantificato il periodo di inabilità biologica temporanea in complessivi 382 giorni (dei quali 22 giorni di ITT al 100%,
60 giorni di ITP al 75% e 300 giorni di ITP al 50%) e ha stimato l'invalidità permanente globalmente residuata nel 45% e nella frazione del 10-12% l'aggravamento dell'invalidità preesistente, a seguito del sinistro per cui è causa. Il CTU ha concluso sostenendo che “gli esiti menomativi imputabili all'incidente stradale del 5.9.2016…comportano una ulteriore riduzione dell'integrità psico-fisica rispetto allo status quo precedente l'incidente, tale da configurare un danno biologico permanente nella misura di 10 12%...” (pag. 49 relazione CTU).
-Alla luce dei detti accertamenti conclusi dal CTU, secondo cui l'invalidità del soggetto leso ha subìto un evidente aggravamento, il Giudice del Tribunale ha classificato le invalidità preesistenti in capo all'infortunato, nell'ambito delle “menomazioni policrone concorrenti” e quindi, in base alle allora vigenti Tabelle di Milano (2021), ha liquidato “la somma di € 95.843,00 [calcolata dal valore del 45% I.P. di € 229.173,00, detratto il valore dello stato di invalidità anteriore al sinistro (26anni) commisurato al 33% I.P., di € 133.330,00] quale differenziale risarcitorio del danno biologico (in senso stretto) ascrivibile all'illecito, al netto di personalizzazioni” (cfr. sentenza, pag. 15).
-In tal modo il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del criterio “differenziale”, sopra richiamato (differenza tra calcolo del danno I.P. del 45%, detratto il calcolo del danno I.P. del 33% = danno di I.P. al 12%) ragion per cui deve essere confermata sul punto la statuizione impugnata, essendo in linea con i citati principi di diritto.
-Per quanto concerne, invece, la richiesta di , formulata con appello incidentale, di ricalcolare il CP_6 danno in base alle nuove tabelle di Milano, al posto di quelle del 2021 (illo tempore vigenti) si osserva che la stessa non merita alcun accoglimento, in quanto non sussistono motivi di censura della sentenza di primo grado che peraltro ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi di legge sulla somma liquidata.
-Il secondo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano entrambi accoglimento.
-Infatti l'art. 1223 c.c. esclude dalla risarcibilità i danni che non siano conseguenza “immediata e diretta" del fatto illecito.
-Il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha quantificato il periodo di inabilità biologica temporanea in complessivi 382 giorni (dei quali 22 giorni di ITT al 100%, 60 giorni di ITP al 75% e 300 giorni di ITP al 50%) ha quindi riconosciuto all'infortunato 382 giorni di malattia, rispetto ai 1.194 giorni riconosciuti da a favore del lavoratore quali postumi di malattia. Alla luce, quindi, delle CP_6 risultanze della CTU si ritiene che i giorni di malattia in contestazione (1.194 giorni rispetto ai 382 pagina 8 di 10 giorni calcolati dal CTU) non sono stati una conseguenza esclusiva del fatto illecito, dato che a produrli può avere concorso un qualsiasi altro fattore estraneo al sinistro, ragion per cui la richiesta di rimborso, così come formulata da (rimborso di indennità per 1.194 giorni) non merita alcun accoglimento. CP_6
-Altrettanto deve essere respinta la richiesta di di ridurre i giorni di inabilità biologica Pt_1 temporanea, a 382 giorni (come indicati dal CTU) rispetto ai 398 giorni riconosciuti, invece, dal
Giudice nel provvedimento impugnato.
-Al riguardo si osserva che il primo Giudice ha riconosciuto un periodo di malattia (398 giorni) leggermente superiore rispetto a quello indicato dal CTU (382 giorni), motivando appunto che
“all'interno del lungo periodo di forzata assenza dal lavoro (come certificato dall' … CP_6
Considerato che la guarigione clinica del lavoratore è stata certamente ritardata dalle ricadute e complicanze emerse durante il trattamento terapeutico, per lo più determinate dalla menomazione preesistente secondo la CTU medico-legale, si ritiene equo dovere attribuire all'illecito ascrivibile alla responsabilità del convenuto una quota parte della forzata assenza dal lavoro (e, quindi, del lucro cessante) commisurata ad un terzo del totale, in quanto coerente con le risultanze istruttorie ed linea con il progressivo recupero fisiologico accertato dal CTU”.
-Quindi, in via equitativa il Giudice ha liquidato 1/3 dei 1.194 giorni pretesi da a titolo di CP_6 rimborso di quanto versato al lavoratore e quindi 398 giorni di invalidità temporanea. La detta decisione deve essere confermata in quanto in corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato, secondo cui sussiste il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva, ove l'applicazione rigida del calcolo conduca a risultati iniqui per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n.
28986/19).
-Infatti, dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, ove glie lo impongano le circostanze del caso concreto.
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Pertanto, avuto riguardo al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ed alla reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti ed le spese del Pt_1 CP_6 presente giudizio;
-invece, nel rapporto processuale tra appellante principale e appellato resistente, , che ha CP_5 chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata, le spese sono poste a carico dell'appellante principale, quale parte totalmente soccombente che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di spese che sono liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività CP_5 difensionale svolta e alle questioni trattate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) con applicazione del valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria) e, quindi, nella misura di complessivi euro € 9.603,00 per compensi, oltre il 15% spese forfettarie ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
-Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, principale e incidentale, di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 668/2024, avente per oggetto l'appello principale proposto da , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E Parte_1
e l'appello incidentale Controparte_1 Parte_4 proposto da .NAZ SSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO CP_4 Pt_3 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, n. 993/2023, pubblicata in data 26.07.2023, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
2. dichiara compensate tra le parti, appellante principale e appellante incidentale, le spese del grado;
3. condanna l'appellante principale , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE E Parte_1
SOSTITUTO a rimborsare a parte appellata Parte_6 resistente, , con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario le CP_5 spese liquidate in € 9.603,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.; 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 15.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Maria Grazia Federici
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