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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4260/2021 R.G., discussa all'udienza del 17/2/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. A. Valenzano Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. R. Tucci in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. T. Cutrone
-Città rappresentata e difesa dall'avv. M. Gallo e dall'avv. R. NTroparte_3
Dipierro
-Regione - rappresentata e difesa dall'avv. M. Coscia CP_4 CP_5
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 9/4/2021, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che la Commissione Medica di prima istanza, avendo sottoposto la a visita in data 3/12/2020, riconosceva la stessa “INVALIDO Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88” con la percentuale del 40%; nonché portatore di handicap
(comma 1 art.3)”, esponeva di aver inoltrato, in data 1/4/2021, sia la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio alla Regione Puglia di CP_2 competente sia la domanda di esenzione dal pagamento della quota di partecipazione
NT alla spesa sanitaria alla competente, entrambe rimaste prive di riscontro.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo l'accertamento 1) dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'inabilità o, in subordine, della invalidità in misura superiore al 74%, ai sensi della l.n. 118/71; 2) della percentuale uguale o superiore al 67% utile all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario dal giorno della domanda amministrativa;
3) della sussistenza dello status invalidante pari o superiore al 46% utile ai fini del collocamento mirato ex l. n. 68/99 D.P.C.M.
13/1/2000; 4)delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alle agevolazioni previste dall'art. 21 e 33, commi 3 e 5 l.n. 104/92, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale iscriveva il procedimento ai sensi dell'art. 442 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità del CP_1
ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo allegato che la ricorrente, nel 2020, anno di presentazione della domanda amministrativa, era percettrice di un reddito individuale pari ad un totale di € 18.048,12 che, in quanto tale, era superiore ai limiti di reddito previsti dalla legge;
difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla domanda di accertamento del requisito sanitario ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spese per le prestazioni sanitarie.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in CP_6
quanto infondato.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di NTroparte_7
legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si è, infine, costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_2
passiva; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Con note depositate in data 9/12/2021, parte ricorrente rinunciava all'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità civile, insistendo nell'accertamento del requisito sanitario dell'inabilità ex lege n. 118/71; nella percentuale di invalidità pari al 46% ai fini del collocamento mirato ex l.n. 68/99 e della percentuale pari o superiore al 67% utile per essere esentata dal pagamento del ticket sanitario;
nonché per il riconoscimento
Pag. 2 di 9 dell'invalidità civile ex l.n. 118/71 e per la sussistenza dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 l.n. 104/92.
Il Giudice, con ordinanza datata 14/12/2021, ritenuta la necessità di disporre ctu medico-legale, conferiva incarico nei confronti del Dott. , specialista in Persona_1
medicina del lavoro.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
*
In merito alla domanda di accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità ex l.n. 118/71, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la parte rinunciato alla stessa con note datate 9/12/2021.
NT Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di ed devono essere CP_1
disattese.
Ed invero, si osserva che la ricorrente, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ha adito il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per ottenere una serie di prestazioni collegate all'invalidità civile e all'handicap, segnatamente: l'accertamento della condizione di inabilità ex l.n. 118/71; dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% al fine del successivo riconoscimento del diritto all'esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) ex art.10 Legge n. 638/1983 o, quantomeno, di invalidità nella misura del 46% (al fine del conseguente successivo riconoscimento del diritto all'iscrizione alle liste speciali di collocamento) a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla differente data da accertarsi con la espletanda C.T.U.; inoltre, ha invocato l'accertamento in capo alla ricorrente della condizione di Handicap rientrante nella situazione di gravità prevista dall'art. 3, comma 3, con conseguente diritto al riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3 e 5 l.n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla differente data che verrà accertata con la espletanda C.T.U.
L' e la si sono costituiti in giudizio sollevando CP_1 NTroparte_7
eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 9 Anche l e la si sono costituiti in giudizio, sollevando l'eccezione di CP_5 CP_2
difetto di legittimazione attiva.
Così sommariamente riassunti i fatti di causa, osserva questo Giudicante preliminarmente, in merito al rito, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede il rito speciale dell'ATP “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”, mentre invece la parte ricorrente agisce anche per interessi (esenzione dal pagamento ticket sanitario e iscrizione alle liste di collocamento speciale) differenti da quello per il quale questa norma prevede l'ATP.
Ed infatti, va opportunamente considerato che, nella materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere, dal momento che da detto accertamento possono conseguire una serie di altre posizioni giuridiche di vantaggio.
Da ciò discenderebbe, secondo taluni, l'interesse tout court dell'invalido all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega.
Ciò posto, è stato iscritto il procedimento quale procedimento che segue il rito ordinario per esigenze di economia processuale e di garanzia di tutela dei diritti, dovendo la controversia essere trattata con il rito di cui agli artt. 442 e segg. c.p.c. anziché con quello previsto dall'.art. 445 bis c.p.c. e ciò, tenuto conto del disposto dell'art. 40 ultimo comma, c.p.c., anche con riferimento all'accertamento dell'handicap.
Secondo la giurisprudenza di legittimità cui questo Giudicante aderisce, tuttavia, il predetto interesse non sembra realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità e ciò sia perché quasi tutte le posizioni di vantaggio che la legge attribuisce all'invalido civile, al di fuori di quelle in senso stretto, postulano la ricorrenza dello stato invalidante in concorso con elementi ulteriori sia perché la verifica giudiziale compiuta sulla situazione di invalidità non può essere invocata, e fare stato, in giudizi diversi stante i limiti soggettivi del giudicato.
Quanto poi alla legittimazione passiva, si osserva che i giudici di legittimità, nella sentenza n. 6565/2004, hanno ripercorso la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 112 del
1998 e hanno precisato che la legittimazione passiva nei giudizi aventi a oggetto i
Pag. 4 di 9 benefici economici per l'invalidità civile s'individua in capo all' , in quanto Ente CP_1
deputato ad erogare la prestazione.
Ciò si desume chiaramente sia dal primo comma dell'art. 130, che stabilisce il trasferimento della funzione di erogazione ad apposito fondo costituito presso l' , CP_8
sia dal comma terzo che (con una inedita norma di carattere direttamente processuale) prevede, espressamente, la legittimazione passiva in giudizio dell' NTroparte_9
mentre prevede, invece, la legittimazione delle Regioni nei procedimenti
[...]
aventi ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni medesime. Si tratta dei cosiddetti benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, previsti al secondo comma dell'art. 130, che le Regioni possono introdurre facendovi fronte con risorse proprie.
Ebbene, in queste controversie, come detto, lo stato invalidante va accertato incidenter tantum, essendo il presupposto logico per l'erogazione del beneficio economico, per cui il giudizio sull'invalidità è limitato, nell'ambito del procedimento instaurato, esclusivamente nei confronti dell' e non potrà farsi valere nei giudizi aventi ad CP_1
oggetto pretese diverse dalle prestazioni assistenziali che pure hanno come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante.
Per tutti i motivi esposti, va ritenuta la legittimazione passiva sia dell , quale CP_1
soggetto deputato all'accertamento delle condizioni d'invalidità civile presupposto del beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota per la spesa farmaceutica, sia della
NT territorialmente competente, in quanto soggetto tenuto ad erogare la prestazione, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992, sia dell quanto al diritto all'iscrizione alle CP_5
liste di collocamento speciale.
La giurisprudenza ha, invero, chiarito che il legittimato passivo nelle controversie in
NT tema di esenzione dal ticket sanitario è la quale soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis, cfr. Cass., sez. lav., 2 aprile 2004, n. 6565; Cassazione civile , sez. lav., 09/03/2001 , n. 3500).
Analogamente, la giurisprudenza sopra menzionata – richiamato il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale riguardante tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia il soggetto coinvolto nel lato passivo del
Pag. 5 di 9 rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico (cfr. Cass., SS.UU. 9 giugno 2011,
n. 12538 e Cass., n. 6565/2004) – ha ribadito che la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione e la correlata legittimazione passiva processuale stanno in capo alla
NT per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, cioè per l'esenzione da c.d. “ticket sanitario” (cfr. anche Cass., 3 ottobre 2008, n.
24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500).
Infatti, in simili ipotesi, afferma la giurisprudenza della Suprema Corte, l'unica strada percorribile dall'interessato per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità
– diversi dalle prestazioni economiche – è la proposizione della domanda nei confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere: in linea generale, pertanto, per
NT ottenere l'esenzione dal ticket sanitario si deve convenire in giudizio la
NT Ne discende che sussiste la legittimazione passiva dalla convenuta in riferimento alla domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
*
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta
[...]
è fondata. NTroparte_7
Deve evidenziarsi, invero, che dalla entrata in vigore della legge regionale n. 9 del
27/5/2016, recante “ Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015 n. 31”, art. 9, e della Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 150 recante specifiche disposizioni per il completamento del processo di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, “alla luce della cessazione delle competenze in materia di politiche attive del lavoro e quindi anche in materia di collocamento mirato, stante il trasferimento delle relative funzioni e risorse in capo alla Regione Puglia a decorrere dal 01.07.2018”, debba ritenersi venuta meno la legittimazione passiva della siccome non più titolare di alcuna NTroparte_7
funzione in materia.
Pag. 6 di 9 Ne discende che l'oggetto del giudizio è relativo a funzioni non più esercitate dalla resistente ma definitivamente assegnate alla Regione Puglia che le esercita a mezzo dell' CP_5
* * *
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 11 co. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, prevede che “2.
Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorative nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla
5 della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n.
482”.
Simmetricamente, l'art. 6 del D.M. emesso in data 1/2/1991 dal Ministero della Sanità
(rubricato “Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria”) prevede che “
1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n.
482”.
La L. n. 68/1999 (recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) prevede, all'art. 1
(rubricato “Collocamento dei disabili”), che “
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
Pag. 7 di 9 capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità; nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222; […]”.
Nel caso di specie, il consulente incaricato ha concluso la sua relazione affermando – sulla base delle visite mediche effettuate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti – che la parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, presenta, “una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% (sessantasette percento) a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Non risultano soddisfatti i requisiti sanitari che connotano la gravità ai sensi dell'art. 3, c.3 della L. 104/92, ovvero il complesso morboso nel suo complesso non ha ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, della ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono condivisibili, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza, in atti).
La domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il diritto all'iscrizione alle liste di collocamento mirato va, pertanto, accolta, sussistendo in capo alla parte ricorrente i correlati requisiti sanitari;
del pari, va accolta la domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, mentre vanno disattese le domande di accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'inabilità ex l.n. 118/71 e dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 l.n. 104/92, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 21 e 33, commi 3 e 5 l.n. 104/92.
Tenuto conto della soccombenza parziale reciproca e della misura di essa, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Pag. 8 di 9 Le spese di C.T.U. seguono la soccombenza e vanno addebitate alla e CP_2 all' in solido tra loro, in quanto soggetti legittimati passivi. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
ogni diversa eccezione, istanza disattese, così provvede: NTroparte_7 CP_5
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità; dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta NTroparte_7
[...]
dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
dichiara il diritto della parte ricorrente all'esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria dalla domanda amministrativa;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
condanna le parti convenute e in solido tra loro, al pagamento delle CP_2 CP_5
spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4260/2021 R.G., discussa all'udienza del 17/2/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. A. Valenzano Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. R. Tucci in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. T. Cutrone
-Città rappresentata e difesa dall'avv. M. Gallo e dall'avv. R. NTroparte_3
Dipierro
-Regione - rappresentata e difesa dall'avv. M. Coscia CP_4 CP_5
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 9/4/2021, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che la Commissione Medica di prima istanza, avendo sottoposto la a visita in data 3/12/2020, riconosceva la stessa “INVALIDO Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88” con la percentuale del 40%; nonché portatore di handicap
(comma 1 art.3)”, esponeva di aver inoltrato, in data 1/4/2021, sia la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio alla Regione Puglia di CP_2 competente sia la domanda di esenzione dal pagamento della quota di partecipazione
NT alla spesa sanitaria alla competente, entrambe rimaste prive di riscontro.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo l'accertamento 1) dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'inabilità o, in subordine, della invalidità in misura superiore al 74%, ai sensi della l.n. 118/71; 2) della percentuale uguale o superiore al 67% utile all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario dal giorno della domanda amministrativa;
3) della sussistenza dello status invalidante pari o superiore al 46% utile ai fini del collocamento mirato ex l. n. 68/99 D.P.C.M.
13/1/2000; 4)delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alle agevolazioni previste dall'art. 21 e 33, commi 3 e 5 l.n. 104/92, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale iscriveva il procedimento ai sensi dell'art. 442 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità del CP_1
ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo allegato che la ricorrente, nel 2020, anno di presentazione della domanda amministrativa, era percettrice di un reddito individuale pari ad un totale di € 18.048,12 che, in quanto tale, era superiore ai limiti di reddito previsti dalla legge;
difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla domanda di accertamento del requisito sanitario ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spese per le prestazioni sanitarie.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, in CP_6
quanto infondato.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di NTroparte_7
legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si è, infine, costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_2
passiva; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Con note depositate in data 9/12/2021, parte ricorrente rinunciava all'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità civile, insistendo nell'accertamento del requisito sanitario dell'inabilità ex lege n. 118/71; nella percentuale di invalidità pari al 46% ai fini del collocamento mirato ex l.n. 68/99 e della percentuale pari o superiore al 67% utile per essere esentata dal pagamento del ticket sanitario;
nonché per il riconoscimento
Pag. 2 di 9 dell'invalidità civile ex l.n. 118/71 e per la sussistenza dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 l.n. 104/92.
Il Giudice, con ordinanza datata 14/12/2021, ritenuta la necessità di disporre ctu medico-legale, conferiva incarico nei confronti del Dott. , specialista in Persona_1
medicina del lavoro.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
*
In merito alla domanda di accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità ex l.n. 118/71, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la parte rinunciato alla stessa con note datate 9/12/2021.
NT Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di ed devono essere CP_1
disattese.
Ed invero, si osserva che la ricorrente, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ha adito il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per ottenere una serie di prestazioni collegate all'invalidità civile e all'handicap, segnatamente: l'accertamento della condizione di inabilità ex l.n. 118/71; dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% al fine del successivo riconoscimento del diritto all'esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) ex art.10 Legge n. 638/1983 o, quantomeno, di invalidità nella misura del 46% (al fine del conseguente successivo riconoscimento del diritto all'iscrizione alle liste speciali di collocamento) a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla differente data da accertarsi con la espletanda C.T.U.; inoltre, ha invocato l'accertamento in capo alla ricorrente della condizione di Handicap rientrante nella situazione di gravità prevista dall'art. 3, comma 3, con conseguente diritto al riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3 e 5 l.n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla differente data che verrà accertata con la espletanda C.T.U.
L' e la si sono costituiti in giudizio sollevando CP_1 NTroparte_7
eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 9 Anche l e la si sono costituiti in giudizio, sollevando l'eccezione di CP_5 CP_2
difetto di legittimazione attiva.
Così sommariamente riassunti i fatti di causa, osserva questo Giudicante preliminarmente, in merito al rito, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede il rito speciale dell'ATP “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”, mentre invece la parte ricorrente agisce anche per interessi (esenzione dal pagamento ticket sanitario e iscrizione alle liste di collocamento speciale) differenti da quello per il quale questa norma prevede l'ATP.
Ed infatti, va opportunamente considerato che, nella materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere, dal momento che da detto accertamento possono conseguire una serie di altre posizioni giuridiche di vantaggio.
Da ciò discenderebbe, secondo taluni, l'interesse tout court dell'invalido all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega.
Ciò posto, è stato iscritto il procedimento quale procedimento che segue il rito ordinario per esigenze di economia processuale e di garanzia di tutela dei diritti, dovendo la controversia essere trattata con il rito di cui agli artt. 442 e segg. c.p.c. anziché con quello previsto dall'.art. 445 bis c.p.c. e ciò, tenuto conto del disposto dell'art. 40 ultimo comma, c.p.c., anche con riferimento all'accertamento dell'handicap.
Secondo la giurisprudenza di legittimità cui questo Giudicante aderisce, tuttavia, il predetto interesse non sembra realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità e ciò sia perché quasi tutte le posizioni di vantaggio che la legge attribuisce all'invalido civile, al di fuori di quelle in senso stretto, postulano la ricorrenza dello stato invalidante in concorso con elementi ulteriori sia perché la verifica giudiziale compiuta sulla situazione di invalidità non può essere invocata, e fare stato, in giudizi diversi stante i limiti soggettivi del giudicato.
Quanto poi alla legittimazione passiva, si osserva che i giudici di legittimità, nella sentenza n. 6565/2004, hanno ripercorso la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 112 del
1998 e hanno precisato che la legittimazione passiva nei giudizi aventi a oggetto i
Pag. 4 di 9 benefici economici per l'invalidità civile s'individua in capo all' , in quanto Ente CP_1
deputato ad erogare la prestazione.
Ciò si desume chiaramente sia dal primo comma dell'art. 130, che stabilisce il trasferimento della funzione di erogazione ad apposito fondo costituito presso l' , CP_8
sia dal comma terzo che (con una inedita norma di carattere direttamente processuale) prevede, espressamente, la legittimazione passiva in giudizio dell' NTroparte_9
mentre prevede, invece, la legittimazione delle Regioni nei procedimenti
[...]
aventi ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni medesime. Si tratta dei cosiddetti benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, previsti al secondo comma dell'art. 130, che le Regioni possono introdurre facendovi fronte con risorse proprie.
Ebbene, in queste controversie, come detto, lo stato invalidante va accertato incidenter tantum, essendo il presupposto logico per l'erogazione del beneficio economico, per cui il giudizio sull'invalidità è limitato, nell'ambito del procedimento instaurato, esclusivamente nei confronti dell' e non potrà farsi valere nei giudizi aventi ad CP_1
oggetto pretese diverse dalle prestazioni assistenziali che pure hanno come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante.
Per tutti i motivi esposti, va ritenuta la legittimazione passiva sia dell , quale CP_1
soggetto deputato all'accertamento delle condizioni d'invalidità civile presupposto del beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota per la spesa farmaceutica, sia della
NT territorialmente competente, in quanto soggetto tenuto ad erogare la prestazione, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992, sia dell quanto al diritto all'iscrizione alle CP_5
liste di collocamento speciale.
La giurisprudenza ha, invero, chiarito che il legittimato passivo nelle controversie in
NT tema di esenzione dal ticket sanitario è la quale soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis, cfr. Cass., sez. lav., 2 aprile 2004, n. 6565; Cassazione civile , sez. lav., 09/03/2001 , n. 3500).
Analogamente, la giurisprudenza sopra menzionata – richiamato il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale riguardante tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia il soggetto coinvolto nel lato passivo del
Pag. 5 di 9 rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico (cfr. Cass., SS.UU. 9 giugno 2011,
n. 12538 e Cass., n. 6565/2004) – ha ribadito che la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione e la correlata legittimazione passiva processuale stanno in capo alla
NT per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, cioè per l'esenzione da c.d. “ticket sanitario” (cfr. anche Cass., 3 ottobre 2008, n.
24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500).
Infatti, in simili ipotesi, afferma la giurisprudenza della Suprema Corte, l'unica strada percorribile dall'interessato per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità
– diversi dalle prestazioni economiche – è la proposizione della domanda nei confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere: in linea generale, pertanto, per
NT ottenere l'esenzione dal ticket sanitario si deve convenire in giudizio la
NT Ne discende che sussiste la legittimazione passiva dalla convenuta in riferimento alla domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
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L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta
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è fondata. NTroparte_7
Deve evidenziarsi, invero, che dalla entrata in vigore della legge regionale n. 9 del
27/5/2016, recante “ Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015 n. 31”, art. 9, e della Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 150 recante specifiche disposizioni per il completamento del processo di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, “alla luce della cessazione delle competenze in materia di politiche attive del lavoro e quindi anche in materia di collocamento mirato, stante il trasferimento delle relative funzioni e risorse in capo alla Regione Puglia a decorrere dal 01.07.2018”, debba ritenersi venuta meno la legittimazione passiva della siccome non più titolare di alcuna NTroparte_7
funzione in materia.
Pag. 6 di 9 Ne discende che l'oggetto del giudizio è relativo a funzioni non più esercitate dalla resistente ma definitivamente assegnate alla Regione Puglia che le esercita a mezzo dell' CP_5
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Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 11 co. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, prevede che “2.
Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorative nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla
5 della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n.
482”.
Simmetricamente, l'art. 6 del D.M. emesso in data 1/2/1991 dal Ministero della Sanità
(rubricato “Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria”) prevede che “
1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, L. 2 aprile 1968, n.
482”.
La L. n. 68/1999 (recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) prevede, all'art. 1
(rubricato “Collocamento dei disabili”), che “
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
Pag. 7 di 9 capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità; nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222; […]”.
Nel caso di specie, il consulente incaricato ha concluso la sua relazione affermando – sulla base delle visite mediche effettuate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti – che la parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, presenta, “una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% (sessantasette percento) a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Non risultano soddisfatti i requisiti sanitari che connotano la gravità ai sensi dell'art. 3, c.3 della L. 104/92, ovvero il complesso morboso nel suo complesso non ha ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, della ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono condivisibili, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza, in atti).
La domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il diritto all'iscrizione alle liste di collocamento mirato va, pertanto, accolta, sussistendo in capo alla parte ricorrente i correlati requisiti sanitari;
del pari, va accolta la domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, mentre vanno disattese le domande di accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'inabilità ex l.n. 118/71 e dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 l.n. 104/92, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 21 e 33, commi 3 e 5 l.n. 104/92.
Tenuto conto della soccombenza parziale reciproca e della misura di essa, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Pag. 8 di 9 Le spese di C.T.U. seguono la soccombenza e vanno addebitate alla e CP_2 all' in solido tra loro, in quanto soggetti legittimati passivi. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
ogni diversa eccezione, istanza disattese, così provvede: NTroparte_7 CP_5
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità; dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta NTroparte_7
[...]
dichiara il diritto della parte ricorrente all'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
dichiara il diritto della parte ricorrente all'esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria dalla domanda amministrativa;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
condanna le parti convenute e in solido tra loro, al pagamento delle CP_2 CP_5
spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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