Art. 1. 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e' il seguente:
"1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostante lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita':
a) - b) (omissis).
c) al regolamento (CEE) n. 549/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 549/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono".
- Il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1992 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 333/1 del 22 dicembre 1994.
" c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e' il seguente:
"1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostante lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita':
a) - b) (omissis).
c) al regolamento (CEE) n. 549/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 549/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono".
- Il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1992 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 333/1 del 22 dicembre 1994.