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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 403/2024, vertente
TRA
n. a Collemacine il 4.5.1972, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Ugo D'Ippolito C.F._1
E
n. a Atessa il 17.6.1977, CF , Parte_2 C.F._2 difesa dagli Avv. Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Ugo D'Ippolito per il ricorrente conclude: “Voglia il Tribunale di Lanciano dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.06.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitaluparella (CH), di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: in via provvisoria e urgente, accertata l'intervenuta modifica delle condizioni patrimoniali del ricorrente e di converso delle migliorate condizioni dell'ex coniuge, nonché dei rispettivi impegni di cura dei minori, disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre, atteso lo stato di salute del minore e la maggiore disponibilità attuale del ricorrente ad occuparsi dei figli per le Per_1
già esplicitamente indicate, fissando un assegno di mantenimento a carico della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia;
in subordine, nella denegata Pt_2 ipotesi di rigetto dell'istanza, disporre il collocamento paritario dei minori;
in ulteriore subordine, in caso di conferma del collocamento prevalente dei figli presso la madre, disporre che a carico del ricorrente sia posto il versamento di un assegno di mantenimento, in favore dei figli, non superiore ad € 200,00; disporre altresì che il sig. potrà vedere e tenere i figli con sé due pomeriggi a settimana, il Parte_1 mercoledì e venerdì, dalle 15.00 alle 18.30, nonché a week end alternati dalle 10 del sabato pomeriggio alle ore 20 della domenica. Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno tre mesi;
per le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con uno dei genitori il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Capodanno, per il periodo di Pasqua ad anni alterni con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo. Anche per le altre festività civili e/o religiose si osserverà il criterio dell'alternanza; in ogni caso disporre che le parti provvederanno al pagamento, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori, secondo il Protocollo del CNF, stabilendo espressamente che la parte che sostiene la spesa fornisca all'altra documentazione fiscale idonea per il rimborso;
disporre che l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% fra le parti;
nel merito: confermare i provvedimenti indifferibili alle condizioni suesposte e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i signori e , celebrato in data 30.06.2007.Con Parte_1 Pt_2 vittoria di spese e compen li zio”. Gli Avv. Iacobucci e Biasella per la resistente concludono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30.6.2007, ordinando all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Civitaluparella di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
previo rigetto delle domande avanzate dal sig. Parte_1 nel ricorso introduttivo, confermare le condizioni di separazione di cui n. 460 dell'11.11.2013 del Tribunale di Lanciano ad eccezione dell'espletamento del diritto di visita del padre che, così come dallo stesso richiesto nel ricorso introduttivo, potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 ed a fine settimane alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
stabilire che il padre potrà tenere con sé i figli per quattro settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio ed agosto;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per effetto dell'ordinanza emessa in data 8.10.2024 ai sensi dell'art. 473/bis.22 cpc, vi è stata la modifica delle modalità dell'esercizio del diritto di visita dell'attore nei confronti dei figli e;
per il resto, le disposizioni contenute nel Per_2 Per_1 provvedimento di omologa di questo Tribunale sono state integralmente confermate.
Sempre con la sopraindicata ordinanza, vi è stato il rigetto delle reciproche richieste di prova orale, ritenute irrilevanti ai fini della decisione. Le disposizioni assunte in via interinale sono conseguenti all'audizione dei figli della coppia (all'udienza del 7.10.2024), i quali hanno espresso una chiara propensione e perseguire nel loro rapporto privilegiato con la madre (che li segue quotidianamente e provvede a tutte le loro esigenze), laddove, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, ha dichiarato Parte_3 di avere buoni rapporti, il fratello ha invece riferito di una frequentazione Per_1 molto sporadica e problematica con il genitore, specie in conseguenza di un litigio avuto con lui nel mese di agosto;
sempre ha inoltre tenuto a Controparte_1 rimarcare la scarsa puntualità del padre nel prelevarlo nei fine settimana, circostanza tale da denotare una ridotta affidabilità del genitore nell'esercizio del suo diritto-dovere di visita.
Tanto basta per escludere radicalmente ogni possibilità di cambiamento del regime di collocamento dei minori, già in linea di principio sconsigliabile perché potrebbe determinare uno sconvolgimento di proprie abitudini consolidate, ma comunque non supportata da alcuna ragione giustificativa, risultando anzi tuttora preferibile per gli interessi dei figli la loro collocazione presso la madre, con la prosecuzione del regime di visita del padre come modificato con la menzionata ordinanza dell'8.10.2024.
Per quel che concerne le condizioni patrimoniali delle parti, del tutto irrilevanti risultano quelle della resistente (posto che la stessa non invoca alcun assegno divorzile), mentre potrebbero assumere rilievo quelle del , obbligato al Parte_1 versamento del contributo di mantenimento in favore dei figli minori (attualmente fissato in euro 700 mensili, peraltro aumentate ad oltre 830 euro per effetto della rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT); orbene, sotto questo profilo, deve rilevarsi che la posizione lavorativa del è stabile, le ultime Parte_1 dichiarazioni dei redditi (ed anche l'ultima busta paga prodotta in allegato al ricorso) risultano pienamente compatibili con l'importo del contributo di mantenimento in favore dei figli;
le circostanze rappresentate nel ricorso sono relative ad eventi futuri, che potranno eventualmente rilevare ai fini di una rivisitazione dell'importo dell'assegno una volta verificatesi.
Quanto alle spese delle quali il risulta gravato, occorre rilevare che: Parte_1
Il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale non è circostanza nuova, ma preesistente alla stessa separazione tra le parti, per cui non può essere presa in considerazione ai fini di una riduzione dell'assegno di mantenimento
Il rimborso delle rate dei prestiti contratti dal per proprie Parte_1 esclusive esigenze personali è del pari irrilevante, e comunque dal piano di ammortamento si evince la loro modesta incidenza economica Del pari molto modeste sono le spese mediche documentate, che comunque ben potranno costituire oneri deducibili a fini fiscali, determinando quindi l'assoggettamento ad una minore imposizione a carico dell'interessato
Alla luce delle predette considerazioni, nonché, nel contempo, della significativa crescita dei figli delle parti rispetto alla data della separazione, deve ritenersi che le esigenze dei minori siano notevolmente aumentate, anche in ragione delle problematiche condizioni di salute del figlio . Per_1
In relazione alle ulteriori questioni oggetto della presente decisione (ed in particolare alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.2007) vi è accordo tra le parti.
Quanto al regime delle spese processuali, il rigetto di gran parte delle richieste di parte attrice comporta la condanna parziale al pagamento delle stesse, come dettagliato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 403/2024, così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Civitaluparella il 30.6.2007 Parte_1 Parte_2
(atto n. 1 – Parte II – Serie A anno 2007) e dispone che la presente decisione sia annotata sul relativo atto di matrimonio
Dispone che possa tenere con sé i figli e Parte_1 Per_2
il mercoledì ed il venerdì dalle 15.00 alle 18.30 ed a fine Per_1 settimana alterni (dalle 10.00 di sabato alle 20.00 di domenica), nonché per quattro settimane (anche non consecutive) nei mesi di luglio ed agosto
Conferma per il resto le condizioni della separazione omologata da questo Tribunale in data 11.11.2013
Fissa in euro 6.800 (più accessori di legge) gli onorari spettanti al difensore di , dei quali pone il 50% (ossia euro 3.400) a Parte_2 carico di , compensandone la restante parte Parte_1
Così deciso in Lanciano il 26.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa