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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Giordano Avallone, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3488/2021
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Tedesco, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Giulia Renzetti, Carmela Filice e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1
l lamentando la cancellazione parziale di n. 76 Controparte_1 giornate lavorative, prestate come bracciante agricola presso l'azienda agricola Talarico LU per l'anno 2020.
Chiedeva, pertanto, in ragione del regolare svolgimento dell'attività lavorativa e della proposizione di ricorso amministrativo, la condanna dell'istituto alla iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli anche per le 76 giornate lavorate presso la predetta ditta, oltre a quelle accreditate presso altra azienda, regolarmente indicate negli elenchi, per un totale di 129 giornate.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente eccependo CP_2 preliminarmente la decadenza dall'azione e, nel merito, sostenendo che la tardività con cui il datore di lavoro aveva comunicato l'attività lavorativa svolta aveva reso impossibile l'accredito. In sostanza, evidenziava che non vi era stata alcuna cancellazione, ma solo una mancata iscrizione a causa della tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro delle giornate lavorate, oltre che la mancata richiesta di accredito da parte della ricorrente.
Dopo un rinvio per verificare l'avvenuto accredito delle giornate da parte dell' , veniva CP_2 assunta la prova testimoniale ed all'odierna udienza la controversia viene decisa, all'esito della discussione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza proposta dall' , avendo CP_2
il ricorrente regolarmente proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e successivamente introdotto il ricorso giudiziario nei termini.
Nel merito, dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa per anno 2020 alle dipendenze della azienda agricola Talarico LU.
Di tanto ne è consapevole anche l' , che infatti non contesta la mancata esecuzione della CP_2
prestazione lavorativa, ma solo la tardiva comunicazione del datore di lavoro e la mancata presentazione della domanda di accredito delle giornate da parte della ricorrente.
Orbene, innanzitutto, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto agli atti anche il ricorso amministrativo con il quale aveva chiesto l'accredito delle giornate presso la ditta Talarico
LU in data 21.4.2021, quindi immediatamente dopo la pubblicazione degli elenchi
(15.4.2021).
Alcuna responsabilità, in ogni caso, può essere attribuita alla ricorrente per il tardivo invio dei modelli all' da parte del datore di lavoro. Detto invio, infatti, compete al datore di CP_2
lavoro e non certo al lavoratore, che pertanto non può subire le conseguenze negative di un ritardo a lui non attribuibile.
Ad abundantiam, la prova assunta conferma la regolarità del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della azienda Talarico LU.
Il teste ascoltato all'udienza del 17.9.2024, infatti, ha confermato le Testimone_1
circostanze evidenziate in ricorso sia per quanto riguarda il periodo lavorativo che le modalità di svolgimento dell'attività. Il predetto teste, inoltre, non ha controversie in essere con l' CP_2
e ha evidenziato che le presenze giornaliere sui terreni venivano prese da tale Per_1
i cui fogli presenza sono stati prodotti dalla ricorrente in atti a conferma della Pt_2
regolarità del rapporto.
Ad ulteriore riprova della regolarità del rapporto lavorativo, il teste riferiva che tutti i dipendenti della società Talarico venivano pagati con bonifico, e la ricorrente ha prodotto in atti estratto conto dal quale di evince la corresponsione della retribuzione a mezzo bonifico. Tutte le predette circostanze confermano la regolarità del rapporto di lavoro della ricorrente per la azienda Talarico LU per l'annualità 2020.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell' alla CP_2
iscrizione della ricorrente per ulteriori 76 giornate lavorativa con la ditta Talarico LU, per un totale complessivo di 129 giornata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina l'iscrizione di negli elenchi Parte_1
dei braccianti agricoli del comune di residenza per n.129 giornate totali nell'anno
2020;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in €. 2.500,00 oltre IVA CP_2
e CPA se dovute, con attribuzione.
Castrovillari, 15-04-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Giordano Avallone, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3488/2021
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Tedesco, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Giulia Renzetti, Carmela Filice e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1
l lamentando la cancellazione parziale di n. 76 Controparte_1 giornate lavorative, prestate come bracciante agricola presso l'azienda agricola Talarico LU per l'anno 2020.
Chiedeva, pertanto, in ragione del regolare svolgimento dell'attività lavorativa e della proposizione di ricorso amministrativo, la condanna dell'istituto alla iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli anche per le 76 giornate lavorate presso la predetta ditta, oltre a quelle accreditate presso altra azienda, regolarmente indicate negli elenchi, per un totale di 129 giornate.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente eccependo CP_2 preliminarmente la decadenza dall'azione e, nel merito, sostenendo che la tardività con cui il datore di lavoro aveva comunicato l'attività lavorativa svolta aveva reso impossibile l'accredito. In sostanza, evidenziava che non vi era stata alcuna cancellazione, ma solo una mancata iscrizione a causa della tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro delle giornate lavorate, oltre che la mancata richiesta di accredito da parte della ricorrente.
Dopo un rinvio per verificare l'avvenuto accredito delle giornate da parte dell' , veniva CP_2 assunta la prova testimoniale ed all'odierna udienza la controversia viene decisa, all'esito della discussione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza proposta dall' , avendo CP_2
il ricorrente regolarmente proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e successivamente introdotto il ricorso giudiziario nei termini.
Nel merito, dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa per anno 2020 alle dipendenze della azienda agricola Talarico LU.
Di tanto ne è consapevole anche l' , che infatti non contesta la mancata esecuzione della CP_2
prestazione lavorativa, ma solo la tardiva comunicazione del datore di lavoro e la mancata presentazione della domanda di accredito delle giornate da parte della ricorrente.
Orbene, innanzitutto, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto agli atti anche il ricorso amministrativo con il quale aveva chiesto l'accredito delle giornate presso la ditta Talarico
LU in data 21.4.2021, quindi immediatamente dopo la pubblicazione degli elenchi
(15.4.2021).
Alcuna responsabilità, in ogni caso, può essere attribuita alla ricorrente per il tardivo invio dei modelli all' da parte del datore di lavoro. Detto invio, infatti, compete al datore di CP_2
lavoro e non certo al lavoratore, che pertanto non può subire le conseguenze negative di un ritardo a lui non attribuibile.
Ad abundantiam, la prova assunta conferma la regolarità del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della azienda Talarico LU.
Il teste ascoltato all'udienza del 17.9.2024, infatti, ha confermato le Testimone_1
circostanze evidenziate in ricorso sia per quanto riguarda il periodo lavorativo che le modalità di svolgimento dell'attività. Il predetto teste, inoltre, non ha controversie in essere con l' CP_2
e ha evidenziato che le presenze giornaliere sui terreni venivano prese da tale Per_1
i cui fogli presenza sono stati prodotti dalla ricorrente in atti a conferma della Pt_2
regolarità del rapporto.
Ad ulteriore riprova della regolarità del rapporto lavorativo, il teste riferiva che tutti i dipendenti della società Talarico venivano pagati con bonifico, e la ricorrente ha prodotto in atti estratto conto dal quale di evince la corresponsione della retribuzione a mezzo bonifico. Tutte le predette circostanze confermano la regolarità del rapporto di lavoro della ricorrente per la azienda Talarico LU per l'annualità 2020.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell' alla CP_2
iscrizione della ricorrente per ulteriori 76 giornate lavorativa con la ditta Talarico LU, per un totale complessivo di 129 giornata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina l'iscrizione di negli elenchi Parte_1
dei braccianti agricoli del comune di residenza per n.129 giornate totali nell'anno
2020;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in €. 2.500,00 oltre IVA CP_2
e CPA se dovute, con attribuzione.
Castrovillari, 15-04-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone