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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/11/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5827/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FIORANI
ROBERTA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FIORANI ROBERTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…I ricorrenti chiedono che codesto Tribunale Voglia modificare le statuizioni della separazione, come segue:
1) dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della SI.ra in ragione del venir meno dei CP_1 presupposti per cui il medesimo, essendo la medesima economicamente indipendente ed autosufficiente rinuncia ad ogni richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento nei confronti del sig. AN che continuerà
a provvedere al versamento diretto di tutte le voci di spesa inerenti la casa coniugale (mutuo immobile e altre spese annesse e conseguenti) di sua proprietà; 2) disporre a carico del sig. AN ad esclusivo titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la corresponsione di una somma mensile di
€.2.000,00 che il padre verserà alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza mentre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di separazione, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto di omologa n.1861/2014 emesso in data 8.07.2014 dal
Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 28.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5827/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FIORANI
ROBERTA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FIORANI ROBERTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…I ricorrenti chiedono che codesto Tribunale Voglia modificare le statuizioni della separazione, come segue:
1) dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della SI.ra in ragione del venir meno dei CP_1 presupposti per cui il medesimo, essendo la medesima economicamente indipendente ed autosufficiente rinuncia ad ogni richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento nei confronti del sig. AN che continuerà
a provvedere al versamento diretto di tutte le voci di spesa inerenti la casa coniugale (mutuo immobile e altre spese annesse e conseguenti) di sua proprietà; 2) disporre a carico del sig. AN ad esclusivo titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la corresponsione di una somma mensile di
€.2.000,00 che il padre verserà alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza mentre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di separazione, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto di omologa n.1861/2014 emesso in data 8.07.2014 dal
Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 28.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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