Articolo 61 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 60Articolo 67
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9 ottobre 2010
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31 gennaio 2024
Art. 61. Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare 1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno ((quattro componenti, di cui due elettivi)) . A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2024
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