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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 4262/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
2227/2019, pubblicata il 27/02/2019, promossa da:
, Parte_1
(C.F. P.I. , già in P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarlo
Mariniello ( ), giusta procura allegata all'atto di C.F._1
citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla
Via Gaetano Filangieri n.48
Appellante
E , ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.to Luca Vaccaro, ( ), in forza di procura in C.F._3
calce all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Bernardo Tanucci, n.35
Appellato
Conclusioni per l'appellante Parte_1
: l – riformare la sentenza impugnata … nel merito,
[...]
dichiarare l'inoperatività della Polizza in relazione al sinistro per cui è causa,
poiché trattasi di lesione, quella di “Frattura epifisi distale radio”, indicata in
Polizza come non coperta da indennizzo ai sensi dell'art.12 e della Tabella di
Polizza allegata e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. in CP_1
relazione al sinistro de quo;
nel caso di pagamento da parte della deducente
compagnia nei confronti del danneggiato degli importi indicati nella sentenza di
primo grado, in esecuzione della stessa, condannare il medesimo alla restituzione
di quanto percepito;
2. In subordine al precedente motivo di appello, … Voglia
ritenere illegittima l'applicazione da parte del Giudice di primo grado delle
Tabelle ministeriali di cui al Codice delle Assicurazioni e, facendo applicazione
della Polizza che per ogni punto percentuale riconosce un importo massimale pari
ad €800,00, Voglia limitare l'indennizzo dovuto al sig. alla somma CP_1
dovuta per soli tre punti percentuali, della sentenza impugnata e quanto
effettivamente indennizzabile in termini di polizza;
3. con vittoria di spese e
competenza, di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto
procuratore dichiaratosi anticipatario;
Conclusioni per l'appellato : 1- Rigettare Controparte_1
l'appello proposto dalla Società
[...]
Controparte_2 [...]
[...]
perché inammissibile nonché assolutamente infondato in fatto e in
[...]
diritto per i motivi esposti e, di conseguenza, confermare integralmente la
sentenza n. 2227/2019 del Tribunale di Napoli Dott. Mariani. Condannare la
in persona del l.r. p.t., Parte_1
al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al
sottoscritto difensore antistatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver esercitato attività sportiva di tae Controparte_1
kwon - do presso il centro sportivo “La Pietra” in Napoli, tesserato n°
che il centro sportivo aveva stipulato una polizza assicurativa Numer_1
per infortuni con la TÀ , giusta polizza n° Controparte_3
IAH0001637; che in data 19/12/12, all'epoca ancora minorenne, all'interno dei locali dell'associazione aveva subito un grave infortunio durante gli allenamenti, con la frattura bilaterale sx e dx del terzo distale del radio,
con distacco dell'apofisi stiloide ulnare, da cui era conseguita una invalidità permanente del 7 %, oltre ad una invalidità temporanea totale e parziale, un danno morale, e la necessità di affrontare spese;
che il sinistro era stato immediatamente comunicato dal responsabile dell'associazione alla TÀ assicuratrice;
che, malgrado fosse stato aperto il sinistro, con n° BA00352844 del 19/12/12, e malgrado fosse stata inviata la documentazione e la certificazione medica, la compagnia assicuratrice era rimasta inadempiente;
tutto ciò premesso, rappresentato dal proprio genitore esercente la responsabilità genitoriale, , citò la Persona_1
TÀ , innanzi al Tribunale di Napoli, per sentirla Controparte_3
condannare al pagamento della somma € 21.855,41, o della diversa
3 somma determinata dal giudice, anche a mezzo di CTU medica, quale quantificazione del ristoro per le lesioni personali riportate, danno morale e rimborso spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento al soddisfo, e con vittoria delle spese di lite.
§ 2. Si costituì in giudizio la TÀ , già Controparte_3 [...]
impugnando tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto. Parte_2
La convenuta sostenne che la domanda risarcitoria proposta era infondata, in quanto formulata sulla base di parametri normativi scorretti, e comunque diversi da quelli previsti in contratto, ed in ogni caso contrastante con la previsione della franchigia prevista dall'art. 12
della polizza;
chiese, pertanto, nel merito, il rigetto della domanda attorea principale, in quanto infondata e non provata, e di tutte le altre domande risarcitorie proposte per varie voci di danno non contemplate in polizza.
§ 3. Disposta ed espletata una consulenza medico - legale, il tribunale con la sentenza n. 2227/2019 accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore, accertando il diritto all'indennizzo e, per l'effetto,
condannò la al pagamento della somma di € Controparte_3
6.438,72, oltre interessi legali ex art.1284 c.c. dal 30.09.2012 (rectius:
19.12.2012) fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'incidente e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, e di € 194,41 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data degli esborsi al soddisfo;
rigettò tutte le altre domande di risarcimento proposte e condannò al pagamento delle spese di lite, con Controparte_3
attribuzione al difensore antistatario.
4 § 4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la TÀ
, cui ha resistito Parte_1
. Controparte_1
§ 4.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 5. Il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dall'attore evidenziando che la convenuta si era limitata a contestare esclusivamente il quantum dovuto, sulla scorta della ritenuta necessaria applicazione, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della Tabella Lesioni allegata alla Polizza. Secondo il tribunale, sulla base di detta Tabella, al danno patito dall'assicurato corrispondeva una percentuale di invalidità pari al
4%, effettivamente pari alla franchigia di polizza;
e, tuttavia, nel caso di specie quella percentuale era da raddoppiare, all'8 %, trattandosi di una frattura bilaterale. In ragione, poi, della preclusione costituita dai limiti di quanto domandato dall'attore (riconoscimento di invalidità in sette punti percentuali), e della sussistenza di una franchigia fino al quarto punto percentuale ex art. 12 della Sezione II Infortuni Lesioni/Morte, ha ritenuto che fossero liquidabili i punti di danno compresi tra il quinto ed il settimo, per complessivi € 6.438,72, oltre interessi legali di mora. Ha
liquidato, poi, in € 194,41 la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese mediche, così come documentate dal , oltre interessi ex art. CP_1
1284 c.c.; ha rigettato il preteso indennizzo a titolo di invalidità
temporanea e danno morale, trattandosi di voci di danno non
5 contemplate dalla polizza;
ha condannato la TÀ soccombente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
§ 6. L'appello della TÀ è articolato in due motivi.
§ 6.1 Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza contestando l'errata applicazione del contratto di assicurazione in violazione degli artt. 1905 e s.s. c.c. Sostiene, sul punto, che il giudicante ha erroneamente raddoppiato la percentuale di invalidità, quantificata nel 4 % alla voce
“frattura epifisi distale radio”, ritenendo tale duplicazione dovuta in ragione del fatto che la lesione era stata subita ad entrambi i polsi. A suo parere, la Tabella, cui implicitamente rinvia l'art. 12 della polizza,
cristallizza nella misura di 4% la percentuale di invalidità collegata alla
“frattura epifisi distale radio”, escludendo conseguentemente l'indennizzo in tale ipotesi in quanto totalmente assorbito dalla soglia di franchigia. Argomenta che la polizza sottoscritta non contemplava né
disciplinava ipotesi di cumulabilità delle percentuali di invalidità; e che,
pertanto, il danno patito dal costituiva una lesione unica che, CP_1
sebbene riportata ad entrambi gli arti, era priva di copertura assicurativa in ragione dell'operatività della franchigia.
§ 6.2. Col secondo motivo, in via subordinata, l'appellante contesta l'erronea liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo.
Sostiene al riguardo che il giudice di prime cure ha violato gli artt. 1905 e ss. c.c., poiché ha quantificato l'indennizzo facendo erroneamente applicazione delle Tabelle ministeriali di cui al codice delle Assicurazioni,
e disapplicando, per converso, la polizza. Evidenzia che, in virtù
dell'importo massimale previsto dalla polizza, pari ad € 80.000,00, il
6 giudice avrebbe al più dovuto riconoscere a titolo di indennizzo una somma pari ad € 800,00 per ogni punto di invalidità.
§ 7. L'appello è parzialmente fondato.
§ 7.1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato. A tale riguardo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte
regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione per risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata”. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte
argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire
particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto
alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). È,
dunque, sufficiente che l'atto di appello contenga una chiara
7 individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice. Ciò premesso, non pare dubbio che, nella vicenda per cui
è causa, l'appello risulti pienamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo l'appellante criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati, ed esposto, altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-
giuridico seguito dal tribunale.
§ 7.2. Il primo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno, è infondato. È vero che la tabella delle percentuali di invalidità
allegata alla polizza prevede, per il caso di frattura dell'epifisi distale o prossimale del radio, una percentuale di invalidità del 4 %, tale, cioè, da risultare del tutto assorbita dalla franchigia prevista dall'art. 12 di polizza;
ed è altrettanto vero che non si rinviene, nella polizza stessa, una previsione specifica relativa ad una duplicazione di frattura bilaterale in entrambi gli arti.
E, tuttavia, il Collegio rileva che l'art. 10 della sezione seconda del contratto (quella destinata a disciplinare la polizza infortuni per lesioni o morte) stabilisce che le fratture polifocali o comminute del medesimo segmento
osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione
dell'indennizzo indicato. Ora, considerato che le norme generali di polizza,
all'art. 10, contengono una previsione, ricalcata sull'art. 1370 c.c., circa la
8 necessaria interpretazione delle clausole a favore dell'assicurato, non pare dubitabile che l'ipotesi della frattura simultanea ad ossa dei due arti non rientri nella previsione dell'art. 10 della polizza infortuni, che attiene,
invece, al diverso caso della frattura multipla del medesimo osso. Ne
discende, pertanto, la necessaria applicazione della percentuale di invalidità per ciascun osso fratturato, per un totale di invalidità dell'8 %,
da ridurre, però, nel caso di specie, al 7 % per la necessità, già rilevata dal primo giudice, di non pronunciare ultra petita.
Va, poi, applicata la franchigia del 4 % (che deve considerarsi unitariamente, e non su ciascun addendo), rendendo così indennizzabile una invalidità complessiva del 3 %, così come ritenuto anche dal tribunale.
§ 7.3. È, invece, fondato il secondo motivo di gravame, relativo alla liquidazione del danno così accertato, con cui la TÀ appellante lamenta l'applicazione, da parte del primo giudice, della tabella ministeriale sulle micropermanenti di cui all'art. 139 del d. lgs. 209/2005.
Ed infatti, il capitale assicurato era pari ad € 80.000,00, in caso di invalidità permanente totale (100%); conseguentemente, l'entità
dell'indennizzo per le invalidità parziali va determinato secondo le percentuali riconosciute, considerando un importo di € 800,00 per ciascun punto di invalidità. Dunque, in accoglimento del secondo motivo di appello, l'indennizzo dovuto al va rideterminato in € 2.400,00. CP_1
Trattandosi di obbligazione di valuta, sulla somma suddetta vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 19.12.2012 sino al soddisfo. Il
9 va condannato, come richiesto, alla restituzione delle somme CP_1
ricevute in eccesso.
§ 7.4. Non risulta, invece, impugnata la decisione di primo grado,
relativamente alla condanna della compagnia al pagamento dell'ulteriore somma di € 194,41, per le spese sostenute, oltre interessi legali dai singoli esborsi e sino al soddisfo.
§ 8. Quanto alle spese di lite, va fatta applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606
del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483). E, in base all'esito complessivo della lite, risulta pienamente applicabile il principio della soccombenza a carico della appellante soccombente rispetto CP_3
alla domanda del;
e, tuttavia, le spese vanno liquidate, CP_1
nuovamente anche per il primo grado, tenuto conto del decisum, che porta ad applicare lo scaglione del d.m. 55/2014 (e successive modifiche)
relativo alle cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Le
spese, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della controversia, vanno attribuite al procuratore costituito del che ha CP_1
dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Napoli Parte_1
n. 2227/2019, pubblicata il 27/02/2019, così provvede:
-a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al Parte_1
pagamento in favore di : a) di € 2.400,00, oltre interessi Controparte_1
legali dal 19.12.2012 al soddisfo;
b) di € 194,41, oltre interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo;
-b) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
delle somme eventualmente ricevute in eccesso in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado;
-b) condanna al pagamento delle spese del doppio Parte_1
grado di giudizio in favore del , liquidate, quanto al primo grado, CP_1
in complessivi € 2.786,00, di cui € 234,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA
come per legge;
e, quanto al presente grado, in € 3.387,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, all'avv. Luca Vaccaro che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 luglio
2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 4262/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
2227/2019, pubblicata il 27/02/2019, promossa da:
, Parte_1
(C.F. P.I. , già in P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarlo
Mariniello ( ), giusta procura allegata all'atto di C.F._1
citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla
Via Gaetano Filangieri n.48
Appellante
E , ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.to Luca Vaccaro, ( ), in forza di procura in C.F._3
calce all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Bernardo Tanucci, n.35
Appellato
Conclusioni per l'appellante Parte_1
: l – riformare la sentenza impugnata … nel merito,
[...]
dichiarare l'inoperatività della Polizza in relazione al sinistro per cui è causa,
poiché trattasi di lesione, quella di “Frattura epifisi distale radio”, indicata in
Polizza come non coperta da indennizzo ai sensi dell'art.12 e della Tabella di
Polizza allegata e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. in CP_1
relazione al sinistro de quo;
nel caso di pagamento da parte della deducente
compagnia nei confronti del danneggiato degli importi indicati nella sentenza di
primo grado, in esecuzione della stessa, condannare il medesimo alla restituzione
di quanto percepito;
2. In subordine al precedente motivo di appello, … Voglia
ritenere illegittima l'applicazione da parte del Giudice di primo grado delle
Tabelle ministeriali di cui al Codice delle Assicurazioni e, facendo applicazione
della Polizza che per ogni punto percentuale riconosce un importo massimale pari
ad €800,00, Voglia limitare l'indennizzo dovuto al sig. alla somma CP_1
dovuta per soli tre punti percentuali, della sentenza impugnata e quanto
effettivamente indennizzabile in termini di polizza;
3. con vittoria di spese e
competenza, di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto
procuratore dichiaratosi anticipatario;
Conclusioni per l'appellato : 1- Rigettare Controparte_1
l'appello proposto dalla Società
[...]
Controparte_2 [...]
[...]
perché inammissibile nonché assolutamente infondato in fatto e in
[...]
diritto per i motivi esposti e, di conseguenza, confermare integralmente la
sentenza n. 2227/2019 del Tribunale di Napoli Dott. Mariani. Condannare la
in persona del l.r. p.t., Parte_1
al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al
sottoscritto difensore antistatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver esercitato attività sportiva di tae Controparte_1
kwon - do presso il centro sportivo “La Pietra” in Napoli, tesserato n°
che il centro sportivo aveva stipulato una polizza assicurativa Numer_1
per infortuni con la TÀ , giusta polizza n° Controparte_3
IAH0001637; che in data 19/12/12, all'epoca ancora minorenne, all'interno dei locali dell'associazione aveva subito un grave infortunio durante gli allenamenti, con la frattura bilaterale sx e dx del terzo distale del radio,
con distacco dell'apofisi stiloide ulnare, da cui era conseguita una invalidità permanente del 7 %, oltre ad una invalidità temporanea totale e parziale, un danno morale, e la necessità di affrontare spese;
che il sinistro era stato immediatamente comunicato dal responsabile dell'associazione alla TÀ assicuratrice;
che, malgrado fosse stato aperto il sinistro, con n° BA00352844 del 19/12/12, e malgrado fosse stata inviata la documentazione e la certificazione medica, la compagnia assicuratrice era rimasta inadempiente;
tutto ciò premesso, rappresentato dal proprio genitore esercente la responsabilità genitoriale, , citò la Persona_1
TÀ , innanzi al Tribunale di Napoli, per sentirla Controparte_3
condannare al pagamento della somma € 21.855,41, o della diversa
3 somma determinata dal giudice, anche a mezzo di CTU medica, quale quantificazione del ristoro per le lesioni personali riportate, danno morale e rimborso spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento al soddisfo, e con vittoria delle spese di lite.
§ 2. Si costituì in giudizio la TÀ , già Controparte_3 [...]
impugnando tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto. Parte_2
La convenuta sostenne che la domanda risarcitoria proposta era infondata, in quanto formulata sulla base di parametri normativi scorretti, e comunque diversi da quelli previsti in contratto, ed in ogni caso contrastante con la previsione della franchigia prevista dall'art. 12
della polizza;
chiese, pertanto, nel merito, il rigetto della domanda attorea principale, in quanto infondata e non provata, e di tutte le altre domande risarcitorie proposte per varie voci di danno non contemplate in polizza.
§ 3. Disposta ed espletata una consulenza medico - legale, il tribunale con la sentenza n. 2227/2019 accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore, accertando il diritto all'indennizzo e, per l'effetto,
condannò la al pagamento della somma di € Controparte_3
6.438,72, oltre interessi legali ex art.1284 c.c. dal 30.09.2012 (rectius:
19.12.2012) fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'incidente e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, e di € 194,41 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data degli esborsi al soddisfo;
rigettò tutte le altre domande di risarcimento proposte e condannò al pagamento delle spese di lite, con Controparte_3
attribuzione al difensore antistatario.
4 § 4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la TÀ
, cui ha resistito Parte_1
. Controparte_1
§ 4.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 5. Il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dall'attore evidenziando che la convenuta si era limitata a contestare esclusivamente il quantum dovuto, sulla scorta della ritenuta necessaria applicazione, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della Tabella Lesioni allegata alla Polizza. Secondo il tribunale, sulla base di detta Tabella, al danno patito dall'assicurato corrispondeva una percentuale di invalidità pari al
4%, effettivamente pari alla franchigia di polizza;
e, tuttavia, nel caso di specie quella percentuale era da raddoppiare, all'8 %, trattandosi di una frattura bilaterale. In ragione, poi, della preclusione costituita dai limiti di quanto domandato dall'attore (riconoscimento di invalidità in sette punti percentuali), e della sussistenza di una franchigia fino al quarto punto percentuale ex art. 12 della Sezione II Infortuni Lesioni/Morte, ha ritenuto che fossero liquidabili i punti di danno compresi tra il quinto ed il settimo, per complessivi € 6.438,72, oltre interessi legali di mora. Ha
liquidato, poi, in € 194,41 la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese mediche, così come documentate dal , oltre interessi ex art. CP_1
1284 c.c.; ha rigettato il preteso indennizzo a titolo di invalidità
temporanea e danno morale, trattandosi di voci di danno non
5 contemplate dalla polizza;
ha condannato la TÀ soccombente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
§ 6. L'appello della TÀ è articolato in due motivi.
§ 6.1 Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza contestando l'errata applicazione del contratto di assicurazione in violazione degli artt. 1905 e s.s. c.c. Sostiene, sul punto, che il giudicante ha erroneamente raddoppiato la percentuale di invalidità, quantificata nel 4 % alla voce
“frattura epifisi distale radio”, ritenendo tale duplicazione dovuta in ragione del fatto che la lesione era stata subita ad entrambi i polsi. A suo parere, la Tabella, cui implicitamente rinvia l'art. 12 della polizza,
cristallizza nella misura di 4% la percentuale di invalidità collegata alla
“frattura epifisi distale radio”, escludendo conseguentemente l'indennizzo in tale ipotesi in quanto totalmente assorbito dalla soglia di franchigia. Argomenta che la polizza sottoscritta non contemplava né
disciplinava ipotesi di cumulabilità delle percentuali di invalidità; e che,
pertanto, il danno patito dal costituiva una lesione unica che, CP_1
sebbene riportata ad entrambi gli arti, era priva di copertura assicurativa in ragione dell'operatività della franchigia.
§ 6.2. Col secondo motivo, in via subordinata, l'appellante contesta l'erronea liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo.
Sostiene al riguardo che il giudice di prime cure ha violato gli artt. 1905 e ss. c.c., poiché ha quantificato l'indennizzo facendo erroneamente applicazione delle Tabelle ministeriali di cui al codice delle Assicurazioni,
e disapplicando, per converso, la polizza. Evidenzia che, in virtù
dell'importo massimale previsto dalla polizza, pari ad € 80.000,00, il
6 giudice avrebbe al più dovuto riconoscere a titolo di indennizzo una somma pari ad € 800,00 per ogni punto di invalidità.
§ 7. L'appello è parzialmente fondato.
§ 7.1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato. A tale riguardo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte
regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione per risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata”. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte
argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire
particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto
alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). È,
dunque, sufficiente che l'atto di appello contenga una chiara
7 individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice. Ciò premesso, non pare dubbio che, nella vicenda per cui
è causa, l'appello risulti pienamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo l'appellante criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati, ed esposto, altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-
giuridico seguito dal tribunale.
§ 7.2. Il primo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno, è infondato. È vero che la tabella delle percentuali di invalidità
allegata alla polizza prevede, per il caso di frattura dell'epifisi distale o prossimale del radio, una percentuale di invalidità del 4 %, tale, cioè, da risultare del tutto assorbita dalla franchigia prevista dall'art. 12 di polizza;
ed è altrettanto vero che non si rinviene, nella polizza stessa, una previsione specifica relativa ad una duplicazione di frattura bilaterale in entrambi gli arti.
E, tuttavia, il Collegio rileva che l'art. 10 della sezione seconda del contratto (quella destinata a disciplinare la polizza infortuni per lesioni o morte) stabilisce che le fratture polifocali o comminute del medesimo segmento
osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione
dell'indennizzo indicato. Ora, considerato che le norme generali di polizza,
all'art. 10, contengono una previsione, ricalcata sull'art. 1370 c.c., circa la
8 necessaria interpretazione delle clausole a favore dell'assicurato, non pare dubitabile che l'ipotesi della frattura simultanea ad ossa dei due arti non rientri nella previsione dell'art. 10 della polizza infortuni, che attiene,
invece, al diverso caso della frattura multipla del medesimo osso. Ne
discende, pertanto, la necessaria applicazione della percentuale di invalidità per ciascun osso fratturato, per un totale di invalidità dell'8 %,
da ridurre, però, nel caso di specie, al 7 % per la necessità, già rilevata dal primo giudice, di non pronunciare ultra petita.
Va, poi, applicata la franchigia del 4 % (che deve considerarsi unitariamente, e non su ciascun addendo), rendendo così indennizzabile una invalidità complessiva del 3 %, così come ritenuto anche dal tribunale.
§ 7.3. È, invece, fondato il secondo motivo di gravame, relativo alla liquidazione del danno così accertato, con cui la TÀ appellante lamenta l'applicazione, da parte del primo giudice, della tabella ministeriale sulle micropermanenti di cui all'art. 139 del d. lgs. 209/2005.
Ed infatti, il capitale assicurato era pari ad € 80.000,00, in caso di invalidità permanente totale (100%); conseguentemente, l'entità
dell'indennizzo per le invalidità parziali va determinato secondo le percentuali riconosciute, considerando un importo di € 800,00 per ciascun punto di invalidità. Dunque, in accoglimento del secondo motivo di appello, l'indennizzo dovuto al va rideterminato in € 2.400,00. CP_1
Trattandosi di obbligazione di valuta, sulla somma suddetta vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 19.12.2012 sino al soddisfo. Il
9 va condannato, come richiesto, alla restituzione delle somme CP_1
ricevute in eccesso.
§ 7.4. Non risulta, invece, impugnata la decisione di primo grado,
relativamente alla condanna della compagnia al pagamento dell'ulteriore somma di € 194,41, per le spese sostenute, oltre interessi legali dai singoli esborsi e sino al soddisfo.
§ 8. Quanto alle spese di lite, va fatta applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606
del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483). E, in base all'esito complessivo della lite, risulta pienamente applicabile il principio della soccombenza a carico della appellante soccombente rispetto CP_3
alla domanda del;
e, tuttavia, le spese vanno liquidate, CP_1
nuovamente anche per il primo grado, tenuto conto del decisum, che porta ad applicare lo scaglione del d.m. 55/2014 (e successive modifiche)
relativo alle cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. Le
spese, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della controversia, vanno attribuite al procuratore costituito del che ha CP_1
dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Napoli Parte_1
n. 2227/2019, pubblicata il 27/02/2019, così provvede:
-a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al Parte_1
pagamento in favore di : a) di € 2.400,00, oltre interessi Controparte_1
legali dal 19.12.2012 al soddisfo;
b) di € 194,41, oltre interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo;
-b) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
delle somme eventualmente ricevute in eccesso in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado;
-b) condanna al pagamento delle spese del doppio Parte_1
grado di giudizio in favore del , liquidate, quanto al primo grado, CP_1
in complessivi € 2.786,00, di cui € 234,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA
come per legge;
e, quanto al presente grado, in € 3.387,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, all'avv. Luca Vaccaro che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 luglio
2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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