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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, nella causa iscritta al n. 577 dell'anno
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli Avvocati Riccardo Pantino e Marco Giacalone
ATTORI in opposizione e
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
18.10.2024
MOTIVI della DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 Parte_2
notificato in data 17.12.2021 con il quale è stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di € 18.787,16 per sorte capitale oltre interessi e spese, importo dovuto in virtù del d.i.
n. 4217/1994, e, al solo , l'ulteriore somma di € 10.321,97 dovuta quale saldo Pt_1
residuo della frazione del mutuo ipotecario concesso da Banco di Sicilia s.p.a. a e dell'accollo del medesimo mutuo del 20.12.1990 da parte di TE
. Parte_1
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito la mancanza di prova di titolarità del credito da parte di Controparte_1
ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione Parte_1
al credito scaturente dal contratto di mutuo in quanto a seguito della cessione in favore di dell'immobile gravato dall'ipoteca posta a garanzia del finanziamento, Controparte_4
1 egli era stato sollevato da qualsiasi obbligazione derivante da detto mutuo, che risultava quindi gravare sul solo acquirente del bene ipotecato.
L'atto di precetto conteneva poi l'erronea indicazione della frazione di mutuo (dell'importo di lire 38.399.030) riferibile ad un altro lotto (n.18), anziché la frazione di mutuo (dell'importo di lire 33.705.810) riferibile al lotto (n.17) da egli acquistato. Tale errore, unitamente alla mancata indicazione delle somme già riscosse all'esito della procedura esecutiva promossa nei confronti di , precludeva la verifica dell'esattezza dell'importo Controparte_4
indicato, costituito peraltro quasi esclusivamente di interessi.
In relazione al credito scaturente dal d.i. gli attori hanno poi eccepito la relativa prescrizione. si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
*****
Osserva il Tribunale che con l'atto di precetto opposto la creditrice fa' valere due distinti titoli: 1) il decreto ingiuntivo n. 4217/194 emesso nei confronti di e Parte_1
in relazione al saldo di conto corrente ivi indicato in favore di Banca Parte_2 [...]
2) il mutuo fondiario del 31.8.1990 concesso da Banco di Sicilia s.p.a. CP_5
In relazione all'eccezione di difetto di prova di titolarità del credito va osservato come la prova dell'avvenuta cessione può trarsi sia dalla elencazione per categoria dei crediti oggetto della cessione contenuta nell'estratto del contratto di cessione pubblicato sulla
G.U., sia da ogni altra prova idonea laddove tale indicazione non risulti sufficiente (cfr.
Cass. 17944/2023: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”).
Parte convenuta ha depositato: -estratto dell'atto di cessione del 28.10.2008 da Banco di
Sicilia s.p.a. a Aspra Finance s.p.a.; - atto fusione del 14.12.2010 di fusione per incorporazione di Aspra Finance s.p.a. in - Controparte_6 estratto dell'atto di cessione del 20.11.2014 da a Controparte_6
2 Arena NPL One;
s.r.l.; -estratto atto di cessione da quest'ultima in favore di
[...]
dichiarazione di avvenuta cessione del credito oggetto di lite resa da Controparte_1
Controparte_6
In relazione al credito scaturente dal contratto di mutuo fondiario concesso da Banco di Sicilia
s.p.a. deve ritenersi assolto l'onere della prova ad opera della convenuta in quanto il credito oggetto di lite deve ritenersi rientrante nella classificazione svolta nelle cessioni indicate con specifica elencazione delle categorie dei crediti ceduti.
In relazione al credito scaturente dal d.i. emesso in favore di Banca del Sud s.p.a. non risulta invece depositato alcun atto idoneo a dedurre l'avvenuta successione nel credito in favore di
Banco di Sicilia s.p.a., in quanto la ricostruzione dei diversi passaggi inizia con la cessione del
15.11.2008 da Banco di Sicilia s.p.a. in favore di Aspra Finance s.p.a.
Va poi rilevato come nell'atto di cessione indicato sono espressamente esclusi i crediti già prescritti a detta data.
Appare quindi opportuno esaminare, l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, anche al fine di stabilire se il credito possa quindi ritenersi incluso nella cessione indicata.
Al riguardo vanno richiamate le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 23.9.2022.
Il credito fondato sul d.i. n. 4217/1994 notificato il 26.10.1994 risulta prescritto per decorso del termine di prescrizione decennale.
L'atto interruttivo della prescrizione invocato dalla convenuta e rappresentato dall'i intervento del 25.6.2007 nella procedura esecutiva immobiliare n. 55/2006 innanzi al Tribunale di
Trapani all'esito della notifica del precetto del 5.2.2006, risulta compiuto quando era oramai decorso il relativo termine di prescrizione.
Non risulta inoltre invocabile la previsione di cui all'art. 2945 co. 2 c.c. che stabilisce che la prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio (anche quello esecutivo), promosso nei confronti del condebitore.
Ed invero la procedura immobiliare indicata risulta, per effetto del pignoramento eseguito in danno di , avviata in data 5.2.2006 (peraltro soltanto in danno di Controparte_4 quest'ultimo e quando il termine di prescrizione era già maturato) sulla base del titolo del contratto di mutuo fondiario oggetto dell'accollo-anche- da parte di . Parte_1
In relazione al diverso titolo del decreto ingiuntivo indicato, non vi è alcuna solidarietà tra gli odierni attori ed il soggetto esecutato ( ), con la conseguenza che la Controparte_4
pendenza di detta procedura, e volta alla riscossione del credito scaturente dal mutuo indicato,
3 non vale ad impedire il decorso della prescrizione del diverso diritto di credito fondato sul d.i. che non risulta essere stato azionato fino alla data del 25.6.2007.
L'opposizione in relazione all'ingiunzione avente ad oggetto le somme dovute in forza di detto titolo, va quindi accolta.
Parimenti merita accoglimento l'opposizione in relazione all'ulteriore credito scaturente dal mutuo fondiario indicato.
Pur volendo aderire alla prospettazione di parte convenuta secondo la quale a seguito dell'atto di compravendita del 20.12.1990 (la cui copia depositata in giudizio non risulta compiutamente leggibile) ha assunto su di sé, ex art. 1273 c.c. Parte_1
l'obbligazione di pagamento della quota frazionata di mutuo garantito da ipoteca gravante sul bene da egli acquistato, non liberandosi di detta obbligazione per effetto della successiva cessione a (non avendo il creditore liberato il debitore), deve registrarsi Controparte_4
l'oggettiva incertezza del credito ingiunto.
Ed invero nell'atto di precetto è contenuta l'erronea indicazione della quota proporzionale del mutuo contraddistinto al n. 33110037701862 del valore di lire 38.399.030 che non si riferisce al lotto n. 17 oggetto dell'acquisto da parte di , che è invece gravato della Parte_1
quota proporzionale di mutuo n. 33110037701761 di lire 33.705.810 (come risulta dalla relativa cedola depositata da parte attrice).
Ne consegue che l'erronea indicazione della mutuo riferibile al debitore ingiunto unitamente all'erronea indicazione dell'importo del relativo credito, vale a determinare una oggettiva incertezza in relazione al credito fatto valere.
Inoltre nel formulare l'intimazione di pagamento, il creditore, pur dando atto di aver già percepito parte delle somme dovute a seguito delle vendite disposte nella procedura esecutiva indicata, non ha dato conto dell'importo incassato, né di averne tenuto conto nella determinazione del credito residuo.
La richiesta ex art. 213 c.p.c. formulata da parte convenuta e diretta ad ottenere gli atti della procedura esecutiva presso il Tribunale di Trapani, da un lato vale a far dubitare del criterio concretamente utilizzato per la determinazione del credito (non disponendo la stessa parte creditrice dell'indispensabile informazione dell'importo già incassato per la relativa quantificazione), dall'altra risulta inammissibile, trattandosi di documentazione che la parte ben avrebbe potuto autonomamente ottenere.
Poiché vi è quindi oggettiva incertezza del credito ingiunto, va accolta l'opposizione anche in relazione alle somme domandate sulla titolo del mutuo fondiario indicato.
4 Con le note di trattazione scritta del 17.9.2024 gli attori hanno poi prodotto sentenza del
Tribunale di Palermo del 25.10.2023 con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dagli stessi avverso altro precetto notificato da in relazione (anche) ai Controparte_1
medesimi crediti fatti valere col precetto oggetto del presente giudizio.
In ragione di tale pronuncia parte attrice ha quindi domandato la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può trovare accoglimento dovendosi osservare come non è precluso al creditore procedere alla notifica di diversi atti di precetto in relazione al medesimo titolo, fermo evidentemente il divieto di duplicazione del credito con l'incasso di somme superiori a quelle effettivamente dovute.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, come da nota spese e quindi in €. 4.951,70 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre alle spese vive pari a €.545,00.
p.q.m.
annulla il precetto notificato in data 17.12.2021 da a Controparte_1 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
dichiara la prescrizione del credito scaturente dal d.i. n. 4217/1994; condanna parte convenuta a pagare agli attori le spese di lite che si liquidano €. 4.951,70 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre alle spese vive pari a €.545,00.
Così deciso in Palermo, il 7.5.2024
Il Giudice
dr.ssa Claudia Spiga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, nella causa iscritta al n. 577 dell'anno
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli Avvocati Riccardo Pantino e Marco Giacalone
ATTORI in opposizione e
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
18.10.2024
MOTIVI della DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 Parte_2
notificato in data 17.12.2021 con il quale è stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di € 18.787,16 per sorte capitale oltre interessi e spese, importo dovuto in virtù del d.i.
n. 4217/1994, e, al solo , l'ulteriore somma di € 10.321,97 dovuta quale saldo Pt_1
residuo della frazione del mutuo ipotecario concesso da Banco di Sicilia s.p.a. a e dell'accollo del medesimo mutuo del 20.12.1990 da parte di TE
. Parte_1
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito la mancanza di prova di titolarità del credito da parte di Controparte_1
ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione Parte_1
al credito scaturente dal contratto di mutuo in quanto a seguito della cessione in favore di dell'immobile gravato dall'ipoteca posta a garanzia del finanziamento, Controparte_4
1 egli era stato sollevato da qualsiasi obbligazione derivante da detto mutuo, che risultava quindi gravare sul solo acquirente del bene ipotecato.
L'atto di precetto conteneva poi l'erronea indicazione della frazione di mutuo (dell'importo di lire 38.399.030) riferibile ad un altro lotto (n.18), anziché la frazione di mutuo (dell'importo di lire 33.705.810) riferibile al lotto (n.17) da egli acquistato. Tale errore, unitamente alla mancata indicazione delle somme già riscosse all'esito della procedura esecutiva promossa nei confronti di , precludeva la verifica dell'esattezza dell'importo Controparte_4
indicato, costituito peraltro quasi esclusivamente di interessi.
In relazione al credito scaturente dal d.i. gli attori hanno poi eccepito la relativa prescrizione. si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
*****
Osserva il Tribunale che con l'atto di precetto opposto la creditrice fa' valere due distinti titoli: 1) il decreto ingiuntivo n. 4217/194 emesso nei confronti di e Parte_1
in relazione al saldo di conto corrente ivi indicato in favore di Banca Parte_2 [...]
2) il mutuo fondiario del 31.8.1990 concesso da Banco di Sicilia s.p.a. CP_5
In relazione all'eccezione di difetto di prova di titolarità del credito va osservato come la prova dell'avvenuta cessione può trarsi sia dalla elencazione per categoria dei crediti oggetto della cessione contenuta nell'estratto del contratto di cessione pubblicato sulla
G.U., sia da ogni altra prova idonea laddove tale indicazione non risulti sufficiente (cfr.
Cass. 17944/2023: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”).
Parte convenuta ha depositato: -estratto dell'atto di cessione del 28.10.2008 da Banco di
Sicilia s.p.a. a Aspra Finance s.p.a.; - atto fusione del 14.12.2010 di fusione per incorporazione di Aspra Finance s.p.a. in - Controparte_6 estratto dell'atto di cessione del 20.11.2014 da a Controparte_6
2 Arena NPL One;
s.r.l.; -estratto atto di cessione da quest'ultima in favore di
[...]
dichiarazione di avvenuta cessione del credito oggetto di lite resa da Controparte_1
Controparte_6
In relazione al credito scaturente dal contratto di mutuo fondiario concesso da Banco di Sicilia
s.p.a. deve ritenersi assolto l'onere della prova ad opera della convenuta in quanto il credito oggetto di lite deve ritenersi rientrante nella classificazione svolta nelle cessioni indicate con specifica elencazione delle categorie dei crediti ceduti.
In relazione al credito scaturente dal d.i. emesso in favore di Banca del Sud s.p.a. non risulta invece depositato alcun atto idoneo a dedurre l'avvenuta successione nel credito in favore di
Banco di Sicilia s.p.a., in quanto la ricostruzione dei diversi passaggi inizia con la cessione del
15.11.2008 da Banco di Sicilia s.p.a. in favore di Aspra Finance s.p.a.
Va poi rilevato come nell'atto di cessione indicato sono espressamente esclusi i crediti già prescritti a detta data.
Appare quindi opportuno esaminare, l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, anche al fine di stabilire se il credito possa quindi ritenersi incluso nella cessione indicata.
Al riguardo vanno richiamate le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 23.9.2022.
Il credito fondato sul d.i. n. 4217/1994 notificato il 26.10.1994 risulta prescritto per decorso del termine di prescrizione decennale.
L'atto interruttivo della prescrizione invocato dalla convenuta e rappresentato dall'i intervento del 25.6.2007 nella procedura esecutiva immobiliare n. 55/2006 innanzi al Tribunale di
Trapani all'esito della notifica del precetto del 5.2.2006, risulta compiuto quando era oramai decorso il relativo termine di prescrizione.
Non risulta inoltre invocabile la previsione di cui all'art. 2945 co. 2 c.c. che stabilisce che la prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio (anche quello esecutivo), promosso nei confronti del condebitore.
Ed invero la procedura immobiliare indicata risulta, per effetto del pignoramento eseguito in danno di , avviata in data 5.2.2006 (peraltro soltanto in danno di Controparte_4 quest'ultimo e quando il termine di prescrizione era già maturato) sulla base del titolo del contratto di mutuo fondiario oggetto dell'accollo-anche- da parte di . Parte_1
In relazione al diverso titolo del decreto ingiuntivo indicato, non vi è alcuna solidarietà tra gli odierni attori ed il soggetto esecutato ( ), con la conseguenza che la Controparte_4
pendenza di detta procedura, e volta alla riscossione del credito scaturente dal mutuo indicato,
3 non vale ad impedire il decorso della prescrizione del diverso diritto di credito fondato sul d.i. che non risulta essere stato azionato fino alla data del 25.6.2007.
L'opposizione in relazione all'ingiunzione avente ad oggetto le somme dovute in forza di detto titolo, va quindi accolta.
Parimenti merita accoglimento l'opposizione in relazione all'ulteriore credito scaturente dal mutuo fondiario indicato.
Pur volendo aderire alla prospettazione di parte convenuta secondo la quale a seguito dell'atto di compravendita del 20.12.1990 (la cui copia depositata in giudizio non risulta compiutamente leggibile) ha assunto su di sé, ex art. 1273 c.c. Parte_1
l'obbligazione di pagamento della quota frazionata di mutuo garantito da ipoteca gravante sul bene da egli acquistato, non liberandosi di detta obbligazione per effetto della successiva cessione a (non avendo il creditore liberato il debitore), deve registrarsi Controparte_4
l'oggettiva incertezza del credito ingiunto.
Ed invero nell'atto di precetto è contenuta l'erronea indicazione della quota proporzionale del mutuo contraddistinto al n. 33110037701862 del valore di lire 38.399.030 che non si riferisce al lotto n. 17 oggetto dell'acquisto da parte di , che è invece gravato della Parte_1
quota proporzionale di mutuo n. 33110037701761 di lire 33.705.810 (come risulta dalla relativa cedola depositata da parte attrice).
Ne consegue che l'erronea indicazione della mutuo riferibile al debitore ingiunto unitamente all'erronea indicazione dell'importo del relativo credito, vale a determinare una oggettiva incertezza in relazione al credito fatto valere.
Inoltre nel formulare l'intimazione di pagamento, il creditore, pur dando atto di aver già percepito parte delle somme dovute a seguito delle vendite disposte nella procedura esecutiva indicata, non ha dato conto dell'importo incassato, né di averne tenuto conto nella determinazione del credito residuo.
La richiesta ex art. 213 c.p.c. formulata da parte convenuta e diretta ad ottenere gli atti della procedura esecutiva presso il Tribunale di Trapani, da un lato vale a far dubitare del criterio concretamente utilizzato per la determinazione del credito (non disponendo la stessa parte creditrice dell'indispensabile informazione dell'importo già incassato per la relativa quantificazione), dall'altra risulta inammissibile, trattandosi di documentazione che la parte ben avrebbe potuto autonomamente ottenere.
Poiché vi è quindi oggettiva incertezza del credito ingiunto, va accolta l'opposizione anche in relazione alle somme domandate sulla titolo del mutuo fondiario indicato.
4 Con le note di trattazione scritta del 17.9.2024 gli attori hanno poi prodotto sentenza del
Tribunale di Palermo del 25.10.2023 con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dagli stessi avverso altro precetto notificato da in relazione (anche) ai Controparte_1
medesimi crediti fatti valere col precetto oggetto del presente giudizio.
In ragione di tale pronuncia parte attrice ha quindi domandato la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può trovare accoglimento dovendosi osservare come non è precluso al creditore procedere alla notifica di diversi atti di precetto in relazione al medesimo titolo, fermo evidentemente il divieto di duplicazione del credito con l'incasso di somme superiori a quelle effettivamente dovute.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, come da nota spese e quindi in €. 4.951,70 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre alle spese vive pari a €.545,00.
p.q.m.
annulla il precetto notificato in data 17.12.2021 da a Controparte_1 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
dichiara la prescrizione del credito scaturente dal d.i. n. 4217/1994; condanna parte convenuta a pagare agli attori le spese di lite che si liquidano €. 4.951,70 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre alle spese vive pari a €.545,00.
Così deciso in Palermo, il 7.5.2024
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