Sentenza 9 dicembre 2020
Massime • 2
L'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
La pubblicazione su un quotidiano locale della fotografia dell'indagato non è circostanza di per sé sola in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, spettando sempre al giudice, nell'ambito dell'esame della credibilità del teste, la verifica sull'eventuale condizionamento derivatone in capo alla persona che procede all'incombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2020, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
07287-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1129/2020- Presidente - FAUSTO IZZO UP 09/12/2020 EMANUELE DI SALVO Relatore - R.G.N. 13365/2020 MAURA NARDIN GABRIELLA EL NT DO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EI GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette la requisitoria del Procuratore generale Marilia Di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con cui LI HA è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., perché dopo essersi introdotta nell'appartamento di ID AZ e RI AR, falsamente dichiarando di essere un'amica del figlio, con il pretesto mostrar loro le modalità di funzionamento di strumenti elettronici antifurto, si impossessava, al fine di trarne profitto, della somma di euro tremila, nonché di alcuni gioielli e di due libretti bancari, appartenenti alle persone offese.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
3. Con il primo ed il secondo, strettamente connessi ed esposti unitariamente, lamenta la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 192, 189 e 213 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale si è soffermata unicamente sull'utilizzabilità in sede dibattimentale dell'individuazione fotografica, compiuta nel corso delle indagini preliminari, senza affrontare la questione, pur chiaramente posta con i motivi di appello, della mancata applicazione da parte del giudice di prima cura dei corretti criteri di attendibilità di quell'atto, decisivi anche ai fini della valutazione del riconoscimento intervenuto in aula. Sottolinea che il riconoscimento dell'imputata presenta plurimi profili di criticità, non risolti dalla sentenza gravata. Ricorda che in sede di denuncia AZ riferì di non essere in grado di riconoscere l'autrice del fatto, descrivendola, peraltro in modo generico (circa 35 anni, ben vestita, con inflessione dialettale probabilmente veneta), tanto che la Polizia giudiziaria non ritenne di sottoporre alla persona offesa alcun album fotografico. Dopo sei giorni dal fatto ID AZ leggeva sul quotidiano locale Il Mattino di Padova, un articolo, corredato di fotografia, nel quale si indicava LI HA come l'autrice di una serie di reati ai danni di anziani, cui aveva sottratto monili e preziosi. Dopo ulteriori tre giorni il medesimo AZ si recava nuovamente presso la polizia giudiziaria, facendo presente di avere riconosciuto la persona ritratta sul quotidiano come l'autrice del furto presso la sua abitazione, descrivendola in modo articolato come una donna di 27-32 anni, di carnagione chiara, capelli scuri lunghi sino alle spalle, di corporatura normale. La descrizione, conforme alle caratteristiche fisiognomiche della persona ritratta nella fotografia, non conteneva nessun segno particolare o di rilievo e ben avrebbe potuto essere fatta nell'immediatezza. Le forze dell'ordine, a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, formavano un album fotografico, in cui era contenuta la foto segnaletica di LI HA, pubblicata sul quotidiano già consultato da ID AZ, che, a quel punto la riconosceva, così come la riconosceva la moglie 2 del medesimo, RI AR, che in precedenza non aveva neppure descritto colei che si era resa responsabile del furto. L'album fotografico sottoposto al teste AZ veniva nuovamente mostrato allo stesso nel corso del dibattimento e questi, ancora una volta, rivelava il suo pregiudizio mnemonico, affermando, nel commentare alcune delle fotografie esibite, che la persona raffigurata non era quella raffigurata sul giornale ('Non è quella che è sul Mattino qui'); ma alla richiesta della difesa di indicare quali fossero i tratti somiglianti fra la donna autrice del furto e quella ritratta sul giornale, dimostrava di non essere in grado, riconoscendo l'incertezza del riconoscimento effettuato in dibattimento ('sono incerto adesso'). L'evidente criticità del riconoscimento effettuato in dibattimento, resa palese dall'efficacia suggestiva sulla persona offesa dell'articolo di giornale, avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a procedere ad una valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., senza fondare la decisione sul mero riconoscimento fotografico avvenuto in sede di indagini preliminari, essendo questa prova atipica che impone un vaglio rigoroso, anche in relazione ai criteri utilizzati per effettuare il riconoscimento, da conformare a quelli previsti per la ricognizione dibattimentale dall'art. 213 cod. proc. pen.. L'assenza di un simile percorso motivazionale rende viziata la sentenza impugnata.
4. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 624 e 624 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Si duole della mancata riqualificazione del fatto nella disciplina di cui all'art. 624 cod. pen., non ricorrendo la fattispecie del furto in abitazione, posto che l'imputata venne fatta entrare dai ricorrenti nella loro abitazione. In difetto dell'introduzione invito domino nell'abitazione delle persone offese non potrebbe, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen.. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. в CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati.
2. La sentenza impugnata affronta in modo esplicito la questione dell'utilizzabilità del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari, riprendendo l'orientamento univoco di questa Corte, secondo il quale il riconoscimento fotografico, anche quando non seguito da ricognizione dibattimentale in termini di assoluta certezza, è idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (ex multis, da ultimo: Sez. 2, n. 20489 del 3 07/05/2019, El Sirri Sergio, Rv. 275585; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena e altro, Rv. 270181; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908). E ciò, in ossequio al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041 (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 - dep. 17/02/2016, Verde, Rv. 266023; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081).
3. Ora, la ricorrente, che non pone in dubbio i principi così enunciati, si duole, tuttavia, della mancata valutazione da parte della Corte della suggestionabilità di entrambe le persone offese, che nel compiere il riconoscimento fotografico nel corso delle indagini preliminari sarebbero state condizionate dalla pubblicazione su un quotidiano locale dell'effige della persona offesa, ivi indicata come l'autrice di una serie di delitti in danno di persone anziane. Sostiene, infatti, l'imputata, da un lato, che la mancata descrizione da parte di AZ, dichiaratosi incapace di procedervi al momento della denuncia, seguita dalla descrizione dei tratti fisiognomici -peraltro del tutto comuni- dell'autrice del furto, dopo la lettura della notizia, e dal riconoscimento su album fotografico, contenente proprio la medesima fotografia utilizzata per la pubblicazione, renda 'critico' l'utilizzo di quel riconoscimento, non confermato in termini di certezza in dibattimento. Ciò imporrebbe, nondimeno, una valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità che tenga conto del condizionamento che ha caratterizzato il riconoscimento, del tutto mancata. D'altro lato, anche l'individuazione fotografica da parte di RI AR, egualmente effettuata nel corso delle indagini, sarebbe priva dei requisiti indispensabili a validarne l'utilizzo, non avendo questa provveduto, prima di procedere, alla descrizione della persona da riconoscere, ciò violando la disciplina dell'art. 213 cod. proc. pen., le cui garanzie debbono connotare anche l'atto di indagine.
4. Il primo profilo è già stato affrontato con una pronuncia di questa Corte, pronunciatasi in tema di ricognizione in sede di dibattimento, con cui si è affermato che "La pubblicazione su di un quotidiano locale della fotografia dell'imputato non è circostanza in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva ricognizione di persona effettuata nei confronti del medesimo nel corso del dibattimento" (Sez. 2, n. 15303 del 07/04/2010, Amante, Rv. 246924).
5. Si tratta di un principio che può certamente essere esteso all'ipotesi di riconscimento in sede di indagini preliminari e che, in buona sostanza, si traduce nell'esercizio dei poteri di valutazione della prova che competono al giudice di merito, cui spetta la verifica sull'eventuale condizionamento della persona che procede all'identificazione fotografica e si traduce nell'esame della credibilità del teste. E' chiaro che un simile apprezzamento non può essere pregiudiziale, 4 confondendosi la semplice constatazione della sussistenza di una possibile fonte di suggestione, ma deve derivare dalla considerazione complessiva del materiale probatorio a disposizione da cui deve risultare se ed in che modo un fattore esterno e precedente l'atto abbia influenzato il suo compimento.
6. Sotto il secondo profilo, che riguarda per aspetti diversi, il riconoscimento effettuato da ciascuno dei coniugi, va ricordato che, secondo il giudice di legittimità, "L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona" (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altri, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885).
7. Ciò significa, per un verso, che l'identificazione da parte di RI AR, pur se non preceduta dalla descrizione del soggetto da riconoscere, non difetta dei requisiti necessari per la sua valida considerazione probatoria. Per altro verso, non rende, di per sé, privo di efficacia probatoria il riconoscimento effettuato da ID AZ 8. D'altro canto, la descrizione fisiognomica è cosa diversa dall'identificazione, posto che la prima implica una capacità di definire dei tratti somatici, la cui incertezza può non corrispondere affatto all'incapacità di riconoscerli, una volta che colui che deve compiere la ricognizione si trovi di fronte all'effige del soggetto da riconoscere.
9. Ebbene, la Corte, ed ancor prima il giudice di prima cura, si fa carico di dare contenuto alla valutazione di credibilità dell'identificazione fotografica, svolta in sede di indagini preliminari, corroborandone il significato con altri elementi probatori, non solo con la successiva e meno certa identificazione nel corso del dibattimento, ma attraverso la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria avanti al quale le due persone offese provvedettero all'atto, secondo il quale entrambe riconobbero nell'imputata l'autrice del furto con assoluta certezza. 10. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. 11. Va qui ribadito che ciò che connota la configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. è il nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile. Invero, si è già chiarito che "il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. pen., novellato dalla L. n. 128 del 2001, art. 2, comma 2 pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla previgente normativa [art. 625, comma 1 n. 1) cod. pen.]. (cfr. Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014 26/05/2014, Licordari, Rv. 260225). 5 Il semplice consenso all'ingresso da parte di colui che ha la facoltà di darlo non esclude affatto il furto in abitazione, allorquando lo scopo di colui che vi si introduce, ancorché eventualmente invitato a farlo, è quello di impossessarsi di beni mobili altrui, che si trovano al suo interno. In una simile ipotesi, infatti, l'ingresso consentito si pone rispetto al furto come strumentale- finalistico all'impossessamento del bene mobile, costituendo una vera e propria facilitazione della sottrazione. L'inganno che caratterizza la modalità di introduzione nell'abitazione altrui, invero, non può degradare il delitto alla fattispecie meno grave di cui all'art. 624 cod. pen., in quanto una simile impostazione implica il superamento della tutela rafforzata dell'abitazione come luogo in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, riverberante la sua personalità, cui l'ordinamento riconosce la più ampia garanzia di riservatezza. L'intrusione esterna rispetto al nucleo essenziale della tutela dell'abitazione, infatti, ben può realizzarsi anche in presenza del soggetto tutelato, concretizzandosi in espedienti rivolti ad ottenere il consenso all'ingresso, finalizzato all'impossessamento dei beni mobili, ed accompagnato dall'intenzione preesistente di sottrarli. Diversamente, allorquando manchi la programmazione ed il furto intervenga all'interno di un'abitazione nella quale l'agente ha avuto ingresso, consentito dall'avente diritto per motivi non artatamente indotti, senza ricorrere ad espedienti rivolti ad infrangere la tutela della dimora, e cioè quando la sottrazione e l'impossessamento si manifestino come frutto di un'occasione inaspettata e propizia, non può dirsi che si realizzi la violazione di cui all'art. 624 bis cod. pen., perché manca l'elemento dell'intrusione che caratterizza la figura. Così sono state ritenute ipotesi di furto in abitazione la condotta consistita nell'introdursi con l'inganno nell'abitazione di due anziani, convicendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento della pensione, accompagnata dall'impossessamento di beni mobili loro appartenenti (Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246902), nonché quella consistita nell'introdursi nell'abitazione della persona offesa convconvincendola a sottoporsi ad un rito propiziatorio (Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Crescimone, Rv. 261030) ed ancora quella consistita nell'introdursi nell'abitazione della vittima presentandosi come dipendente dell'ENEL (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019 - dep. 04/06/2020, Pompei Cristiano, Rv. 279110). Mentre è stata esclusa la fattispecie del furto in abitazione nell'ipotesi in cui l'autore del furto aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario (Sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018 - dep. 24/01/2019, Badiane Balla Rv. 275115). 6 12. In questo caso del tutto correttamente è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., essendo evidente l'inganno con il quale l'imputata si è introdotta nell'abitazione delle persone offese, al fine di derubarle, affermando di essere amica del loro figlio. con13. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamemto della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euto tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 09/12/2020 Consiglieresigliere est. I Presi Maura Nardin Fausto DEPOSITATO EN CANCELLERIA oggi 25 FEB 2021- N O JDIZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 7