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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6703/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 03/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6703/2021
r.g.a.c.
TRA elett.te dom.ta in Casalnuovo di Parte_1
Napoli, al Viale dei Ligustri n. 38, presso lo studio dell'Avv. PANICO SONIA e
TRIMARCO MARIANNA dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.ta in Avellino, alla Via Campane n. 18, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. BONITO FRANCESCA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
avente ad OGGETTO: somministrazione sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società adiva Parte_1
l'intestato Tribunale allo scopo di sentir dichiarare la responsabilità della
[...]
per la illegittima interruzione della fornitura di gas e, per l'effetto, CP_1
condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio la chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto inammissibile ed infondata, oltre che sfornita di qualsiasi elemento di prova sia rispetto all'an dell'asserita responsabilità che rispetto al quantum del danno richiesto.
Tanto premesso, la presente domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
La società attrice lamenta l'illegittimità della sospensione della fornitura nel periodo 10.03.2021-17.03.2021, data antecedente al termine del 16.03.2021, fissato nel piano di rateizzo n. 30500875476.
Secondo la tesi della convenuta, dal piano di rateizzazione stabilito per la sanatoria della morosità accumulata dall'attrice nel pagamento dei canoni, erano state escluse voci, come il deposito cauzionale, i costi per i servizi aggiuntivi, le rate di finanziamento ed il canone TV (vedi allegato 7 produzione parte convenuta), tanto che, all'interno del piano di rateizzazione, era stato allegato il bollettino n. 097599100177119045 indicante la somma di € 90,00 con data di pag. 2/4 scadenza 24.11.2020, non versato dall'attrice onde il legittimo distacco operato da . CP_1
Sennonché, a prescindere da ogni valutazione circa la legittimità della condotta tenuta dalla società convenuta, deve evidenziarsi come, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità valevole per fattispecie del tutto analoghe al caso di specie, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno-conseguenza” (Cassazione civile sez. III -
21/09/2009, n. 20324).
Calando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, va dunque osservato che in citazione, la società attrice si è limitata a dedurre che “in data
10.03.2021, la società subiva la sospensione Parte_1
della fornitura di gas”, e da ciò “si ritrovava così in grosse difficoltà lavorative essendo costretta alla chiusura forzata per più di 7 giorni”. Da tale chiusura, parte attrice deduce che “la materia prima di natura alimentare, acquistata per la produzione di creme alimentari si deteriorava completamente da essere smaltita”.
L'attrice, tuttavia, a parte le generiche indicazioni in tal senso fornite, non ha in alcun modo chiarito in che modo il dedotto distacco della fornitura di gas abbia prodotto i danni in questa sede lamentati ovvero in che modo tale interruzione abbia determinato il deterioramento delle materie prime, pur minuziosamente elencate nel libello introduttivo.
Per altro verso, anche la successiva deposizione testimoniale - che non può comunque colmare le pregresse carenze assertive - è inidonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo e definitivo pregiudizio di natura patrimoniale e/o non patrimoniale collegato all'interruzione della fornitura di gas subita dalla società attrice.
pag. 3/4 Il teste ha infatti affermato: “non ricordo con esattezza di quale Testimone_1
fornitura si tratti in quanto della parte amministrativa si occupa soltanto mia moglie. Io nel periodo di sospensione ho dato una mano a mia moglie nella gestione operativa dell'azienda, in quel frangente di difficoltà nello smaltimento della merce.” (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2023).
Appare evidente che tali elementi, piuttosto scarni e stentati, non risultano idonei a suffragare un concreto pregiudizio riconducibile alla dedotta sospensione di fornitura di gas, se a ciò si aggiunge che neppure alcun documento di natura amministrativa e/o tecnica veniva prodotto a corredo probatorio del predetto assunto.
Da tutto quanto dianzi evidenziato consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Valeria Ferraro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€. 2.540, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 03/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6703/2021
r.g.a.c.
TRA elett.te dom.ta in Casalnuovo di Parte_1
Napoli, al Viale dei Ligustri n. 38, presso lo studio dell'Avv. PANICO SONIA e
TRIMARCO MARIANNA dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.ta in Avellino, alla Via Campane n. 18, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. BONITO FRANCESCA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
avente ad OGGETTO: somministrazione sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società adiva Parte_1
l'intestato Tribunale allo scopo di sentir dichiarare la responsabilità della
[...]
per la illegittima interruzione della fornitura di gas e, per l'effetto, CP_1
condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio la chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto inammissibile ed infondata, oltre che sfornita di qualsiasi elemento di prova sia rispetto all'an dell'asserita responsabilità che rispetto al quantum del danno richiesto.
Tanto premesso, la presente domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
La società attrice lamenta l'illegittimità della sospensione della fornitura nel periodo 10.03.2021-17.03.2021, data antecedente al termine del 16.03.2021, fissato nel piano di rateizzo n. 30500875476.
Secondo la tesi della convenuta, dal piano di rateizzazione stabilito per la sanatoria della morosità accumulata dall'attrice nel pagamento dei canoni, erano state escluse voci, come il deposito cauzionale, i costi per i servizi aggiuntivi, le rate di finanziamento ed il canone TV (vedi allegato 7 produzione parte convenuta), tanto che, all'interno del piano di rateizzazione, era stato allegato il bollettino n. 097599100177119045 indicante la somma di € 90,00 con data di pag. 2/4 scadenza 24.11.2020, non versato dall'attrice onde il legittimo distacco operato da . CP_1
Sennonché, a prescindere da ogni valutazione circa la legittimità della condotta tenuta dalla società convenuta, deve evidenziarsi come, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità valevole per fattispecie del tutto analoghe al caso di specie, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno-conseguenza” (Cassazione civile sez. III -
21/09/2009, n. 20324).
Calando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, va dunque osservato che in citazione, la società attrice si è limitata a dedurre che “in data
10.03.2021, la società subiva la sospensione Parte_1
della fornitura di gas”, e da ciò “si ritrovava così in grosse difficoltà lavorative essendo costretta alla chiusura forzata per più di 7 giorni”. Da tale chiusura, parte attrice deduce che “la materia prima di natura alimentare, acquistata per la produzione di creme alimentari si deteriorava completamente da essere smaltita”.
L'attrice, tuttavia, a parte le generiche indicazioni in tal senso fornite, non ha in alcun modo chiarito in che modo il dedotto distacco della fornitura di gas abbia prodotto i danni in questa sede lamentati ovvero in che modo tale interruzione abbia determinato il deterioramento delle materie prime, pur minuziosamente elencate nel libello introduttivo.
Per altro verso, anche la successiva deposizione testimoniale - che non può comunque colmare le pregresse carenze assertive - è inidonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo e definitivo pregiudizio di natura patrimoniale e/o non patrimoniale collegato all'interruzione della fornitura di gas subita dalla società attrice.
pag. 3/4 Il teste ha infatti affermato: “non ricordo con esattezza di quale Testimone_1
fornitura si tratti in quanto della parte amministrativa si occupa soltanto mia moglie. Io nel periodo di sospensione ho dato una mano a mia moglie nella gestione operativa dell'azienda, in quel frangente di difficoltà nello smaltimento della merce.” (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2023).
Appare evidente che tali elementi, piuttosto scarni e stentati, non risultano idonei a suffragare un concreto pregiudizio riconducibile alla dedotta sospensione di fornitura di gas, se a ciò si aggiunge che neppure alcun documento di natura amministrativa e/o tecnica veniva prodotto a corredo probatorio del predetto assunto.
Da tutto quanto dianzi evidenziato consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Valeria Ferraro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€. 2.540, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4