Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 16995
CASS
Sentenza 21 novembre 2019

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Integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'art 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno. (Fattispecie in cui l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL).

Commentari2

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    Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 16995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16995
Data del deposito : 21 novembre 2019

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