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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente S E N T E N Z A Nella controversia iscritta al n. 15063/2022 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
T R A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rapp.ta e difesa dagli avv. Chiara Ferrigno ed Antonio C.F._1
Martiello, elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla Via Giacomo Brodolini 29 presso lo studio dell'ultimo difensore;
OPPONENTE E
in persona Controparte_1 del l.r.p.t., con sede legale alla Via G. G. Belli, Roma
OPPOSTA CONTUMACE Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Stefano De Rosa in Napoli alla Via Consalvo Carelli n. 14; OPPOSTA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.08.2022 parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120210001701453000 notificatale il 07 luglio 2022 da parte dell' , ed avente ad oggetto Controparte_3 oneri contributivi relativi all'anno 2015 asseritamente dovuti alla Controparte_1 per il complessivo importo, comprensivo di oneri accessori, di
[...] euro 446,24.
Deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto in passato era stata regolarmente iscritta alla , ma che - a seguito Controparte_1 di formale richiesta – era stata cancellata dalla stessa a partire dall'anno 2015. Allegava inoltre che la aveva aperto procedura di accertamento CP_1 dichiarativo e contributivo e che, a seguito della documentazione inoltrata, aveva riconosciuto l'effettiva cancellazione, comunicando, con informativa n. 24032/2017, l'annullamento della prevista sanzione;
che a seguito della ricezione della cartella di pagamento aveva pertanto presentato istanza di annullamento in autotutela ma che, tuttavia, tale richiesta era rimasta inevasa. Deduceva, in ogni caso, la intervenuta prescrizione dei contributi richiesti. Chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata al fine di non arrecare un ingiusto pregiudizio nei confronti dell'istante ed un indebito arricchimento delle parti convenute;
In via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120210001701453000”, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario.
nonostante la ritualità della Controparte_4 notifica, non si costituiva, rimanendo contumace. Si costituiva l' ed eccepiva preliminarmente la Controparte_5 propria mancanza di legittimazione passiva, la decadenza della pretesa e chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria – la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica della quale veniva data lettura.
In mancanza di prova della rinuncia ovvero revoca della procura ad lites conferita all'avv. Chiara Ferrigno, la parte opponente risulta patrocinata sia da parte del predetto difensore che dell'avv. Martiello, successivamente nominato (cfr. in atti).
I motivi della proposta opposizione concernono l'insussistenza del credito contributivo, così come emerge dalla narrativa innanzi esposta;
pertanto, va in limine accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da in quanto CP_6 tale ente è soltanto il soggetto istituzionalmente demandato a procedere alla riscossione coattiva del credito a seguito di inoltro del relativo ruolo da parte della
CP_1 La domanda proposta (di merito) vede pertanto quale destinatario esclusivo la
[...]
, e non invece Controparte_1 CP_6
L'opposizione nel merito risulta fondata e, pertanto, va accolta. La pretesa al pagamento della somma a titolo di “sanzione per irregolarità della dichiarazione reddituale anno 2015” portata dalla cartella impugnata non risulta supportata dalla documentazione allegata in atti: dalla stessa risulta, di contro, che in epoca antecedente alla notifica del titolo esecutivo, la pretesa al pagamento della contribuzione per l'anno 2015 da parte dell'ente creditore Controparte_1
risulta essere stata annullata (cfr. comunicazione 9.6.2015, in
[...] atti). La nota dell'Ente previdenziale difatti, testualmente recita: “Le comunico che la Giunta esecutiva nella seduta del 28.5.2015, preso atto della certificazione attestante la Sua cancellazione dagli Albi professionali (24.2.2015) ha deliberato la revoca della sua iscrizione alla , così come CP_1 previsto dall'art. 12 comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012. Si è provveduto pertanto all'annullamento della contribuzione minima dovuta….” (cfr. doc. in prod. ricorrente). All'annullamento della contribuzione dovuta dalla parte ricorrente nel periodo indicato consegue, evidentemente, la illegittimità della pretesa di pagamento delle sanzioni, attesa la natura accessoria delle stesse rispetto al credito principale (contribuzione). Dirimente appare, inoltre, la comunicazione della resistente in data 26.1.2017, CP_1 nella quale si legge: “…le comunico che, per effetto di quanto illustrato nella nota stessa al punto denominato “Revisione automatica delle sanzioni in accertamento”, le sanzioni riportate nel prospetto che segue (Mod 5 2015 – Anno produz. 2014 – Attuale importo della sanzione =,00 – Note sull'accertamento: Sanzione annullata (art. 5,4 Reg. sanzioni) sono state annullate” (cfr. in atti). La resistente, rinunciando a costituirsi, non ha dal canto suo offerto alcuna CP_1 ricostruzione – in fatto o in diritto – alternativa, intesa a giustificare la permanenza in capo alla ricorrente del debito per le somme richieste. Deve pertanto dichiararsi l'annullamento della cartella oggetto della presente opposizione per insussistenza del credito portato dalla stessa, con assorbimento di ogni ulteriore censura (decadenza, prescrizione) formulata in ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta in CP_1 favore della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in ragione delle vigenti tariffe professionali. Per quanto concerne – attesa la sua posizione limitata alla fase di riscossione dei CP_6 crediti ed in mancanza di prova di qualsivoglia comunicazione, da parte della CP_1 del suindicato annullamento – le spese di giudizio vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, reietta e/o disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 07120210001701453000 per insussistenza della pretesa creditoria;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 1350,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione 3) Dichiara interamente compensate le spese tra la parte ricorrente ed
CP_6
Napoli, 17 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente S E N T E N Z A Nella controversia iscritta al n. 15063/2022 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
T R A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rapp.ta e difesa dagli avv. Chiara Ferrigno ed Antonio C.F._1
Martiello, elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla Via Giacomo Brodolini 29 presso lo studio dell'ultimo difensore;
OPPONENTE E
in persona Controparte_1 del l.r.p.t., con sede legale alla Via G. G. Belli, Roma
OPPOSTA CONTUMACE Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Stefano De Rosa in Napoli alla Via Consalvo Carelli n. 14; OPPOSTA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.08.2022 parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120210001701453000 notificatale il 07 luglio 2022 da parte dell' , ed avente ad oggetto Controparte_3 oneri contributivi relativi all'anno 2015 asseritamente dovuti alla Controparte_1 per il complessivo importo, comprensivo di oneri accessori, di
[...] euro 446,24.
Deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto in passato era stata regolarmente iscritta alla , ma che - a seguito Controparte_1 di formale richiesta – era stata cancellata dalla stessa a partire dall'anno 2015. Allegava inoltre che la aveva aperto procedura di accertamento CP_1 dichiarativo e contributivo e che, a seguito della documentazione inoltrata, aveva riconosciuto l'effettiva cancellazione, comunicando, con informativa n. 24032/2017, l'annullamento della prevista sanzione;
che a seguito della ricezione della cartella di pagamento aveva pertanto presentato istanza di annullamento in autotutela ma che, tuttavia, tale richiesta era rimasta inevasa. Deduceva, in ogni caso, la intervenuta prescrizione dei contributi richiesti. Chiedeva pertanto nelle proprie conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata al fine di non arrecare un ingiusto pregiudizio nei confronti dell'istante ed un indebito arricchimento delle parti convenute;
In via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120210001701453000”, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario.
nonostante la ritualità della Controparte_4 notifica, non si costituiva, rimanendo contumace. Si costituiva l' ed eccepiva preliminarmente la Controparte_5 propria mancanza di legittimazione passiva, la decadenza della pretesa e chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria – la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica della quale veniva data lettura.
In mancanza di prova della rinuncia ovvero revoca della procura ad lites conferita all'avv. Chiara Ferrigno, la parte opponente risulta patrocinata sia da parte del predetto difensore che dell'avv. Martiello, successivamente nominato (cfr. in atti).
I motivi della proposta opposizione concernono l'insussistenza del credito contributivo, così come emerge dalla narrativa innanzi esposta;
pertanto, va in limine accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da in quanto CP_6 tale ente è soltanto il soggetto istituzionalmente demandato a procedere alla riscossione coattiva del credito a seguito di inoltro del relativo ruolo da parte della
CP_1 La domanda proposta (di merito) vede pertanto quale destinatario esclusivo la
[...]
, e non invece Controparte_1 CP_6
L'opposizione nel merito risulta fondata e, pertanto, va accolta. La pretesa al pagamento della somma a titolo di “sanzione per irregolarità della dichiarazione reddituale anno 2015” portata dalla cartella impugnata non risulta supportata dalla documentazione allegata in atti: dalla stessa risulta, di contro, che in epoca antecedente alla notifica del titolo esecutivo, la pretesa al pagamento della contribuzione per l'anno 2015 da parte dell'ente creditore Controparte_1
risulta essere stata annullata (cfr. comunicazione 9.6.2015, in
[...] atti). La nota dell'Ente previdenziale difatti, testualmente recita: “Le comunico che la Giunta esecutiva nella seduta del 28.5.2015, preso atto della certificazione attestante la Sua cancellazione dagli Albi professionali (24.2.2015) ha deliberato la revoca della sua iscrizione alla , così come CP_1 previsto dall'art. 12 comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012. Si è provveduto pertanto all'annullamento della contribuzione minima dovuta….” (cfr. doc. in prod. ricorrente). All'annullamento della contribuzione dovuta dalla parte ricorrente nel periodo indicato consegue, evidentemente, la illegittimità della pretesa di pagamento delle sanzioni, attesa la natura accessoria delle stesse rispetto al credito principale (contribuzione). Dirimente appare, inoltre, la comunicazione della resistente in data 26.1.2017, CP_1 nella quale si legge: “…le comunico che, per effetto di quanto illustrato nella nota stessa al punto denominato “Revisione automatica delle sanzioni in accertamento”, le sanzioni riportate nel prospetto che segue (Mod 5 2015 – Anno produz. 2014 – Attuale importo della sanzione =,00 – Note sull'accertamento: Sanzione annullata (art. 5,4 Reg. sanzioni) sono state annullate” (cfr. in atti). La resistente, rinunciando a costituirsi, non ha dal canto suo offerto alcuna CP_1 ricostruzione – in fatto o in diritto – alternativa, intesa a giustificare la permanenza in capo alla ricorrente del debito per le somme richieste. Deve pertanto dichiararsi l'annullamento della cartella oggetto della presente opposizione per insussistenza del credito portato dalla stessa, con assorbimento di ogni ulteriore censura (decadenza, prescrizione) formulata in ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta in CP_1 favore della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in ragione delle vigenti tariffe professionali. Per quanto concerne – attesa la sua posizione limitata alla fase di riscossione dei CP_6 crediti ed in mancanza di prova di qualsivoglia comunicazione, da parte della CP_1 del suindicato annullamento – le spese di giudizio vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, reietta e/o disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 07120210001701453000 per insussistenza della pretesa creditoria;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidando le stesse in complessivi euro 1350,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione 3) Dichiara interamente compensate le spese tra la parte ricorrente ed
CP_6
Napoli, 17 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Maria Rosaria Elmino