Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 20 settembre 2021
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2022
Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 25/01/2022, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00127/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2020, proposto da
ZZ VI e IE RI, rappresentati e difesi dall'Avvocato Fernando Palermo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
per
la sostituzione del Verificatore nominato con l’ordinanza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 20 settembre 2021, n. 1361, nell’ambito del giudizio n. 1022 del 2020, per l'annullamento dell’ordinanza n. 255 del 15 luglio 2020 di demolizione opere abusive (art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.), notificata in data 27 luglio 2020, emessa il 15 luglio 2020, a firma del Responsabile dell’Area “ Tecnica Urbanistica ” del Comune di Francavilla Fontana, “ per l’accertamento di presenza di soppalchi all’interno dell’abitazione e strutture fisse nel cortile ”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con i provvedimenti innanzi indicati,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza n. 255 del 15 luglio 2020, ex art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, notificata in data 27 luglio 2020, a firma del Responsabile dell’Area “Tecnica Urbanistica” del Comune di Francavilla Fontana, di cui in epigrafe;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con i provvedimenti innanzi indicati.
A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Vizi di legittimità: Violazione ed errata applicazione di legge - Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Buon funzionamento della P.A. e corretto esercizio dell’attività di P.A. - Violazione della legge n. 241/1990 artt. 7 e 8;
2) Sempre in via preliminare - Vizi di legittimità - Nullità dell’ordinanza per mancanza di sottoscrizione - Violazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005;
3) Vizio di legittimità: Violazione di legge d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., nonché dell’art. 7 del Regolamento Edilizio del Comune di Francavilla Fontana - Erronea interpretazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Con ordinanza 20 settembre 2021, n. 1361, questa Sezione ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra parte ricorrente e il Comune di Francavilla Fontana, nominandolo nella persona del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mesagne, o suo delegato, per “accertare le caratteristiche e dimensioni degli abusi edilizi contestati, anche mediante apposito sopralluogo; in particolare:
- con riferimento al soppalco, dovrà specificamente accertare la relativa superficie (anche in relazione al vano sottostante), l’altezza interna, l’altezza dal pavimento del vano sottostante;
- con riferimento alla struttura esterna, dovrà esattamente descrivere la stessa, specificando, altresì, i materiali utilizzati e le caratteristiche costruttive ” e fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 26 gennaio 2022.
Con nota depositata in giudizio il 20 settembre 2021, parte ricorrente ha chiesto, con riferimento alla citata ordinanza collegiale n. 1361/2021, che “ venga designato quale verificatore Tecnico di altro Ufficio Comunale, perché presso il Comune di Mesagne l’attuale Dirigente è l’Ing. Morleo Rosabianca, incompatibile nel processo de quo, perché è il Dirigente che ha firmato presso il Comune di Francavilla Fontana l’ordinanza di demolizione impugnata…. ”.
All’udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2021, fissata per la discussione della predetta istanza di sostituzione, il legale di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sostituzione del Verificatore e ha chiesto un breve rinvio al fine di depositare prova del probabile venire meno dell’interesse al ricorso; il Presidente ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 24 novembre 2021.
Con nota depositata in giudizio il 13 ottobre 2021, parte ricorrente ha prodotto documentazione relativa all’avvenuta rimozione dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 255 del 2020, “ stante la decisione dei ricorrenti nelle more della causa di ottemperare alla demolizione e di manifestare la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire per la decisione del ricorso ”.
All’udienza in camera di consiglio del 24 novembre 2021, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese; la difesa del Comune di Mesagne ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse e si è rimessa al Collegio per le spese, chiedendo che le spese del Verificatore siano poste a carico di parte ricorrente. Indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Considerata la dichiarazione di rinuncia all’istanza di sostituzione del Verificatore resa nell’udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dalla difesa di parte ricorrente, va dichiarato in questa sede non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del Verificatore, riservando all’udienza pubblica già fissata per il 26 gennaio 2022 la decisione del merito della causa e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del Verificatore, di cui in premessa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO