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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/07/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9148/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9148 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. VA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 Procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Mario MAROTTOLI (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Buccino (Sa) C.F._1 alla Località San Paolo n. 127 Appellante E (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Samanda CP_1 C.F._2 MAGLIANO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._3 in Campagna (Sa) al Viale della Democrazia n. 109 Appellato Avverso Sentenza n. 395/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, pubblicata in data 04.06.2024, non notificata.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1° c.p.c., l'attore in primo grado impugnava la cartella di pagamento n.10020160029542941000, relativa al ruolo n. 006328/2016, notificatagli in data 11.06.2017 ed avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2011. A sostegno della domanda, deduceva l'intervenuta prescrizione della somma di euro 277,36 sottesa alla cartella opposta, lamentandone il decorso successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Instava, quindi, il Giudice di Pace adito per declaratoria di non debenza della somma iscritta al ruolo, con vittoria di spese di lite. 1.1 Con sentenza n. 395/2024, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendola correttamente incardinata innanzi a sé e sussistente l'interesse ad agire dell'attore. Accertava, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito e condannava il concessionario al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello notificato in data 28.11.2024 a mezzo pec, l' Parte_3
proponeva gravame postulando la riforma integrale della sentenza impugnata, vinte le
[...] spese di ambo i gradi del giudizio. L'Ente affidava le proprie doglianze ad un unico motivo di appello, costituito dal difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado. 1.3 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato eccependo, preliminarmente, la inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 comma 3 c.p.c. Sosteneva la giurisdizione del giudice adito in prime cure, il proprio interesse ad agire in primo grado e la prescrizione della pretesa creditorea, instando per il totale rigetto dell'appello e la sostanziale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari anche di questo grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 1.4 Con note conclusionali in PCT il 13.06.2025, parte appellata ha instato per declaratoria di cessata materia del contendere, tanto a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 97/2022) cosiddetta rottamazione- quater, avendo questa previsto la cancellazione automatica, entro il 30.04.2023, di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati ad nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre Parte_3 2015; ha evidenziato, quindi, che il credito portato dalla cartella impugnata in uno al ruolo non esisterebbe in quanto oggetto di rinuncia da parte del suo titolare. 2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come sia noto, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). Ciò considerato, nel caso di specie, la parte appellata ha espressamente dedotto l'intervenuta cancellazione ex lege dei carichi contestati in primo grado mediante l'impugnazione della prefata cartella. Più in dettaglio, la medesima ha esposto che è stata emanata dal legislatore la L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 222, che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000,00 Euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con cancellazione automatica degli stessi. Ebbene, si osserva che la prefata norma, al comma 222, prevede segnatamente che "sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali". Ora, nel caso di specie, effettivamente il credito in contestazione portato dalla cartella di pagamento n. 10020160029542941000, relativo a mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regionale afferente all'anno 2011, di importo pari ad euro 277,36, rientra nello stralcio previsto dalla normativa sopraindicata, posto che il valore è inferiore a mille euro. Sicché per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento della disposizione sopra riportata, si impone a questo giudicante di dichiarare cessata la materia del contendere (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656). Come ritenuto dalla Suprema Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. (cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/05/2023, n.12075; Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16421). Ne consegue che spetta a questo Giudice che accertare la sopravvenuta cessata materia del contendere, risultando impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo in relazione alla sopra detta pretesa. 2.1 Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, occorre statuire in ordine alle stesse valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022). Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16). Ciò posto, il presente appello poteva essere accolto in ordine al motivo concernente la questione di giurisdizione, ciò tenuto conto della natura del credito sotteso all'atto opposto in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. La questione era qui scrutinabile, giacché il rilievo in appello del difetto di giurisdizione è possibile qualora venga dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito od esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione. Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza", non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore aveva adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito, in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - , che la controversia aveva CP_2 ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Pertanto, spettava a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto sarebbe conseguito l'accoglimento del gravame proposto da Parte_3
, e la devoluzione al giudice munito di giurisdizione dell'esame delle ulteriori questioni
[...] proposte. 3. Pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali per il presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che la pronuncia nel merito sarebbe stata resa tenuto conto della complessiva riconsiderazione della questione relativa alla sussistenza di giurisdizione del giudice adito in prime cure.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 12.07.25 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9148 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. VA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 Procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Mario MAROTTOLI (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Buccino (Sa) C.F._1 alla Località San Paolo n. 127 Appellante E (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Samanda CP_1 C.F._2 MAGLIANO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._3 in Campagna (Sa) al Viale della Democrazia n. 109 Appellato Avverso Sentenza n. 395/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, pubblicata in data 04.06.2024, non notificata.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1° c.p.c., l'attore in primo grado impugnava la cartella di pagamento n.10020160029542941000, relativa al ruolo n. 006328/2016, notificatagli in data 11.06.2017 ed avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2011. A sostegno della domanda, deduceva l'intervenuta prescrizione della somma di euro 277,36 sottesa alla cartella opposta, lamentandone il decorso successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Instava, quindi, il Giudice di Pace adito per declaratoria di non debenza della somma iscritta al ruolo, con vittoria di spese di lite. 1.1 Con sentenza n. 395/2024, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendola correttamente incardinata innanzi a sé e sussistente l'interesse ad agire dell'attore. Accertava, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito e condannava il concessionario al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello notificato in data 28.11.2024 a mezzo pec, l' Parte_3
proponeva gravame postulando la riforma integrale della sentenza impugnata, vinte le
[...] spese di ambo i gradi del giudizio. L'Ente affidava le proprie doglianze ad un unico motivo di appello, costituito dal difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado. 1.3 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato eccependo, preliminarmente, la inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 comma 3 c.p.c. Sosteneva la giurisdizione del giudice adito in prime cure, il proprio interesse ad agire in primo grado e la prescrizione della pretesa creditorea, instando per il totale rigetto dell'appello e la sostanziale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari anche di questo grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 1.4 Con note conclusionali in PCT il 13.06.2025, parte appellata ha instato per declaratoria di cessata materia del contendere, tanto a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 97/2022) cosiddetta rottamazione- quater, avendo questa previsto la cancellazione automatica, entro il 30.04.2023, di tutti i debiti fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati ad nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre Parte_3 2015; ha evidenziato, quindi, che il credito portato dalla cartella impugnata in uno al ruolo non esisterebbe in quanto oggetto di rinuncia da parte del suo titolare. 2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come sia noto, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). Ciò considerato, nel caso di specie, la parte appellata ha espressamente dedotto l'intervenuta cancellazione ex lege dei carichi contestati in primo grado mediante l'impugnazione della prefata cartella. Più in dettaglio, la medesima ha esposto che è stata emanata dal legislatore la L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 222, che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000,00 Euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con cancellazione automatica degli stessi. Ebbene, si osserva che la prefata norma, al comma 222, prevede segnatamente che "sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali". Ora, nel caso di specie, effettivamente il credito in contestazione portato dalla cartella di pagamento n. 10020160029542941000, relativo a mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regionale afferente all'anno 2011, di importo pari ad euro 277,36, rientra nello stralcio previsto dalla normativa sopraindicata, posto che il valore è inferiore a mille euro. Sicché per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento della disposizione sopra riportata, si impone a questo giudicante di dichiarare cessata la materia del contendere (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656). Come ritenuto dalla Suprema Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. (cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/05/2023, n.12075; Cassazione civile sez. lav., 09/06/2023, n.16421). Ne consegue che spetta a questo Giudice che accertare la sopravvenuta cessata materia del contendere, risultando impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo in relazione alla sopra detta pretesa. 2.1 Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, occorre statuire in ordine alle stesse valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022). Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16). Ciò posto, il presente appello poteva essere accolto in ordine al motivo concernente la questione di giurisdizione, ciò tenuto conto della natura del credito sotteso all'atto opposto in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. La questione era qui scrutinabile, giacché il rilievo in appello del difetto di giurisdizione è possibile qualora venga dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito od esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione. Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza", non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore aveva adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito, in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - , che la controversia aveva CP_2 ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Pertanto, spettava a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto sarebbe conseguito l'accoglimento del gravame proposto da Parte_3
, e la devoluzione al giudice munito di giurisdizione dell'esame delle ulteriori questioni
[...] proposte. 3. Pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali per il presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che la pronuncia nel merito sarebbe stata resa tenuto conto della complessiva riconsiderazione della questione relativa alla sussistenza di giurisdizione del giudice adito in prime cure.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 12.07.25 Il Giudice Alessia Pecoraro