Sentenza 7 aprile 2010
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La pubblicazione su di un quotidiano locale della fotografia dell'imputato non è circostanza in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva ricognizione di persona effettuata nei confronti del medesimo nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2010, n. 15303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15303 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/04/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1375
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 19210/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Monaco Michele, del foro di Roma, nell'interesse di TE ES, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione prima penale, in data 15/12/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dr. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo il rigetto;
Udito il difensore, avv. Monaco Michele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15/12/2008, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione distaccata di Novi Ligure, in data 3/4/2007, che aveva condannato TE ES alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti offese, per i reati di truffa aggravata in danno di UL SE e MA RI, unificati dal vincolo della continuazione.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza della responsabilità della prevenuta per entrambi gli episodi a lei contestati, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Al riguardo si duole che la Corte abbia disatteso un legittimo impedimento del difensore il quale, lo stesso giorno dell'udienza, era stato convocato per un interrogatorio di garanzia presso il carcere di Regina Coeli;
2) Illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. La ricorrente si duole del percorso motivazionale della Corte d'appello in punto di verifica della validità della ricognizione di persona effettuata nel corso dell'incidente probatorio, riproponendo la tesi della non genuinità della ricognizione per avere le persone offese già riconosciuto la prevenuta attraverso una foto pubblicata su un quotidiano locale. Eccepisce, inoltre, che la dichiarazione di mera somiglianza resa dalla UL non costituisce elemento idoneo a fondare la prova della responsabilità della prevenuta;
3) Illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
5. In proposito eccepisce che l'età ed il basso livello culturale non rientrano, di per sè, fra le circostanze attinenti alla persona che possano ostacolare la privata difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in punto di nullità dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte è stato ribadito da una recente pronunzia delle Sezioni Unite, che hanno statuito che:
"Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p." (Cass.Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244109). Alla luce di tale principio il motivo deve essere rigettato, siccome infondato, in quanto nella fattispecie in esame la Corte, con l'ordinanza dibattimentale emessa in corso d'udienza, ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha respinto l'istanza di differimento dell'udienza, non ritenendo sussistente il requisito della insostituibile presenza del difensore titolare.
Parimenti motivato è il rigetto dell'istanza di differimento per impedimento a comparire dell'imputata. Nè la ricorrente ha indicato le ragioni che ne avrebbero determinato l'assoluta impossibilità a comparire all'udienza del 15/12/2008.
Per quanto riguarda le censure in punto di validità della ricognizione delle persone offese, secondo un indiscusso orientamento giurisprudenziale di questa Corte, è pacifico che: "La precedente ricognizione atipica, effettuata in fotografia dinanzi agli organi di polizia, non costituisce un pregiudizio legale alla eseguibilità e validità probatoria della ricognizione personale essendo solo richiesto che del precedente si dia atto ai fini delle valutazioni di merito sull'attendibilità del risultato del mezzo di prova". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7709 del 25/03/1991 Ud. (dep. 23/07/1991) Rv. 187806). A maggior ragione, pertanto, non può avere nessun effetto pregiudizievole sulla validità probatoria della ricognizione di persona la pubblicazione su di un quotidiano locale della foto della persona arrestata in relazione alla truffa per cui è processo. Quanto poi alla valutazione di merito sull'attendibilità del risultato del mezzo di prova, trattandosi - appunto - di una valutazione di merito, nessuna censura è possibile in questa sede altrimenti si verificherebbe una inammissibile sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alla valutazioni compiute dai giudici di merito.
Di conseguenza anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, in punto di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, occorre rilevare che, secondo l'insegnamento di questa Corte è pacifico che:
"In tema di minorata difesa, l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39023 del 17/09/2008 Cc. (dep. 16/10/2008) Rv. 241454). Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata alla verifica dell'età senile, ma ha specificamente argomentato in ordine all'indebolimento delle facoltà mentali della UL, richiamando la sua difficoltà a rispondere a tono a domande normali. Pertanto le censure proposte sono infondate.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010