Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen., degli imputati, i quali si erano introdotti nell'abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo).
Commentari • 4
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …
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Quesito con risposta a cura di Silvia Mattei, Consuelo Nicoletti e Francesca Ricci La mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze è insufficiente a configurare la fattispecie di furto in abitazione ex art. 624bis c.p. – Cass., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 3716. Nel caso di specie il furto oggetto del ricorso aveva riguardato una caldaia a pellet posta all'interno del locale taverna sito al piano terra di una villetta sottoposta ad opera di ristrutturazione. La finalità per le quali l'agente si era introdotto nell'abitazione era quella di ristrutturare, su incarico del proprietario, l'immobile all'interno del quale si trovava il bene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2010, n. 13582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13582 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 02/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 577
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 40105/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NN, nata il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2.9.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. FEBBRARO Giuseppe) che ha chiesto rigettarsi il ricorso. IN FATTO
La difesa di NN OR ricorre avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Bologna che il 2.9.2009 ha confermato la condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Modena n data 5.11.2008, avendo ritenuto la stessa responsabile di due episodi di furto in abitazione.
La vicenda riguarda distinte azioni di sottrazione di gioielli e di denaro in pregiudizio di due anziane persone (ottantenni) che la OR ed altro soggetto (non ricorrente) avevano convinto o a sottoporsi a visita medica in vista di un aumento della pensione o alla compilazione di modulo a fini pensionistici, così garantendosi la permanenza nell'alloggio delle vittime, al cui interno sottraevano - agendo d'intesa tra loro - i valori da queste ultime detenuti. Le stesse erano, di poi, tratte in arresto, in flagranza di reato, ed ammettevano gli addebiti (erano ancora in possesso dei beni rubati). Il ricorso eccepisce l'erronea applicazione della legge penale dovendosi, secondo l'impugnazione, nella condotta in esame ravvisarsi l'art. 624 c.p., poiché la fattispecie impone che l'introduzione nell'altrui luogo di privata dimora avvenga senza il consenso della vittima e non già, come opinato dai giudici dell'appello, anche a seguito di un consenso acquisito mediante inganno, siccome occorso nel caso di specie, avendo l'imputata agito approfittando della situazione di minorata difesa dei derubati.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 624 bis c.p. richiama indubbiamente la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall'art. 614 c.p., norma che riguarda anche comportamenti, di introduzione nell'altrui dimora, realizzati "con inganno" ovvero "contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo". Pertanto, è logica interpretazione quella che intravede una medesima volontà del legislatore anche relativamente all'azione di chi commetta furto dopo essersi introdotto con raggiro nell'altrui privata dimora. D'altra parte il testo della norma non specifica la modalità e la ragione dell'introduzione nell'abitazione della vittima, sicché è legittima, e non foriera di indebita estensione pregiudizievole per l'imputato, la lettura che comprenda accorgimento fraudolento per ottenere la possibilità di entrare in detta abitazione. Al contempo dagli atti si riscontra prova di un preordinato disegno proteso ad un ingresso finalizzato alla sottrazione degli eventuali beni che ivi si sarebbero rinvenuti, sì che l'introduzione si palesa condizione necessaria per il compimento del reato, non già l'occasionale rinvenimento degli altrui beni, occorso successivamente all'ingresso nell'altrui domicilio. Donde la corretta contestazione del reato alla ricorrente.
Da rigetto del ricorso segue a condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010