Sentenza 20 febbraio 2015
Massime • 1
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Commentari • 5
- 1. Individuazioni fotografiche di P.G.: utilizzabilità, attendibilità e cautele procedimentaliFrancesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
I. Premessa. L'attività investigativa relativa alle individuazioni fotografiche ad opera della p.g. palesa evidenti problematiche, specie per quel che concerne la collocazione sistematica di un'incombenza affatto prevista tipicamente dal legislatore, nonché soprattutto in rapporto all'utilizzabilità ed alla “sindacabilità” di tale atto, sia esso in fase investigativa che dibattimentale. La recente sentenza della Cassazione n. 17747, Sez. VI, ud. 15/02/2017, ha permesso, sulla scorta di orientamenti già consolidatisi in materia, di ripercorrere giuridicamente dei punti controversi in tema d'individuazioni fotografiche di p.g., giungendo a conclusioni significative in termini di tutela del …
Leggi di più… - 2. Individuazione fotografica è prova? (Cass. 37537/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 ottobre 2021
L'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Cassazione penale sez. IV, ud. 8 luglio 2021 (dep. 15 ottobre 2021), n. 37537 Presidente Dovere – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 31 marzo 2015, con cui C.D. era stato condannato alla pena di …
Leggi di più… - 3. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
Leggi di più… - 4. Riconoscimento fotografico con cerchietto rosso (Cass. 44448/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020
Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …
Leggi di più… - 5. Ricognizione fotografica inattendibile anche se proviene dalla polizia giudiziaria (Cass. 17747/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2015, n. 9380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9380 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/02/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 412
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 47398/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DO, nato a [...] il [...];
RE IO, nato a [...] il [...];
LI TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/12/2013 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRATICELLI AR, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati: IN l'Avv. Gusmitta Roberto, RE l'Avv. Ricci Alessandro e LI Avv. Bellucci Silvia che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.1.2008 il G.U.P. del Tribunale di Arezzo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarò IN DO, RE IO e LI TI responsabili dei reati:
IN e RE capo A (tentata rapina aggravata in danno della Gold Emme di ZI EL);
RE capo B (rapina aggravata in danno della Toscana Preziosi di EM CA e IO SA);
RE e LI capo C (rapina aggravata in danno della Trilogy S.r.l., ivi assorbito il sequestro di persona di cui al capo D in danno di IC IO, AC AR e ER
LA);
unificati per RE i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa per lo stesso la recidiva, ritenuta per IN e LI la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, con la diminuente per il rito, condannò:
IN alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
RE alla pena di anni 5 mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, pene accessorie;
LI alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed Euro 2.660,00 di multa, pena accessoria.
RE e IN furono condannati in solido al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile ZI EL.
RE e LI furono condannati in solido al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile IC IO.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e gli imputati propose gravame.
3. Con sentenza del 10.12.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte d'appello di Firenze assolse RE dai reati di cui al capo C e D per non aver commesso il fatto, ritenne autonomi i reati di cui ai capi C e D e rideterminò le pene per:
IN in anni 1 mesi 11 giorni 10 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
RE in anni 4 mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
LI TI in anni 5 mesi 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, pene accessorie.
4. Ricorrono per cassazione gli imputati.
4.1. IN DO, tramite il difensore, deduce:
1. vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità in rapporto alla specifica posizione, anche in relazione al travisamento del verbale di individuazione fotografica e alla ritenuta straordinaria coincidenza degli indizi di colpevolezza in un contesto di incompletezza delle indagini preliminari;
nell'atto di appello era stato evidenziato che IN era stato trovato, a seguito di un controllo di polizia ad Ancona, in compagnia di due dei presunti partecipi alla rapina circa 8 ore dopo il fatto ed a circa duecento chilometri di distanza dal luogo della stessa ed a poche decine di chilometri da Porto Recanati, luogo di abitazione di IN;
il fatto da provare era se IN fosse stato ad Arezzo con gli altri due;
era stata perciò sollecitata l'integrazione probatoria;
unico elemento a carico di IN è
l'individuazione fotografica operata dalla persona offesa ZI EL circa due anni dopo la tentata rapina in suo danno e non seguita da individuazioni che avrebbero potuto effettuare EN GI e NT IN;
la Corte territoriale ha travisato tale prova avendo ZI di aver visto solo PO due volte;
a ZI non furono mostrate fotografie di OC, che pure poteva aver partecipato alla rapina;
EN aveva indicato i rapinatori negli stessi che due giorni prima avevano effettuato un sopralluogo;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla intervenuta estinzione ad ogni effetto penale del reato presupposto della ritenuta recidiva semplice, conseguente ad applicazione di pena;
3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena, nonostante la dedotta risocializzazione dell'imputato ed alla mancanza di professionalità nel tentativo di rapina.
4.2.1. RE IO, tramite il difensore, deduce:
1. vizio di motivazione sulle specifiche doglianze difensive in relazione all'area di copertura delle celle relative ai collegamenti dell'utenza cellulare dell'imputato, genericamente indicate come compatibili;
la mancata risposta assume ancora maggior rilievo rispetto al ruolo di basista attribuito a RE;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena conseguente a parziale assoluzione;
è stata mantenuta la stessa pena base (determinata per il capo C in primo grado e per il capo B in appello) in un quadro di responsabilità mutato e sproporzionata rispetto a quella inflitta a LI recidivo qualificato ed alla minore gravità della rapina di cui al capo B rispetto a quella di cui al capo C;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con motivazione che ricalca quella del primo giudice nonostante la parziale assoluzione.
4.2.2. Con motivi nuovi depositati il 4.2.2015 il difensore di RE ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concreto contributo concorsuale dell'imputato e sviluppato ulteriori argomenti a sostegno dei motivi 2 e 3 già dedotti.
4.3.1. LI TI, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4 in relazione all'aumento di pena per la recidiva oltre che per altra aggravante ad effetto speciale, superando i limiti di cui alla citata norma;
è eccessivo l'aumento per continuazione;
non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche benché il ricorrente si sia sottoposto a programma presso il SERT;
2. violazione di legge in relazione alle modalità di individuazione fotografica senza la raccolta della descrizione dei soggetti, con richiamo alle dichiarazioni rese 11 mesi prima, peraltro insufficienti;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al sequestro di persona considerato autonomo rispetto alla rapina non considerando che la privazione della libertà personale avvenne per il tempo strettamente necessario alla perpetrazione della rapina e senza motivazione sul dolo.
4.3.2. Con motivi nuovi depositati il 3.2.2015 il difensore di LI TI ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta autonomia del sequestro di persona rispetto alla rapina aggravata che non è dimostrata dalle dichiarazioni in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN DO è in parte generico, in parte manifestamente infondato ed in parte svolge censure di merito.
Non può essere esaminata per la sua genericità la doglianza relativa al dedotto travisamento del verbale di individuazione fotografica, non essendo stato tale verbale trascritto nel (o allegato al) ricorso.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
È manifestamente infondata la doglianza sulla mancata integrazione probatoria.
Sul punto va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato. Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento. Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427).
Esclusi il travisamento della prova e l'integrazione probatoria, le residue doglianze si risolvono in una ricostruzione alternativa a quella dei giudici di merito, come tale censura di fatto non consentita in questa sede.
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RE IO è generico, manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Il motivo di ricorso è generico perché non svolge un'adeguata critica alla complessiva valutazione degli indizi operata dai giudici di merito, ma si limita a dolersi di una mancata risposta su uno di essi che in realtà è implicita nella complessiva ricostruzione dei fatti. Inoltre prospetta una ricostruzione alternativa a quella data dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica.
3. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LI TI è manifestamente infondato.
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012 dep. 11/12/2012 Rv. 253885).
4. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di LI TI è manifestamente infondato e svolge censure di merito. Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 2 solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24837 del 05/05/2009 dep. 16/06/2009 Rv. 244339). La Corte territoriale ha argomentato che il sequestro di persona si è protratto ben oltre la durata della rapina di cui al capo C (p. 25 sentenza impugnata) e la relativa motivazione non è manifestamente illogica.
5. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN DO è manifestamente infondato e generico. Vero è che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 12/12/2012 dep. 13/02/2013 Rv. 254742);
tuttavia nel ricorso non è indicato che tale dichiarazione vi sia stata e neppure è allegato un aggiornato certificato del casellario che consenta la valutazione di quanto asserito.
6. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN DO, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RE IO ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LI TI per le parti relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati.
Le attenuanti generiche sono state escluse per la professionale valenza antigiuridica e la oggettiva gravità dei fatti e va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
7. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LI TI è manifestamente infondato.
Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 63 c.p., comma 4 poiché l'aumento di pena per la recidiva non ha superato un terzo della pena (v. p. 25 sentenza impugnata).
8. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN DO, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RE IO ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LI TI per le parti relative alla misura della pena sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. n. 155508; n. 148766; n. 117242).
9. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. La inammissibilità dei ricorsi principali determina quella dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4. 10. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015