Articolo 42 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
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19 aprile 1958
Art. 42.
Raggiunta l'eta' minima prevista dall'art. 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci.
Tale diritto puo' essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge.
Per effettuare il riscatto, l'iscritta dovra' versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore capitale in lire calcolato come segue:
1) si assume il coefficiente della tabella dei valori di riscatto annessa alla presente legge, in corrispondenza all'eta' dell'iscritta alla data della domanda, e al numero degli anni di contribuzione, versati a norma del precedente art. 19;
2) il coefficiente, di cui al precedente punto 1), e' moltiplicato per quindicimila.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958