Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'art 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno. (Fattispecie in cui l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL).
Commentari • 2
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Furto in abitazione sussiste se l'ingresso nell'abitazione avviene per l'impossessamento della cosa mobile (nesso finalistico) e non un mero collegamento occasionale; integra quindi delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso fuori orario e quindi non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 febbraio 2025 (dep. 25 marzo 2025), n. 11744 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 16995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16995 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
16995-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1493 - Presidente FRANCESCA MORELLI CC 21/11/2019 ROSSELLA CATENA R.G.N. 37442/2019 GRAZIA MICCOLI Relatore ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia MICCOLI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 luglio 2019 il Tribunale di Palermo, sezione riesame, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, con il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di ST PE, indagato per 28 episodi di truffa aggravata e per due reati di furto pluriaggravato in abitazione, ascritti ai capi m) e w) dell'incolpazione provvisoria.
2. Avverso la pronunzia del Tribunale di Palermo l'indagato ST PE, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione, articolando i due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. 1 2.1.1. In primo luogo il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe illogica sia in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla sottrazione della somma di denaro dalla abitazione di TA CR (capo m), sia in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod.pen. Quanto al primo profilo si censura l'ordinanza che avrebbe dato rilievo alle sole dichiarazioni della CR e alla circostanza dell'individuazione del soggetto agente su immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., il ricorrente sostiene che l'introduzione nel luogo di privata dimora è avvenuto con il consenso della persona offesa, sebbene tale consenso sia derivato da condotta AL (ovvero l'essersi il PE presentato quale dipendente ENEL). Mancherebbe, quindi, il "nesso finalistico" fra l'ingresso nel luogo di privata dimora e l'impossessamento della cosa mobile altrui. Difetterebbe pure l'elemento soggettivo proprio della fattispecie del furto in abitazione, atteso che non può ritenersi provato che il PE si sia introdotto nel luogo di privata dimora con l'intento di compiere l'azione di impossessamento, avendo solo come finalità quella di raggirare la vittima e riscuotere indebitamente somme di denaro per conto dell'ENEL.
2.1.2. Quanto alla condotta di furto commesso in danno di AL OR, oltre a ribadire le deduzioni circa l'errata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., il ricorrente sostiene l'insussistenza della fattispecie di "furto con strappo", ascrittagli perché si sarebbe impossessato della somma di denaro "strappandola" dalle mani della persona offesa. Deduce quindi il ricorrente una serie di censure al provvedimento impugnato afferenti la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle aggravanti contestate 2.2.1. Quanto alle aggravanti del "furto con destrezza" e del "furto con mezzo fraudolento", contestate nel capo m), il ricorrente sostiene che esse non potrebbero concorrere se, per un verso, vi è stato un "pretestuoso allontanamento" finalizzato all'impossessamento del denaro e, per altro verso, il PE avrebbe approfittato dei "pochi attimi disponibili per impossessarsi del denaro", una volta che la persona offesa si era allontanata. Il furto con destrezza, d'altronde, risulterebbe escluso dall'assenza di una particolare abilità o astuzia dell'indagato idonea a sorprendere la normale sorveglianza della persona offesa.
2.2.2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., contestata sia nel capo m) che in quello di cui al capo w), essa risulterebbe esclusa per il fatto che l'essersi qualificato come dipendente dell'ENEL non sarebbe condotta sufficiente, poiché si tratterebbe di un'indicazione del tutto generica e inidonea a qualificare il ricorrente come "incaricato di pubblico servizio". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. In ordine al primo motivo va rilevato che il ricorrente, censurando l'ordinanza nella parte in cui ha dato rilievo alle dichiarazioni della persona offesa TA CR e alla circostanza 2 dell'individuazione del soggetto agente su immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza, richiede una rivalutazione del quadro indiziario non consentita in sede di legittimità. E' indubbio, peraltro, che, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M, Rv. 27398101; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, Puente Suarez, Rv. 25887001; Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, M., Rv. 24788301).
2. In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., le censure del ricorrente sono da ritenersi manifestamente infondate. Egli sostiene che l'introduzione nel luogo di privata dimora sarebbe avvenuto con consenso della persona offesa, giacché quest'ultima aveva pensato che fosse un dipendente ENEL. Mancherebbe, quindi, il "nesso finalistico" fra l'ingresso nel luogo di privata dimora e l'impossessamento della cosa mobile altrui. Sennonché è pacifico che la persona offesa fece entrare il PE nella sua abitazione credendolo un dipendente ENEL e che tanto avvenne in ragione della condotta fraudolenta dello stesso. Va allora ribadito che integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi previamente sottraendoli al legittimo detentore di beni mobili mediante l'introduzione - nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Crescimone, Rv. 26103001; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 24690201). Né può trascurarsi che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer e altri, Rv. 26964001; si veda anche Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte e altri, Rv. 26272501).
3. Inammissibile è anche la censura sull'insussistenza dell'elemento soggettivo. Il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato di furto, va interpretato in senso restrittivo ovvero come finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka Beata, Rv. 27731902). L'elemento soggettivo del delitto di truffa è invece costituito da dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 25282401). 3 Orbene, nella specie, così come ammesso dallo stesso ricorrente, il suo iniziale intento fu quello di raggirare la vittima per riscuotere indebitamente somme di denaro, dichiarando falsamente di doverlo fare per conto dell'ENEL. E' evidente, allora, che comunque si sia realizzata la finalità di profitto che caratterizza l'elemento soggettivo del furto, nel momento in cui la condotta del PE finì per sostanziarsi nelle attività di sottrazione e impossessamento della somma di denaro. Peraltro, è bene ribadire che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di furto in abitazione è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce, come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. Nella specie il PE si rappresentò in maniera chiara di essersi introdotto con l'inganno nella abitazione dove poi consumò il furto, sebbene fosse presente la persona offesa. Corretta è allora l'argomentazione della ordinanza impugnata, secondo la quale del tutto ininfluente è il fatto che l'introduzione nella abitazione non sia stata finalizzata in modo immediato alla commissione del furto.
4. Quanto alla condotta di furto commesso in danno di AL OR, oltre a ribadire le deduzioni circa l'errata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., il ricorrente ha sostenuto l'insussistenza della fattispecie di "furto con strappo", ascrittagli perché si sarebbe impossessato della somma di denaro "strappandola" dalle mani della persona offesa. Sennonché sono da ritenersi inammissibili le censure al provvedimento impugnato afferenti la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto caratterizzate ancora una volta dalla mera finalità di una rivalutazione dei fatti e del quadro indiziario, che nel provvedimento impugnato trovano un logico e congruo supporto motivazionale non censurabile in sede di legittimità.
5. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle aggravanti contestate. Tutte le censure sono manifestamente infondate.
5.1. Quanto alle aggravanti del "furto con destrezza" e del "furto con mezzo fraudolento", contestate nel capo m), il ricorrente sostiene che esse non potrebbero concorrere se, per un verso, vi è stato un "pretestuoso allontanamento" finalizzato all'impossessamento del denaro e, per altro verso, il PE avrebbe approfittato dei "pochi attimi disponibili per impossessarsi del denaro", una volta che la persona offesa si era allontanata. Il furto con destrezza, d'altronde, risulterebbe escluso dall'assenza di una particolare abilità o astuzia dell'indagato idonea a sorprendere la normale sorveglianza della persona offesa. Partendo da tale ultima deduzione, si rileva che una serie di argomentazioni non risultano essere state proposte in sede di riesame e, sebbene riguardino la qualificazione giuridica, non sono valutabili in questa sede perché implicano una rivalutazione di fatti e del quadro indiziario sul punto. 4 Va tuttavia detto che destituito di fondamento giuridico è l'assunto difensivo della impossibilità del concorso tra le aggravanti in oggetto, giacché le norme che le prevedono perseguono diverse finalità. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013, Haldares e altro, Rv. 25529401; Sez. 5, n. 10144 del 02/12/2010, Bobovicz, Rv. 24983101; Sez. 2, n. 8071 del 20/03/1973, VALVERDE, Rv. 12545401). Peraltro va ribadito che, in tema di furto, l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell'uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, DS, Rv. 27175701).
5.2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., contestata sia nel capo m) che in quello di cui al capo w), il ricorrente sostiene che essa risulterebbe esclusa per il fatto che l'essersi qualificato come dipendente dell'ENEL non sarebbe condotta sufficiente, poiché si tratterebbe di un'indicazione del tutto generica e inidonea a qualificare il ricorrente come "incaricato di pubblico servizio". E' evidente che la deduzione difensiva sia versata in fatto e, comunque, essendo incontroverso nella ricostruzione offerta dai giudici di merito che il PE simulò la qualità di dipendente ENEL, correttamente gli è stata contestata anche l'aggravante in oggetto. D'altronde, in ipotesi analoghe a quella in esame, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., la condotta di colui che si impossessi delle cose mobili altrui simulando, per accedere nell'abitazione del soggetto passivo, la qualità di incaricato di pubblico servizio addetto a rilevare i numeri dei contatori e a controllare i pagamenti dei consumi idrici, essendo irrilevante la natura pubblica o privata dell'ente che eserciti effettivamente tale attività (Sez. 5, n. 5319 del 17/09/2014, Cavazza, Rv. 26261801).
6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 5 della somma di euro tremila Così deciso in Roma, Il consigliere estensore Grazia Miccoli in favore della cassa delle ammende il 21 novembre 2019 Il Presidente Francesca MORELLI 4 GIU 2020 addi IL FUN RIO Juan 6