Sentenza 20 dicembre 2018
Massime • 1
Non integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso. (Fattispecie in cui l'imputato aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario).
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- 1. Donna delle pulizie ruba nello studio legale: furto in abitazione se .. (Cass. 11744/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025
Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …
Leggi di più… - 2. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2018, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
ASR 03450-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - EMANUELE DI SALVO Sent. n. sez. 2589/2018 UP 20/12/2018- MAURA NARDIN R.G.N. 33533/2018 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH Relatore - DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA BA nato il [...] avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato COLAIACOMO GRAZIELLA del foro di Roma in difesa di BA BA in sostituzione dell'avvocato CACIOLLI DIMITRI del foro di FIRENZE come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Al RITENUTO IN FATTO 1. Con pronunzia resa in data 9 febbraio 2018, la Corte d'appello di Firenze ha riformato (condannando l'imputato per il reato di furto in abitazione p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen., aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen.) la sentenza con la quale il Tribunale fiorentino aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di DI BA per i reati di furto (art. 624 cod.pen.) e percosse (art. 581 cod.pen.) in danno di ME IN, così diversamente qualificato il reato di rapina impropria originariamente ascritto al DI. Tanto in riferimento a fatti occorsi in Empoli il 9 febbraio 2012: la IN aveva ospitato il DI presso la sua abitazione la sera dell'8 febbraio, ove l'imputato si tratteneva per la notte. Il giorno dopo, rientrando a casa dal lavoro, la IN si accorgeva della sparizione di alcuni oggetti;
sospettando del DI, gli telefonava e successivamente lo incontrava;
ne nasceva una discussione nel corso della quale l'uomo percuoteva la donna e veniva fermato in tale frangente dai Carabinieri, nel frattempo intervenuti: i quali successivamente procedevano a per quisizione personale e veicolare l'imputato, rinvenendo una parte della refurtiva. Esclusa la configurabilità della rapina impropria (atteso il decorso del tempo tra l'illecito impossessamento e la violenza usata dal DI), venivano ravvisati in primo grado i delitti di furto semplice e di percosse, dichiarati estinti per l'intervenuta remissione della querela. A seguito di appello del Procuratore generale territoriale, la Corte gigliata ha ritenuto che i fatti andassero ulteriormente riqualificati in quello furto in abitazione, aggravato dall'avere il soggetto attivo approfittato dell'ospitalità della persona offesa, atteso che il DI (che era stato ospitato durante la notte dalla IN) ebbe a porre in essere la condotta furtiva il giorno successivo, quando la persona offesa era al lavoro;
e secondo la Corte di merito egli si introdusse nuovamente - nell'abitazione nel corso della giornata, informandosi telefonicamente presso la donna per sapere quando sarebbe rientrata e allontanandosi poi dall'appartamento prima che la IN rincasasse. In tal modo, l'autore del reato si introdusse necessariamente invito domino nell'abitazione, così integrando con la sua condotta la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod.pen.. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il DI, con atto articolato in un る unico motivo di ricorso, nel quale egli lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta fattispecie di furto in abitazione: obietta il deducente che, diversamente da quanto asserito dalla Corte di merito, il DI si era 2 trattenuto all'interno dell'appartamento della IN dopo che costei si era recata al lavoro e, quindi, non vi si era introdotto invito domino né risulta che il consenso inizialmente prestato dalla IN alla presenza in casa dell'imputato fosse poi venuto meno (nulla in atti consente di trarre questa conclusione); tant'è che la IN, nel rincasare, notava che non vi erano segni di effrazione, e ciò avvalora la tesi secondo cui il DI non si allontanò dall'abitazione, ove era stato ospitato, fino al momento del furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. In base alla narrazione dei fatti ricavabile dalla motivazione della sentenza impugnata, non vi sono elementi logici di contrasto all'assunto secondo cui il DI, che era stato ospitato dalla IN presso la sua abitazione la sera e la notte dell'8 febbraio, vi si trattenne pur dopo che la IN, il mattino dopo, si era recata al lavoro, e che avrebbe poi commesso il furto senza essersi mai allontanato dall'abitazione in cui era stato ospitato. Appare infatti meramente congetturale e non assistita da logicità l'asserzione sostenuta dalla Corte di merito nel ritenere che l'imputato, che non disponeva delle chiavi dell'appartamento, si sarebbe reintrodotto da una finestra lasciata volutamente socchiusa. Ciò posto, e dato per acquisito che egli non si era introdotto invito domino nell'abitazione (ove infatti la persona offesa lo aveva ospitato), non vi sono neppure ragioni per ritenere che egli vi fosse rimasto contro la volontà della vittima, ossia pur a fronte di un sopravvenuto dissenso di costei. Appare invece evidente che egli abbia profittato proprio dell'ospitalità della donna per mettere a segno il furto ai suoi danni. Al riguardo é appena il caso di osservare che la giurisprudenza della Corte regolatrice tende a ritenere incompatibili, almeno nella maggior parte dei casi, il furto in abitazione (caratterizzato dall'introduzione dell'autore nell'abitazione della persona offesa contro la volontà della stessa) e l'aggravante dell'abuso di relazioni di ospitalità di cui all'art. 61, n. 11, cod.pen.. Ad esempio, si é recentemente affermato che non é configurabile il reato di furto in abitazione qualora sussista un nesso meramente occasionale tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, integrato dallo Au sfruttamento di un'occasione propizia;
in tal caso, invece, sussistono gli estremi costitutivi della fattispecie di furto aggravato dall'abuso di ospitalità, ex art. 624 e 61, comma primo, n. 11 cod. pen. (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226); in epoca assai più risalente (sotto il vigore 3 dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 1, cod.pen., poi sostituita dall'ipotesi autonoma di reato di cui all'art. 624-bis cod.pen.) si affermò che non possono coesistere le due circostanze aggravanti previste dagli artt. 625 n. 1 e 61 n. 11 cod. pen., poiché il rapporto di coabitazione o di ospitalità presuppone una relazione fra i due soggetti, per la quale l'agente abbia libero accesso nel luogo abitato dall'offeso, onde, se tale relazione vi sia, non vi può essere introduzione 'abusiva' nel luogo di abitazione, mentre, quando l'introduzione sia illecita, cioé non consentita dal soggetto passivo, si avrà l'aggravante dell'articolo 625 n. 1 cod. pen. ma, per ciò stesso, é escluso quel determinato rapporto che giustifica la coabitazione e l'ospitalità e quindi la configurabilità della relativa aggravante (Sez. 2, n. 6 del 11/01/1971, Baroncelli, Rv. 118528). In senso più problematico si é espressa la Corte regolatrice in altra pronunzia, nella quale é stato osservato che l'aggravante di abuso di relazioni domestiche prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen. é, di regola, incompatibile con l'aggravante dell'introduzione in luogo destinato ad abitazione prevista dall'art. 625 n. 1 cod. pen., giacché le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa. Tuttavia le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si é realizzato, non sia stato consentito dalla parte offesa, ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente, appunto, ha abusato (Sez. 2, n. 2853 del 18/11/1983 - dep. 1984, Perego, Rv. 163373). Pur accedendo a quest'ultima soluzione interpretativa, nel caso di specie quanto meno alla stregua di quanto é dato conoscere attraverso la sentenza impugnata non sono ravvisabili elementi idonei a far ritenere che il DI sia rientrato nell'abitazione (almeno presuntivamente contro la volontà della persona offesa) dopo esserne uscito;
mentre per converso, appare corretto e logico e in linea con le risultanze fattuali oggettivamente ricavabili dalle - sentenze di merito quanto obiettato dal ricorrente, il quale assume di essere rimasto all'interno dell'abitazione stessa (con il consenso, quindi, della IN) e in tale condizione abbia commesso il furto profittando dell'assenza della persona che lo ospitava. Perciò, difetta il requisito dell'introduzione invito domino nell'abitazione della vittima, ciò che consente di derubricare il delitto di cui all'art. 624-bis cod.pen. in quello di furto ex art. 624 cod.pen.; resta configurabile l'aggravante dell'abuso di ospitalità di cui all'art. 61 n. 11 cod.pen., che però non determina la procedibilità d'ufficio del delitto di furto, che é perseguibile a querela salvoché ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7, e 625 cod.pen.. 4 Pertanto, poiché risulta in atti che la persona offesa aveva già rimesso la querela durante il giudizio di primo grado, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il reato di cui all'art. 624 c.p., così qualificata l'imputazione iscritta al DI, é estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 624 c.p., così qualificata l'imputazione iscritta al DI, é estinto per remissione di querela. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente (Emanuele Di Salvo) (Giuseppe Pavich) 24 GEN 2019 C I DEPOSITATO IN CANCELLERS L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo oggi, 5