Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.
Commentari • 5
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In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
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In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 6456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6456 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
1 6 45 6/ 1 6 56 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -- Presidente N. 2025 Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO N. 6710/2015- Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE RC N. IL 04/12/1983 avverso la sentenza n. 1189/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 05/04/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 6 Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aurelio GALASSO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 5 aprile 2013, ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Fermo con la quale RC VE era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 495 cod. pen., "per aver dichiarato, in sede di controllo della circolazione stradale al quale veniva sottoposto, ad ufficiali ed agenti della PS appartenenti alla Polstrada di Ascoli Piceno, i quali redigevano nei suoi confronti un atto pubblico consistito in un verbale di contravvenzione, false generalità, dichiarando di chiamarsi UC E".
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore propone ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione con un unico articolato motivo.
2.1. Il ricorrente censura la sentenza perché ha confermato l'affermazione di responsabilità di quella di primo grado sulla base di una individuazione fotografica dell'imputato fatta dai verbalizzanti, i quali avevano visionato una solo foto e tale attività era avvenuta senza formalità.
2.2. Si duole poi il ricorrente della qualificazione giuridica del reato, avendo in sede di appello richiesto la derubricazione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il ricorrente ha reiterato doglianze già proposte con l'atto di appello, sulle quali la Corte territoriale ha reso esaustiva motivazione, esente da vizi logici censurabili in questa sede.
2. Si è sostenuto che l'individuazione fotografica dell'imputato da parte dei verbalizzanti non sarebbe sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità. L'assunto è manifestamente infondato. Infatti, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di Polizia Giudiziaria, non regolato dal codice, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività delle prove. La giurisprudenza di questa Corte, trattando anche del tema più ampio delle individuazioni fotografiche effettuate da privati, ha giustificato l'uso in funzione probatoria dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria attestanti i riconoscimenti fotografici, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, ritenendo che costituiscano accertamenti di fatto, utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento (Sez. 2, 22/5/1990 - 5/4/1991, n. 3734, Cerchi, riv. 186766; Sez. 3, 1/2- 26/3/1991, n. 3304, De Leo, riv. 186652; Sez. 6, 28/11/1990 - 2/5/1991, n. 4943, Spanò, riv. 187070; Sez. 1, 22/4 - 8/6/1993, n. 1680, Novembrini, riv. 194416; Sez. 1, 24/11/1994 - 10/2/1995, n. 1326, Archinito, riv. 2 200234; Sez. 4, 5/4 - 4/5/1996, n. 4580, Perez, riv. 204661; Sez. 5, 6/4 - 21/10/1999, n. 12027, Mandala, riv. 214872; Sez. 6, 18/4 - 12/6/2003, n. 25721, Motta, riv. 225574; Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Rv. 242029). Dunque, a prescindere dalle ragioni giustificatrici che legittimano tali mezzi di prova, rimane fermo il principio dell'ammissibilità ed utilizzabilità di riconoscimenti "a forma libera", anche se si è pure precisato che il valore probatorio di tali atti non formali deve essere adeguatamente verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento (Sez. 6, 16/17/1989 - 11/4/1990, n. 5349, Almiak, riv. 184009; Sez. F, 23/8 - 6/9/1990, n. 12281, Milici, riv. 185268; Sez. 1, 25/3 - 23/7/1991, n. 7709, Piccolo, riv. 187807; Sez. 1, 19/6 - 29/7/1992, n. 8510, Timpani, riv. 191505). Nel caso in esame, così come si evince dalla descrizione dei fatti operata dai giudici di merito, i verbalizzanti hanno dato atto in maniera puntuale dell'attività compiuta visionando la foto riportata dal cartellino fotosegnaletico dell'imputato, riconoscendolo come il soggetto che in precedenza era stato fermato per un controllo di polizia e, dopo aver dichiarato di essere privo di documenti, aveva fornito false generalità, poi riportate in un verbale di contravvenzione. Peraltro, le doglianze del ricorrente sul punto finiscono per tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata un'errata applicazione dell'art. 192, conuna 2, cod. proc. pen, né una mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; né, a maggior ragione, può ravvisarsi una violazione dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata ha motivatamente valutato le censure dell'appellante, confutandone le prospettazioni probatorie.
3. Infondato è il motivo con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato. Questa Sezione ha chiarito da tempo che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca nel corso di un controllo stradale false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658; si vedano anche Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Gorizia, Rv. 249707). 3 Va qui ribadito, dunque, quanto osservato nella motivazione della sentenza impugnata: deve trovare applicazione l'art. 495 cod.pen. e non l'art. 496 cod.pen., che è norma residuale rispetto alla prima- quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'art. 495. E tale attestazione ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del soggetto sottoposto a controllo costituisce vera e propria attestazione, finalizzata a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Si tratta di una argomentazione in diritto che, già esposta correttamente dal giudice di appello, viene criticata in maniera generica dal ricorrente, oltretutto indicando come elemento descrittivo fra le due fattispecie, quello della destinazione della dichiarazione ad essere trascritta in un atto pubblico, invece non presente nel testo dell'art. 495 cod.pen. In altri termini, va ribadito che il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009, P.M. in proc. Asiedu Agnes Ntiamoah, Rv. 244004). Va detto, infine, che appare inconferente il richiamo fatto dalla difesa del ricorrente alla sentenza di questa Sezione secondo la quale "non integra delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali la condotta del conducente di un veicolo a motore che, sorpreso a guidare senza patente, dichiari falsamente agli agenti di essere munito della abilitazione alla guida pur di non averla al seguito" (Sez. 5, n. 4243 del 15/11/2012, De Vito, Rv. 254564). E' del tutto evidente che tale decisione riguarda un caso diverso da quello in esame, giacché - come chiarito nella motivazione della stessa sentenza- il rilascio della patente di guida, concretandosi in una mera autorizzazione amministrativa, cioè in un rapporto tra il soggetto e la pubblica amministrazione, non incide sull'identità intesa in senso lato e non attribuisce al soggetto stesso una qualità personale rilevante ai fini degli artt. 495, 496, e 651 cod. pen (Sez. 5, Sentenza n. 1308 del 13/12/1968, Rv. 110291; massime precedenti conformi: Sez. 5, Sentenza n. 952 del 23/10/1968, Rv. 109625). Il principio, consolidato nella giurisprudenza, costituisce la applicazione di quello enunciato dalle Sezioni unite secondo cui il rilascio della patente di guida di veicoli a motore, concretandosi in una mera autorizzazione amministrativa, cioè in un rapporto tra il soggetto e la pubblica amministrazione non incidente sulla identità, non attribuisce al soggetto una qualità personale, rilevante ai fini degli artt. 495, 496 e 651 cod.pen. (Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/05/1968, Rv. 108827). 4 La Corte rigetta il ricorso e Così deciso in Roma, il Il consigliere estensore Grazia Miccoli
P.Q.M.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 1 ottobre 2015 Il Presidente Stefano PALLA StefaneJake DEPORTATA IN CANCELLERIA add 17 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 5