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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott. Val eri a Guaragne l la - Giudi ce relatore
3. dott. S ara M azzot ta - Giudi ce ha pronunciat o il s eguente
SENTENZ A
definit iva nel procedim ent o per l a regol am ent azione dell 'eserci zio della responsabilit à geni toriale nei confronti di figli nati fuori dal m atrimonio, iscritto al n. 11684/2023 R.G. V.G. e pendent e tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Sollazzo Parte_1
-ri corren te -
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannone e dall'Avv. Controparte_1
Aldo Parti pilo P apali a
-resi sten te - nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso ex art. 473 bis .47 e ss. c.p.c., deposit ato in dat a 20.10. 2023, Parte_1
ha esposto:
[...]
• di aver i ntratt enuto una rel azione sentim ental e e una convivenza more uxori o con;
Controparte_1
• che dall a rel azione erano nati i fi gli (il 16 gennaio 2017), Per_1 [...]
(il 24 l ugli o 2018) e (i l 5 aprile 2022), riconosciut i da Per_2 Per_3 entrambi i genitori all'atto della nascita;
• che la rel azione s i era int errot ta nel sett embre 2023 a causa di incom patibilit à caratt eriali;
• che il aveva arbit rari am ent e di viso l a casa famili are in due unità CP_1
indipendenti, tramit e l'installazi one di una porta divisori a, riservando a s é il piano t erra e confinando l a ri corrent e e i figli minori al pi ano superi ore;
• che t al e sol uzione abitat iva non era confacente all e esi genze dei minori, privati di gran part e dell 'habi tat dom est ico e, in parti col are, dell a cucina (al primo piano dell'abitazione vi è solo un angusto cucinino posto sul terrazzo);
• che, sebbene il i ncont rasse l iberam ent e i fi gli, non provvedeva in al cun CP_1
modo al l oro m ant eniment o , li mit andosi a pagare le spese per il consumo di energi a elettri ca del l a casa fami liare;
• che il gode di una signifi cativa capacit à econom ica, i n quant o è CP_1
imprenditore agricol o, nonché propriet ari o di num erosi immobili e t erreni;
• che l a ri corrente, i nvece, non è titolare di alcuna propriet à e percepisce un reddito modesto di circa 500,00 euro mensili derivante dall'attività, recent em ent e ri avviata, di consul ente nel sett ore del la tecnologia medi cal e.
Tutto ciò prem esso, la ri corrent e ha chi esto che v enga disposto l 'affido condiviso dei mi nori, con i l collocam ento presso di sé e l a regol amentazione del dirit to di visit a del padre;
ha domandato in vi a i ndi fferibil e, con ricorso ex art. 473 bis n. 15 cpc (R .G. 11684 -1/ 2023), l'as segnazione dell a casa fam ili are e la corresponsi one da parte del di un assegno mensile pari a € 900,00 a titolo di mantenimento dei CP_1
minori, olt re al 50% dell e s pese st raordi nari e, con la previsi one del di ritt o dell a ricorrent e di percepire int egralment e l'assegno unico per i figli , in qualit à di genitore collocat ari o.
Fissat o il subprocedimento caut el are i ntrodott o ex art. 473 bi s n. 15 cpc, si cost ituiva il resi stente, evidenzi ando l'aut onom a funzi onali tà dell e due unit à abit ati ve ri cavat e dal la divisi one dell a ex casa fam il iare e cont est ando l e deduzioni dell a ri corrent e in m eri to a una presunt a disparità redditual e t ra l e parti. P ert anto, il resist ente chiedeva il ri getto dell a dom anda di assegnazione della casa, il coll ocam ent o parit et ico dei minori, l'im posi zione di un obbligo di cont ribuzi one diretta da parte di entrambi i genitori e la ripartizione equa dell'AUU, pari a €
754,00 m ensili.
Con ordinanza del 7.12.2023, i l Tri bunal e, in accoglim ento parzi al e del ri corso di cui all'art. art. 473 bis n. 15 cpc, assegnava la casa familiare nella sua interezza, di propri et à escl usiva del , all a , geni tore collocatario dei figli mi nori;
CP_1 Pt_1 disponeva che il corrispondesse un contributo di € 450,00 al mantenimento CP_1
dei tre figl i, ri conos cendo altresì alla ri corre nt e il diritto di richi edere e percepi re integralm ent e l'ass egno uni co universal e.
Con compars a del 5.4.2024, si è costituito nel giudi zi o principal e, Controparte_1
impugnando e cont es tando in fatt o e in di ritto quant o dedotto, eccepi to e prodott o dall a part e avversa, concl udendo con l a richi est a di: di sporre l'affido condi viso dei tre minori , , e ad ent rambi i genitori, con Per_1 Persona_2 Per_3 collocamento presso la madre nella casa familiare;
porre a carico del padre l'obbligo di corresp onsione del mantenim ent o per i figl i mi nori nella misura di € 100,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 300,00 mensili;
disporre che l'AUU per i figli veni sse percepito al 50% da ci ascun genit ore;
regol am ent are il di ritto di visit a del genit ore non coll ocat ario, in conformit à con l'int eresse dei minori , rappresent ando che, al fi ne di pot er cont are su un reddito certo, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a Fano, ove aveva reperito un'occupazione suppletiva com e im prenditore edile.
All'udienza di prima comparizione del 6.5.2024, a seguito del deposito delle memori e, dell e ri chi est e i st ruttori e form ulat e e dell e di chi arazioni rese dall e part i , il Giudice del egato ordinava ad ent rambe le part i la produzione di document azi one reddit ual e aggior nata, ri nvi ando per la veri fi ca alla successiva udi enza dell'8.7.2024. Inoltre, invitava le parti a consensualizzare la lite alle condizioni già stabilit e con ordinanza del 7.12.2023. Indi, fissava l'udienza per la rimessione della causa al
Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc. All'udienza del 20.1.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P ubbli co Minist ero, em esso i n da t a 28.01.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
In merito alle questioni relative all'affidamento, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, tali, quindi, da derogare alla regol a privil egiata dal l egisl at ore del 2006. L'affidamento condiviso, infatti, è da ritenersi il regime ordinario soprattutto in casi in cui, come nella specie, non c'è opposizione da parte dei genitori e cons ent e ad ent rambi di esercitare l a responsabi lit à geni tori al e disgi unt am ent e per l e questi oni di or dinaria ammi nist razi one e congi unt am ent e per le questi oni di parti colare rili evo. Si precisa inoltre che ciascun genit ore, durante i tempi di permanenza dei figli presso di sé, potrà, senza il consenso dell'altro, del egare a persone di fi duci a, come per es . nonni o babysitt er, l 'accudim ent o dei minori e il loro preli evo da s cuol a.
I minori , tutt avi a, vanno coll ocati presso la m adre, dove peralt ro gi à abit ano e dove
è quindi certo che abbi ano costit uito il propri o habit at dal qual e è preferi bil e non distrarl i, anche in considerazione dell a l oro et à.
Va inoltre confermata l'assegnazione della casa familiare (nella sua interezza), sita in Capurso all a via P izzoli n. 48, all a , i n quanto genitore coll ocat ario dei Pt_1
figli minori .
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegio rit iene che esso vada regolam entato in termi ni t ali da consenti re ai m inori di m antenere un rapporto equil ibrat o con il genitore non collocat ario.
Con ri ferim ent o all a contri buzione del padre al ma nt enim ent o dei fi gli, l a ri corrent e ha richiesto che l'importo venga fissato in una somma non inferiore a € 700,00 mensili, sottoli neando che la s ituazione economica e reddi tual e del la contropart e risul ti opaca, non avendo il fornit o docum entazione redditual e com plet a. Ha CP_1
assunto, alt resì, che il ha una sit uazione bancaria poco t rasparent e, com e CP_1 emerge dall'analisi degli estratti conto depositati da controparte, dai quali risulta, infatti , che il resi stente è t itol are di un rapport o bancario p resso l a BCC delle Murge
e Tolve, con sede a Capurs o, che sul conto personal e sono present i ult eriori CP_2
movim ent azioni, anche t ramit e un rapport o bancario con Wi se Europe e che nel 2022 sono st at e compiut e operazioni s u un ult eriore conto bancario Viv a Wall et. Infine, la ha evidenzi ato l a ril evant e sperequazione economica e pat rimonial e Pt_1
esist ente t ra l e parti, ri ferendo che i l resi stente può cont are su ent rate derivant i da due att ivit à l avorative, os sia quell a di imprendit ore agricolo e quell a di imprenditore edi le, da cui rit rae cospi cui guadagni, com e ri sulta dal cont ratto di subappalt o e dall e fatture versat i n att i;
i nolt re, ha rappresent ato che il resistente è titol are di diversi beni immobili, la maggior part e dei quali acquist ati i n un p eriodo in cui asseriva di t rovarsi gi à in una situazione di cri si economica (sett embre 2021 - marzo 2022). Ha dedotto che, al cont rario, ell a non possiede alcun pat rimonio immobili are e percepisce uno stipendio ben più modesto, pari a circa 12.500 euro lordi annui, derivant e dal suo l avoro di consul ente di prodotti medi cali (cfr. M od.
Uni co 2024), che svolge nel poco t empo disponi bil e, rit agliato t ra i doveri l egati all'accudimento della prole.
Il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, in ossequio alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato in data 6 maggio 2024, ha chiesto che venisse confermato il contributo a suo carico di € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, assumendo che la richiesta della ricorrente sia sproporzionata rispetto al reddito mensile di € 1.750,00 lordi da lui percepito. Ha dichiarato di essere gravato da innumerevoli spese fisse, tra cui il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della ex casa familiare di circa € 530,00 mensili e il canone locativo della abitazione ove attualmente risiede;
che i terreni acquistati sono di modico valore e che l'investimento fu possibile solo grazie all'aiuto economico della sua famiglia di origine. Ha inoltre affermato di essere stato costretto a cercare una diversa occupazione lavorativa fuori regione a causa del notevole calo che ha interessato la sua attività di coltivazione di canapa, con conseguente ridimensionamento della sua capacità economica. D'altra parte, ha asserito che la resistente sarebbe dotata di un'attitudine lavorativa specifica, come emergente dalla dichiarazione dei redditi 2024 (per i redditi maturati nell'anno 2023), dalla quale risulta un reddito annuo complessivo di € 14.897,00, che contrasta apertamente con i più bassi redditi da lei stessa dichiarati nel corso del procedimento.
Orbene, rileva il Collegio che, mentre la ricorrente ha documentato (mercè il deposito delle dichiarazioni dei redditi, Mod. Unico 2024: R.C. € 14.897,00) la sua condizione reddituale all'attualità, il resistente non ha documentato compiutamente i suoi redditi all'attualità, nonostante gli inviti rivolti dal Giudice delegato in tal senso nel corso del giudizio. Ed invero, il ha CP_1
prodotto soltanto i modelli IVA relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (Mod. IVA 2021 con un volume d'affari di € 39.871, spese di € 29.749, Mod. IVA 2022 con un volume d'affari di €
51.962, spese di € 18.709, e Mod. IVA 2023 con un volume d'affari di € 18.582, spese di € 3.606) e alcune fatture del 2024.
La mancata completa produzione delle dichiarazioni dei redditi riverbera a danno della parte che non ha documentato le proprie allegazioni sui redditi mediante il supporto documentale. In mancanza di elementi contrari, tale omissione deve far presumere la capacità del resistente di produrre un reddito adeguato alle sue necessità, in quanto adulto dotato di una occupazione e di capacità lavorativa. Di conseguenza, si presume che il reddito percepito dal genitore sia idoneo a soddisfare i propri compiti di mantenimento nei confronti dei figli.
In effetti, dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio, appare verosimile che i redditi effettivi del resistente siano superiori a quelli dichiarati. In particolare, vanno valorizzati i dati relativi al contratto di subappalto con la (versato in atti), da cui emerge che il resistente viene Parte_2 remunerato a una tariffa oraria di € 18,00. Tale reddito lavorativo mensile è confermato dalle fatture
(n. 8/24, 14/24, 16/24 e 17/24) emesse dal in favore della che nel periodo CP_1 Parte_2
marzo-giugno 2024 riportano importi per complessivi € 8.994,00, comprensivi anche del rimborso delle spese sostenute ed anticipate. A questo reddito va aggiunto quello prodotto dall'attività di imprenditore agricolo (coltivazione di canapa e ulivi), ricavabile sommariamente dalle fatture emesse nel periodo gennaio-febbraio 2024 (fatture n. 1-7, n. 9-13, e n. 15), per un importo complessivo di €
4.788,65.
Ad ogni modo, l'acquisto nel 2021/2022 di terreni e beni immobili per un prezzo complessivo di €
65.000,00 è indicativo di un'elevata capacità di spesa e rappresenta una risorsa potenziale da cui poter trarre guadagno.
Infine, acquisisce valenza dirimente ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento la circostanza che, allo stato, il contribuisca limitatamente in via diretta al mantenimento della CP_1
prole, vivendo fuori regione e tenendo i figli con sé solo pochi giorni al mese, facendo ricadere unicamente sulla l'onere di svolgere i compiti di cura e accudimento necessari per il Pt_1
benessere dei figli, sicché il contributo del resistente deve risultare idoneo a bilanciare i ridotti tempi di permanenza del padre con i figli.
Tuttavia, nella determinazione dell'importo dell'assegno a carico del padre, deve considerarsi che la casa familiare, di proprietà esclusiva del , per la quale egli si fa carico della rata del mutuo pari CP_1
a € 532,00 mensili, come documentato nel contratto di finanziamento allegato, è stata assegnata alla ricorrente, genitore collocatario della prole. In tal senso, è fondamentale considerare che il godimento della ex casa familiare e l'onere del mutuo sostenuto dal padre rappresentano una forma indiretta di contributo alle esigenze quotidiane dei figli, poiché, pur non riguardando direttamente il versamento di un assegno periodico, contribuiscono comunque al mantenimento e al benessere dei minori, garantendo loro una sistemazione abitativa stabile e adeguata. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il godimento della casa familiare costituisce un “valore economico” (corrispondente -di regola- al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) e di tale valore il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento (Cass.
n. 4203/2006; n. 25420/2015).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in virtù delle presumibili esigenze di tre minori in tenera età, della capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato, nonché dell'attività lavorativa svolta dalla madre, sia equo fissare in € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento a carico del padre, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale spetta al 100% alla , quale genitore collocatario della prole. Pt_1
Le spese vanno i nt egralm ent e com pensat e, stant e l a reciproca soccom benza tra l e parti.
P.Q.M.
pronunci ando s ull a domanda propost a da con ri corso deposit ato i l Parte_1
20.10.2023, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. affida i min ori , e ad entrambi i geni tori , Per_1 Persona_2 Per_3 che su di loro es ercit eranno la responsabi lit à genitoriale disgi unt am ent e secondo i t empi di perm anenza dei mi nori presso ci ascuno per le questioni di ordi nari a ammini strazione e congiunt am en te per l e questi oni di parti col are rili evo;
2. dispone che i m inori restino collocati presso l a m adre;
3. assegna l a casa famil iare (nell a sua int erezza), sit a i n Capurso all a vi a Pizzoli
n. 48, con i mobi li ivi es ist enti , a Parte_1
4. dispone che il padr e i ncontri i minori per t re pomeri ggi al la sett imana, indi cat i nel lunedì, mercol edì e venerdì dall e ore 17,00 all e ore 20,00, in caso di disaccordo t ra l e parti;
i fine set timana i n form a alternat a, dall e ore 09,00 del sabato fino al lunedì mattina con ac compagnam ent o dei mi nori a scuol a;
allo stat o, e fino a quando il sarà impegnato i n l avori fuori regione , sol o a CP_1
week end al ternati dalle ore 09,00 del sabato al lunedì m attina con accompagnam ent o dei minori a scuola;
nel corso dell e vacanze nat aliz ie ad anni al terni dal 24 di cembre al 26 di cembre (negli anni pari) e dal 30 di cembre al 2 gennai o (in quelli dis pari ); nel corso dell e vacanze pasquali , dal sabato all e ore 10,00 all a dom eni ca all e ore 20,30 (negl i anni pari) e dal lunedì dell'Angelo alle ore 10,00 alle ore 20,30 del giorno successivo;
nel corso delle vacanze estive per due set timane anche non continuative. I mi nori trascorreranno inoltre i l com pleanno dei genitori e la festa del papà e della mamm a con ciascuno di essi ed il propri o com ple anno con ent rambi .
5. fa present e all e parti che la regolament azione sub 4) è meram ent e i ndi cativa e passibil e quindi di ampliamenti del di ritt o/dovere di visita paterno;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli minori, versando entro il giorno 5 di ogni mese, di rettam ent e a Parte_1
, l a somm a com plessiva di euro 600,00 m ensili (200,00 ci ascuno),
[...]
rivalut abile annualm ent e s econdo gli indi ci ISTAT, olt re al contri buto del 50 % dell e spes e s traordi nari e (come da prot ocollo d'i nt esa i n mat eri e di spes e straordinarie familiari dell'8.7.2019);
7. che l'assegno unico e universale per i figli sarà richiesto e corrisposto interam ent e a favore dell a , geni tore coll ocat ario dei figli minori;
Pt_1
8. dispone che i genitori c omuni chino tra loro eventuali cambi di residenza;
9. spese compens at e.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale, il giorno 18.02.2025
I L GI U D I C E E S T E N S O R E I L PR E S I D E N T E
VA L E R I A GU A R A G N E L L A GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott. Val eri a Guaragne l la - Giudi ce relatore
3. dott. S ara M azzot ta - Giudi ce ha pronunciat o il s eguente
SENTENZ A
definit iva nel procedim ent o per l a regol am ent azione dell 'eserci zio della responsabilit à geni toriale nei confronti di figli nati fuori dal m atrimonio, iscritto al n. 11684/2023 R.G. V.G. e pendent e tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Sollazzo Parte_1
-ri corren te -
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannone e dall'Avv. Controparte_1
Aldo Parti pilo P apali a
-resi sten te - nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso ex art. 473 bis .47 e ss. c.p.c., deposit ato in dat a 20.10. 2023, Parte_1
ha esposto:
[...]
• di aver i ntratt enuto una rel azione sentim ental e e una convivenza more uxori o con;
Controparte_1
• che dall a rel azione erano nati i fi gli (il 16 gennaio 2017), Per_1 [...]
(il 24 l ugli o 2018) e (i l 5 aprile 2022), riconosciut i da Per_2 Per_3 entrambi i genitori all'atto della nascita;
• che la rel azione s i era int errot ta nel sett embre 2023 a causa di incom patibilit à caratt eriali;
• che il aveva arbit rari am ent e di viso l a casa famili are in due unità CP_1
indipendenti, tramit e l'installazi one di una porta divisori a, riservando a s é il piano t erra e confinando l a ri corrent e e i figli minori al pi ano superi ore;
• che t al e sol uzione abitat iva non era confacente all e esi genze dei minori, privati di gran part e dell 'habi tat dom est ico e, in parti col are, dell a cucina (al primo piano dell'abitazione vi è solo un angusto cucinino posto sul terrazzo);
• che, sebbene il i ncont rasse l iberam ent e i fi gli, non provvedeva in al cun CP_1
modo al l oro m ant eniment o , li mit andosi a pagare le spese per il consumo di energi a elettri ca del l a casa fami liare;
• che il gode di una signifi cativa capacit à econom ica, i n quant o è CP_1
imprenditore agricol o, nonché propriet ari o di num erosi immobili e t erreni;
• che l a ri corrente, i nvece, non è titolare di alcuna propriet à e percepisce un reddito modesto di circa 500,00 euro mensili derivante dall'attività, recent em ent e ri avviata, di consul ente nel sett ore del la tecnologia medi cal e.
Tutto ciò prem esso, la ri corrent e ha chi esto che v enga disposto l 'affido condiviso dei mi nori, con i l collocam ento presso di sé e l a regol amentazione del dirit to di visit a del padre;
ha domandato in vi a i ndi fferibil e, con ricorso ex art. 473 bis n. 15 cpc (R .G. 11684 -1/ 2023), l'as segnazione dell a casa fam ili are e la corresponsi one da parte del di un assegno mensile pari a € 900,00 a titolo di mantenimento dei CP_1
minori, olt re al 50% dell e s pese st raordi nari e, con la previsi one del di ritt o dell a ricorrent e di percepire int egralment e l'assegno unico per i figli , in qualit à di genitore collocat ari o.
Fissat o il subprocedimento caut el are i ntrodott o ex art. 473 bi s n. 15 cpc, si cost ituiva il resi stente, evidenzi ando l'aut onom a funzi onali tà dell e due unit à abit ati ve ri cavat e dal la divisi one dell a ex casa fam il iare e cont est ando l e deduzioni dell a ri corrent e in m eri to a una presunt a disparità redditual e t ra l e parti. P ert anto, il resist ente chiedeva il ri getto dell a dom anda di assegnazione della casa, il coll ocam ent o parit et ico dei minori, l'im posi zione di un obbligo di cont ribuzi one diretta da parte di entrambi i genitori e la ripartizione equa dell'AUU, pari a €
754,00 m ensili.
Con ordinanza del 7.12.2023, i l Tri bunal e, in accoglim ento parzi al e del ri corso di cui all'art. art. 473 bis n. 15 cpc, assegnava la casa familiare nella sua interezza, di propri et à escl usiva del , all a , geni tore collocatario dei figli mi nori;
CP_1 Pt_1 disponeva che il corrispondesse un contributo di € 450,00 al mantenimento CP_1
dei tre figl i, ri conos cendo altresì alla ri corre nt e il diritto di richi edere e percepi re integralm ent e l'ass egno uni co universal e.
Con compars a del 5.4.2024, si è costituito nel giudi zi o principal e, Controparte_1
impugnando e cont es tando in fatt o e in di ritto quant o dedotto, eccepi to e prodott o dall a part e avversa, concl udendo con l a richi est a di: di sporre l'affido condi viso dei tre minori , , e ad ent rambi i genitori, con Per_1 Persona_2 Per_3 collocamento presso la madre nella casa familiare;
porre a carico del padre l'obbligo di corresp onsione del mantenim ent o per i figl i mi nori nella misura di € 100,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 300,00 mensili;
disporre che l'AUU per i figli veni sse percepito al 50% da ci ascun genit ore;
regol am ent are il di ritto di visit a del genit ore non coll ocat ario, in conformit à con l'int eresse dei minori , rappresent ando che, al fi ne di pot er cont are su un reddito certo, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a Fano, ove aveva reperito un'occupazione suppletiva com e im prenditore edile.
All'udienza di prima comparizione del 6.5.2024, a seguito del deposito delle memori e, dell e ri chi est e i st ruttori e form ulat e e dell e di chi arazioni rese dall e part i , il Giudice del egato ordinava ad ent rambe le part i la produzione di document azi one reddit ual e aggior nata, ri nvi ando per la veri fi ca alla successiva udi enza dell'8.7.2024. Inoltre, invitava le parti a consensualizzare la lite alle condizioni già stabilit e con ordinanza del 7.12.2023. Indi, fissava l'udienza per la rimessione della causa al
Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc. All'udienza del 20.1.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P ubbli co Minist ero, em esso i n da t a 28.01.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
In merito alle questioni relative all'affidamento, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, tali, quindi, da derogare alla regol a privil egiata dal l egisl at ore del 2006. L'affidamento condiviso, infatti, è da ritenersi il regime ordinario soprattutto in casi in cui, come nella specie, non c'è opposizione da parte dei genitori e cons ent e ad ent rambi di esercitare l a responsabi lit à geni tori al e disgi unt am ent e per l e questi oni di or dinaria ammi nist razi one e congi unt am ent e per le questi oni di parti colare rili evo. Si precisa inoltre che ciascun genit ore, durante i tempi di permanenza dei figli presso di sé, potrà, senza il consenso dell'altro, del egare a persone di fi duci a, come per es . nonni o babysitt er, l 'accudim ent o dei minori e il loro preli evo da s cuol a.
I minori , tutt avi a, vanno coll ocati presso la m adre, dove peralt ro gi à abit ano e dove
è quindi certo che abbi ano costit uito il propri o habit at dal qual e è preferi bil e non distrarl i, anche in considerazione dell a l oro et à.
Va inoltre confermata l'assegnazione della casa familiare (nella sua interezza), sita in Capurso all a via P izzoli n. 48, all a , i n quanto genitore coll ocat ario dei Pt_1
figli minori .
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegio rit iene che esso vada regolam entato in termi ni t ali da consenti re ai m inori di m antenere un rapporto equil ibrat o con il genitore non collocat ario.
Con ri ferim ent o all a contri buzione del padre al ma nt enim ent o dei fi gli, l a ri corrent e ha richiesto che l'importo venga fissato in una somma non inferiore a € 700,00 mensili, sottoli neando che la s ituazione economica e reddi tual e del la contropart e risul ti opaca, non avendo il fornit o docum entazione redditual e com plet a. Ha CP_1
assunto, alt resì, che il ha una sit uazione bancaria poco t rasparent e, com e CP_1 emerge dall'analisi degli estratti conto depositati da controparte, dai quali risulta, infatti , che il resi stente è t itol are di un rapport o bancario p resso l a BCC delle Murge
e Tolve, con sede a Capurs o, che sul conto personal e sono present i ult eriori CP_2
movim ent azioni, anche t ramit e un rapport o bancario con Wi se Europe e che nel 2022 sono st at e compiut e operazioni s u un ult eriore conto bancario Viv a Wall et. Infine, la ha evidenzi ato l a ril evant e sperequazione economica e pat rimonial e Pt_1
esist ente t ra l e parti, ri ferendo che i l resi stente può cont are su ent rate derivant i da due att ivit à l avorative, os sia quell a di imprendit ore agricolo e quell a di imprenditore edi le, da cui rit rae cospi cui guadagni, com e ri sulta dal cont ratto di subappalt o e dall e fatture versat i n att i;
i nolt re, ha rappresent ato che il resistente è titol are di diversi beni immobili, la maggior part e dei quali acquist ati i n un p eriodo in cui asseriva di t rovarsi gi à in una situazione di cri si economica (sett embre 2021 - marzo 2022). Ha dedotto che, al cont rario, ell a non possiede alcun pat rimonio immobili are e percepisce uno stipendio ben più modesto, pari a circa 12.500 euro lordi annui, derivant e dal suo l avoro di consul ente di prodotti medi cali (cfr. M od.
Uni co 2024), che svolge nel poco t empo disponi bil e, rit agliato t ra i doveri l egati all'accudimento della prole.
Il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, in ossequio alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato in data 6 maggio 2024, ha chiesto che venisse confermato il contributo a suo carico di € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, assumendo che la richiesta della ricorrente sia sproporzionata rispetto al reddito mensile di € 1.750,00 lordi da lui percepito. Ha dichiarato di essere gravato da innumerevoli spese fisse, tra cui il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della ex casa familiare di circa € 530,00 mensili e il canone locativo della abitazione ove attualmente risiede;
che i terreni acquistati sono di modico valore e che l'investimento fu possibile solo grazie all'aiuto economico della sua famiglia di origine. Ha inoltre affermato di essere stato costretto a cercare una diversa occupazione lavorativa fuori regione a causa del notevole calo che ha interessato la sua attività di coltivazione di canapa, con conseguente ridimensionamento della sua capacità economica. D'altra parte, ha asserito che la resistente sarebbe dotata di un'attitudine lavorativa specifica, come emergente dalla dichiarazione dei redditi 2024 (per i redditi maturati nell'anno 2023), dalla quale risulta un reddito annuo complessivo di € 14.897,00, che contrasta apertamente con i più bassi redditi da lei stessa dichiarati nel corso del procedimento.
Orbene, rileva il Collegio che, mentre la ricorrente ha documentato (mercè il deposito delle dichiarazioni dei redditi, Mod. Unico 2024: R.C. € 14.897,00) la sua condizione reddituale all'attualità, il resistente non ha documentato compiutamente i suoi redditi all'attualità, nonostante gli inviti rivolti dal Giudice delegato in tal senso nel corso del giudizio. Ed invero, il ha CP_1
prodotto soltanto i modelli IVA relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (Mod. IVA 2021 con un volume d'affari di € 39.871, spese di € 29.749, Mod. IVA 2022 con un volume d'affari di €
51.962, spese di € 18.709, e Mod. IVA 2023 con un volume d'affari di € 18.582, spese di € 3.606) e alcune fatture del 2024.
La mancata completa produzione delle dichiarazioni dei redditi riverbera a danno della parte che non ha documentato le proprie allegazioni sui redditi mediante il supporto documentale. In mancanza di elementi contrari, tale omissione deve far presumere la capacità del resistente di produrre un reddito adeguato alle sue necessità, in quanto adulto dotato di una occupazione e di capacità lavorativa. Di conseguenza, si presume che il reddito percepito dal genitore sia idoneo a soddisfare i propri compiti di mantenimento nei confronti dei figli.
In effetti, dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio, appare verosimile che i redditi effettivi del resistente siano superiori a quelli dichiarati. In particolare, vanno valorizzati i dati relativi al contratto di subappalto con la (versato in atti), da cui emerge che il resistente viene Parte_2 remunerato a una tariffa oraria di € 18,00. Tale reddito lavorativo mensile è confermato dalle fatture
(n. 8/24, 14/24, 16/24 e 17/24) emesse dal in favore della che nel periodo CP_1 Parte_2
marzo-giugno 2024 riportano importi per complessivi € 8.994,00, comprensivi anche del rimborso delle spese sostenute ed anticipate. A questo reddito va aggiunto quello prodotto dall'attività di imprenditore agricolo (coltivazione di canapa e ulivi), ricavabile sommariamente dalle fatture emesse nel periodo gennaio-febbraio 2024 (fatture n. 1-7, n. 9-13, e n. 15), per un importo complessivo di €
4.788,65.
Ad ogni modo, l'acquisto nel 2021/2022 di terreni e beni immobili per un prezzo complessivo di €
65.000,00 è indicativo di un'elevata capacità di spesa e rappresenta una risorsa potenziale da cui poter trarre guadagno.
Infine, acquisisce valenza dirimente ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento la circostanza che, allo stato, il contribuisca limitatamente in via diretta al mantenimento della CP_1
prole, vivendo fuori regione e tenendo i figli con sé solo pochi giorni al mese, facendo ricadere unicamente sulla l'onere di svolgere i compiti di cura e accudimento necessari per il Pt_1
benessere dei figli, sicché il contributo del resistente deve risultare idoneo a bilanciare i ridotti tempi di permanenza del padre con i figli.
Tuttavia, nella determinazione dell'importo dell'assegno a carico del padre, deve considerarsi che la casa familiare, di proprietà esclusiva del , per la quale egli si fa carico della rata del mutuo pari CP_1
a € 532,00 mensili, come documentato nel contratto di finanziamento allegato, è stata assegnata alla ricorrente, genitore collocatario della prole. In tal senso, è fondamentale considerare che il godimento della ex casa familiare e l'onere del mutuo sostenuto dal padre rappresentano una forma indiretta di contributo alle esigenze quotidiane dei figli, poiché, pur non riguardando direttamente il versamento di un assegno periodico, contribuiscono comunque al mantenimento e al benessere dei minori, garantendo loro una sistemazione abitativa stabile e adeguata. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il godimento della casa familiare costituisce un “valore economico” (corrispondente -di regola- al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) e di tale valore il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento (Cass.
n. 4203/2006; n. 25420/2015).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in virtù delle presumibili esigenze di tre minori in tenera età, della capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato, nonché dell'attività lavorativa svolta dalla madre, sia equo fissare in € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento a carico del padre, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale spetta al 100% alla , quale genitore collocatario della prole. Pt_1
Le spese vanno i nt egralm ent e com pensat e, stant e l a reciproca soccom benza tra l e parti.
P.Q.M.
pronunci ando s ull a domanda propost a da con ri corso deposit ato i l Parte_1
20.10.2023, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. affida i min ori , e ad entrambi i geni tori , Per_1 Persona_2 Per_3 che su di loro es ercit eranno la responsabi lit à genitoriale disgi unt am ent e secondo i t empi di perm anenza dei mi nori presso ci ascuno per le questioni di ordi nari a ammini strazione e congiunt am en te per l e questi oni di parti col are rili evo;
2. dispone che i m inori restino collocati presso l a m adre;
3. assegna l a casa famil iare (nell a sua int erezza), sit a i n Capurso all a vi a Pizzoli
n. 48, con i mobi li ivi es ist enti , a Parte_1
4. dispone che il padr e i ncontri i minori per t re pomeri ggi al la sett imana, indi cat i nel lunedì, mercol edì e venerdì dall e ore 17,00 all e ore 20,00, in caso di disaccordo t ra l e parti;
i fine set timana i n form a alternat a, dall e ore 09,00 del sabato fino al lunedì mattina con ac compagnam ent o dei mi nori a scuol a;
allo stat o, e fino a quando il sarà impegnato i n l avori fuori regione , sol o a CP_1
week end al ternati dalle ore 09,00 del sabato al lunedì m attina con accompagnam ent o dei minori a scuola;
nel corso dell e vacanze nat aliz ie ad anni al terni dal 24 di cembre al 26 di cembre (negli anni pari) e dal 30 di cembre al 2 gennai o (in quelli dis pari ); nel corso dell e vacanze pasquali , dal sabato all e ore 10,00 all a dom eni ca all e ore 20,30 (negl i anni pari) e dal lunedì dell'Angelo alle ore 10,00 alle ore 20,30 del giorno successivo;
nel corso delle vacanze estive per due set timane anche non continuative. I mi nori trascorreranno inoltre i l com pleanno dei genitori e la festa del papà e della mamm a con ciascuno di essi ed il propri o com ple anno con ent rambi .
5. fa present e all e parti che la regolament azione sub 4) è meram ent e i ndi cativa e passibil e quindi di ampliamenti del di ritt o/dovere di visita paterno;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli minori, versando entro il giorno 5 di ogni mese, di rettam ent e a Parte_1
, l a somm a com plessiva di euro 600,00 m ensili (200,00 ci ascuno),
[...]
rivalut abile annualm ent e s econdo gli indi ci ISTAT, olt re al contri buto del 50 % dell e spes e s traordi nari e (come da prot ocollo d'i nt esa i n mat eri e di spes e straordinarie familiari dell'8.7.2019);
7. che l'assegno unico e universale per i figli sarà richiesto e corrisposto interam ent e a favore dell a , geni tore coll ocat ario dei figli minori;
Pt_1
8. dispone che i genitori c omuni chino tra loro eventuali cambi di residenza;
9. spese compens at e.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale, il giorno 18.02.2025
I L GI U D I C E E S T E N S O R E I L PR E S I D E N T E
VA L E R I A GU A R A G N E L L A GI U S E P P E DI S A B A T O