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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 5106/2023 + altri c. Parte_1 Controparte_1
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Giorgia Scuras, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5106/2023 R.G. proposto con ricorso dai Signori:
- (1) , nato in [...] il [...], Parte_1
- (2) nato in [...] il [...], Parte_2
- (3) in Argentina il 04.01.1996 Parte_3
- (4) , nato in [...] il [...], Parte_4
- (5) nato in [...] il [...], Parte_5
- (6) ata in Argentina il 21.03.2004 Parte_6
- (7) nata in [...] il [...] Parte_7
- (8) , nata in [...] il [...] Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani (PEC:
- ) Email_1 Email_2
parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO –non intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, al competente ufficiale Controparte_1 di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, producendo documentazione ed in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della loro famiglia. Nello specifico precisavano di esser discendenti diretti di un cittadino italiano, indicandolo nel Signor (o ) cittadino italiano, nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 Per_3 deceduto all'estero nel 1876. Quanto alla discendenza, depositavano un utile albero genealogico ed in fatto precisavano che l'avo, coniugatosi all'estero nel luglio 1861, diveniva padre di nel 1874 a Persona_4 sua volta genitore di Persona_5
I ricorrenti riferivano di aver intrapreso il presente procedimento giudiziario a causa della vigenza della L. n. 555/1912 che consentiva solo al padre di trasmettere ai figli, iure sanguinis, la cittadinanza che ha conseguentemente impedito alla discendente dell'avo di trasmetterla ai propri figli/nipoti. La nipote dell'avo invero era diventata madre prima del 1948: il 24.7.1940 nasceva il figlio ( ). Quest'ultimo a sua volta ha avuto due figli: Parte_1
(A) il Sig. e Parte_1
(B) il Sig. , il 17.10.1967 odierni ricorrenti. Parte_4
Quanto ad (A) L'uomo ebbe tre figli: il Sig. la Sig.ra Parte_2 Parte_2 Pt_3
, e la Sig.ra , il 02.07.1999, ricorrenti.
[...] Parte_2 Parte_8 Parte_2
Quanto a (B) Anche il secondogenito ebbe tre figli: il Sig. la Sig.ra Parte_5
e la Sig.ra ricorrenti. Parte_7 Parte_6
Il si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato. Eccepisce la nullità della procura e difetto di ius postulandi
“asseritamente rilasciata a Roma in data 20.04.2023 dai ricorrenti
[...]
e . Il Dicastero contesta che i Parte_9 Parte_10 ricorrenti possano averla rilasciata sul territorio nazionale. Insta quindi “affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia ordinare ai ricorrenti la produzione di copia autentica con traduzione asseverata dei rispettivi passaporti ovvero altri documenti di viaggio che ne attestino la presenza sul territorio nazionale il 20/04/2023”. Quanto al ricorrente eccepisce che dagli atti prodotti in causa non risulta che lo Parte_1 stesso abbia rilasciato debita procura ai patrocinatori avversari. Rileva il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti provato, ma soltanto dedotto, di aver preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Nel merito “si rimette a codesto Ill.mo Tribunale la valutazione della probanza della documentazione ex adverso depositata a sostegno delle deduzioni svolte” evidenziando che l'avo è nato in [...] preunitario.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in graduato subordine: - previa verifica dell'ammissibilità della domanda, stante il difetto di ius postulandi nonché il difetto di interesse ad agire, rigettare la domanda avversaria;
- in subordine, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 34 del Codice Albertino del 1837. Con compensazione delle spese di lite.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non è intervenuto. Alla prima udienza con rituali note la difesa dei ricorrenti contesta la comparsa del
, allega procura del Signor e copia dello scambio e-mail per CP_1 Parte_1 documentare la presenza in IT dei ricorrenti al momento della sottoscrizione del mandato. Parte resistente, con le note ex art. 127 ter c.p.c., insiste come in comparsa. Visionate in udienza gli originali delle procure, la causa è stata rinviata infine all'odierna udienza del 13.1.25; tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (ultimo comma).
B. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
1. Sulla competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente. E ciò in conformità all'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 secondo cui, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, è competente il Tribunale (in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale) del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
2. Sullo ius postulandi Le procure agli atti, esibite e visionate anche in sede di udienza, sono valide. Se è vero che la presunzione di rilascio delle procure in IT, può essere superata solo da “ una serie di elementi, quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica (stabile) residenza del ricorrente in un paese non facente parte della Comunità Europea, la mancanza di dimostrazione di un suo ingresso in IT..”, (cfr. Cass. civ., sez. lav., 30/06/2016, n. 13482), si rimarca che nel caso di specie tali elementi non sussistono. Peraltro, la difesa ha documentato la presenza in IT dei ricorrenti nell'epoca della sottoscrizione, depositando corrispondenza non contestata dal Ministro. Si rigetta quindi l'eccezione del Dicastero sul detto profilo.
3. Sull'interesse ad agire Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Per farlo è quindi opportuno procedere alla disamina delle situazioni in cui l'interesse certamente sussiste. In questo senso l'interesse di agire è senza dubbio sussistente:
1) quando la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, è stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) quando l'amministrazione non si è espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo. 3) quando la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_11 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente. Nel caso in esame, come precisato anche in ricorso, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la nipote dell'avo divenuta madre nel 1940) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, certamente potuto riconoscere per via amministrativa la cittadinanza italiana, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è evidentemente sussistente. Conseguentemente si rigetta l'eccezione del . CP_1
4. Nel merito: la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Giova rammentare che la Corte di cassazione (nelle due sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, per quanto qui di interesse, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'IT del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217, ed infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione iure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865: “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il Regno d'IT è subentrato, in qualità di Stato successore, al
[...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_2 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'IT) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'IT, Controparte_2 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'IT, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza ITna – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'IT antecedentemente alla costituzione dell'unità d'IT, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'IT. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'IT. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'IT, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”.
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'IT del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'IT.
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna. L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale - con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale. La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite nn. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
- I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea (continua) di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, infatti:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
5. Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su essa gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dal genovese signor Per_3
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella parte in fatto della presente decisione.
Parte resistente non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio. Va per completezza evidenziato che parte resistente ha poi chiesto (ma genericamente) di procedere ad effettuare approfondimenti istruttori. Tale istanza istruttoria non può essere accolta. In merito all'onere della prova nei giudizi di specie, viene a soccorso il chiaro contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito che in questi procedimenti spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente ) dimostrare le relative CP_1 circostanze.
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Documentata, pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare – tenuto conto anche delle controdeduzioni sul punto di parte resistente - riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima della nascita del Regno d'IT (17 marzo 1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) stabilendo se lo stesso sia emigrato primo o dopo a tali date.
Bisogna, infatti, considerare che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge:
- che l'avo sia nato a Genova nel 1829,
- che si sia sposato, in terra straniera nel luglio del 1861
- che abbia procreato, all'estero, nel 1874.
Prima di stabilire quando il capostipite possa essere verosimilmente emigrato (non vi è sul punto prova documentale certa) e, di conseguenza, quale sia, nel caso di specie, la normativa ratione temporis applicabile all'avo emigrato, è opportuno riassumere la normativa vigente in IT (e specificatamente a Genova) nel probabile periodo di emigrazione.
Prima della Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209). Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al Regno di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione della repubblica aristocratica per personale iniziativa dell'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da maggio a Per_6 dicembre 1814 -nel periodo delle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo
- costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_7 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene formalmente abrogate CP_3
(dopo l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e Per_8 abrogazioni (in relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia,)
o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_8
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova n. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad Per_9 esso anteriori, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in IT); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione dell'art. 17 Code civile del 1804, sans esprit de retour), nessun discendente potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
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Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 940/2024, che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di CP_1 specie) l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'IT preunitaria e la neo-unita IT assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
Il primo Codice civile dell'IT unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai CP_1 richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente CP_1 per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al Regno d'IT (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'IT, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'IT. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'IT, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Controparte_1
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'IT (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di IT), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'IT o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) atteso CP_1 che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del CP_1 codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte d'Ap. Genova).
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_1 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
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Nel caso in esame, risultando l'avo certamente all'estero nel 1861 (essendosi coniugato solo nel luglio del 1861) risulta applicabile il Codice Albertino. Di conseguenza deve valutarsi ed accertarsi (come nel caso analizzato dalla Corte d'Appello) la sussistenza, o meno, dell'animo di non ritorno, come eccepito dal;
deve però riconoscersi la CP_1 possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e 2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, infatti, di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine.
E' evidente che da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita della cittadinanza sabauda/italiana) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base della legislazione successiva al 1865 nel caso in esame nemmeno ancora promulgata.
Nel caso in esame, tuttavia non paiono sussistere indici e elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 del codice albertino, a quello del “domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che possono essere valutati al fine di ritenere raggiunta la prova dell'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato.
In conclusione, l'eccezione del risulta sfornita di prova. L'avo del resto solo in data CP_1
1874 (ossia però allorché vigeva da circa 9 anni il codice civile del 1865) risulta infatti esser divenuto all'estero padre dell'avo dei ricorrenti, evento che ove verificatosi in epoca antecedente al 1861 e nella vigenza del codice , avrebbe forse potuto assurgere ad Per_9 eventuale indizio della maturazione della decisione di non far più ritorno nella terra di origine. In considerazione di quanto sopra, posto che non risulta provata dal la sussistenza CP_1 nell'animo dell'avo “di non più tornare”, deve precisarsi che avendo le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317), il ricorso va accolto.
Ed invero, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano perso/rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Sulle spese: Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono tutti cittadini italiani iure sanguinis;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, Controparte_1 per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Genova, 13.1.25
Il Giudice Onorario Giorgia Scuras
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del G.O. Giorgia Scuras, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5106/2023 R.G. proposto con ricorso dai Signori:
- (1) , nato in [...] il [...], Parte_1
- (2) nato in [...] il [...], Parte_2
- (3) in Argentina il 04.01.1996 Parte_3
- (4) , nato in [...] il [...], Parte_4
- (5) nato in [...] il [...], Parte_5
- (6) ata in Argentina il 21.03.2004 Parte_6
- (7) nata in [...] il [...] Parte_7
- (8) , nata in [...] il [...] Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani (PEC:
- ) Email_1 Email_2
parte ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO –non intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, al competente ufficiale Controparte_1 di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, producendo documentazione ed in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della loro famiglia. Nello specifico precisavano di esser discendenti diretti di un cittadino italiano, indicandolo nel Signor (o ) cittadino italiano, nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 Per_3 deceduto all'estero nel 1876. Quanto alla discendenza, depositavano un utile albero genealogico ed in fatto precisavano che l'avo, coniugatosi all'estero nel luglio 1861, diveniva padre di nel 1874 a Persona_4 sua volta genitore di Persona_5
I ricorrenti riferivano di aver intrapreso il presente procedimento giudiziario a causa della vigenza della L. n. 555/1912 che consentiva solo al padre di trasmettere ai figli, iure sanguinis, la cittadinanza che ha conseguentemente impedito alla discendente dell'avo di trasmetterla ai propri figli/nipoti. La nipote dell'avo invero era diventata madre prima del 1948: il 24.7.1940 nasceva il figlio ( ). Quest'ultimo a sua volta ha avuto due figli: Parte_1
(A) il Sig. e Parte_1
(B) il Sig. , il 17.10.1967 odierni ricorrenti. Parte_4
Quanto ad (A) L'uomo ebbe tre figli: il Sig. la Sig.ra Parte_2 Parte_2 Pt_3
, e la Sig.ra , il 02.07.1999, ricorrenti.
[...] Parte_2 Parte_8 Parte_2
Quanto a (B) Anche il secondogenito ebbe tre figli: il Sig. la Sig.ra Parte_5
e la Sig.ra ricorrenti. Parte_7 Parte_6
Il si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato. Eccepisce la nullità della procura e difetto di ius postulandi
“asseritamente rilasciata a Roma in data 20.04.2023 dai ricorrenti
[...]
e . Il Dicastero contesta che i Parte_9 Parte_10 ricorrenti possano averla rilasciata sul territorio nazionale. Insta quindi “affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia ordinare ai ricorrenti la produzione di copia autentica con traduzione asseverata dei rispettivi passaporti ovvero altri documenti di viaggio che ne attestino la presenza sul territorio nazionale il 20/04/2023”. Quanto al ricorrente eccepisce che dagli atti prodotti in causa non risulta che lo Parte_1 stesso abbia rilasciato debita procura ai patrocinatori avversari. Rileva il difetto d'interesse ad agire in giudizio, per non avere i ricorrenti provato, ma soltanto dedotto, di aver preliminarmente instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Nel merito “si rimette a codesto Ill.mo Tribunale la valutazione della probanza della documentazione ex adverso depositata a sostegno delle deduzioni svolte” evidenziando che l'avo è nato in [...] preunitario.
Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in graduato subordine: - previa verifica dell'ammissibilità della domanda, stante il difetto di ius postulandi nonché il difetto di interesse ad agire, rigettare la domanda avversaria;
- in subordine, valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 34 del Codice Albertino del 1837. Con compensazione delle spese di lite.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non è intervenuto. Alla prima udienza con rituali note la difesa dei ricorrenti contesta la comparsa del
, allega procura del Signor e copia dello scambio e-mail per CP_1 Parte_1 documentare la presenza in IT dei ricorrenti al momento della sottoscrizione del mandato. Parte resistente, con le note ex art. 127 ter c.p.c., insiste come in comparsa. Visionate in udienza gli originali delle procure, la causa è stata rinviata infine all'odierna udienza del 13.1.25; tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (ultimo comma).
B. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
1. Sulla competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente. E ciò in conformità all'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 secondo cui, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, è competente il Tribunale (in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale) del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
2. Sullo ius postulandi Le procure agli atti, esibite e visionate anche in sede di udienza, sono valide. Se è vero che la presunzione di rilascio delle procure in IT, può essere superata solo da “ una serie di elementi, quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica (stabile) residenza del ricorrente in un paese non facente parte della Comunità Europea, la mancanza di dimostrazione di un suo ingresso in IT..”, (cfr. Cass. civ., sez. lav., 30/06/2016, n. 13482), si rimarca che nel caso di specie tali elementi non sussistono. Peraltro, la difesa ha documentato la presenza in IT dei ricorrenti nell'epoca della sottoscrizione, depositando corrispondenza non contestata dal Ministro. Si rigetta quindi l'eccezione del Dicastero sul detto profilo.
3. Sull'interesse ad agire Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Per farlo è quindi opportuno procedere alla disamina delle situazioni in cui l'interesse certamente sussiste. In questo senso l'interesse di agire è senza dubbio sussistente:
1) quando la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, è stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) quando l'amministrazione non si è espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo. 3) quando la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_11 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente. Nel caso in esame, come precisato anche in ricorso, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la nipote dell'avo divenuta madre nel 1940) e dunque l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, certamente potuto riconoscere per via amministrativa la cittadinanza italiana, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
L'interesse ad agire è evidentemente sussistente. Conseguentemente si rigetta l'eccezione del . CP_1
4. Nel merito: la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Giova rammentare che la Corte di cassazione (nelle due sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, per quanto qui di interesse, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'IT del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217, ed infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione iure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865: “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il Regno d'IT è subentrato, in qualità di Stato successore, al
[...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_2 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'IT) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'IT, Controparte_2 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'IT, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione
“La Cittadinanza ITna – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'IT antecedentemente alla costituzione dell'unità d'IT, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'IT. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'IT. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'IT, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”.
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'IT del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'IT.
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna. L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale - con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre.
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale. La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite nn. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
- I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è incentrato sulla dimostrazione della linea (continua) di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, infatti:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
5. Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su essa gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dal genovese signor Per_3
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella parte in fatto della presente decisione.
Parte resistente non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio. Va per completezza evidenziato che parte resistente ha poi chiesto (ma genericamente) di procedere ad effettuare approfondimenti istruttori. Tale istanza istruttoria non può essere accolta. In merito all'onere della prova nei giudizi di specie, viene a soccorso il chiaro contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito che in questi procedimenti spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente ) dimostrare le relative CP_1 circostanze.
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Documentata, pertanto la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza, la questione da affrontare – tenuto conto anche delle controdeduzioni sul punto di parte resistente - riguarda la posizione giuridica dell'avo, nato prima della nascita del Regno d'IT (17 marzo 1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 (dal 1° gennaio 1866) stabilendo se lo stesso sia emigrato primo o dopo a tali date.
Bisogna, infatti, considerare che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge:
- che l'avo sia nato a Genova nel 1829,
- che si sia sposato, in terra straniera nel luglio del 1861
- che abbia procreato, all'estero, nel 1874.
Prima di stabilire quando il capostipite possa essere verosimilmente emigrato (non vi è sul punto prova documentale certa) e, di conseguenza, quale sia, nel caso di specie, la normativa ratione temporis applicabile all'avo emigrato, è opportuno riassumere la normativa vigente in IT (e specificatamente a Genova) nel probabile periodo di emigrazione.
Prima della Codificazione del 1837, vigeva in Liguria – in materia di cittadinanza – una disciplina locale per la quale, secondo la (successiva) giurisprudenza del neo Stato italiano, per “il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio”. (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209). Dal punto di vista storico la Liguria venne annessa al Regno di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814 (in precedenza vi fu una brevissima restaurazione della repubblica aristocratica per personale iniziativa dell'ammiraglio inglese , che liberò la città dai francesi e da maggio a Per_6 dicembre 1814 -nel periodo delle trattative diplomatiche tra l'Inghilterra e il regno sabaudo
- costituì la Repubblica Genovese).
Invero anche dopo la capitolazione del tra il 1814 al 1838 (quando è entrato in Per_7 vigore il codice albertino) il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene formalmente abrogate CP_3
(dopo l'annessione al regno ), restarono in vigore con una serie di modificazioni e Per_8 abrogazioni (in relazione agli atti dello stato civile circa le formalità de' matrimoni », il divorzio e la comunione dei beni fra coniugi come regime patrimoniale legale della famiglia,)
o sostituzioni (quelle riguardanti le successioni intestate e il diritto di legittima) unitamente a quelle contenute nei corrispondenti capitoli degli Statuti civili genovesi del 1588 (la cui parziale riviviscenza venne quindi confermata di fatto anche dal governo ) Per_8
Per quanto qui di rilevanza il Code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza all'art. 17, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour” – normando quindi in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 che all'art. 34 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (come confermato anche dalla giurisprudenza per la quale “secondo il diritto ligure vigente nella repubblica ligure era lecito rinunziare di propria autorità la cittadinanza d'origine trasportando altrove il domicilio” (Cass. Torino, 9 dicembre 1879, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Tanto la legislazione napoleonica quanto la codificazione albertina prevedevano, quindi, come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso pacificamente alla valutazione del giudice - in tal senso da Corte di Appello Lucca, 8 giugno 1880, massima in Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 208 a Corte di Appello di Genova n. 940 del 28.6.2024) e ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
Il passaggio tra la codificazione antecedente (napoleonica e sabauda) a quella del neonato stato italiano è stato peraltro regolato dal Regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 che all'art. 1 affermava che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile≫ e all'art. 2 aggiungeva che ≪Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice≫.
L'art. 13 del Codice civile del 1865 stabiliva che ≪Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè
1. Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2. Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3 Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno≫.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 comportava, quindi, che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del CC del 1837, come a maggior ragione nelle discipline ad Per_9 esso anteriori, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in IT); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
In forza di suddetta normativa, secondo parte resistente, avendo l'avo perduto il godimento dei diritti civili inerenti la qualità di suddito ex art. 34 (per il fatto di essersi stabilito in paese straniero con animo di non più ritornare - o, per usare l'espressione dell'art. 17 Code civile del 1804, sans esprit de retour), nessun discendente potrà mai essere (o diventare) cittadino del regno sabaudo prima e italiano dopo (invero secondo parte resistente il capostipite emigrato non è mai divenuto cittadino italiano e non ha quindi mai potuto trasmettere i propri diritti di cittadinanza).
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Ciò precisato deve evidenziarsi come la questione sia stata, recentemente, affrontata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 940/2024, che ha effettuato un preciso excursus normativo e giurisprudenziale sul riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
La Corte ha rammentato, innanzitutto, che la Cassazione ha riconosciuto, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (come nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso oggetto del giudizio di Appello, il prospettava tuttavia (come nel caso di CP_1 specie) l'applicazione della normativa precedente al codice civile del 1865 (quella sopra riportata), essendosi l'avo trasferito in terra straniera prima del 1° gennaio 1866).
La Corte ha premesso che, dal punto di vista legislativo, l'IT preunitaria e la neo-unita IT assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province.
Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
Il primo Codice civile dell'IT unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 (La nascita dello Stato unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 3).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione (come già detto) il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva (come anticipato) che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva dunque (come già detto) due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal e comunque smentita dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai CP_1 richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima fattispecie è quella - nel caso esaminato dalla Corte di Appello e anche nel presente - sostenuta dal , che prospetta la perdita di cittadinanza dell'ascendente CP_1 per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali risalenti al Regno d'IT (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima Foro ITno n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
Sul punto la Corte ha affermato, innanzitutto, che la circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'IT, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti, come anche affermato dalla già richiamata circolare ministeriale, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'IT. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'IT, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Controparte_1
Sulla base di quanto sopra citato, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'IT (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di IT), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'IT o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), che afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) atteso CP_1 che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) La Corte di Appello, alla stregua di quanto sopra ha dunque affermato che, sebbene il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del CP_1 codice civile albertino, non è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e per l'effetto ha confermato a decisione di primo grado, secondo cui “le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto” (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) (vds sentenza n. 940/2024 Corte d'Ap. Genova).
Deve considerarsi, pertanto, pacifico, che l'onere della prova del fatto estintivo (la perdita della cittadinanza dell'avo) gravi sulla parte resistente ( ) e che non sia sufficiente CP_1 documentare (peraltro attraverso le produzioni di parte ricorrente) il mero trasferimento del domicilio per provare l'animo di non più ritornare.
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Nel caso in esame, risultando l'avo certamente all'estero nel 1861 (essendosi coniugato solo nel luglio del 1861) risulta applicabile il Codice Albertino. Di conseguenza deve valutarsi ed accertarsi (come nel caso analizzato dalla Corte d'Appello) la sussistenza, o meno, dell'animo di non ritorno, come eccepito dal;
deve però riconoscersi la CP_1 possibilità di addurre ed evidenziare elementi – oggettivi e concreti – di natura indiziaria (rectius presuntiva) che unitamente valutati possano consentire, ex artt. 2727 e 2729 c.c., se gravi precisi e concordanti, di far ritenere al giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, provato l'animo di non ritorno.
Non si tratta, infatti, di trarre, da fatti concludenti, la volontà di rinunciare ad un diritto fondamentale (quello di cittadinanza), ma di comprovare, in base alle regole generali, un dato oggettivo, sebbene di natura soggettiva e “psicologica”, consistente nell'emigrazione con l'intenzione di non più far ritorno nel paese di origine.
E' evidente che da detto dato, discendono conseguenzialmente, per la normativa ratione temporis applicabile, effetti giuridici (la perdita della cittadinanza sabauda/italiana) incidenti anche su diritti fondamentali, ma ciò non è equiparabile a inferire, da comportamenti non univoci, la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana sulla base della legislazione successiva al 1865 nel caso in esame nemmeno ancora promulgata.
Nel caso in esame, tuttavia non paiono sussistere indici e elementi (ulteriori e aggiuntivi, per quanto disposto dall'art. 34 del codice albertino, a quello del “domicilio trasportato in paese straniero” che “qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e di quello riguardante “gli stabilimenti di commercio” che “non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”) che possono essere valutati al fine di ritenere raggiunta la prova dell'animo di non ritornare in capo al capostipite emigrato.
In conclusione, l'eccezione del risulta sfornita di prova. L'avo del resto solo in data CP_1
1874 (ossia però allorché vigeva da circa 9 anni il codice civile del 1865) risulta infatti esser divenuto all'estero padre dell'avo dei ricorrenti, evento che ove verificatosi in epoca antecedente al 1861 e nella vigenza del codice , avrebbe forse potuto assurgere ad Per_9 eventuale indizio della maturazione della decisione di non far più ritorno nella terra di origine. In considerazione di quanto sopra, posto che non risulta provata dal la sussistenza CP_1 nell'animo dell'avo “di non più tornare”, deve precisarsi che avendo le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317), il ricorso va accolto.
Ed invero, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano perso/rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Sulle spese: Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono tutti cittadini italiani iure sanguinis;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, Controparte_1 per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Genova, 13.1.25
Il Giudice Onorario Giorgia Scuras