Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. (Fattispecie in cui l'imputato si era introdotto nell'abitazione delle vittima, convincendola a sottoporsi ad un rito propiziatorio).
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- 1. Furto in abitazione con inganno: condanna aggravata dalla vulnerabilità della vittimahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Furto aggravato del mezzo fraudolento quando astuta predisposizione di mesi (Cass. 32874/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
In tema di reato di furto in abitazione, si parla di aggravante del mezzo fraudolento in presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose. Per l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento la frode rilevante deve riferirsi non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2014, n. 41149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41149 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/06/2014
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 1869
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 46327/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO OS N. IL 21/09/1966;
avverso la sentenza n. 2914/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'avv. Miceli Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Palermo in data 14/4/2013, ha condannato CI RO per furto aggravato in danno di OV PA (art. 624-bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5), oltre al risarcimento del danno patito da quest'ultima, costituitasi parte civile. Secondo l'accusa, l'imputata, dopo aver avvicinato la persona offesa ed averla indotta ad una sorta di rito propiziatorio, si introdusse nella casa della vittima, si fece consegnare la somma di 140 Euro e gioielli vari, che avvolse in due fazzoletti;
quindi soffiò negli stessi e li gettò su un armadio, dove prescrisse di lasciarli per due giorni, "così i suoi problemi sarebbero stati risolti". Dei valori suddetti si era, invece, appropriata l'imputata.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Giacomo Frazzitta, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge.
2.1. Con un primo motivo lamenta carenza e illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità. Deduce che i testi esaminati (la persona offesa e due abitanti della frazione Ballata del comune di Erice: RA AT e OP AN) hanno riconosciuto in fotografia l'imputata solo a seguito di contestazioni del Pubblico Ministero e che lo stesso teste NZ, affetto da grave retinopatia diabetica e maculopatia avanzata, ha affermato, a dibattimento, di non essere riuscito a distinguere le persone mostrategli, in foto, dai carabinieri nel corso della individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini. Deduce l'insufficienza, ai fini probatori, della ricognizione informale o fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria, ove non supportata da riscontri di diversa provenienza;
lamenta la contraddittorietà del responso peritale relativo alla capacità visiva di NZ e la genericità delle risposte fornite dal giudice d'appello alle motivate critiche espresse col gravame.
2.2. Col secondo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 624, 624/bis e 625 c.p., essendo stato ravvisato il furto in abitazione nonostante l'occupante della casa avesse autorizzato l'ingresso del ladro nella stessa e nonostante l'agente fosse penetrato nell'abitazione "per uno scopo diverso da quello criminoso", maturando solo successivamente il proposito di impossessarsi dei beni della vittima.
2.3. Col terzo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, irragionevolmente negate - sostiene - in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Col primo motivo il ricorrente contesta la valenza probatoria dei riconoscimenti effettuati dalla persona offesa - che con l'imputata si trovò a stretto contatto per un considerevole lasso di tempo - e di tre testi che, nelle stesse ore e nello stesso contesto in cui avvenne il furto in danno di OV - vennero a contatto con l'imputata, perché richiesti di elargizioni varie (elemosine). E fuor di dubbio - per la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte - che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (ex multis, Cass., 14/10/2008, n. 45496). Quanto al valore probatorio di siffatte identificazioni, è ugualmente pacifico - per la perspicua giurisprudenza formatasi sul punto - che esse vanno valutate alle stregua di tutte le altre dichiarazioni legittimamente acquisite al processo, giacché la loro certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione (da ultimo, Cass. 28972 dell'8/7/2013). Dovendo essere valutate alla stregua di ogni altra dichiarazione, ne discende, come naturale corollario, l'assoggettabilità delle identificazioni alle regole processuali che consentono l'utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, tra cui, quindi, la regola della utilizzabilità per effetto delle contestazioni.
2. Tanto premesso in linea di principio, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che, sulla scorta dei riconoscimenti "certi" effettuati in sede di indagini preliminari e di quelli meno certi effettuati nel corso dell'esame testimoniale, è giunta ad affermare la corrispondenza tra la persona autrice del furto e quella effigiata nelle fotografie mostrate ai testimoni, sia perché i testi non hanno sconfessato le precedenti identificazioni (anzi, le hanno, in definitiva, confermate), sia perché l'identificazione dell'imputata fu resa possibile dalla descrizione fornita dai testi - in ordine all'età, all'abbigliamento, alla foggia dei capelli, all'inflessione dialettale, alla corporatura - sostanzialmente confermata a dibattimento e nemmeno smentita dal ricorrente. Inammissibile, poi, è la censura relativa alle conclusioni tratte dalla perizia disposta sulla persona del teste NZ, siccome rivolta a prospettare una diversa valutazione dell'esito peritale e a contestarne il fondamento senza l'allegazione di alcun elemento idoneo a contrastare l'accertamento del professionista incaricato dal giudice, il quale, sulla base della documentazione sanitaria disponibile - relativa al periodo in cui avvenne l'identificazione - non ha escluso che NZ fosse in condizione di percepire i tratti fondamentali somatici della persona con cui venne a contatto. Pertanto il giudizio espresso dal Tribunale e dalla Corte d'appello, che hanno proceduto ad una disamina esaustiva e penetrante delle fonti di prova e delle dichiarazioni rese nel tempo dai testimoni, non merita alcuna censura, a fronte della riproposizione di doglianze dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito.
3. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Questa Corte ha già precisato - con argomenti di logica stringente, che questo Collegio fa propri, integralmente condividendoli - che integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (Cass., n. 13582 del 2/3/2010. Con tale decisione la S.C. ha ritenuto - in un caso praticamente sovrapponibile all'attuale - immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis c.p., degli imputati, i quali si erano introdotti nell'abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione, previa compilazione di un relativo modulo). Capisaldi di detta pronuncia sono: a) la fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 624 bis c.p. richiama indubbiamente la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall'art. 614 c.p., norma che riguarda anche comportamenti di introduzione nell'altrui dimora realizzati "con inganno" ovvero "contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo"; b) l'introduzione nell'abitazione altrui avviene con l'intenzione, preesistente alla mente dell'agente, di rubare, sicché l'introduzione si palesa condizione necessaria per il compimento del reato. Donde la corretta contestazione del furto in abitazione.
3. Palesemente inammissibile è anche l'ultimo motivo. La negazione delle attenuanti generiche per la presenza di ventitrè precedenti penali, quasi tutti per furto, e la particolare malizia e professionalità mostrata nel circuire la vittima anziana di questo reato sono argomenti insuperabili, che vengono sviliti dal ricorrente senza il corredo - nemmeno abbozzato - di pertinenti argomenti.
4. Il ricorso è pertanto inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014