Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2020, n. 7287
CASS
Sentenza 9 dicembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.

La pubblicazione su un quotidiano locale della fotografia dell'indagato non è circostanza di per sé sola in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, spettando sempre al giudice, nell'ambito dell'esame della credibilità del teste, la verifica sull'eventuale condizionamento derivatone in capo alla persona che procede all'incombente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2020, n. 7287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7287
    Data del deposito : 9 dicembre 2020

    Testo completo