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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/04/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 355 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSCI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA SAN
CRISTOROFO N. 3 13100 Pt_1
- appellante contro
c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO DANIELE ed elettivamente domiciliati
[...]
presso il suo Studio in Via Cagna, 9 13100 Pt_1
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia a Codesta Ill.ma Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata pronuncia resa dal Tribunale di Vercelli n. 52/2023, rigettare tutte le domande formulate nel ricorso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 della L. 150/2011 da e, per l'effetto, confermarsi la Controparte_1 Controparte_2
debenza da parte loro alla della somma di euro 64.020,00 di cui Parte_1 all'ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 43 del 29/06/2022; col favore delle spese di giudizio di entrambi i gradi”.
Per parte appellata: “In via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile e quindi rigettare, l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la Sentenza n.52/2023 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il 27.01.2023 per i motivi dettagliati al punto 1) dell'atto di costituzione in appello.
Nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'appello proposto:
In via principale
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Sentenza n.52/2023 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il Parte_1
27.01.2023 per i motivi dettagliati al punto 2.1) e 2.2) dell'atto di costituzione in appello, e conseguentemente confermare la sentenza si primo grado
In subordine
- rideterminare della sanzione comminata tenendo conto che la contestazione relativa alla violazione contestata dell'art 38 c.2 lett g) del D.Lgs 49/2014 non è mai stata posta in essere per i motivi esposti e dettagliati al punto 2a) dell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione
(v. doc A n.19), anche ai sensi dell'art 6. n.11 del Dlgs 150/2011, ed il conseguente annullamento della sanzione in quanto destituita di fondamento giuridico.
Si richiede altresì che tale rideterminazione della sanzione comminata venga calcolata utilizzando il minimo della sanzione più grave delle sanzioni residue contestate relative alle lettere c) ed h) del D.lgs 49/2014, applicando quindi il minimo senza ulteriori aumenti, tenuto conto di tutto quanto dettagliato al punto 2b) dell'opposizione. Con concessione di effettuare il pagamento nel numero massimi delle rate previste dalla legge;
In ulteriore subordine rideterminare la sanzione comminata ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 8, 1° comma della legge
n. 689/1981 in relazione a tutte le fattispecie contestate a cui venga ritenuto applicabile il concorso formale delle violazioni così come disciplinato dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza citata in narrativa dell'atto di opposizione a ordinanza ingiunzione, con concessione di effettuare il pagamento nel numero massimi delle rate previste dalla legge.
Per le eventuali restanti sanzioni, a cui il Giudice non ritenesse applicabile l'art. 8, 1° comma della legge n. 689/1981, si richiede la conferma dell'applicazione del minimo edittale, con concessione di effettuare il pagamento nel numero massimi delle rate previste dalla legge.
Qualora fosse ritenuta necessaria ulteriore istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto già capitolate nelle conclusioni del processo di primo grado:
1) Vero che il magazzino della Società al tempo denominata di CP_2 Controparte_3
sito in via Campora, 26 era esclusivamente adibito al solo stoccaggio della
[...] Pt_1 merce acquistata e l'ingresso al medesimo era riservato solo a soci e dipendenti della società stessa ed interdetto a terzi.
2) Vero che il magazzino era privo di registratori di cassa e/o altri strumenti necessari per
l'emissione di scontrini o fatture;
3) Vero che la merce presente nel magazzino non era solo stoccata ed in nessuna occasione è stata venduta direttamente a clienti privati o grossisti;
4) Vero che in data 09/09/2020 nel momento del sopralluogo della Guardia di Finanza di
nel magazzino della erano presenti le istruzioni per l'uso di Pt_1 Controparte_4
AEE in appositi schedari accanto ad ogni categoria merceologica stoccata negli scatoloni;
5) Vero che in caso di ordine di prodotti online, prima della spedizione tali istruzioni venivano inserite singolarmente nelle scatole dei prodotti, che venivano poi portati nel negozio di corso Fiume, 89 per essere prelevati dai corrieri convenzionati.
Si indicano quali testi su tutti i capitoli i Sigg.ri :
- residente a [...] Testimone_1
- residente a [...]. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – La (poi divenuta Controparte_5 Controparte_2
è una società costituita nel 1994 che esercita il commercio all'ingrosso e al
[...]
dettaglio di materiale elettronico e elettrico, lampadari, articoli casalinghi, elettrodomestici ed apparecchi radio-tv e possiede un punto vendita in c.so Fiume n. 89. Pt_1 1.2 – Nell'ambito di un controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 49/2014, attuativo della dir. 2012/19/UE in tema di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
– RAEE, la Guardia di Finanza – di si recava presso Organizzazione_1 Pt_1
l'esercizio in via Fiume n. 89 e, dopo aver ispezionato il magazzino della società sito in via
Campora, contestava a dipendente della Controparte_1 Controparte_5 nonché alla stessa società, in persona dell'allora socio accomandatario
[...]
quale obbligata in solido ex art. 6 l. 689/81, le seguenti violazioni, in CP_3 relazione ad una serie di prodotti a marchio ”: Org_2
I trasgressori rilasciavano agli operanti la seguente dichiarazione, attestata nel verbale:
“Ammettiamo la mancanza. Al più presto provvederemo a regolarizzare la nostra posizione”.
Il verbale di contestazione è il n. 77 del 9.09.2020 e indica la sanzione totale in € 64.020, risultanti dalla sommatoria (cumulo materiale) delle sanzioni pecuniarie previste per ciascuna delle violazioni contestate.
Contestualmente al verbale, la Guardia di Finanza procedeva al sequestro amministrativo di tutto il materiale irregolare presente nel magazzino di via Campora.
Il verbale di sequestro reca anch'esso la dichiarazione dei trasgressori: “Ammettiamo la mancanza. Al più presto provvederemo a regolarizzare la nostra posizione”. I verbali di contestazione e di sequestro venivano trasmessi alla Provincia di Vercelli, come autorità competente, ai sensi dell'art. 262, co. 1, d.lgs. 152/2006, per il procedimento sanzionatorio.
1.3 – Le fattispecie contestate, tutte rientranti nella norma cumulativa dell'art. 38, co. 2, d.lgs.
49/2004, riguardano il fatto del “produttore” (tale intendendosi la persona fisica o giuridica che fabbrica, commissiona per la progettazione e fabbricazione o rivende con il suo nome o marchio di fabbrica apparecchiature elettrice o elettroniche – AEE col suo nome o marchio di fabbrica), il quale:
- non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei rifiuti di apparecchi elettrici o elettronici - RAEE professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, e a finanziare le relative operazioni (art. 38, co. 2, lett. a);
- non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni agli utilizzatori circa l'obbligo di smaltire con i rifiuti urbani i RAEE, la necessità di rivolgersi a punti di raccolta e gli effetti negativi sull'ambiente di un abbandono di tali rifiuti, secondo l'art. 26 del decreto (art. 38, co.
2, lett. c);
- non sia iscritto alla Camera di Commercio come produttore di AEE, ma immette sul mercato tali prodotti (art. 38, co. 2, lett. g, in relazione all'obbligo di iscrizione previsto dall'art. 29, co. 8);
- non si iscrive nei termini al Registro nazionale dei produttori AEE o non effettua le comunicazioni previste dall'art. 29, co. 2, d.lgs. 49/2014 per i produttori AEE (art. 38, co. 2, lett. h).
1.4 – e la hanno chiesto, con istanza 18.09.2020, il Controparte_1 Controparte_2
dissequestro amministrativo del materiale sequestrato, attestando di avere provveduto nel frattempo a regolarizzare la loro posizione e producendo documentazione a riguardo.
La Provincia di su parere conforme della Guardia di Finanza, prendeva atto della Pt_1
regolarizzazione della posizione della società ed accoglieva la richiesta di dissequestro con provvedimento n.137 del 25.09.2020.
1.5 – Al termine del procedimento sanzionatorio, la ha emesso in data Parte_1
28.07.2020 l'ordinanza ingiunzione n. 43/2022 contro , come obbligata Controparte_1
in solido, contro la er tutte le violazioni contestate, irrogando la sanzione Controparte_2 complessiva di € 64.020, risultante dalla sommatoria (cumulo materiale) dell'importo minimo della sanzione pecuniaria prevista per ciascuna di dette violazioni.
1.6 – Avverso la citata ordinanza ingiunzione, e la Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 dinanzi al Tribunale di Vercelli, per i seguenti motivi:
(a) essi avrebbero agito nel pieno convincimento della liceità del proprio agire, in perfetta buona fede, ciò che escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo dello illecito amministrativo. L'ammissione nel verbale di accertamento manifesterebbe solo un semplice atteggiamento collaborativo, una presa d'atto della situazione alla quale si sarebbe prontamente posto rimedio. La buona fede risulterebbe provata dal rapporto costi-benefici degli adempimenti non posti in essere tempestivamente, con costi alquanto modesti, in rapporto alla sanzione irrogata di oltre 60 mila euro, posto che nessun operatore economico avrebbe agito in tal senso senza il convincimento della liceità di tale suo comportamento;
(b) non vi era prova, con riguardo alla omessa informazione delle modalità di smaltimento dei RAEE, che la merce, rinvenuta in un magazzino distinto dall'esercizio commerciale, non aperto al pubblico né ai grossisti, fosse destinata alla vendita o che quivi potesse essere venduta;
d'altra parte, la normativa sui RAEE non vieta di stoccare i prodotti in magazzino per poi regolarizzarne successivamente le caratteristiche prima della vendita, anzi le istruzioni sullo smaltimento degli AEE erano presenti nel magazzino, ma dovevano essere associate, prima della messa in vendita, ai prodotti. Non sussisteva, pertanto, la violazione dell'art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 49/2014;
(c) l'applicazione, in luogo del cumulo materiale, dell'art. 8 l. 689/81 per il concorso formale eterogeneo di illeciti amministrativi, con conseguente parametrazione della sanzione complessiva fino al triplo della sanzione in concreto più elevata, esclusa la lett. c) e tenuto conto dell'elemento soggettivo.
Il decreto ex artt. 415 c.p.c. – 6 d.lgs. 150/2022 fissava la prima udienza al 10.11.2022.
1.7 – La ha depositato una memoria difensiva in data 20.10.2022, con Parte_1 Parte_1
la quale, lamentando che non le era stato notificato dalla Cancelleria il ricorso introduttivo ma solo il decreto di fissazione udienza, chiedeva un differimento della prima udienza nel rispetto dei termini a comparire dell'art. 415 c.p.c.; dava atto, nel contempo, che in ottemperanza a quanto disposto nel decreto a norma dell'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, aveva già depositato in cartaceo in Cancelleria gli atti del procedimento sanzionatorio. Con memoria nella stessa data del 20.10.2022, i ricorrenti si opponevano all'istanza di differimento, rilevando che con la sua costituzione in giudizio, l'Ente convenuto aveva di fatto sanato la nullità derivante dall'inosservanza dei termini a comparire;
gli opponenti riconoscevano peraltro, nel corpo dell'atto, che “il 18/10/2022 controparte depositava alla
Cancelleria Civile del Tribunale di Vercelli la documentazione relativa all'accertamento della violazione …”.
Alla prima udienza del 10.11.2022, il Giudice, confermando la sospensione cautelare della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, riconosceva l'inosservanza dei termini a comparire e differiva conseguentemente l'udienza al 25.01.2023.
1.8 - Dall'esame del fascicolo telematico non risultano, tra le produzioni dell' , Parte_2 gli atti del procedimento sanzionatorio;
all'interno del fascicolo di primo grado, pervenuto dalla Cancelleria del primo Giudice, risulta tuttavia inserito il fascicolo cartaceo della con gli atti di tale procedimento amministrativo, che reca il timbro di Parte_1 deposito del 18.10.2022, due giorni prima della costituzione dell'Ente.
Peraltro, il verbale di contestazione, il verbale di sequestro, l'istanza di dissequestro, le controdeduzioni dell'organo accertatore alla memoria ex art. 18 l. 689/81 dei trasgressori e, infine, l'ordinanza ingiunzione sono stati prodotti direttamente dagli opponenti;
tra gli atti prodotti con il ricorso in opposizione manca soltanto la memoria difensiva depositata nel procedimento amministrativo, datata 30.09.2021.
1.9 – Con sent. n. 52/2023, depositata il 27.01.2023 dopo l'udienza del 25.01, celebrata in forma figurata, il Tribunale di Vercelli, senza dar corso all'istruttoria orale pure richiesta dagli opponenti, ha accolto l'opposizione ed annullato, per l'effetto, l'ordinanza impugnata, sul rilievo che, non avendo l'Amministrazione resistente prodotto la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio, dagli atti presenti nel fascicolo non sarebbe emersi alcun profilo di colpa in capo ai trasgressori: parte opponente aveva dedotto, quali elementi positivi attestanti il convincimento della liceità del proprio comportamento, che il costo degli adempimenti rimasti inosservati (iscrizione al registro nazionale RAEE, approntamento delle istruzioni dei prodotti) era minimo rispetto all'entità della sanzione amministrativa determinata dalla loro mancanza, e che la mancata osservanza di tali adempimenti non gli aveva portato alcun vantaggio economico;
la regolarizzazione di tutti i prodotti sequestrati era del resto avvenuta in soli otto giorni dall'accertamento delle violazioni;
per contro, la
Provincia di Vercelli non aveva fornito né offerto alcuna prova attestante l'effettiva responsabilità colposa degli opponenti, e la dichiarazione resa dai trasgressori a verbale non integrava un'ammissione di colpa, bensì un'ammissione della sola mancanza degli adempimenti prescritti e contestati.
§ 2. – L'appello della Le eccezioni preliminari di inammissibilità e di Parte_1
improcedibilità del gravame.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
2.1 - Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in relazione alla novità delle difese svolte dall' , anche sulla scorta degli atti del Parte_2
procedimento amministrativo non prodotti in primo grado;
nelle note sostitutive della prima udienza, hanno, inoltre, eccepito l'improcedibilità dell'appello per via dell'omessa allegazione, in formato “.pdf.p7m”, della notifica del ricorso ex art. 434 c.p.c., del decreto di fissazione d'udienza, dei documenti “pdf” riproducenti le ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notifica telematica, richiamando il precedente della Cass., 4.04.2023, n.
9269.
2.2 – Le eccezioni preliminari di inammissibilità e di improcedibilità del gravame sono infondate e debbono essere respinte.
2.2.1 – Col ricorso in appello, la si è limitata a ribadire la fondatezza Parte_1 della pretesa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza ingiunzione opposta, senza introdurre nuove domande o proporre nuove eccezioni in violazione del divieto dell'art. 345 c.p.c.
Si tratta di mere difese che vengono sviluppate sulla scorta del materiale probatorio già presente in atti in primo grado perché prodotto dagli allora ricorrenti in opposizione (benchè poi sorprendentemente ignorato dal primo Giudice), o, se si vuole, sulla scorta degli stessi atti del procedimento sanzionatorio su cui si è fondata l'ordinanza ingiunzione, e che l'Amministrazione è tenuta a produrre ai sensi dell'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011. Si rinvia, in proposito, ai rilievi di cui oltre, al § 2.3.1, circa la piena utilizzabilità di tali atti e l'assenza di qualunque compromissione del diritto di difesa degli opponenti in relazione alle modalità della loro produzione e/o acquisizione al processo.
2.2.2 – Non è pertinente il richiamo alla Cass., n. 9269/2023 riguardo all'omesso deposito, da parte dell'Ente ricorrente in appello, della notifica telematica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, corredato dei documenti attestanti l'accettazione e l'avvenuta consegna del messaggio informatico, per farne derivare l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione.
Invero, la S.C., nella sent. cit., pronunciandosi in un giudizio soggetto al rito ordinario di cognizione, ha affermato che il mancato deposito, in formato elettronico, della notifica telematica da parte dell'appellante rende impossibile la verifica del rispetto del termine di costituzione previsto a suo carico dagli artt. 347 – 166 c.p.c., sotto pena di improcedibilità dell'appello; se manca la prova della notifica telematica, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, 1° co., c.p.c., poichè in tale situazione, il giudice, alla prima udienza, è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell'appellante e la costituzione tempestiva dell'appellato non ha un effetto sanante, dal momento che non risulta osservato il (recte: non risulta possibile verificare il rispetto del) termine stabilito dagli artt. 347 – 166
c.p.c.; di contro, ha ribadito il principio già più volte affermato per cui “la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme”, aggiungendo che di tale principio si può “predicare
l'applicazione … anche all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente
l'immagine del documento rappresentato”.
Ma se questa è l'affermazione compiuta dalla Cass., n. 9269/2023 cit., essa vale per il solo caso in cui il meccanismo di introduzione dell'appello preveda che la costituzione dell'appellante avvenga dopo la notifica dell'atto d'impugnazione, secondo gli artt. 347 e 166
c.p.c., poichè solo in tal caso all'omessa costituzione dell'appellante nei dieci giorni seguenti consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Al contrario, quando, come nel caso in esame trattandosi di causa soggetta al rito del lavoro
(art. 6 d.lgs. 150/2011), l'atto introduttivo del giudizio di appello venga prima depositato e poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, un problema di improcedibilità dell'impugnazione in relazione alla mancata osservanza del termine dell'art. 347 c.p.c. per la costituzione dell'appellante (od all'impossibilità di verificarne l'osservanza, a causa dell'omesso deposito, un tempo, della “velina”, ed ora della notifica telematica) non può evidentemente porsi.
§ 3. – I motivi d'impugnazione. La sussistenza di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, per ritenere la responsabilità degli appellati. 3.1 – Con il primo motivo, l'appellante lamenta che la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio era stata, in realtà, depositata in Cancelleria, nel rispetto dell'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, e che quindi era errata la decisione del Tribunale nell'avere ritenuto la insufficienza delle prove della responsabilità del della società Controparte_1
“stante l'inerzia procedimentale e probatoria dell'autorità che ha emesso l'ordinanza opposta”.
L' produce in allegato, in copia formato elettronico, gli atti del procedimento Parte_2
sanzionatorio, con la sola eccezione della memoria difensiva ex art. 18 l. 689/91 del
30.09.2021; e non è chi non vede che si tratta degli stessi atti che gli allora opponenti – odierni appellanti avevano allegato al ricorso in opposizione in primo grado, e dunque il verbale di contestazione, il verbale di sequestro, l'istanza di dissequestro, le controdeduzioni dell'organo accertatore alla memoria ex art. 18 l. 689/81 dei trasgressori e l'ordinanza ingiunzione, nonchè il contratto tra la e il per lo CP_2 Controparte_6
smaltimento dei RAEE.
Gli appellati hanno replicato ribadendo la tesi della irritualità della produzione in cartaceo degli atti e documenti del procedimento sanzionatorio in primo grado e la loro conseguente inutilizzabilità; hanno altresì contestato la produzione in questa fase d'appello di detti atti e documenti come non consentita, e perciò inammissibile.
Il motivo d'impugnazione è pienamente fondato.
3.1.1 – L'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011 prevede:
“Con il decreto di cui all'art. 415, 2° co., c.p.c. il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Nell'interpretazione giurisprudenziale della norma (per tutte, Cass., 2/11/2022, n. 32.226) si riconosce natura non perentoria al predetto termine, consentendosi all'Amministrazione resistente di produrre tali atti procedimentali anche oltre il termine di costituzione ex art. 416
c.p.c.; in ogni caso, la loro acquisizione e/o integrazione (se prodotti solo in parte dalla P.A.) rimane sempre possibile anche in grado d'appello, in quanto sia ritenuta dal giudicante indispensabile ai fini della decisione (art. 437 c.p.c.).
Ora, dall'esame dei fascicoli, telematico e cartaceo, di primo grado risulta bensì che non vi sia stato alcun deposito telematico, da parte della degli atti del Parte_1 procedimento sanzionatorio, bensì solo in forma cartacea. Ciò è attestato dal timbro di deposito apposto dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 74, ult. co., disp. att. c.p.c. sul fascicolo di parte, e viene del resto anche ammesso dagli allora opponenti – odierni appellanti nella memoria depositata il 20.10.2022 in replica alla richiesta di rinvio della prima udienza, avanzata dall' per inosservanza dei termini a comparire (v. sopra, § 1.8). Parte_2
D'altra parte, occorre aggiungere, quegli stessi atti del procedimento sanzionatorio erano stati prodotti dai ricorrenti in opposizione, in allegato al proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., e con la sola eccezione della memoria difensiva ex art. 18 l. 689/81, che invece viene prodotta in copia tra i documenti cartacei della di Appare dunque assai arduo Parte_1 Pt_1
sostenere che vi sia stata una lesione dei diritti di difesa degli opponenti-odierni appellanti, tanto nella fase di primo grado, quanto in questa fase d'appello in cui la Parte_1
ha rinnovato (questa volta in forma telematica) la produzione documentale, posto che essi avevano fin dall'introduzione del giudizio piena contezza di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, sui quali si è basata l'adozione dell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
3.1.2 – Neppure potrebbe farsi questione della “ritualità” della produzione in cartaceo degli atti del procedimento sanzionatorio: ferma la non perentorietà del termine dell'art. 6, co. 8,
d.lgs. 150/2011, il deposito è avvenuto nel rispetto dei dieci giorni dalla prima udienza (il
18.10.2022, l'udienza ex art. 420 c.p.c. era fissata al 10.11 seguente), e tale produzione ben può essere effettuata in forma separata (anzi, indipendentemente) dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente in forza della speciale disposizione dell'art. 6, co. 8,
d.lgs. 150/2011 – la quale onera la P.A. che ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata di produrre gli atti procedimentali, a prescindere dal fatto che essa poi decida di partecipare attivamente al giudizio di opposizione costituendosi e formulando proprie difese.
L'obbligo di deposito, nei dieci giorni dall'udienza ex art. 420 c.p.c., di deposito degli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, sancito dall'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, consente, cioè, all'Amministrazione di effettuarne il deposito separatamente ed anche prima della sua formale costituzione nel giudizio di opposizione.
Inoltre, la possibilità di un deposito in supporto cartaceo, anziché in forma telematica, di detti atti del procedimento sanzionatorio deve ritenersi pienamente consentita in forza del disposto dell'art. 16 bis, co. 1, d.l. 179/2012, applicabile ratione temporis trattandosi di causa introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (e, quindi, anche del nuovo art. 196 quater disp. att. c.p.c.), trattandosi di documenti prodotti prima della formale costituzione in giudizio della parte (la si è costituita telematicamente due giorni dopo Parte_1 Parte_1 il deposito cartaceo degli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo), mentre un obbligo di produzione solo telematica degli atti e dei documenti viene sancito dall'art. 16 bis, co. 1, cit. solo per gli atti e i documenti delle parti “precedentemente costituite”, e non anche delle parti che non si sono ancora costituite.
3.1.3 – Pertanto, e per concludere sul punto: gli atti e i documenti del procedimento sanzionatorio sono stati regolarmente allegati dalla nei termini previsti Parte_1 Pt_1 dall'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, non dovendo effettuarsi tale produzione in forma telematica né dovendo il deposito di tali atti amministrativi (valevoli come documenti nel giudizio di opposizione) essere per forza contestuale alla costituzione della stessa Amministrazione resistente, ma potendo avvenire in modo separato ed autonomo dal deposito della memoria di costituzione;
in ogni caso, per il principio generale per cui le prove e i documenti, una volta ritualmente introdotti nel processo, divengono per ciò solo fonte di convincimento del giudice a prescindere dalla parte da cui provengono (se si tratti del soggetto gravato dell'onere della prova o della sua controparte) e dagli effetti che ne derivano, favorevoli o sfavorevoli a chi ha effettuato la produzione od ha avviato la prova, il verbale di accertamento, il verbale di sequestro e l'ordinanza ingiunzione erano già stati prodotti dagli allora opponenti con il ricorso introduttivo, e ben potevano, quindi, ed anzi dovevano essere presi in esame dal Giudicante come elementi per fondare la propria decisione.
L'affermazione del primo Giudice circa un'“inerzia procedimentale e probatoria dell'autorità che ha emesso l'ordinanza opposta”, da cui sarebbe derivata l'insufficienza delle prove di responsabilità del della appare, quindi, francamente Controparte_1 Controparte_2
incomprensibile alla luce delle risultanze processuali, prima ancora che errata in fatto e in diritto.
3.2 – Con il secondo motivo, la contesta l'affermazione del primo Parte_1
Giudice di ritenere l'insussistenza di una condotta quanto meno colposa e di riconoscere la buona fede dei trasgressori, ovvero l'ignoranza scusabile ed inevitabile delle norme violate, relative agli obblighi posti a carico dei produttori di AEE: l'omessa predisposizione di un sistema di raccolta dei RAEE, che è l'illecito più grave in relazione ai danni che la dispersione di tali rifiuti nell'ambiente può comportare, non viene neppure menzionata dal
Tribunale negli adempimenti omessi per buona fede (si fa, infatti, riferimento solo alla iscrizione al registro nazionale RAEE e al mancato inserimento delle istruzioni dei prodotti),
e per le altre violazioni amministrative contestate non sussisterebbe un'ipotesi di ignoranza incolpevole, correttamente individuato il contenuto dell'obbligo di informazione che incombe su un operatore economico che opera nel settore degli apparecchi elettrici ed elettronici (si richiama, sul punto, la C. Cost. 364/88).
Gli appellati replicano che non sussistevano elementi per affermare la loro responsabilità sulla base dei soli atti presenti nel fascicolo di primo grado, neppure per effetto di non contestazione ex art. 115, 1° co., c.p.c.; ribadiscono l'assenza di colpa nella violazione, rimarcando che solo un reale convincimento sulla liceità della propria condotta avrebbe potuto giustificare il fatto di non aver posto in essere gli adempimenti prescritti dal d.lgs.
49/2014, atteso il costo trascurabile di tali adempimenti in rapporto al valore della sanzione, in grado di incidere in modo irreparabile sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
ripropongono le istanze di prova orale tendenti a dimostrare che il materiale sequestrato non era in vendita e che le istruzioni scritte contenenti le indicazioni sulle modalità di smaltimento, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 49/2014, erano a lato delle confezioni degli apparecchi, pronte per essere inserite non appena gli apparecchi stessi fossero stati portati nel negozio a disposizione dei clienti o consegnati ai corrieri per la spedizione;
ripropongono, altresì, le richieste di annullamento della sola contestazione dell'ordinanza ingiunzione riguardante la violazione dell'art. 38, lett. g) (in realtà, si tratta della lett. c, d.lgs.
49/2014) ed insistono, in ogni caso, per l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/81 tra le sanzioni ritenute fondate, con concessione, altresì, della rateizzazione per il pagamento.
Anche questo secondo motivo d'impugnazione merita accoglimento.
3.2.1 – I fatti contestati con il verbale di accertamento del 9.09.2020 risultano dimostrati nella loro materialità sulla scorta del materiale istruttorio in atti, come individuato sopra, ai
§§ 2.3, 2.3.1 e 2.3.2, senza che sia necessario dar corso alle prove richieste in primo grado
(e riproposte in questa sede) dagli appellanti.
E' anzitutto dato innegabile che il magazzino in via Campora fosse una dipendenza della rivendita al pubblico di via Fiume, dove il materiale di cui la faceva Controparte_2
commercio veniva stoccato in attesa di essere trasferito per la vendita al dettaglio nel negozio oppure di essere consegnato ai corrieri per le vendite on line. La circostanza che il locale magazzino non fosse accessibile ai clienti è del tutto insufficiente ad escludere che la merce sequestrata ivi custodita (oltre 20 mila pezzi) non fosse destinata alla vendita e che, quindi, in relazione ad essa la non fosse soggetta alle prescrizioni Controparte_2 dettate dal d.lgs. 49/2014, in particolare all'obbligo di organizzare, anche tramite l'adesione a consorzi, la raccolta e il ritiro dei rifiuti di apparecchi (violazione dell'art. 38, co. 2, lett. a,
d.lgs. 49/2014), all'obbligo di iscriversi alla come soggetto che immette sul mercato Org_3 apparecchiature elettriche ed elettroniche (violazione dell'art. 38, co. 2, lett. g, d.lgs.
49/2014) e all'obbligo di iscriversi all'apposito registro nazionale previsto dall'art. 29 del decreto (violazione dell'art. 38, co. 2, lett. h, d.lgs. 49/2014). D'altra parte, verrebbe da aggiungere, tali prescrizioni sono stati prontamente adempiute dalla società pochi giorni dopo che gli agenti accertatori avevano elevato la contestazione, con ciò riconoscendosi implicitamente la responsabilità per tali violazioni.
L'affermazione per cui le istruzioni scritte recanti le indicazioni sulle modalità di raccolta e smaltimento dei RAEE, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 49/2014, si sarebbero trovate a lato delle confezioni degli apparecchi, pronte per essere inserite non appena questi fossero stati portati nel negozio a disposizione dei clienti o consegnati ai corrieri per la spedizione, compare per la prima volta nel ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione;
di essa non si fa menzione né nelle dichiarazioni raccolte a verbale dagli agenti accertatori, e neppure nella memoria difensiva ex art. 18 l. 689/81 depositata nel procedimento amministrativo.
Viene allora da chiedersi perché una tale circostanza, così semplice e lineare, e che sola avrebbe escluso la sussistenza della violazione dell'art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 49/2014
(produttore che non fornisce, all'interno delle istruzioni allegate agli AEE, le informazioni concernenti le modalità di smaltimento e raccolta dei rifiuti), non sia stata riferita subito, all'atto del sopralluogo, ai verbalizzanti quando era loro possibile constare de visu la situazione e così, se non impedire la contestazione, almeno consentire di far rilevare detta circostanza nel verbale onde poi dedurla nel procedimento amministrativo;
viene inoltre da chiedersi per quale ragione quella stessa circostanza non sia stata dedotta nella memoria difensiva depositata nel procedimento sanzionatorio e si sia invece atteso l'emissione di un'ordinanza ingiuntiva, provvisoriamente esecutiva, e il successivo giudizio di opposizione per allegarla, quando sarebbe stato possibile prevenire la formazione di un titolo esecutivo amministrativo quanto meno per la sanzione pecuniaria corrispondente alla trasgressione dell'obbligo punito dall'art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 49/2014.
Alla luce della complessiva condotta difensiva dei trasgressori, l'allegazione si rivela, dunque, come una difesa costruita a posteriori e priva di base reale per aggiungere nuovi argomenti rispetto a quelli già sviluppati nel procedimento amministrativo: ciò rende di fatto superfluo l'esperimento delle prove orali dedotte sul punto, consentendo di pervenire ad un giudizio di inconcludenza della prova richiesta sulla base di quegli stessi elementi indiziari che consentono di ritenere, con sicurezza, l'assoluta inverosimiglianza del fatto allegato. 3.2.2 – Sotto il profilo soggettivo, poi, l'invocata esimente dell'ignoranza incolpevole del contenuto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 49/2014 in tema di raccolta e smaltimento dei
RAEE va recisamente esclusa in ragione del tipo di attività professionale svolta dai trasgressori e del conseguente grado di diligenza da essi esigibile nell'accertare le condizioni di liceità del loro agire
Costituisce principio consolidato, a partire dalla C. Cost. n. 364/88, quello per cui incombe su ogni privato cittadino un generale dovere di informazione e di conoscenza delle leggi regolanti la propria condotta (nonché, simmetricamente, di astenersi dall'agire se non dispone delle conoscenze richieste per una corretta valutazione giuridica delle sue attività programmate), tali doveri rappresentando una diretta esplicazione degli obblighi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost. Una situazione di errore o di ignoranza scusabili della norma sanzionatoria ricorre, perciò, soltanto quando l'errore o l'ignoranza non siano altrimenti evitabili neppure attraverso lo scrupoloso adempimento di tali doveri strumentali di informazione;
e il grado di diligenza esigibile nella previa conoscenza della legge è chiaramente diverso in relazione al tipo di attività esercitata dall'agente e dall'attinenza della norma sanzionatoria con la professione esercitata, esigendosi (cfr. art. 1176, 2° co., c.c.) un grado di diligenza superiore rispetto a quello del cittadino medio quanto maggiore è
l'inerenza dei precetti imposti all'attività o alla professione esercitata dal trasgressore.
Ma se così è, è evidente che proprio in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dalla
(ossia, il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettronico e Controparte_2
elettrico, lampadari, articoli casalinghi, elettrodomestici ed apparecchi radio-tv con un punto vendita in c.so Fiume n. 89), il che operava come dipendente Pt_1 Controparte_1 nell'esercizio di rivendita al pubblico di apparecchi elettrici ed elettronici, non poteva ignorare, al tempo della contestazione (settembre 2020), l'esistenza di disposizioni legislative risalenti al 2014, riguardanti proprio la raccolta e lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici, se non contravvenendo per trascuratezza (e dunque, per ciò stesso, per colpa) al dovere di informarsi previamente sulle condizioni alle quali la sua condotta poteva dirsi conforme a diritto.
Gli argomenti spesi dal Giudicante di primo grado, che ha ritenuto la buona fede dei trasgressori a motivo che “il costo degli adempimenti non posti in essere tempestivamente
(iscrizione al registro nazionale RAEE, approntamento delle istruzioni dei prodotti) fosse minimo rispetto all'entità della sanzione amministrativa determinata dalla loro mancanza” e che “la mancata osservanza di detti adempimenti non portasse alcun altro vantaggio all'operatore economico”, tanto che subito dopo la contestazione, vi fu in effetti la pronta regolarizzazione degli adempimenti mancanti, in realtà provano troppo: giacchè, se così fosse e ragionando per assurdo, chiunque per il fatto solo che il costo dell'adeguamento della propria attività alle prescrizioni di legge risulta modesto in rapporto alle conseguenze sanzionatorie che deriverebbero dalla loro inosservanza, o per il fatto che il vantaggio derivato dal mancato rispetto di singole prescrizioni non attribuisca un utile economico di rilievo anche in termini di minori costi, sarebbe incentivato a trascurare d'informarsi sulla tutela giuridica degli interessi di altri soggetti con cui entra in relazione attraverso il proprio agire, in violazione degli obblighi di solidarietà sociale cui è comunque tenuto a norma dell'art. 2 Cost.
Risulta, con ciò, pienamente dimostrata la responsabilità colposa dei prevenuti.
3.2.3 – Va infine esclusa la possibilità di un'applicazione dell'art. 8 l. 689/81, sostituendo il cumulo materiale delle sanzioni amministrative con il loro cumulo giuridico attraverso l'aumento fino al triplo della sanzione più grave.
L'art. 8 cit., sulla falsariga dell'art. 81 c.p., prescrive, infatti, un tale sistema di calcolo della sanzione pecuniaria in presenza di un concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di illeciti amministrativi (“chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione”), ovvero in presenza di una continuazione tra violazioni amministrative, ma solo in materia di previdenza e assistenza (“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”).
Nel caso di specie, tuttavia, le azioni attraverso le quali sono state commesse le infrazioni contestate risultano tra loro distinte, e dunque manca l'unicità dell'azione o dell'omissione; quanto alla continuazione, non si verte in tema di violazioni previdenziali o contributive, oltre al fatto che l'identità del disegno criminoso riesce incompatibile con la ricostruzione dell'elemento soggettivo, proprio sulla scorta delle stesse affermazioni degli odierni appellati, come colpa per trascuratezza o per negligenza.
Corretta, pertanto, è l'applicazione del cumulo materiale di sanzioni pecuniarie, secondo quanto disposto nell'ordinanza ingiunzione dalla Provincia di Pt_1 § 4. – Conclusioni e spese.
L'appello va, per concludere, accolto con conferma dei contenuti dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le condizioni economiche dell'obbligato principale della società con lui Controparte_1
obbligata in solido ex art. 6 l. 689/81, per come documentate fin dal giudizio di primo grado, consentono l'accoglimento della domanda di rateizzazione ai sensi dell'art. 26 l. 689/81, nella misura massima di trenta rate mensili.
Le spese, liquidate per entrambi i gradi nei minimi tariffari per la modesta complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ontro Parte_1 Controparte_1 [...]
, con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/201 e 434 c.p.c. depositato in data Controparte_2
13.03.2023, avverso la sent. n. 52/2023, emessa in data 27.01.2023 dal Tribunale di
Vercelli:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 43/2022 della
Parte_1
b) concede la rateizzazione della somma indicata nella predetta ordinanza ingiunzione in trenta rate mensili di importo pari ad € 2.134, con decorrenza della prima rata dal
15.04.2024;
c) liquida le spese del primo grado di giudizio in € 7.052, oltre accessori di legge;
d) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 4.997, oltre accessori di legge e oltre a c.u. in € 1.138,50;
e) condanna in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della liquidate come ai punti precedenti. Parte_1
Così deciso in Torino, il 26/03/2024.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 355 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSCI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA SAN
CRISTOROFO N. 3 13100 Pt_1
- appellante contro
c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO DANIELE ed elettivamente domiciliati
[...]
presso il suo Studio in Via Cagna, 9 13100 Pt_1
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia a Codesta Ill.ma Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata pronuncia resa dal Tribunale di Vercelli n. 52/2023, rigettare tutte le domande formulate nel ricorso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 della L. 150/2011 da e, per l'effetto, confermarsi la Controparte_1 Controparte_2
debenza da parte loro alla della somma di euro 64.020,00 di cui Parte_1 all'ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 43 del 29/06/2022; col favore delle spese di giudizio di entrambi i gradi”.
Per parte appellata: “In via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile e quindi rigettare, l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la Sentenza n.52/2023 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il 27.01.2023 per i motivi dettagliati al punto 1) dell'atto di costituzione in appello.
Nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'appello proposto:
In via principale
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Sentenza n.52/2023 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il Parte_1
27.01.2023 per i motivi dettagliati al punto 2.1) e 2.2) dell'atto di costituzione in appello, e conseguentemente confermare la sentenza si primo grado
In subordine
- rideterminare della sanzione comminata tenendo conto che la contestazione relativa alla violazione contestata dell'art 38 c.2 lett g) del D.Lgs 49/2014 non è mai stata posta in essere per i motivi esposti e dettagliati al punto 2a) dell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione
(v. doc A n.19), anche ai sensi dell'art 6. n.11 del Dlgs 150/2011, ed il conseguente annullamento della sanzione in quanto destituita di fondamento giuridico.
Si richiede altresì che tale rideterminazione della sanzione comminata venga calcolata utilizzando il minimo della sanzione più grave delle sanzioni residue contestate relative alle lettere c) ed h) del D.lgs 49/2014, applicando quindi il minimo senza ulteriori aumenti, tenuto conto di tutto quanto dettagliato al punto 2b) dell'opposizione. Con concessione di effettuare il pagamento nel numero massimi delle rate previste dalla legge;
In ulteriore subordine rideterminare la sanzione comminata ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 8, 1° comma della legge
n. 689/1981 in relazione a tutte le fattispecie contestate a cui venga ritenuto applicabile il concorso formale delle violazioni così come disciplinato dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza citata in narrativa dell'atto di opposizione a ordinanza ingiunzione, con concessione di effettuare il pagamento nel numero massimi delle rate previste dalla legge.
Per le eventuali restanti sanzioni, a cui il Giudice non ritenesse applicabile l'art. 8, 1° comma della legge n. 689/1981, si richiede la conferma dell'applicazione del minimo edittale, con concessione di effettuare il pagamento nel numero massimi delle rate previste dalla legge.
Qualora fosse ritenuta necessaria ulteriore istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto già capitolate nelle conclusioni del processo di primo grado:
1) Vero che il magazzino della Società al tempo denominata di CP_2 Controparte_3
sito in via Campora, 26 era esclusivamente adibito al solo stoccaggio della
[...] Pt_1 merce acquistata e l'ingresso al medesimo era riservato solo a soci e dipendenti della società stessa ed interdetto a terzi.
2) Vero che il magazzino era privo di registratori di cassa e/o altri strumenti necessari per
l'emissione di scontrini o fatture;
3) Vero che la merce presente nel magazzino non era solo stoccata ed in nessuna occasione è stata venduta direttamente a clienti privati o grossisti;
4) Vero che in data 09/09/2020 nel momento del sopralluogo della Guardia di Finanza di
nel magazzino della erano presenti le istruzioni per l'uso di Pt_1 Controparte_4
AEE in appositi schedari accanto ad ogni categoria merceologica stoccata negli scatoloni;
5) Vero che in caso di ordine di prodotti online, prima della spedizione tali istruzioni venivano inserite singolarmente nelle scatole dei prodotti, che venivano poi portati nel negozio di corso Fiume, 89 per essere prelevati dai corrieri convenzionati.
Si indicano quali testi su tutti i capitoli i Sigg.ri :
- residente a [...] Testimone_1
- residente a [...]. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – La (poi divenuta Controparte_5 Controparte_2
è una società costituita nel 1994 che esercita il commercio all'ingrosso e al
[...]
dettaglio di materiale elettronico e elettrico, lampadari, articoli casalinghi, elettrodomestici ed apparecchi radio-tv e possiede un punto vendita in c.so Fiume n. 89. Pt_1 1.2 – Nell'ambito di un controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 49/2014, attuativo della dir. 2012/19/UE in tema di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
– RAEE, la Guardia di Finanza – di si recava presso Organizzazione_1 Pt_1
l'esercizio in via Fiume n. 89 e, dopo aver ispezionato il magazzino della società sito in via
Campora, contestava a dipendente della Controparte_1 Controparte_5 nonché alla stessa società, in persona dell'allora socio accomandatario
[...]
quale obbligata in solido ex art. 6 l. 689/81, le seguenti violazioni, in CP_3 relazione ad una serie di prodotti a marchio ”: Org_2
I trasgressori rilasciavano agli operanti la seguente dichiarazione, attestata nel verbale:
“Ammettiamo la mancanza. Al più presto provvederemo a regolarizzare la nostra posizione”.
Il verbale di contestazione è il n. 77 del 9.09.2020 e indica la sanzione totale in € 64.020, risultanti dalla sommatoria (cumulo materiale) delle sanzioni pecuniarie previste per ciascuna delle violazioni contestate.
Contestualmente al verbale, la Guardia di Finanza procedeva al sequestro amministrativo di tutto il materiale irregolare presente nel magazzino di via Campora.
Il verbale di sequestro reca anch'esso la dichiarazione dei trasgressori: “Ammettiamo la mancanza. Al più presto provvederemo a regolarizzare la nostra posizione”. I verbali di contestazione e di sequestro venivano trasmessi alla Provincia di Vercelli, come autorità competente, ai sensi dell'art. 262, co. 1, d.lgs. 152/2006, per il procedimento sanzionatorio.
1.3 – Le fattispecie contestate, tutte rientranti nella norma cumulativa dell'art. 38, co. 2, d.lgs.
49/2004, riguardano il fatto del “produttore” (tale intendendosi la persona fisica o giuridica che fabbrica, commissiona per la progettazione e fabbricazione o rivende con il suo nome o marchio di fabbrica apparecchiature elettrice o elettroniche – AEE col suo nome o marchio di fabbrica), il quale:
- non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei rifiuti di apparecchi elettrici o elettronici - RAEE professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, e a finanziare le relative operazioni (art. 38, co. 2, lett. a);
- non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni agli utilizzatori circa l'obbligo di smaltire con i rifiuti urbani i RAEE, la necessità di rivolgersi a punti di raccolta e gli effetti negativi sull'ambiente di un abbandono di tali rifiuti, secondo l'art. 26 del decreto (art. 38, co.
2, lett. c);
- non sia iscritto alla Camera di Commercio come produttore di AEE, ma immette sul mercato tali prodotti (art. 38, co. 2, lett. g, in relazione all'obbligo di iscrizione previsto dall'art. 29, co. 8);
- non si iscrive nei termini al Registro nazionale dei produttori AEE o non effettua le comunicazioni previste dall'art. 29, co. 2, d.lgs. 49/2014 per i produttori AEE (art. 38, co. 2, lett. h).
1.4 – e la hanno chiesto, con istanza 18.09.2020, il Controparte_1 Controparte_2
dissequestro amministrativo del materiale sequestrato, attestando di avere provveduto nel frattempo a regolarizzare la loro posizione e producendo documentazione a riguardo.
La Provincia di su parere conforme della Guardia di Finanza, prendeva atto della Pt_1
regolarizzazione della posizione della società ed accoglieva la richiesta di dissequestro con provvedimento n.137 del 25.09.2020.
1.5 – Al termine del procedimento sanzionatorio, la ha emesso in data Parte_1
28.07.2020 l'ordinanza ingiunzione n. 43/2022 contro , come obbligata Controparte_1
in solido, contro la er tutte le violazioni contestate, irrogando la sanzione Controparte_2 complessiva di € 64.020, risultante dalla sommatoria (cumulo materiale) dell'importo minimo della sanzione pecuniaria prevista per ciascuna di dette violazioni.
1.6 – Avverso la citata ordinanza ingiunzione, e la Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 dinanzi al Tribunale di Vercelli, per i seguenti motivi:
(a) essi avrebbero agito nel pieno convincimento della liceità del proprio agire, in perfetta buona fede, ciò che escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo dello illecito amministrativo. L'ammissione nel verbale di accertamento manifesterebbe solo un semplice atteggiamento collaborativo, una presa d'atto della situazione alla quale si sarebbe prontamente posto rimedio. La buona fede risulterebbe provata dal rapporto costi-benefici degli adempimenti non posti in essere tempestivamente, con costi alquanto modesti, in rapporto alla sanzione irrogata di oltre 60 mila euro, posto che nessun operatore economico avrebbe agito in tal senso senza il convincimento della liceità di tale suo comportamento;
(b) non vi era prova, con riguardo alla omessa informazione delle modalità di smaltimento dei RAEE, che la merce, rinvenuta in un magazzino distinto dall'esercizio commerciale, non aperto al pubblico né ai grossisti, fosse destinata alla vendita o che quivi potesse essere venduta;
d'altra parte, la normativa sui RAEE non vieta di stoccare i prodotti in magazzino per poi regolarizzarne successivamente le caratteristiche prima della vendita, anzi le istruzioni sullo smaltimento degli AEE erano presenti nel magazzino, ma dovevano essere associate, prima della messa in vendita, ai prodotti. Non sussisteva, pertanto, la violazione dell'art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 49/2014;
(c) l'applicazione, in luogo del cumulo materiale, dell'art. 8 l. 689/81 per il concorso formale eterogeneo di illeciti amministrativi, con conseguente parametrazione della sanzione complessiva fino al triplo della sanzione in concreto più elevata, esclusa la lett. c) e tenuto conto dell'elemento soggettivo.
Il decreto ex artt. 415 c.p.c. – 6 d.lgs. 150/2022 fissava la prima udienza al 10.11.2022.
1.7 – La ha depositato una memoria difensiva in data 20.10.2022, con Parte_1 Parte_1
la quale, lamentando che non le era stato notificato dalla Cancelleria il ricorso introduttivo ma solo il decreto di fissazione udienza, chiedeva un differimento della prima udienza nel rispetto dei termini a comparire dell'art. 415 c.p.c.; dava atto, nel contempo, che in ottemperanza a quanto disposto nel decreto a norma dell'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, aveva già depositato in cartaceo in Cancelleria gli atti del procedimento sanzionatorio. Con memoria nella stessa data del 20.10.2022, i ricorrenti si opponevano all'istanza di differimento, rilevando che con la sua costituzione in giudizio, l'Ente convenuto aveva di fatto sanato la nullità derivante dall'inosservanza dei termini a comparire;
gli opponenti riconoscevano peraltro, nel corpo dell'atto, che “il 18/10/2022 controparte depositava alla
Cancelleria Civile del Tribunale di Vercelli la documentazione relativa all'accertamento della violazione …”.
Alla prima udienza del 10.11.2022, il Giudice, confermando la sospensione cautelare della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, riconosceva l'inosservanza dei termini a comparire e differiva conseguentemente l'udienza al 25.01.2023.
1.8 - Dall'esame del fascicolo telematico non risultano, tra le produzioni dell' , Parte_2 gli atti del procedimento sanzionatorio;
all'interno del fascicolo di primo grado, pervenuto dalla Cancelleria del primo Giudice, risulta tuttavia inserito il fascicolo cartaceo della con gli atti di tale procedimento amministrativo, che reca il timbro di Parte_1 deposito del 18.10.2022, due giorni prima della costituzione dell'Ente.
Peraltro, il verbale di contestazione, il verbale di sequestro, l'istanza di dissequestro, le controdeduzioni dell'organo accertatore alla memoria ex art. 18 l. 689/81 dei trasgressori e, infine, l'ordinanza ingiunzione sono stati prodotti direttamente dagli opponenti;
tra gli atti prodotti con il ricorso in opposizione manca soltanto la memoria difensiva depositata nel procedimento amministrativo, datata 30.09.2021.
1.9 – Con sent. n. 52/2023, depositata il 27.01.2023 dopo l'udienza del 25.01, celebrata in forma figurata, il Tribunale di Vercelli, senza dar corso all'istruttoria orale pure richiesta dagli opponenti, ha accolto l'opposizione ed annullato, per l'effetto, l'ordinanza impugnata, sul rilievo che, non avendo l'Amministrazione resistente prodotto la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio, dagli atti presenti nel fascicolo non sarebbe emersi alcun profilo di colpa in capo ai trasgressori: parte opponente aveva dedotto, quali elementi positivi attestanti il convincimento della liceità del proprio comportamento, che il costo degli adempimenti rimasti inosservati (iscrizione al registro nazionale RAEE, approntamento delle istruzioni dei prodotti) era minimo rispetto all'entità della sanzione amministrativa determinata dalla loro mancanza, e che la mancata osservanza di tali adempimenti non gli aveva portato alcun vantaggio economico;
la regolarizzazione di tutti i prodotti sequestrati era del resto avvenuta in soli otto giorni dall'accertamento delle violazioni;
per contro, la
Provincia di Vercelli non aveva fornito né offerto alcuna prova attestante l'effettiva responsabilità colposa degli opponenti, e la dichiarazione resa dai trasgressori a verbale non integrava un'ammissione di colpa, bensì un'ammissione della sola mancanza degli adempimenti prescritti e contestati.
§ 2. – L'appello della Le eccezioni preliminari di inammissibilità e di Parte_1
improcedibilità del gravame.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
2.1 - Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in relazione alla novità delle difese svolte dall' , anche sulla scorta degli atti del Parte_2
procedimento amministrativo non prodotti in primo grado;
nelle note sostitutive della prima udienza, hanno, inoltre, eccepito l'improcedibilità dell'appello per via dell'omessa allegazione, in formato “.pdf.p7m”, della notifica del ricorso ex art. 434 c.p.c., del decreto di fissazione d'udienza, dei documenti “pdf” riproducenti le ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notifica telematica, richiamando il precedente della Cass., 4.04.2023, n.
9269.
2.2 – Le eccezioni preliminari di inammissibilità e di improcedibilità del gravame sono infondate e debbono essere respinte.
2.2.1 – Col ricorso in appello, la si è limitata a ribadire la fondatezza Parte_1 della pretesa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza ingiunzione opposta, senza introdurre nuove domande o proporre nuove eccezioni in violazione del divieto dell'art. 345 c.p.c.
Si tratta di mere difese che vengono sviluppate sulla scorta del materiale probatorio già presente in atti in primo grado perché prodotto dagli allora ricorrenti in opposizione (benchè poi sorprendentemente ignorato dal primo Giudice), o, se si vuole, sulla scorta degli stessi atti del procedimento sanzionatorio su cui si è fondata l'ordinanza ingiunzione, e che l'Amministrazione è tenuta a produrre ai sensi dell'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011. Si rinvia, in proposito, ai rilievi di cui oltre, al § 2.3.1, circa la piena utilizzabilità di tali atti e l'assenza di qualunque compromissione del diritto di difesa degli opponenti in relazione alle modalità della loro produzione e/o acquisizione al processo.
2.2.2 – Non è pertinente il richiamo alla Cass., n. 9269/2023 riguardo all'omesso deposito, da parte dell'Ente ricorrente in appello, della notifica telematica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, corredato dei documenti attestanti l'accettazione e l'avvenuta consegna del messaggio informatico, per farne derivare l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione.
Invero, la S.C., nella sent. cit., pronunciandosi in un giudizio soggetto al rito ordinario di cognizione, ha affermato che il mancato deposito, in formato elettronico, della notifica telematica da parte dell'appellante rende impossibile la verifica del rispetto del termine di costituzione previsto a suo carico dagli artt. 347 – 166 c.p.c., sotto pena di improcedibilità dell'appello; se manca la prova della notifica telematica, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, 1° co., c.p.c., poichè in tale situazione, il giudice, alla prima udienza, è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell'appellante e la costituzione tempestiva dell'appellato non ha un effetto sanante, dal momento che non risulta osservato il (recte: non risulta possibile verificare il rispetto del) termine stabilito dagli artt. 347 – 166
c.p.c.; di contro, ha ribadito il principio già più volte affermato per cui “la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme”, aggiungendo che di tale principio si può “predicare
l'applicazione … anche all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente
l'immagine del documento rappresentato”.
Ma se questa è l'affermazione compiuta dalla Cass., n. 9269/2023 cit., essa vale per il solo caso in cui il meccanismo di introduzione dell'appello preveda che la costituzione dell'appellante avvenga dopo la notifica dell'atto d'impugnazione, secondo gli artt. 347 e 166
c.p.c., poichè solo in tal caso all'omessa costituzione dell'appellante nei dieci giorni seguenti consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Al contrario, quando, come nel caso in esame trattandosi di causa soggetta al rito del lavoro
(art. 6 d.lgs. 150/2011), l'atto introduttivo del giudizio di appello venga prima depositato e poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, un problema di improcedibilità dell'impugnazione in relazione alla mancata osservanza del termine dell'art. 347 c.p.c. per la costituzione dell'appellante (od all'impossibilità di verificarne l'osservanza, a causa dell'omesso deposito, un tempo, della “velina”, ed ora della notifica telematica) non può evidentemente porsi.
§ 3. – I motivi d'impugnazione. La sussistenza di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, per ritenere la responsabilità degli appellati. 3.1 – Con il primo motivo, l'appellante lamenta che la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio era stata, in realtà, depositata in Cancelleria, nel rispetto dell'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, e che quindi era errata la decisione del Tribunale nell'avere ritenuto la insufficienza delle prove della responsabilità del della società Controparte_1
“stante l'inerzia procedimentale e probatoria dell'autorità che ha emesso l'ordinanza opposta”.
L' produce in allegato, in copia formato elettronico, gli atti del procedimento Parte_2
sanzionatorio, con la sola eccezione della memoria difensiva ex art. 18 l. 689/91 del
30.09.2021; e non è chi non vede che si tratta degli stessi atti che gli allora opponenti – odierni appellanti avevano allegato al ricorso in opposizione in primo grado, e dunque il verbale di contestazione, il verbale di sequestro, l'istanza di dissequestro, le controdeduzioni dell'organo accertatore alla memoria ex art. 18 l. 689/81 dei trasgressori e l'ordinanza ingiunzione, nonchè il contratto tra la e il per lo CP_2 Controparte_6
smaltimento dei RAEE.
Gli appellati hanno replicato ribadendo la tesi della irritualità della produzione in cartaceo degli atti e documenti del procedimento sanzionatorio in primo grado e la loro conseguente inutilizzabilità; hanno altresì contestato la produzione in questa fase d'appello di detti atti e documenti come non consentita, e perciò inammissibile.
Il motivo d'impugnazione è pienamente fondato.
3.1.1 – L'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011 prevede:
“Con il decreto di cui all'art. 415, 2° co., c.p.c. il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Nell'interpretazione giurisprudenziale della norma (per tutte, Cass., 2/11/2022, n. 32.226) si riconosce natura non perentoria al predetto termine, consentendosi all'Amministrazione resistente di produrre tali atti procedimentali anche oltre il termine di costituzione ex art. 416
c.p.c.; in ogni caso, la loro acquisizione e/o integrazione (se prodotti solo in parte dalla P.A.) rimane sempre possibile anche in grado d'appello, in quanto sia ritenuta dal giudicante indispensabile ai fini della decisione (art. 437 c.p.c.).
Ora, dall'esame dei fascicoli, telematico e cartaceo, di primo grado risulta bensì che non vi sia stato alcun deposito telematico, da parte della degli atti del Parte_1 procedimento sanzionatorio, bensì solo in forma cartacea. Ciò è attestato dal timbro di deposito apposto dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 74, ult. co., disp. att. c.p.c. sul fascicolo di parte, e viene del resto anche ammesso dagli allora opponenti – odierni appellanti nella memoria depositata il 20.10.2022 in replica alla richiesta di rinvio della prima udienza, avanzata dall' per inosservanza dei termini a comparire (v. sopra, § 1.8). Parte_2
D'altra parte, occorre aggiungere, quegli stessi atti del procedimento sanzionatorio erano stati prodotti dai ricorrenti in opposizione, in allegato al proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., e con la sola eccezione della memoria difensiva ex art. 18 l. 689/81, che invece viene prodotta in copia tra i documenti cartacei della di Appare dunque assai arduo Parte_1 Pt_1
sostenere che vi sia stata una lesione dei diritti di difesa degli opponenti-odierni appellanti, tanto nella fase di primo grado, quanto in questa fase d'appello in cui la Parte_1
ha rinnovato (questa volta in forma telematica) la produzione documentale, posto che essi avevano fin dall'introduzione del giudizio piena contezza di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, sui quali si è basata l'adozione dell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
3.1.2 – Neppure potrebbe farsi questione della “ritualità” della produzione in cartaceo degli atti del procedimento sanzionatorio: ferma la non perentorietà del termine dell'art. 6, co. 8,
d.lgs. 150/2011, il deposito è avvenuto nel rispetto dei dieci giorni dalla prima udienza (il
18.10.2022, l'udienza ex art. 420 c.p.c. era fissata al 10.11 seguente), e tale produzione ben può essere effettuata in forma separata (anzi, indipendentemente) dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente in forza della speciale disposizione dell'art. 6, co. 8,
d.lgs. 150/2011 – la quale onera la P.A. che ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata di produrre gli atti procedimentali, a prescindere dal fatto che essa poi decida di partecipare attivamente al giudizio di opposizione costituendosi e formulando proprie difese.
L'obbligo di deposito, nei dieci giorni dall'udienza ex art. 420 c.p.c., di deposito degli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, sancito dall'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, consente, cioè, all'Amministrazione di effettuarne il deposito separatamente ed anche prima della sua formale costituzione nel giudizio di opposizione.
Inoltre, la possibilità di un deposito in supporto cartaceo, anziché in forma telematica, di detti atti del procedimento sanzionatorio deve ritenersi pienamente consentita in forza del disposto dell'art. 16 bis, co. 1, d.l. 179/2012, applicabile ratione temporis trattandosi di causa introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (e, quindi, anche del nuovo art. 196 quater disp. att. c.p.c.), trattandosi di documenti prodotti prima della formale costituzione in giudizio della parte (la si è costituita telematicamente due giorni dopo Parte_1 Parte_1 il deposito cartaceo degli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo), mentre un obbligo di produzione solo telematica degli atti e dei documenti viene sancito dall'art. 16 bis, co. 1, cit. solo per gli atti e i documenti delle parti “precedentemente costituite”, e non anche delle parti che non si sono ancora costituite.
3.1.3 – Pertanto, e per concludere sul punto: gli atti e i documenti del procedimento sanzionatorio sono stati regolarmente allegati dalla nei termini previsti Parte_1 Pt_1 dall'art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011, non dovendo effettuarsi tale produzione in forma telematica né dovendo il deposito di tali atti amministrativi (valevoli come documenti nel giudizio di opposizione) essere per forza contestuale alla costituzione della stessa Amministrazione resistente, ma potendo avvenire in modo separato ed autonomo dal deposito della memoria di costituzione;
in ogni caso, per il principio generale per cui le prove e i documenti, una volta ritualmente introdotti nel processo, divengono per ciò solo fonte di convincimento del giudice a prescindere dalla parte da cui provengono (se si tratti del soggetto gravato dell'onere della prova o della sua controparte) e dagli effetti che ne derivano, favorevoli o sfavorevoli a chi ha effettuato la produzione od ha avviato la prova, il verbale di accertamento, il verbale di sequestro e l'ordinanza ingiunzione erano già stati prodotti dagli allora opponenti con il ricorso introduttivo, e ben potevano, quindi, ed anzi dovevano essere presi in esame dal Giudicante come elementi per fondare la propria decisione.
L'affermazione del primo Giudice circa un'“inerzia procedimentale e probatoria dell'autorità che ha emesso l'ordinanza opposta”, da cui sarebbe derivata l'insufficienza delle prove di responsabilità del della appare, quindi, francamente Controparte_1 Controparte_2
incomprensibile alla luce delle risultanze processuali, prima ancora che errata in fatto e in diritto.
3.2 – Con il secondo motivo, la contesta l'affermazione del primo Parte_1
Giudice di ritenere l'insussistenza di una condotta quanto meno colposa e di riconoscere la buona fede dei trasgressori, ovvero l'ignoranza scusabile ed inevitabile delle norme violate, relative agli obblighi posti a carico dei produttori di AEE: l'omessa predisposizione di un sistema di raccolta dei RAEE, che è l'illecito più grave in relazione ai danni che la dispersione di tali rifiuti nell'ambiente può comportare, non viene neppure menzionata dal
Tribunale negli adempimenti omessi per buona fede (si fa, infatti, riferimento solo alla iscrizione al registro nazionale RAEE e al mancato inserimento delle istruzioni dei prodotti),
e per le altre violazioni amministrative contestate non sussisterebbe un'ipotesi di ignoranza incolpevole, correttamente individuato il contenuto dell'obbligo di informazione che incombe su un operatore economico che opera nel settore degli apparecchi elettrici ed elettronici (si richiama, sul punto, la C. Cost. 364/88).
Gli appellati replicano che non sussistevano elementi per affermare la loro responsabilità sulla base dei soli atti presenti nel fascicolo di primo grado, neppure per effetto di non contestazione ex art. 115, 1° co., c.p.c.; ribadiscono l'assenza di colpa nella violazione, rimarcando che solo un reale convincimento sulla liceità della propria condotta avrebbe potuto giustificare il fatto di non aver posto in essere gli adempimenti prescritti dal d.lgs.
49/2014, atteso il costo trascurabile di tali adempimenti in rapporto al valore della sanzione, in grado di incidere in modo irreparabile sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
ripropongono le istanze di prova orale tendenti a dimostrare che il materiale sequestrato non era in vendita e che le istruzioni scritte contenenti le indicazioni sulle modalità di smaltimento, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 49/2014, erano a lato delle confezioni degli apparecchi, pronte per essere inserite non appena gli apparecchi stessi fossero stati portati nel negozio a disposizione dei clienti o consegnati ai corrieri per la spedizione;
ripropongono, altresì, le richieste di annullamento della sola contestazione dell'ordinanza ingiunzione riguardante la violazione dell'art. 38, lett. g) (in realtà, si tratta della lett. c, d.lgs.
49/2014) ed insistono, in ogni caso, per l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/81 tra le sanzioni ritenute fondate, con concessione, altresì, della rateizzazione per il pagamento.
Anche questo secondo motivo d'impugnazione merita accoglimento.
3.2.1 – I fatti contestati con il verbale di accertamento del 9.09.2020 risultano dimostrati nella loro materialità sulla scorta del materiale istruttorio in atti, come individuato sopra, ai
§§ 2.3, 2.3.1 e 2.3.2, senza che sia necessario dar corso alle prove richieste in primo grado
(e riproposte in questa sede) dagli appellanti.
E' anzitutto dato innegabile che il magazzino in via Campora fosse una dipendenza della rivendita al pubblico di via Fiume, dove il materiale di cui la faceva Controparte_2
commercio veniva stoccato in attesa di essere trasferito per la vendita al dettaglio nel negozio oppure di essere consegnato ai corrieri per le vendite on line. La circostanza che il locale magazzino non fosse accessibile ai clienti è del tutto insufficiente ad escludere che la merce sequestrata ivi custodita (oltre 20 mila pezzi) non fosse destinata alla vendita e che, quindi, in relazione ad essa la non fosse soggetta alle prescrizioni Controparte_2 dettate dal d.lgs. 49/2014, in particolare all'obbligo di organizzare, anche tramite l'adesione a consorzi, la raccolta e il ritiro dei rifiuti di apparecchi (violazione dell'art. 38, co. 2, lett. a,
d.lgs. 49/2014), all'obbligo di iscriversi alla come soggetto che immette sul mercato Org_3 apparecchiature elettriche ed elettroniche (violazione dell'art. 38, co. 2, lett. g, d.lgs.
49/2014) e all'obbligo di iscriversi all'apposito registro nazionale previsto dall'art. 29 del decreto (violazione dell'art. 38, co. 2, lett. h, d.lgs. 49/2014). D'altra parte, verrebbe da aggiungere, tali prescrizioni sono stati prontamente adempiute dalla società pochi giorni dopo che gli agenti accertatori avevano elevato la contestazione, con ciò riconoscendosi implicitamente la responsabilità per tali violazioni.
L'affermazione per cui le istruzioni scritte recanti le indicazioni sulle modalità di raccolta e smaltimento dei RAEE, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 49/2014, si sarebbero trovate a lato delle confezioni degli apparecchi, pronte per essere inserite non appena questi fossero stati portati nel negozio a disposizione dei clienti o consegnati ai corrieri per la spedizione, compare per la prima volta nel ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione;
di essa non si fa menzione né nelle dichiarazioni raccolte a verbale dagli agenti accertatori, e neppure nella memoria difensiva ex art. 18 l. 689/81 depositata nel procedimento amministrativo.
Viene allora da chiedersi perché una tale circostanza, così semplice e lineare, e che sola avrebbe escluso la sussistenza della violazione dell'art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 49/2014
(produttore che non fornisce, all'interno delle istruzioni allegate agli AEE, le informazioni concernenti le modalità di smaltimento e raccolta dei rifiuti), non sia stata riferita subito, all'atto del sopralluogo, ai verbalizzanti quando era loro possibile constare de visu la situazione e così, se non impedire la contestazione, almeno consentire di far rilevare detta circostanza nel verbale onde poi dedurla nel procedimento amministrativo;
viene inoltre da chiedersi per quale ragione quella stessa circostanza non sia stata dedotta nella memoria difensiva depositata nel procedimento sanzionatorio e si sia invece atteso l'emissione di un'ordinanza ingiuntiva, provvisoriamente esecutiva, e il successivo giudizio di opposizione per allegarla, quando sarebbe stato possibile prevenire la formazione di un titolo esecutivo amministrativo quanto meno per la sanzione pecuniaria corrispondente alla trasgressione dell'obbligo punito dall'art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 49/2014.
Alla luce della complessiva condotta difensiva dei trasgressori, l'allegazione si rivela, dunque, come una difesa costruita a posteriori e priva di base reale per aggiungere nuovi argomenti rispetto a quelli già sviluppati nel procedimento amministrativo: ciò rende di fatto superfluo l'esperimento delle prove orali dedotte sul punto, consentendo di pervenire ad un giudizio di inconcludenza della prova richiesta sulla base di quegli stessi elementi indiziari che consentono di ritenere, con sicurezza, l'assoluta inverosimiglianza del fatto allegato. 3.2.2 – Sotto il profilo soggettivo, poi, l'invocata esimente dell'ignoranza incolpevole del contenuto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 49/2014 in tema di raccolta e smaltimento dei
RAEE va recisamente esclusa in ragione del tipo di attività professionale svolta dai trasgressori e del conseguente grado di diligenza da essi esigibile nell'accertare le condizioni di liceità del loro agire
Costituisce principio consolidato, a partire dalla C. Cost. n. 364/88, quello per cui incombe su ogni privato cittadino un generale dovere di informazione e di conoscenza delle leggi regolanti la propria condotta (nonché, simmetricamente, di astenersi dall'agire se non dispone delle conoscenze richieste per una corretta valutazione giuridica delle sue attività programmate), tali doveri rappresentando una diretta esplicazione degli obblighi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost. Una situazione di errore o di ignoranza scusabili della norma sanzionatoria ricorre, perciò, soltanto quando l'errore o l'ignoranza non siano altrimenti evitabili neppure attraverso lo scrupoloso adempimento di tali doveri strumentali di informazione;
e il grado di diligenza esigibile nella previa conoscenza della legge è chiaramente diverso in relazione al tipo di attività esercitata dall'agente e dall'attinenza della norma sanzionatoria con la professione esercitata, esigendosi (cfr. art. 1176, 2° co., c.c.) un grado di diligenza superiore rispetto a quello del cittadino medio quanto maggiore è
l'inerenza dei precetti imposti all'attività o alla professione esercitata dal trasgressore.
Ma se così è, è evidente che proprio in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dalla
(ossia, il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettronico e Controparte_2
elettrico, lampadari, articoli casalinghi, elettrodomestici ed apparecchi radio-tv con un punto vendita in c.so Fiume n. 89), il che operava come dipendente Pt_1 Controparte_1 nell'esercizio di rivendita al pubblico di apparecchi elettrici ed elettronici, non poteva ignorare, al tempo della contestazione (settembre 2020), l'esistenza di disposizioni legislative risalenti al 2014, riguardanti proprio la raccolta e lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici, se non contravvenendo per trascuratezza (e dunque, per ciò stesso, per colpa) al dovere di informarsi previamente sulle condizioni alle quali la sua condotta poteva dirsi conforme a diritto.
Gli argomenti spesi dal Giudicante di primo grado, che ha ritenuto la buona fede dei trasgressori a motivo che “il costo degli adempimenti non posti in essere tempestivamente
(iscrizione al registro nazionale RAEE, approntamento delle istruzioni dei prodotti) fosse minimo rispetto all'entità della sanzione amministrativa determinata dalla loro mancanza” e che “la mancata osservanza di detti adempimenti non portasse alcun altro vantaggio all'operatore economico”, tanto che subito dopo la contestazione, vi fu in effetti la pronta regolarizzazione degli adempimenti mancanti, in realtà provano troppo: giacchè, se così fosse e ragionando per assurdo, chiunque per il fatto solo che il costo dell'adeguamento della propria attività alle prescrizioni di legge risulta modesto in rapporto alle conseguenze sanzionatorie che deriverebbero dalla loro inosservanza, o per il fatto che il vantaggio derivato dal mancato rispetto di singole prescrizioni non attribuisca un utile economico di rilievo anche in termini di minori costi, sarebbe incentivato a trascurare d'informarsi sulla tutela giuridica degli interessi di altri soggetti con cui entra in relazione attraverso il proprio agire, in violazione degli obblighi di solidarietà sociale cui è comunque tenuto a norma dell'art. 2 Cost.
Risulta, con ciò, pienamente dimostrata la responsabilità colposa dei prevenuti.
3.2.3 – Va infine esclusa la possibilità di un'applicazione dell'art. 8 l. 689/81, sostituendo il cumulo materiale delle sanzioni amministrative con il loro cumulo giuridico attraverso l'aumento fino al triplo della sanzione più grave.
L'art. 8 cit., sulla falsariga dell'art. 81 c.p., prescrive, infatti, un tale sistema di calcolo della sanzione pecuniaria in presenza di un concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di illeciti amministrativi (“chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione”), ovvero in presenza di una continuazione tra violazioni amministrative, ma solo in materia di previdenza e assistenza (“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”).
Nel caso di specie, tuttavia, le azioni attraverso le quali sono state commesse le infrazioni contestate risultano tra loro distinte, e dunque manca l'unicità dell'azione o dell'omissione; quanto alla continuazione, non si verte in tema di violazioni previdenziali o contributive, oltre al fatto che l'identità del disegno criminoso riesce incompatibile con la ricostruzione dell'elemento soggettivo, proprio sulla scorta delle stesse affermazioni degli odierni appellati, come colpa per trascuratezza o per negligenza.
Corretta, pertanto, è l'applicazione del cumulo materiale di sanzioni pecuniarie, secondo quanto disposto nell'ordinanza ingiunzione dalla Provincia di Pt_1 § 4. – Conclusioni e spese.
L'appello va, per concludere, accolto con conferma dei contenuti dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le condizioni economiche dell'obbligato principale della società con lui Controparte_1
obbligata in solido ex art. 6 l. 689/81, per come documentate fin dal giudizio di primo grado, consentono l'accoglimento della domanda di rateizzazione ai sensi dell'art. 26 l. 689/81, nella misura massima di trenta rate mensili.
Le spese, liquidate per entrambi i gradi nei minimi tariffari per la modesta complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ontro Parte_1 Controparte_1 [...]
, con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/201 e 434 c.p.c. depositato in data Controparte_2
13.03.2023, avverso la sent. n. 52/2023, emessa in data 27.01.2023 dal Tribunale di
Vercelli:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 43/2022 della
Parte_1
b) concede la rateizzazione della somma indicata nella predetta ordinanza ingiunzione in trenta rate mensili di importo pari ad € 2.134, con decorrenza della prima rata dal
15.04.2024;
c) liquida le spese del primo grado di giudizio in € 7.052, oltre accessori di legge;
d) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 4.997, oltre accessori di legge e oltre a c.u. in € 1.138,50;
e) condanna in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della liquidate come ai punti precedenti. Parte_1
Così deciso in Torino, il 26/03/2024.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci