Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2010, n. 13582
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen., degli imputati, i quali si erano introdotti nell'abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo).

Commentari4

  • 1Furto in abitazione con inganno: condanna aggravata dalla vulnerabilità della vittima
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Furto
    https://www.studiocataldi.it/

    Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …

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  • 3Donna delle pulizie ruba nello studio legale: furto in abitazione se .. (Cass. 11744/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025

    Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …

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  • 4Furto in abitazione e presenza occasionale
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 14 marzo 2024

    Quesito con risposta a cura di Silvia Mattei, Consuelo Nicoletti e Francesca Ricci La mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze è insufficiente a configurare la fattispecie di furto in abitazione ex art. 624bis c.p. – Cass., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 3716. Nel caso di specie il furto oggetto del ricorso aveva riguardato una caldaia a pellet posta all'interno del locale taverna sito al piano terra di una villetta sottoposta ad opera di ristrutturazione. La finalità per le quali l'agente si era introdotto nell'abitazione era quella di ristrutturare, su incarico del proprietario, l'immobile all'interno del quale si trovava il bene …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2010, n. 13582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13582
Data del deposito : 2 marzo 2010

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