CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 405/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Sogni)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Tuccimei, Tabellini e Sarasino)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 744 del 25/1/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione proposta dalla - d'ora Parte_1 in poi, breviter, “ ” - avverso il verbale di accertamento n. 2711/2020 e la nota ingiuntiva del Pt_2
28/11/2021, con cui la intimava il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
61.044,79, a titolo contributi previdenziali dovuti sulle provvigioni liquidate in favore di e Parte_3
, considerati in sede ispettiva come agenti di commercio e non come meri procacciatori Persona_1
d'affari.
La Società interponeva appello, cui resisteva la . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
La Società affida il suo gravame a tre motivi.
Con i primi due - che, per loro connessione, possono trattarsi congiuntamente - l'appellante, per un verso, evidenzia la “errata interpretazione delle risultanze istruttorie” (ed il) travisamento dei fatti in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1742 c.c.”, e, per altro verso, denunciando la violazione degli artt. 2697 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., rimprovera al Tribunale capitolino di aver ritenuto la causa documentale, decidendo la stessa senza ammettere le prove orali richieste dall'opponente.
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate.
E' noto che l'art. 1742 c.c. stabilisce che, mediante il contratto di agenzia, “una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di delineare compiutamente il discrimen tra tale figura e quella del procacciatore d'affari, nel senso che caratteri distintivi della prima sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'àmbito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, laddove la seconda si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
In buona sostanza, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (v., ex multis, Cass., sez. II, 19/1/2025, n. 1263; Cass., sez. lav.,
28/8/2024, n. 23214; Cass., sez. lav., 31/7/2020, n. 16565; Cass., sez. lav., 12/2/2016, n. 2828; Cass., sez. lav., 1/2/2016, n. 1856; Cass. sez. lav., 4/9/2013, n. 20322; Cass., sez. lav., 28/8/2013, n. 19828; Cass., sez. lav., 23/7/2012, n. 12776; Cass., sez. lav., 24/6/2005, n. 13629).
In quest'ordine di concetti, si condivide l'assunto del primo giudice, ad avviso del quale, alla luce della documentazione versata in atti - considerando il relativo onere probatorio a carico del soggetto creditore dell'obbligo contributivo - emergessero elementi, adeguati e sufficienti, per la riconducibilità dei rapporti intervenuti tra l'odierna appellante, da un lato, e e dall'altro, alla figura Parte_3 Persona_1 dell'agente (come ritenuto dalla ) e non a quella del procacciatore d'affari (come Controparte_1 sostenuto dalla Società). Va premesso che nessun rilievo può essere dato all'assenza di un accordo scritto tra la Società e gli
(asseriti) procacciatori d'affari, ai fini della confutazione della sussistenza di un rapporto di agenzia, non potendo la mancanza dell'atto scritto essere opposta ad un soggetto terzo al rapporto, quale l'odierna appellata, estranea agli eventuali obblighi reciproci derivanti dal contratto per le parti ad esso CP_1 intervenute.
Premesso ciò, si osserva che, nei rapporti de quibus, ricorrono i caratteri comuni del rapporto di agenzia, quali, in primo luogo, la fatturazione complessiva per una molteplicità di affari, emessa con cadenza regolare - e quasi perfettamente tale, mensilmente, quanto allo - senza alcuna congrua interruzione Per_1 nel periodo di collaborazione tra i due soggetti e la Società.
Infatti, tutte le fatture in atti - emesse a titolo di “provvigioni” da entrambi i soggetti esaminati - coprono l'intero periodo oggetto di accertamento ispettivo (anni 2015-2020), senza alcuna consistente interruzione, riferendosi, nel caso del talvolta anche a medesimi clienti collocati nella stessa area geografica. Pt_3
Il rilevante numero delle fatture esaminate - tutt'altro che episodiche nel periodo interessato - e la concreta entità del lasso di tempo durante il quale le medesime sono state emesse sono chiari elementi rivelatori della continuità e stabilità del rapporto intercorso tra la Società ed i due collaboratori, smentendo la saltuarietà della collaborazione - come asserito dall'odierna appellante - riferita, invece, ad un numero indeterminato e molteplice di affari protratti nel tempo.
In particolare, nel caso del pur in difetto dell'assegnazione di una determinata zona al Pt_3 collaboratore, la riscontrata circoscrivibilità della zona d'azione del medesimo - individuabile, dall'esame delle fatture in atti, nella regione Emilia-Romagna e nella limitrofa provincia di Mantova - è chiaro indice del fatto che il procacciatore si era impegnato a promuovere stabilmente gli affari della Società mandante nell'àmbito di una zona implicitamente affidatagli.
Inoltre, tutte le fatture emesse dai collaboratori esaminate nel corso dell'ispezione, lungi dall'essere di importo “irrilevante” (come opinato dalla Società), sommano, tra loro, importi ingenti - segnatamente, pari a €
324.320,96 in capo al e pari a € 92.100,00 in capo allo - e presentano assoluta continuità nel Pt_3 Per_1 tempo, con indicazione non di un singolo affare, ma una serie indefinita di essi per la quale, con cadenza regolare, i collaboratori percepivano un compenso, evidentemente predeterminato e concordato tra le parti in percentuale fissa.
Infine, a ciò si aggiunga - quale circostanza che, ove non dirimente ai fini della qualificazione professionale degli stessi, si somma all'esposta serie di elementi sintomatici della stabilità del rapporto e rivelatori della sua reale natura - che, nei modelli 770, la Società, con chiaro valore confessorio, ha espressamente indicato gli emolumenti corrisposti al collaboratore come “provvigioni corrisposte ad Pt_3 agente di commercio monomandatario”, indicando, quale causale, la lettera “Q” indicativa delle qualità di provvigioni corrisposte all'agente.
Siamo, dunque, in presenza di una serie di elementi indiziari che, in quanto gravi precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729, comma 1, c.c., sono in grado di dimostrare ex post la reale natura del rapporto intercorso tra la Società ed i collaboratori di cui sopra in base al concreto atteggiarsi dello stesso;
d'altronde, la , non avendo partecipato alla formalizzazione delle intese inter partes, è soggetto Controparte_1 terzo per cui, al fine di provare l'assunzione dell'obbligo giuridico in capo ai secondi di promuovere affari per conto della prima, deve necessariamente avvalersi di prove indirette. Pertanto, nella fattispecie in esame, ricorrono molteplici elementi tipici del rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. - a smentita della pretesa qualificazione dello stesso quale procacciatore d'affari - elementi ben sottolineati dal giudice di prime cure, quali: a) la durata pluriennale continuativa e, quindi, non occasionale e discontinua;
b) l'emissione costante di fatture progressive con cadenza periodica ripetuta, senza
(sostanziale) soluzione di continuità nell'arco dell'intero periodo, riferite all'attività di “vendita” nei confronti di clienti finali, a riprova di una concreta attività promozionale svolta con stabilità e continuità temporale, dietro pagamento di provvigioni;
c) la corresponsione di importi provvigionali di entità niente affatto trascurabile e non stabiliti di volta in volta per la sola presentazione del cliente, come avviene nei rapporti occasionali;
d) la corresponsione di provvigioni costante e ripetuta nel tempo, incompatibile con il pagamento una tantum, la prima volta, alla presentazione del cliente;
e) l'assenza di considerevoli periodi di interruzione dell'attività e lo svolgimento della stessa in una determinata zona (nel caso del;
f) l'indicazione, nei modelli 770, Pt_3 degli emolumenti corrisposti al collaboratore quali “provvigioni corrisposte ad agente di commercio Pt_3 monomandatario”.
In quest'ottica, è irrilevante che il operasse nella suddetta zona anche per conto di terzi, poichè Pt_3
l'esclusiva - ossia il divieto per il preponente di valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, ed il divieto per l'agente di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro - non costituisce un elemento essenziale del rapporto di agenzia, ma un suo elemento naturale e, come tale, derogabile tra le parti, laddove la deroga può manifestarsi, come nella specie, anche mediante il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Parimenti, non si rivela incompatibile con la stabile promozione di affari per conto della Società e, quindi, con l'accertato rapporto di agenzia, che lo nello stesso periodo, avesse svolto attività Per_1 lavorativa alle dipendenze di terzi (segnatamente, la ASST di Mantova).
Per tali motivi, le prove orali articolate riguardo alle posizioni lavorative dei due collaboratori di cui sopra si rivelano ultronee e correttamente il Tribunale capitolino non ha dato ingresso alle stesse.
In definitiva, la pluriennale ed ininterrotta durata della collaborazione, la fatturazione continua e periodica, a cadenza regolare, recante consistenti complessivi importi annuali, in una con gli altri elementi esaminati riferibili alle posizioni dei due collaboratori, consentono di escludere che quella svolta dai medesimi fosse stata un'attività episodica ed occasionale, limitata a singoli affari determinati, limitata nel tempo ed avente ad oggetto la mera segnalazione dei clienti o la sporadica raccolta di ordini, conseguendone che i rapporti in esame dovevano essere disciplinati dalle regole relative allo schema del rapporto di agenzia commerciale, ivi compreso - per quel che qui rileva - il regime contributivo.
Con il terzo (ed ultimo) motivo, l'appellante contesta la quantificazione delle sanzioni civili, in ordine alla fattispecie relativa alla “evasione contributiva” di cui all'art. 34 del Regolamento dell'Enasarco.
La censura - in disparte la tardività - non coglie nel segno.
Invero, da quanto sopra, emerge che la Società non ha consapevolmente iscritto il e lo Pt_3 Per_1 al Fondo Previdenza e non ha comunicato alla il relativo rapporto di agenzia, per cui, CP_1 CP_1 sussistendo l'ipotesi della “evasione contributiva”, sono state correttamente applicate le sanzioni al tasso massimo del 60% dei contributi non corrisposti, come espressamente previsto dall'art. 34, comma 1, del
Regolamento della stessa , non avendo l'odierna appellante provveduto al pagamento dei CP_1 contributi entro il termine stabilito e neppure entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento ispettivo e, quindi, non avendo diritto all'applicazione di una sanzione nella misura ridotta. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO LE)